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COLLEGIO DI BOLOGNA. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari.

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COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI Presidente

(BO) MARTINO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) PAGNI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) MERUZZI Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BO) CAPILLI Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore GIOVANNA CAPILLI

Seduta del 22/12/2020

FATTO Parte ricorrente riferisce che:

nel mese di ottobre 2019 scopriva di essere stata segnata in CRIF come cattivo pagatore, poiché le veniva negato un finanziamento per l'acquisto di un furgone per la propria attività commerciale; acquisto che era stato dalla stessa preventivato in considerazione degli incentivi fiscali consistenti nello sgravio del 130% per tutti i veicoli acquistati entro il 31/12/2019;

effettuata la visura CRIF, vedeva confermata la circostanza: la ragione della iscrizione era da attribuirsi al fatto che la ricorrente aveva "ereditato" la posizione della madre, deceduta il 17/5/2009, che in vita era intervenuta come garante all'atto pubblico con il quale l'altro figlio, aveva ottenuto dall’intermediario convenuto un mutuo di € 60.000,00 in linea capitale, il cui rimborso era garantito da ipoteca di € 120.000,00;

in data 25/10/2019, con PEC indirizzata all’intermediario il legale della ricorrente chiedeva la immediata cancellazione del nominativo della propria cliente dalla Centrale Rischi poiché illegittima per i seguenti motivi: 1) la ricorrente non aveva ricevuto alcuna comunicazione con la quale veniva avvertita che sarebbe stata iscritta in CRIF, come previsto dalla normativa in materia; 2) la stessa non era erede della madre in quanto nei 10 anni dalla morte della stessa non aveva effettuato accettazione dell’eredità né espressa né tacita (com'è noto il chiamato ha 10 anni per accettare l'eredità del de cuius) ed aveva esplicitato la rinuncia con atto ricevuto dal Cancelliere della Sez. Volontaria Giurisdizione

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del Tribunale competente;

con PEC del 11/11/2019, riconosciuta la validità della richiesta, il legale della società procuratrice dell’intermediario convenuto, comunicava che il proprio assistito aveva richiesto la cancellazione del nominativo dalla CRIF con effetto retroattivo e confermava l'avvenuta cancellazione con PEC del 14/11/2019;

ciononostante, la ricorrente si vedeva negare ancora il finanziamento per l'acquisto del furgone da due diverse concessionarie;

in considerazione di quanto precede, il legale della ricorrente, con PEC del 18/12/2019, chiedeva il risarcimento del danno derivato alla propria cliente sia in termini economici (la ricorrente è commerciante e in considerazione del fatto che la segnalazione sarà visibile per 36 mesi o più si vedrà limitato l'accesso al credito per il periodo) che in termine di reputazione sia personale che come imprenditrice;

con PEC del 30/12/2019, il legale della convenuta riscontrava la predetta comunicazione e proponeva di far interfacciare la propria assistita con la concessionaria interessata al fine di fornire tutte le rassicurazioni del caso;

non considerando in alcun modo risolutiva del problema la proposta di cui sopra, la ricorrente incaricava il proprio legale di esplicitare le ragioni che facevano ritenere inaccettabile la proposta e precisamente: a) la proposta giungeva tardivamente (la scadenza dei benefici fiscali di cui la ricorrente avrebbe potuto beneficiare era il 31/12/2019); b) in ogni caso, la proposta non appariva risolutiva del ben più ampio problema dell'impossibilità di accedere al credito per un lungo periodo di tempo;

riassumendo:

a) la ricorrente è stata illegittimamente segnalata come cattivo pagatore in Centrale Rischi quale erede della madre, la quale era intervenuta in qualità di garante di un mutuo stipulato dall’altro figlio, successivamente non rimborsato;

b) l'istituto di credito effettuava l'iscrizione nell'errato presupposto che la stessa fosse erede della propria madre;

c) l'illegittimità della segnalazione è stata riconosciuta dall’intermediario tant’è che ne è stata richiesta la cancellazione;

d) ciononostante per gli operatori del settore finanziario permane la visibilità del nominativo della ricorrente come cattivo pagatore, con la conseguenza che la stessa non può accedere al credito e la situazione di visibilità permarrà per mesi nonostante la richiesta di cancellazione;

d) la ricorrente non aveva avuto alcuna precedente iscrizione in Centrale Rischi come cattivo pagatore;

