TAGETE 1-2007 Anno XIII
1
ASPETTI MEDICO LEGALI DEI TRAUMI DENTALI CONFRONTO TRA SPECIALISTI
Dr. Massimo Ferrero*
Diapositiva 1
L’aumento del contenzioso in tutti i settori della Medicina e della Chirurgia non ha risparmiato l’Odontoiatria, che pur non presentando le elevate richieste di risarcimento di altre branche, quali l’Ortopedia o l’Ostetricia, risulta coinvolgere un numero sempre crescente di professionisti in lunghe ed estenuanti cause civili o penali.
Ma l’odontoiatra spesso è chiamato ad esprimersi in valutazioni dei danni conseguenti a pratiche professionali o a traumi dentali e maxillo facciali, per cui la collaborazione con il medico legale può risultare utile e proficua.
Essenziale risulta quindi il dialogo tra specialisti di due diverse discipline, che possono trovare nella complementarietà di conoscenze la giusta via per ridurre il contenzioso,
* Responsabile U.O Odontostomatologia Ospedale di Aosta, Componente C.C.E.P.S. Ministero della Salute. Componente Direttivo SIOLA (Società Italiana Odontoiatria Legale ed Assicurativa).
ABSTRACT
In this paper the author expresses the need of cooperation between odontology and medico- legal professionals in evaluating odontological and maxillofacial damages.
Essential is the role of professionals’ continual training, as deontological duty and juridic obligation.
TAGETE 1-2007 Anno XIII
2
in quanto molto spesso è la scarsa conoscenza dei temi trattati che provoca danni insanabili.
Nella valutazione del danno allla persona è sicuramente auspicabile che il medico legale collabori con l’odontoiatra quando risulti coinvolto nel sinistro il terzo inferiore del volto con danni dentali e mascellari, così come in una valutazione complessa è opportuno che il dentista con limitate conoscenze giuridiche e mediche agisca in stretto contatto con il collega medico legale.
La soluzione migliore sembra quindi essere in tale evenienza il dialogo, l’onestà intellettuale e la formazione continua dei professionisti.
I punti di contatto tra le professionalità del medico legale e dell’odontoiatra possono dunque realizzarsi all’interno della collaborazione in consulenze tecniche d’ufficio, di parte, nel rapporto con le compagnie assicurative, nell’identificazione del cadavere o nella determinazione dell’età nel vivente e in tutti i casi in cui la situazione particolare lo richieda.
Importante nel prevenire il contenzioso anche in campo odontoiatrico e medico legale è quindi l’aggiornamento professionale, un dovere deontologico prima ancora che un obbligo di legge, come previsto dal piano nazionale di Formazione continua, dal Codice deontologico e più recentemente anche dalla Carta dell’odontoiatra.
Il Codice deontologico ribadisce l’importanza del reciproco rispetto tra colleghi anche in campo medico legale, ma si riscontra malauguratamente un aumento della
TAGETE 1-2007 Anno XIII
3
conflittualità e dei procedimenti disciplinari per violazione di questo precetto deontologico con grave danno per l’immagine della professione.
E’ ormai risaputo che dal lontano 1985 l’esercizio dell’Odontoiatria è riservato agli iscritti allo specifico albo, siano essi odontoiatri o medici abilitati alla professione di dentista, pertanto è indispensabile che tutte le procedure in campo odontoiatrico legale siano svolte sempre da professionisti competenti nello specifico settore, se necessario in collaborazione con i medici legali.
TAGETE 1-2007 Anno XIII
4
Diapositiva 2
18/02/2007 Massimo Ferrero 2
«Il n’y a pas deux personnes qui ne s’entendent pas,
Il y a seulement deux personnes qui n’ont pas discuté».
Proverbio africano
Essenziale risulta quindi il dialogo tra specialisti di due diverse discipline, che possono trovare nella complementarietà di conoscenze la giusta via per ridurre il contenzioso, in quanto spesso è la scarsa conoscenza dei temi trattati che provoca danni insanabili.
Diapositiva 3
18/02/2007 Massimo Ferrero 3
La collaborazione tra il medico La collaborazione tra il medico
legale e l
legale e l’ ’ odontoiatra nella odontoiatra nella valutazione del danno alla valutazione del danno alla
persona:
persona:
Vera, presunta o auspicabile?
Vera, presunta o auspicabile? … …
TAGETE 1-2007 Anno XIII
5
Nella valutazione del danno alla persona è sicuramente auspicabile che il medico legale collabori con l’odontoiatra quando risulti coinvolto nel sinistro il terzo inferiore del volto con danni dentali e mascellari, cosi come in una valutazione complessa è opportuno che il dentista con limitato bagaglio medico legale agisca in stretto contatto con il medico legale.
Diapositiva 4
18/02/2007 Massimo Ferrero 4
MA QUALE
MA QUALE È È LA LA SOLUZIONE SOLUZIONE MIGLIORE?
MIGLIORE?
La soluzione migliore sembra quindi essere anche in questo caso il dialogo, l’onestà intellettuale e la formazione continua dei professionisti.
