azzetta Inciale
DEL REGNO D'ITALIA
Anno 1919 Roma
-Lunedl, 29 settembre Numero 231
IIIB
DIREZIONE Si pubblica in Roma tutti i giorni
non(estivi ! AMMINISTRAZIONE
Gerso Vitterie
Emannete,
209-Telef, I I-Si ' Corso VitterloEmanuele,209-Telef, i1-88Alt>þonamnenti
InnerzionianRoma,pressoPAmministrazionea annoL. seasemestreL,seatrimestre L.So Annunst giudiziari. L. 0.30 per ogni llata di 80108-8 Q
> adomicilio ed in tutte ilRegnos SO: s a SO: a ais TVINI· • • ©•gg spazie di lines.
Birigere le riehieste per leinserzioni eseinsivamente alla IIIIP Estero (Paesi delPUnione postale): > Ses a e ASI » aSe desassatsaaste•asdome efeita Gesse&¢a.
@ii abbonamenti si prendono presse PAmministranieme egli EfBei Per le medaEità delle Inserzionivedomsi le•arvertense la testa gg postali e decergonedal 29 d'ognimese. Feglie degli ammammi.
Wmmassereesperagedi 18paginao menoin Romareeni. 2 -isel Regnoeent. 30- arretrato in Roma sent. 30- nel Regno eeni. 40- sifXaieFe essi. 60 ßa ilgiornalesi compone d'oltre 18pagine dipresso.aumpntaproporsionataments.
i/ImportedeiTaglia postali ordinarietelegrafici, emessioinpagamentodi associazioni,operacquisto dipuntatedel giornale, dovrà esseresempre samentato igile
somma fissa di contesimi cinque, rappresentantela tassa di bollo per quietanza.-(R decreto 12 ottobre 1915, n. 1õ10).
SOMMAR.IO.
PARTE UFFICIALE.
Leggi
edecreti
Relazione eR decreto n.1750 che
scioglie
la Camera dei de- putati e convoca i collegi elettoralipel
16 novembre 1919.Regio decreto-legge
n.1709 che dàfacolin
all'Istituto italiano di creditofondiario
di costituire nellapropria
sede unasezione autonoma per il credito ed il
risparmio.
Regio decreto-legge
n. 1712 clee istituisce una azienda auto-nomaper l'esercizio del
porto
di Venezia sotto la denomi-nazione
dià
P ovveditorato al porto», determinandone l'or- dinamento.Regio
decreto n. I680c1te* sopprime
alcuni comandi didifese marittime,
noncAè il comando dei servizi della R. marina sul Garde.Regio
decreto n. 17/3 che rinvia la convocatione delCollegio
elettorale di
Portoritaggiore.
Regio decre,to
n. 1714 c1te rinvia la convocazione delcollegio
elettorale di Iseo.Rogio
decreto n. 1715 che rinvia la convocazione deicollegio
elettorale di Alessandria.
Regio
decreto n. 1725 chemodifica
ilregolamento approvato
con R. decreto £2 settembre
1911,
n. 1119, relativamentealla retribuzione delpersonale operaio
addettoall'ofßcina
niecca- nicadell'ugicio
centrale metrico e deisaggi.
Reglo
decreto n. 1730 che estende ledisposîxioni
dell'art. i delR. decreto 31
luglio 1919,
n.1304,
a tutti i maestri eleinen- tari, alle loro redove edorfani
c16efruiscano
dipensione
a carico del Montepensioni
pergli insegnanti
ne.llescuolepub.
bliche elementari.
Regio
decreto n1735,
chesopprime
is Commissione centrale per ildopo
guerra e tutte le suesezioni,
ad eccezione di al- oune vlee sonotrasformate
in Commissioni autonome.Regio
decreto n. 1737 elee aumenta lostanziaspento
di alcunicapitoli
delle stato diprevisione
della spesa del Ministero per l'assistenza militare e lepensioni
di guerra per l'esercisiofinanziario
1919-920.Regio
decreto n. 1738 che concede alpersonale
salariato delle Amministrazioni dello Stato una ulteriore indennità di caroviveriin misura
proporzionale
allaquota
di salariogiornaliero
o mensile.