e) la permanenza della iscrizione per i prossimi 36 mesi avrà come conseguenza la ulteriore perdita di chance; la ricorrente è stata contattata per le vie brevi dal proprietario dell'immobile ove esercita la propria attività di ristorazione (pizzeria) che è intenzionato ad alienare e, pur potendo rimborsare le rate di un mutuo per finanziare l'acquisto, si vedrà negare il prestito; in considerazione del fatto che l'odierna ricorrente ha subito, in conseguenza della illegittima iscrizione come cattivo pagatore, un danno patrimoniale, quale conseguenza per la stessa come imprenditrice di un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l’ottenimento e la conservazione di finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza; a ciò si aggiunga il danno alla persona con riguardo ai valori della

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reputazione e dell'onore, diritti afferenti alla personalità di ogni soggetto e tutelati costituzionalmente;

chiede pertanto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre le spese del presente giudizio.

L’intermediario, al quale il ricorso è stato regolarmente trasmesso a mezzo PEC in data 18/02/2020, non ha presentato controdeduzioni.

DIRITTO

Parte ricorrente formula una domanda di risarcimento del danno patito e patiendo in relazione alla segnalazione (che afferma erronea) della propria posizione presso delle banche dati creditizie. Non viene richiesta la cancellazione delle segnalazioni.

Si deve preliminarmente osservare che parte ricorrente, nel corpo del ricorso, non distingue chiaramente tra CRIF e Centrale dei Rischi (CR), usando talvolta i termini in maniera intercambiabile.

Quanto alla segnalazione in CR, parte ricorrente produce copia di una visura CR (aggiornata al 16/10/2019), relativa al solo mese di agosto 2019, in cui la stessa risulta quale garante di un finanziamento concesso ad altro soggetto. La garanzia, tuttavia, risulta non attivata.

Ebbene, l’illegittimità viene lamentata anzitutto dal punto di vista sostanziale. Afferma, infatti, la ricorrente che la garanzia segnalata era stata prestata dalla madre a favore del proprio fratello; tuttavia, tale rapporto di garanzia non sarebbe passato in capo alla ricorrente a seguito del decesso della madre, in quanto vi sarebbe stata rinuncia all’eredità.

A sostegno di tale affermazione, agli atti consta una espressa rinuncia all’eredità, fatta con dichiarazione rilasciata al Cancelliere del Tribunale di ***. Tale dichiarazione, peraltro poco leggibile, risulta fatta nel mese di ottobre 2019, dunque dopo la segnalazione (si rammenta che la rinuncia all’eredità ha effetto retroattivo, ex art. 521 c.c.). Ad ogni modo, non consta che la ricorrente, all’epoca della segnalazione in CR avesse accettato, anche solo tacitamente, l’eredità della madre. Non è prodotta documentazione relativa al rapporto di garanzia. È prodotta la dichiarazione di rinuncia all’eredità.

Parte ricorrente afferma che l’intermediario, per il tramite di una propria procuratrice, ha riconosciuto l’erroneità sostanziale della segnalazione e produce a riguardo la corrispondenza intercorsa con il legale di una società procuratrice della convenuta.

Dalla PEC del 25/10/2019 (all. 2), emerge che parte ricorrente lamentava che si era vista

«respingere la richiesta di finanziamento poiché iscritta in Crif come cattivo pagatore» e, eccependo il mancato preavviso e la rinuncia all’eredità, chiedeva «l’immediata cancellazione della iscrizione della [ricorrente] dalla Centrale Rischi» (sic); il procuratore avversario rispondeva in data 11/11/2019 (all. 3), affermando che si sarebbe proceduto con la rettifica della segnalazione con effetto retroattivo; la “predetta segnalazione” era quella in Centrale rischi; con PEC del 14/11/19 l’avvenuta cancellazione veniva confermata; con ulteriore PEC del 18/12/2019 (all. 6), la procuratrice di parte ricorrente affermava che «[la ricorrente] ha potuto verificare che è stata effettuata la cancellazione della illegittima segnalazione del proprio nominativo dalla centrale rischi»; tuttavia, rappresenta che successive richieste di prestito venivano comunque negate; richieste

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spiegazioni, apprendeva che «la causa del rifiuto era da addebitare al fatto che recentemente le era stato negato un finanziamento causa segnalazione come cattivo pagatore»; parte avversa rispondeva con PEC del 30/12/2019 (all. 7), rappresentando che

«la mia cliente si rende disponibile a interfacciarsi direttamente con la concessionaria interessata dalla tua assistita al fine di fornire alla stessa – per quanto di propria competenza – tutte le rassicurazioni necessarie a confermare l’assenza di causa ostative all’erogazione del finanziamento richiesto»; infine, con PEC del 28/01/2020 (all. 8), parte ricorrente osservava che l’offerta era tardiva, in quanto la possibilità di ottenere i benefici fiscali era spirata e, comunque, essa non risolveva i problemi sul lungo periodo.

