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Graduatorie liste di collocamento: ultime sentenze

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Graduatorie liste di collocamento:

ultime sentenze

Autore: Redazione | 16/08/2021

Collocazione nella graduatoria e diritto soggettivo all’assunzione; lavori socialmente utili; controversie e giurisdizione del giudice ordinario;

assunzione da parte di ente pubblico non economico.

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Chiamata degli iscritti alle liste di collocamento e mobilità

In caso di avviamento alla selezione degli iscritti alle liste di collocamento e a quelle di mobilità ex art. 16 della l. n. 56 del 1987, la relativa controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario atteso che non si tratta di una procedura concorsuale bensì di una semplice chiamata su base numerica, secondo l’ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime, sicché coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria vantano un vero e proprio diritto soggettivo all’avviamento a selezione e, quindi, all’assunzione.

T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. I, 18/02/2021, n.622

Giurisdizione del giudice ordinario

In caso di avviamento alla selezione degli iscritti alle liste di collocamento ed a quelle di mobilità, ex art. 16 della l. n. 56 del 1987 e successive modificazioni, la relativa controversia – con correlata domanda risarcitoria – è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che non è prevista una procedura concorsuale ma una semplice chiamata su base numerica, secondo l’ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime, sicché coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria hanno un vero e proprio diritto soggettivo all’avviamento a selezione e quindi all’assunzione.

T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. II, 14/09/2020, n.1459

Reclutamento degli iscritti alle liste di collocamento

In caso di avviamento alla selezione degli iscritti alle liste di collocamento e a quelle di mobilità ex art. 16 della legge n. 56 del 1987 e successive modificazioni, l’assunzione da parte egli Enti pubblici non economici di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo è effettuata sulla base di selezioni cui gli iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità sono avviati numericamente secondo l’ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime, sicché coloro che sono

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utilmente collocati nella graduatoria hanno un vero e proprio diritto soggettivo all’avviamento a selezione e, quindi, all’assunzione, atteso che la legge non attribuisce all’amministrazione una potestà discrezionale nell’accertamento dei relativi presupposti, essendo chiamata a svolgere un’attività meramente tecnico esecutiva di certazione; il suddetto diritto all’assunzione del lavoratore avviato ex art. 6 cit. sorge soltanto all’esito del completamento del procedimento.

Corte appello Milano sez. lav., 02/03/2020, n.1906

Reclutamento degli iscritti alle liste di collocamento: controversie

L’assunzione da parte di ente pubblico non economico di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo è effettuata sulla base di selezioni cui gli iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità sono avviati numericamente secondo l’ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime, sicché coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria hanno un vero e proprio diritto soggettivo all’avviamento a selezione atteso che la legge non attribuisce all’Amministrazione una potestà discrezionale nell’accertamento dei relativi presupposti – essendo chiamata a svolgere un’attività meramente tecnico-esecutiva – né autorizza l’ente pubblico a sospendere l’efficacia delle graduatorie stesse. Sulla base di ciò, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario nelle relative controversie.

Tribunale Frosinone sez. lav., 17/07/2020, n.498

Lavori socialmente utili e giurisdizione del giudice ordinario

Relativamente ai lavori socialmente utili per tutto ciò che attiene alle eventuali assunzioni/stabilizzazioni, in applicazione delle graduatorie delle liste di collocamento, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, atteso che la P.A.

svolge, in questi ambiti, un’attività vincolata ai criteri predeterminati dalla legge nella scelta dei singoli lavoratori.

T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. II, 26/03/2020, n.410

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Chiamata degli iscritti alle liste di collocamento e mobilità

In caso di avviamento alla selezione degli iscritti alle liste di collocamento ed a quelle di mobilità, ex art. 16 della l. n. 56 del 1987 e successive modificazioni, la relativa controversia – con correlata domanda risarcitoria – è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che non è prevista una procedura concorsuale ma una semplice chiamata su base numerica, secondo l’ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime, sicché coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria hanno un vero e proprio diritto soggettivo all’avviamento a selezione e quindi all’assunzione.

Cassazione civile sez. un., 09/06/2017, n.14432

Selezione presso un ente pubblico economico

In caso di avviamento alla selezione degli iscritti alle liste di collocamento ed a quelle di mobilità presso un ente pubblico economico, il diritto all’assunzione sorge soltanto all’esito del procedimento previsto dall’art. 16 della l. n. 56 del 1987, e successive modificazioni, secondo l’ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime, sicché, nel caso di annullamento della procedura in sede giurisdizionale, per irregolarità commesse dalla P.A., al lavoratore compete soltanto il risarcimento del danno da cd. perdita di “chance” (da individuarsi nella sussistenza di elevate probabilità, prossime alla certezza, di essere chiamati e, quindi, di ottenere l’assunzione), per la cui prova, anche presuntiva, assume un grande rilievo la posizione occupata dall’interessato nella lista.

Cassazione civile sez. lav., 12/05/2017, n.11906

Lavori socialmente utili: assunzioni o stabilizzazioni

Con riguardo ai lavori socialmente utili, – e fattispecie assimilate – per tutto ciò che attiene alle eventuali assunzioni oppure alle stabilizzazioni, in applicazione delle

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graduatorie delle liste di collocamento, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, in quanto la P.A. svolge, in questi ambiti, un’attività vincolata ai criteri predeterminati dalla legge nella scelta dei singoli lavoratori, a differenza di quanto accade per l’individuazione del progetto e delle professionalità occorrenti, in cui la stessa agisce nell’esercizio della propria discrezionalità e con poteri autoritativi.