Relazidae e
Regio
decreto n. 1743 che istituisce presso il Mi- nistero dellagiustizia
una Commissione per lo studio dial-cuni
problemi
dilegislazione
penale.Decreto
Luogotenenziale
n. 1698 relativo-all'aumento di unposto di
capitano
di vascello nelquadro degli.ufficiali l'uori
ruolo della R. marina. :
Regio
dooreto n.1506, riflettente
:Eregione
in entemorale.Decreto.Ministeriale
cheßssa
iprexxi
massimi di vendits ino/ßcina
del gas illuminate dat 1° ottobre al 30 novembre 1919.Decreto Ministeriale che
ßssa
iprerzi
massimi di vendita·ino/ßcina
del carbonecoke da gas dat 1° ottobre «I 30 novem- bro 1919.Deòreto Minigteriale
che approva legraduatorie
dei candidati riconosointi idonei al concorso peraspiranti
di p orto.Disposistoni diverse
Ministero delle
poste
edel telegran:
Avviso -Ministerodi agricoltura:
Divieto diesportazione
- Ministero per Pin- dustria, il commeroto e il lavoro : Media det contoßdatinegoriali
a contanti neW Borse delRegno
- Corso medio dei cambi -Mitilstero
del tesoro: Direzionegenerale
del debitopubblico:
Smarrimenti di ricevute - Accreditamento diagenti
di cambio.PARTE NON UFFICIALB.
Senato del
Regno:
Seduta del 14agosto
1919(continuazio
ne- Camera dei
deputati
: Beduta del 17 settembre 1919(continuazione)
- Cronaca italiana -Telegrammi
8842fagi
- itnserzioni.PA.RTE UFFICIALE
L¯EDGGI E ITEOGR¯ECTI
Relazione di S. E.. il ministro segretario di Stato per
gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri,
aS. M. il Re, in udienza del 29
settem-bre 1919, sul decreto che scioglie la Camera dei deputati
e convocai Collegi elettorali.
. SIRE!
La
Calfiera
deiDeputati compie
il 26 ottobreil suo sesto anno di vita.È
stata una necessità della guerraprovvedere
conlegge
aduna eccezionale estensione dell'art. 42 dello Statuto.
Però, dopo
così dura egloriosa
prova, in cui PItaliapuò
dire diavere
riportato
lapiù grande
vittoria nellapiù grande
guerrasdopo
tante ardueresponsabilità
virilmenteassunte, dopo
vicendedi storia e mutamenti di
situazioni,
é necessario.che il Paese sia consultato senza ulterioriindugi.
La
Camera, privata già
di unaparte
nonpiccola
dei suoi com-ponenti,
è stata eletta da uncorpo.elettorale
che in cosilungo
pe- riodo ditempo
si èprofondamente
modificato e con metodo di Vo.tazione che la nuova
legge
ha radicalmente mutato.Dopo
sei anni di lottepolitiche,
la Camera ha ormaj dentro di sè cause intime eprofonde
di dissidio che non leconsanibno più
2886 GAZEETTA UFFICIALE DEL REGNO D' ITALIA
di funzionare con serenità. Le ultiine sedute sono l'indice di una
situazione che deriva ingran
parte
dalla durata eccezionale del-l'assemblea
elettiva.È
solo una nuova assemblea chepuò
deci- dere con serenitå le controversie chepiù
interessano la vita na-zionale.
Siamo stati in dubbio se con
gni
sforzo chiedere alla Cameral'approvazione
dei trattati conja
.Germania e con l'Austria. Ma scadendo il mandatolegislativo
il 26 ottobre e, dati i contrasti che si sono determinati in ordineallapolitica generale,
non eraproba,-
bile contare che per
quel giorno
si potesseottenerel'approyazione
dei due
trattati,
o anche solamente diuno daparte·delle
due as-semblee
legislative.
Tardarepiù
anepra ilproŸVedimento
chemettefine alla XXIV
legislatura, significava d'altronde,«dati
iterminias-segnati
dalla nuovalegge elettorale,
rinviare le elezioni a interno inoltrato epraticamente
readere difficile a moltaparte.dégli
elet-tori di
partecipare
alla lottaelettoi·ale.
Secondo le tradizioni del nostro diritto
pubblico
imaggiori
trat- tati sono statiapprovati
con decreti chepoi
sono stati convertitiingegge.
11 R. Decreto 1° dicembre
1859,
n.381 diedepiena
ed intera ese-cuzione al trattato fra la
Sardegna
e la Praticiae aquello
tra laSardegna,
l'Austria e laFrancia,
sottoscritti ambedue inZurigo
il10 novembre 1859. 11 Decreto venne
pÃi presentato
al Parlamento per essere convertito inlegge.