Alla luce di tale corrispondenza, emerge che la segnalazione in CR sia stata effettivamente cancellata, come affermato anche da parte ricorrente con PEC del 18/12/2019.

Non è chiaro, in assenza di ulteriori informazioni, quale sia, quindi, la segnalazione che ha costituito la causa del rifiuto della richiesta di finanziamento.

L’illegittimità della segnalazione in CR è stata anche lamentata sotto il profilo formale, per mancanza del preavviso.

A riguardo, si fa presente che:

(i) la Circolare n. 139/1991 prevede l’obbligo di informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (es. i garanti) in occasione della prima segnalazione a sofferenza, mentre nel caso di specie risulta segnalata solo il mero fatto della garanzia;

(ii) ad ogni modo, secondo il consolidato orientamento dell’Arbitro, l’invio dell’informativa al cliente di imminente segnalazione in Centrale Rischi costituisce un obbligo di trasparenza, ma non un presupposto di legittimità della segnalazione; la relativa violazione può giustificare soltanto una pretesa risarcitoria e non la richiesta di cancellazione (ex multis Coll. Bologna, n. 4784/17; Coll. Roma, n. 1927/17).

Con riferimento alla segnalazione in CRIF, non consta in atti alcuna visura.

La circostanza che la ricorrente sia stata effettivamente segnalata in tale banca dati, tuttavia, risulta espressamente dal rifiuto (dicembre 2019) di una richiesta di finanziamento da parte di un intermediario terzo. Tuttavia, in mancanza di ulteriore documentazione non è dato conoscere l’oggetto di tale segnalazione (l’intermediario terzo fa riferimento a

«Scaduti in banca dati – cliente con mutuo in sofferenza»), né da quale soggetto sia stata effettuata, né la relativa tempistica e né se fossero presenti altre segnalazioni.

Alla luce di quanto rappresentato, non risulta possibile valutare le censure di parte ricorrente, formulate sia sotto il profilo sostanziale (assenza della qualità di erede) che formale (assenza del preavviso).

Come evidenziato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 1642/19: “Nell’ipotesi di segnalazione illegittima, spetta al cliente il risarcimento del danno patrimoniale, la cui sussistenza ed entità egli sia in grado di dimostrare, nonché del danno non patrimoniale, la cui sussistenza non è in re ipsa, ma deve essere provata anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza; in tal caso si potrà ricorrere alla liquidazione equitativa ma rimane onere della parte ricorrente indicare al Collegio idonei elementi di valutazione”.

Si fa, altresì, presente che i rifiuti delle richieste di finanziamento non richiamano espressamente la Centrale dei Rischi; inoltre, la cancellazione della segnalazione in CR sembra essere avvenuta prima di tali richieste (tutte di inizio dicembre 2019): con PEC del

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14/11/2019 il procuratore avversario dichiarava, infatti, che la stessa era stata cancellata;

con PEC del 18/12/2019 il ricorrente confermava tale circostanza.

In riferimento alla segnalazione in CRIF non risulta possibile svolgere considerazioni, stante la mancanza di informazioni più dettagliate a riguardo e pertanto le richieste risarcitorie non possono trovare accoglimento.

Quanto al mancato invio delle controdeduzioni, si richiama la decisione del Collegio di Bologna, n. 10281/2018 che ha evidenziato come:“ la mancata presentazione delle controdeduzioni da parte dell’intermediario, se pure non ha reso impossibile assumere una decisione nel merito, “si pone in contrasto con gli obblighi di correttezza e cooperazione gravanti sull’intermediario per consentire il buon funzionamento del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie” (Decisione del Collegio ABF di Milano n. 1762/2016) e auspica che nelle prossime occasioni tale condotta possa essere riconsiderata.”.

PER QUESTI MOTIVI Il Collegio non accoglie il ricorso.

Il Collegio delibera altresì di rivolgere all’intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

firma 1

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