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FFICIO PER LAF
ORMAZIONED
ECENTRATAMaria Acierno, Fulvio Baldi, Luisa Bianchi Bonomo, Pietro Curzio, Pietro Gaeta, Luigi Alessandro Scarano, Giovanni Mammone, Alfredo Montagna
Segreteria Organizzativa Ufficio del Massimario
dr. Renato Delfini
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C ORTE S UPREMA DI C ASSAZIONE
Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata
LA FILIAZIONE
DOPO LA RIFORMA
Roma, 14 Novembre 2013 ore 15.00 Corte Suprema di Cassazione
Aula Magna
Oggetto
– Nel proclamare l’uguaglianza di tutti i figli; l’esistenza del rapporto di parentela tra tutti i discendenti da uno stesso stipite;che le “colpe dei padri” non devono ricadere sui figli, la L. n. 219 del 2012 e il decreto di attuazione della delega ivi contenuta, di ormai prossima emanazione, realizzano il dettato di cui agli artt. 2, 3 e 30, 3° co., Cost., segnando una svolta “epocale” (V. Carbone).
A tale approdo si è pervenuti dopo lunga riflessione, resa difficile da ragioni storiche e politico-sociali che hanno indotto il legislatore del Codice ad optare -sulla scorta di soluzioni seguite in ordinamenti cui il nostro è largamente tributario- per il conferimento di dignità e tutela alla sola famiglia legittima, con correlativo sacrificio delle posizioni con essa potenzialmente in conflitto.
Si è trattato di un percorso scandito dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, dalla L. n. 149 del 2001 (entrata in vigore solo il 1° luglio 2007) in materia di adozione e procedimenti de potestate, dalla L. n. 54 del 2006 in tema di affidamento condiviso; ma anche da dubbi e perplessità (si pensi all’infelice esito del c.d. Progetto Castelli), che solo la ferma e costante attività della Commissione Bianca, iniziata nel 2007 e protrattasi per diverse legislature, ha consentito di portare a significativo compimento, sulla spinta anche di obblighi internazionali (art. 21 della Carta di Nizza;
artt. 8 e 14 CEDU).
Movendo dalla sostanziale equiparazione tra figli legittimi e naturali realizzata dalla novella del 1975, e dalla disciplina unitaria della crisi del rapporto tra i genitori -uniti o meno in matrimonio- emanata nel 2006, il legislatore del 2012 e 2013 ha rimosso persistenti significative discriminazioni di carattere sostanziale.
Sono stati aboliti i pregressi distinti stati di filiazione nonché la categoria dei figli non riconoscibili, con affermazione dell’unicità dello stato di figlio (nuovo art. 315 c.c.); nel discostarsi da una <<ratio di fondo di millenaria tradizione -etica e religiosa, prima ancora che giuridica>> (Graziosi), è stata introdotta una disciplina incentrata sulla figura del figlio, con superamento del tradizionale concetto di potestà in favore della responsabilità genitoriale.
In particolare, dal legislatore, anche delegato, sono state dettate nuove norme in tema di riconoscimento, azioni di stato, prova della filiazione, inserimento del figlio nato fuori del matrimonio nella famiglia del genitore, specificazione della nozione di abbandono, modifica della legge di diritto internazionale privato, in parte recependo gli orientamenti nel tempo maturati nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità (Ferrando), fatta espressamente eccezione per l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, avendo il legislatore delegato privilegiato l’esigenza di certezza della filiazione rispetto all’interesse pubblico alla verità del rapporto.
E’ stato ribadito il fondamentale diritto del figlio di vivere e crescere nella propria famiglia di origine, con significative disposizioni in tema di segnalazione agli enti comunali delle situazioni di indigenza richiedenti interventi di sostegno economico.
Importanti modifiche sono state introdotte in materia di successione mortis causa, in ordine alla cui applicazione retroattiva sono stati invero palesati dubbi in dottrina (Sesta).