Nellalegislatura
successiva fu pre- sentato alla Camera il Itaprile
1860edivennelegg.e
il6giugno
1860.Il trattato fra l'Italia
of Austria,
sottoscrittoaVienna il3 ottobre18ô6,fu approvato
boa IL Decreto 14 òttobre 1866 epoi presentato
allaapprovazione-
del Parlamento 11 21 dicembre 1866.Se sarà
quindi necessario,
secondo lenostre;
tradizioni di diritto ybblico,
proporremo a Vostra Maestå di attuareirecenti
trattati di pace con decretikeali,
che sarannopoi
subitopresentati,
alPar- Iamento ai termini e pergli
efetti dell'articolo 5 dello Statuto delRegno.
-Ciò che orað assolutamente
necessario
è non tardare oltre laglinovazione
del mandatolegislativo
della Samera deideputati.
La recente riforma elettorale dà affldamento che non
kovar-
ranno le lotte individuali, ma si determineranno sempre
più
lotte digruppi
o dipartiti,
in base aprogrammi
e a idee e a indirizzidella
coscienza collettiva.del
grave dissenso che si èmgnifestato
in alcunegrandi
que-stioni,
dissenso chepotrebbe
assúmere forme aspre,quando
fosse sottratto algiudizio
dellasovranità Popolare,
allaquale spetta
801- tantopronunziare
l'ultimaparola, l'unica
soluzione conveniente èinterrogare
il corpoelettorale,
che ora vuol dire tutta la Nazione.L'assemblea
párlamentare
deve inquesta
orapiù
che mal avere irmassimoprestigio
erappresentare
lo antiehe ele
nuove ener-gie;
le anticheenergie
che si erano formate durante illungo
pe.riodo di pace, lenuove
energie
che si sono dischiuso durante la guerra.Io
aspirazioni nazionali
sono delpari
sacre a tuttigli italini;
può
essere discordianei mezzi, nondqve
essere discordia nei fini.Il programma non
può
esspre che comune aquanti
hanno l'amore dellapatria
sopraogni
altro sentimerito e sopra ogni altro ideale.E la Camera nuova che dovrà risolvere i
grandt problemi politici
e sociali di cui non ora e non mai intendiamo
pregiudicare (la
so- lazione. La Camera nuova saràl'espressione
del paese, che ha com.battuto,
che ha vinto e che vuol vedere i frutti della vittoria nelraggiungimento
delleaspirazioni
nazionali e nellamagnifica
rico- struzione della economiapubblica,
mediantelarinnovatadisciplina
del lavoro.Lottando contro un nemico
superiore
per numero, per forze eper
posizioni l'Italia
haconquistata
la vittoria conl'energia
e con il sacrifizio epiegando
l'anima del Paese alladisciplina,
senza dicui non vittoria
L'Italia'deve
ricostruire ora le ricchezzeperduto,
rifareilpatri-
mouionazionale,
superare vittoriosamente la crise disviluppo
ch'ènel suo saldo
organismo.
A
questo qbmpito provvederà
la nuovalegislatura.
AMiamo
l'onore,
Sire, disottoporre
a Vostra Maestå 11 decreto cheseioglierla
Camera deideputati
o convoca i oomizi per il 16 novembreprossimo.
NITTI-TIT,TONI - ROSSI LUIGI -MORTARA - TEDESCO -
SCHAÑZER
- ALBRICCI - DA COMO - SECHI -BAt0ËLLI
- PANTANO - DE VITO - VISOCCHI - FERRARIS-'CHIMIENTI
- NAVA.Il
numero:1730
deMa raccoltaugleigle
dellsJaggi
e dei decreft delJi¢gno
contiene itseguente
decr¢‡o:VITTORIO EMANUELÈ III
per grasta di Dio
eper yelonth della llaalone
RE D' ITALIA
Visto l'art. 9 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto il testo unico della legge elettorale politica, appfovato
conR. decreto
2settenibre 1919,
n.1495;
Udijo il Consiglio dei miniátri
;Sulla
,
propopta del Nostro ministro segretario di Stato persglizañari dell'interno, presidente del Consi- glio dei ministri;
Abbiamo decretato
edecretiamo:
Art. 1.
La ,Camera dei deputati 6 sciolta.
Art. 2.
I couegt elettorali
sonocpnvocati per il giorno.16
no-TemÏ>re 4919 all'effetto di eleggere il
numerodei de
-putati
aciascuno di essi assegnato.
Art. 3.
Il Senato del Regno
ela Cameradei>deputativsono còngqadti per giorno 1°Aieembre1919.
NOrgliinmo che 11 presente decreto, munito dets¡giBo dàÍlo Stato, sia inserto peBa reedolta ufficiale. delle
leggi
edei dooreti del Regno d'Iltalia, mandando
achiunque spetti di osservarlo
edi fai•1o-osseware.