Cassazione civile sez. un., 17/02/2017, n.4229

Attività socialmente utili e assunzioni a tempo indeterminato

In materia di assunzioni a tempo indeterminato di soggetti collocati in attività socialmente utili, ai sensi dell’art. 78, comma 6, della l. n. 388 del 2000, le regioni e gli enti locali devono comunque procedere sulla base di selezioni, a cui gli iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità sono avviati numericamente, secondo l’ordine delle graduatorie risultante dalle stesse liste, in quanto il citato articolo ha autorizzato, in deroga ai limiti vigenti, il superamento della soglia percentuale delle assunzioni per il 2001, ma ha anche richiamato il sistema di avviamento previsto dall’art. 16 della l. n. 56 del 1987, ai cui criteri predeterminati la P.A. è quindi tenuta a conformarsi.

Cassazione civile sez. lav., 20/09/2016, n.18423

Posizione spettante in graduatoria e contestazione

Le controversie aventi ad oggetto le graduatorie compilate ai sensi dell’art. 16, l. n.

56 del 1987 sono riservate alla cognizione del giudice ordinario in quanto non costituiscono l’esito finale di procedure comparative concorsuali nel corso delle quali il punteggio di ogni candidato sia attribuito in esito a prove valutate nell’esercizio di discrezionalità amministrativa; le graduatorie ex art. 16, l. n. 56 del 1987 sono invece redatte in base a punteggi attribuiti secondo criteri rigidamente prestabiliti, che non implicano l’esercizio di discrezionalità tecnica e/o amministrativa, né implicano una valutazione comparativa tra i candidati, di guisa che la legittimità delle stesse deve considerarsi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, che è ormai il giudice di tutto il pubblico impiego

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contrattualizzato; tutte le controversie riguardanti le procedure di assunzione, attingendo alle liste di collocamento redatte ai sensi della succitata normativa, devono conseguentemente ritenersi devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. II, 09/06/2016, n.823

Inquadramento nei livelli retributivo- funzionali

Ai sensi dell’art. 16 l. n. 56 del 1987, e successive modificazioni, l’assunzione da parte di ente pubblico non economico di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo è effettuata sulla base di selezioni cui gli iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità sono avviati numericamente secondo l’ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime. Ne consegue che coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria hanno un diritto soggettivo all’avviamento a selezione atteso che la legge non attribuisce all’amministrazione una potestà discrezionale nell’accertamento dei relativi presupposti, trattandosi di attività meramente tecnico-esecutiva, né autorizza l’ente pubblico a sospendere l’efficacia delle graduatorie.

Cassazione civile sez. lav., 07/03/2012, n.3549

La determinazione dei criteri di selezione

Le controversie concernenti le procedure di assunzione dalle liste di collocamento, condotte in applicazione dell’art. 16, l. 28 febbraio 1987 n. 56, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario; in tali procedure, infatti, i lavoratori sono avviati numericamente alla selezione secondo l’ordine delle graduatorie, risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti, e la p.a., con riguardo alla determinazione dei criteri di selezione dei singoli lavoratori, è vincolata a criteri predeterminati per legge, senza poteri autoritativi e discrezionalità amministrativa, sicché la pretesa del lavoratore che assuma la violazione dei criteri predeterminati per legge nella assunzione, assume la valenza di un diritto soggettivo.

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T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. II, 14/07/2011, n.779

Procedure concorsuali e reclutamento delle liste di collocamento

Ai sensi dell’art. 63 comma 3 del d.lg. 165/2001 rientrano nella giurisdizione del g.a. le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti nelle pubbliche amministrazioni e cioè le sole controversie attinenti al reclutamento dei pubblici dipendenti, restandone escluse quelle, come nel caso in esame, riguardanti i reclutamenti sulla base di liste di collocamento e sulle relative graduatorie, che rientrano nella competenza del g.o.

Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 03/03/2010, n.280

Liste di collocamento: graduatorie

In tema di lavori socialmente utili la p.a., mentre agisce nell’esercizio della propria discrezionalità e con poteri autoritativi in ordine alla scelta del progetto ed all’individuazione delle professionalità occorrenti, è viceversa vincolata ai criteri predeterminati dalla legge nella scelta dei singoli lavoratori, anche quando deve eccezionalmente procedere alla assunzione (ai sensi dell’art. 78, comma 6, l. n.

388 del 2000) o alla stabilizzazione degli stessi, dovendo applicare le graduatorie delle liste di collocamento.

Conseguentemente, la posizione del privato che contesti la violazione di tali criteri è di diritto soggettivo e la giurisdizione appartiene al g.o., senza trascurare che per l’assunzione opera anche l’art. 63 del d.lg. n. 165 del 2001, che devolve al g.o. le controversie concernenti l'”assunzione al lavoro”, nelle quali rientrano le assunzioni tramite le liste di collocamento (art. 35 dello stesso d.lg.).

Cassazione civile sez. un., 31/01/2008, n.2277

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