Alla parificazione dei diversi tipi di filiazione sul piano sostanziale non ha fatto peraltro riscontro, sul piano processuale, l’unificazione di competenze e riti che l’unicità dello status -si
osserva- dovrebbe favorire anche sul terreno del processo civile.
Intento del legislatore del 2012 e 2013 è stato essenzialmente quello di rimuovere incertezze in ordine all’individuazione del giudice competente per provvedimenti relativi ai minori, con sensibile riduzione delle competenze attribuite in materia civile al Tribunale per i minorenni (Tommaseo).
Il legislatore delegato ha specificamente regolamentato le forme con le quali gli ascendenti possono far valere il loro diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni e le modalità con cui deve essere realizzato l’ascolto del minore, privilegiando la spontaneità e genuinità delle relative dichiarazioni.
Al fine di prevenire possibili questioni interpretative alcuni organi giudiziari, e in particolare il Tribunale ordinario di Brescia e il Tribunale per i minorenni di Brescia, si sono fatti promotori della redazione di un Protocollo d’intesa in tema di ripartizione delle competenze nelle ipotesi di interventi limitativi della responsabilità genitoriale.
Quanto al rito applicabile, ha trovato conferma la previsione dell’art. 38 disp. att. c.p.c. in ordine al procedimento camerale, che come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare garantisce esigenze di celerità e salvaguarda pienamente i diritti di difesa e al contraddittorio.
Il percorso in materia è forse non ancora definitivamente compiuto, in attesa dell’istituzione, auspicata dai più, del Tribunale della famiglia che in altri Paesi (es. la Francia) è invero ormai da tempo realizzata.
Con l’emanazione del decreto legislativo predisposto dalla Commissione Bianca di attuazione della L. n. 219 del 2012 una disciplina della filiazione connotata da fondamentali principi di civiltà giuridica può in ogni caso dirsi ormai raggiunta.
Metodologia
– Alle relazioni introduttive seguirà la discussione aperta a tutti i partecipanti, e sono auspicati interventi di magistrati, avvocati, studiosi ed operatori del diritto che favoriscano l’emersione delle diverse opinioni in argomento.Un magistrato dell’Ufficio del Massimario provvederà a riassumere i contenuti delle relazioni e della discussione.
Il report sarà reso disponibile sul sito www.cortedicassazione.it, oltre che diffuso nella rete Darc della formazione decentrata, così come tutti i contributi raccolti.
Destinatari
– Giudici di legittimità e di merito, i sostituti procuratori generali della Suprema Corte.Il seminario è aperto alla partecipazione di professori universitari, avvocati, studiosi e operatori del diritto.
PROGRAMMA Ore 15.00 AULA MAGNA
Introduzione
GIORGIO SANTACROCE PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Coordinamento e conclusioni
GIUSEPPE SALME’ PRESIDENTE DI SEZIONE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Relazioni
GIUSEPPE BERRETTA SOTTOSEGRETARIO DI STATO
MIINISTERO DELLA GIUSTIZIA
C.MASSIMO BIANCA LIBERO DOCENTE DI DIRITTO CIVILE
GILDA FERRANDO
PROFESSORE ORDINARIO DELL’UNIVERSITA’
DI GENOVA
MARIA CARLA GATTO
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BRESCIA
MARIA ROSARIA SAN GIORGIO CONSIGLIERE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
GLORIA SERVETTI PRESIDENTE DI SEZIONE DEL TRIBUNALE DI MILANO
MICHELE SESTA
PROFESSORE ORDINARIO DELL’UNIVERSITA’
DI BOLOGNA
FERRUCCIO TOMMASEO GIA’PROFESSORE ORDINARIO DELL’UNIVERSITA’
DI VERONA
Discussione
REPORT a cura del dott. GIUSEPPE DONGIACOMO MAGISTRATO ADDETTO ALL’UFFICIO DEL MASSIMARIO