Dato
aRoma. Addl 29 settembre +019.
VITTORIO EÑANUELE.
Nrm.
Visto,A guardasigilli
: MORTABA.E nwneresNOS deMa
raeco4a-asfßciaµndš¾e leggi
e,deidet regidpi;1tegno contiepe
itseguente aeosto:
VÏTTORIO EMANUELE III
per grazia
diDio
e persoleutta della Nagogo
RE D'lTALlA
Veduto il testo unico delle leggi sul credito
on-diario, approvato
conR. decreto 16 luglio 1905,
nu-mero
ß46;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di
Stato per lindustria, il comrnercio
edil lavoro, gli approvvigionamenti
e i consuunalimenbri, di
con-cerlo
col ministro del tesoro
;Abbiamo decretato
edecretiamo
:GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNU D' ITALIA 2887
MI
Art. L
L' Istituto italiano di credito fondlario ha facoltà di costituire nella propria sede
unasezione per il credito ed il risparmio, diretta ad incoraggiare i miglioramenti dell'agricoltura, le irrigazioni, le bonifiche, l'edilizia ed altre opere di pubblica utilità, mediante le operazioni
di cui agli articoli 3
e 4.La sezione sarà autonoma
con
proprio bilancio dell'entrata
edella spesa
e congestione
efondo di riserva distinti.
Avrà pure il proprio Comitato ed il proprio Colle- gio sindacale. I Inembri di questo Comitato fanno parte
del Consiglio (l'amministrazione dell' Iotituto.
'Art. 2.
A costituÍre
unfondo di garanzia per le operazioni della Sezione credito
erisparmio
sonodestinati 10 mi- lioni di lire del capitale sociale dell'Istituto, attual- mente versato.
Le sottoscrizioni
ei versamenti successivÏ del residuo capitale
sarannofatti in conformità de11e disposizioni
dello statuto.
Art. 3.
Il fondo di garanzia sarà impiegato per metà irti buoni del tesoro od in dltri titoli di Stato
ogarantiti'
dallo Stato od in cartelle fondiarie;
eper l'altra metà in prestiti
aProvincie, Comuni, Consorzi od altri enti'
o
privati, contro prima ipoteca
suimmobili
ocontro delegazioni delle imposte, tasse
eëontributi governa-
tivi, provinciali
ecomunali,
ovverocontro altre ga- ranzie reali.
II fondo di riserva, di cui all'art. 5, sara impiegato integralmente nei titoli di cui sopra.
Art.
4.L'Istituto è autorizzato
aricevere depositi
aris sparmio ed in
contocorrente, anche in forma di buoni
ascadenza fissa, per
unammontare
non su-periore
a100 v1ilioni di Jiro.
I depositi debhono
essereimpiegati per
non menodi
urt terzonei titoli, di cui all'art. 3. La parte, rima-
nente
sal:A impiegata per
unametä in conti correnti attivi o:1 in quelle operazioni
abreve termine, che
saranno
determinato dallo statuto, per l'altra metà in
prestiti
eoonti correnti garantiti
daprima, ipoteca
oda altre garanzie reali.
.Art. 5.
Sarà costituito per la sezione credito
erisparmio
tm
fondo di riserva mediante prelevali1ento del
5GIO degli utili netti annuali, della sezione stessa, fino
araggiungere la metà almeno del fondo di garanzia.
.
Art. 6.
Il fondo di garanzia ed Ü fondo di riserva,. di cui
agli articoli Se 5,
comepure le jpoteche ed i crediti di ogni specie, derivanti dalle operazioni, di cui agli
articoli 3 e<4,
sonoviticolati
conprivilegio
agaranzia delle operazioni medesime, esclusa ogni altra respon-
sabilità dell' Istituto.
.Art. 7.
L' Istituto italiano di credito fondiario potrà emet-
tere cartelle fondiarie fino
araggiŠngere il decuplo
del capitale,
a mano a. manoversato,
edel fondo di riserva, costituito per la operazioni di credito fon- diario.
Le
nonnedi concessione dei mutui fondiari
ele ta- riffe per le speso di trattaziono
sonodeterminate dal- I'Istituto.
Art. 8.
Salvo il disposto degli articoli precedenti, tullaiò
innovato nelle leggi
enei regolainenti in yigore circa
l'esercizio del credito fondiario da parte dell'Istituto
ecirca le-operazioni relative.
Art. 9.
Il presente decreto sarà presentato sal Parlamento .per
essereconvertito in legge.