TAGETE 1-2007 Anno XIII
6
Diapositiva 5
18/02/2007 Massimo Ferrero 5
La collaborazione tra medico La collaborazione tra medico
legale e odontoiatra:
legale e odontoiatra:
lconsulenza tecnica d’ufficio
lidentificazione
lrelazione assicurativa
I punti di contatto tra le nostre professionalità possono dunque realizzarsi all’interno di consulenze tecniche d’ufficio o di parte, nel rapporto con le compagnie assicuratrici, nelle indagini autoptiche finalizzate al riconoscimento e in tutti i casi la situazione particolare lo richieda.
Diapositiva 6
18/02/2007 Massimo Ferrero 6
LL’’AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE:
PROFESSIONALE:
UN OBBLIGO DI LEGGE O UN UN OBBLIGO DI LEGGE O UN
DOVERE DEONTOLOGICO DOVERE DEONTOLOGICO
E.C.M.,
CODICE DEONTOLOGICO, CARTA
DELL’ODONTOIATRA
Importante nel prevenire il contenzioso anche in campo odontoiatrico e medico legale è l’aggiornamento professionale , un dovere deontologico, prima ancora che
TAGETE 1-2007 Anno XIII
7
un obbligo di legge, come previsto dal progetto E.C.M., dal codice deontologico del 1998 e più recentemente dalla Carte dell’odontoiatra.
Diapositiva 7
18/02/2007 Massimo Ferrero 1
Aggiornamento professionale Aggiornamento professionale art. 16 Codice Deontologico art. 16 Codice Deontologico
“Il medico ha l’obbligo
dell’aggiornamento e della formazione permanente, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e
competenze al progresso clinico e scientifico”
Diapositiva 8
18/02/2007 Massimo Ferrero 8
Carta dei diritti e dei doveri Carta dei diritti e dei doveri
dell’ dell ’odontoiatra odontoiatra
Art. 7: L’odontoiatra persegue il proprio aggiornamento professionale nell’ambito degli
specifici obblighi previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla legge
istitutiva degli Ordini delle professioni sanitarie. L’aggiornamento professionale è, però, principalmente un obbligo deontologico
assolutamente vincolante nell’interesse primario della salute pubblica.
TAGETE 1-2007 Anno XIII
8
Diapositiva 9
18/02/2007 Massimo Ferrero 9
Carta dei Diritti e dei Doveri Carta dei Diritti e dei Doveri
dell dell’ ’odontoiatra odontoiatra
Art. 20: L’odontoiatra impronta i propri rapporti professionali e personali con i colleghi allo spirito di
colleganza e al rispetto reciproco. Deve denunciare all’Ordine eventuali comportamenti scorretti di
colleghi astenendosi da ogni atteggiamento denigratorio. In nessun caso, comunque, l’odontoiatra può screditare in modo aprioristico la
figura professionale del collega.
Diapositiva 10
18/02/2007 Massimo Ferrero 10
Codice Deontologico art 57 Codice Deontologico art 57
Rispetto reciproco Rispetto reciproco
lIl rapporto tra i medici deve ispirarsi ai principi del reciproco rispetto e della considerazione della
rispettiva attività professionale.
lIl contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale comportamento e di un civile dibattito.
lIl medico deve essere solidale nei confronti dei colleghi sottoposti a ingiusta accusa.
Il Codice deontologico ribadisce l’importanza del reciproco rispetto tra colleghi anche in campo medico legale, ma si riscontra malauguratamente un aumento della conflittualità e dei procedimenti disciplinari per violazione di questa prescrizione deontologica con grave danno per la professione.
TAGETE 1-2007 Anno XIII
9
Diapositiva 11
18/02/2007 Massimo Ferrero 11
Codice Civile art. 2229 Codice Civile art. 2229
La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è
necessaria l’iscrizione in appositi albi
E’ ormai risaputo che dal 1985 l’esercizio dell’odontoiatria è riservato agli iscritti allo specifico albo, siano essi odontoiatri o medici abilitati alla professione di dentista.
Diapositiva 12
18/02/2007 Massimo Ferrero 12
Accordia Accordia
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma
TAGETE 1-2007 Anno XIII
10
Diapositiva 13
18/02/2007 Massimo Ferrero 13
Sportello di Conciliazione Sportello di Conciliazione
Camera di Conciliazione istituita dall’Ordine degli Avvocati di Roma e
dalla Corte di Appello di Roma
Diapositiva 14
18/02/2007 Massimo Ferrero 14
Conseil
Conseil National National de l’ de l ’Ordre Ordre des des Chirurgiens- Chirurgiens -Dentistes Dentistes
ha istituito nel 2001 una
“La Chambre de médiation et d’arbitrage”
allo scopo di diramare le controversie fra odontoiatria e paziente.
TAGETE 1-2007 Anno XIII
11
Diapositiva 15
18/02/2007 Massimo Ferrero 15
Carta dei diritti e dei doveri Carta dei diritti e dei doveri
dell’ dell ’ Odontoiatra Odontoiatra
L’art. 24 prevede l’ipotesi di costituire
speciali commissioni aperte alla partecipazione anche di esperti giuristi e di rappresentanti dei cittadini con lo scopo di
dirimere le controversie di carattere civile in cui risultino coinvolti gli iscritti agli Albi. Tali commissioni svolgono funzioni arbitrali ai sensi dell’art. 806 C.C. allo scopo di
diminuire il contenzioso relativo all’attività odontoiatrica.