Ordiniamó che il presente decreto, munito del ggillo
dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale della leggi
e
dei decreti del Regno d' Italia, mandando
achiunque spetti ai osservarlo
edi farlo
osservare.Dato
aRonia, addl 2 settembre 1919.
VITTORIO EMANUELS
ITTI -
FEIlllAllIs
--SCIIANER.
Visto,
liguargasigilli:
NonTARA.Il numero
17Ì$
detta raccoltaufficiale
d¢lleaggî
edei decr¢ti delRegno
contiene il seguente decreto:VITTORlu i:MANDEl UI
per
grMia di
Dio e per volon'aitella Na;done
11 U lT iLiA
Visto il decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917,
nu-mero
1191;
Visto il decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1919,
numero
96;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro per i trasporti marittimi
e
ferroviari, di concerto
conquello del tesoro,
edei lavori pubblici;
Abbiamo decretato
edecretiamo:
Art. 1.
.
L'esercizio commerciale del Porto di
Venezia,
è-añidato
ad unaazienda autonoma, che assume il titolo di <Provveditorato al Porto > a
dipende
dal Ministero deitrasporti.
Il
Provveditorato provvede
per la manutenzione delle opgre di arredamentoportuale
ed eventualmente anche per la loro costru- zione; ha inoltre lagestione
delle banchine e deipiazzali
nonchè di tutte lo altre aree$i
demanio marittimo compresenelyambito portuale
epotra provvedere
a nuoveconcessioni,
come pure;man-tenere,
modificare e riscattarequelle
esistenti a norma dello con- dizioni deirispettivi
contratti salvo la osservanza dèlledisposi-
zioni
vigenti
perPapprovazione.
Tali facoltà non
trovano applicazione
pergli impianti
e per Pesercisio dipertinenza ferroviaria,
nè pergli impianti
che alleferrovie dello Stato vengono
affhfati,
come verrå determinato nelregolamento.
Art. 2.
Sono
organi
dell'azienda autonoma ilprovveditore
alporto,
unConsiglio
diamministrazione,
una Commissione consultiva.Art. 3.
Il
Consiglio
di amministraziotievigila
su tutto l'andamentod4ila gestione,
delibera sui bilancipreventivi
e sui rendiconti consuntivipresentati
dalprovveditore
alporto,
nonché su tutte leproposte
che debbono esseresottoposte
alla decisione dell'Amministrazione centrale.Sono membri del
Consiglio
di amministrazione:•il
-proyveditore
alporto,
obe 10presiede;
il sindaco di
Venezia;
.11
presidente
della Camera di commercio diVenezia;
il
presidente
delMagistrato
alle acque;il capo
compa.rtimento
dele ferrovie dello Stato di Venezia,
ocome suo
delegato,
11 capo della Divisione movimento;2888
GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D' ITALIA
11
capitali&
dipurto;
un
rapprPAentante
delMinistero trasporti;
il direttore della
dogana;
il
presidedte
dellaDeputazione provinciale
diVenezia;
un
rapprescritante
del lavoratori eletto nel modo chesarà
sta- bilito dalregolamento
dicpi
all'art. 12.Art. 4.
11
provveditore
éno.minato
con R. decreto suproposta
del mini-stro det
trasporti,
di concerto col ministro dei lavoripubblici; egli
convoca e
presiede
ilConsiglio
diamministrazione,
ha- la rappre- sentanzadella azienda verso iterzi,
le funzioni esecutive della.azienda e
quelle
altre attributioni che dalConsiglio
di amministra- sionegli potranno
esseredelegate,
a norma delregolamento.
Art 5
La Commissiene consultiva
esprime
il suo pareresututte leque- stioni che sonosottoposte
ad essa dalConsiglio
di amministrazioneo dal
provveditore:
essa écomposta
dai membri delConsiglio
diamministrazione,
dal direttore dell'arsenale militaremarittimo,
daquattro rappresentanti
del commercio, sceltiuno tragli spedizionieri,
uno tra i
negozianti,
uno tragli agenti
marittimi ed uno tragli
armatori e da duerappresentanti
deilavoratori,
da nominarsi se- condo le norme che saranno stabilite nelregolamento.
Su
proposta
delConsiglio
di amministrazione ilgninistro get
tra-sporti potrà
anebe aggregare alla CommissioneconsultivÄ
altri membri in numeto nonsuþeriore
aguattro.
Art. 6.
Il
Consiglio
diamministrazione,
sentita la Commissione consul-tiva,
stabilirà le tariffe per lamanipolazione
delle merci nell'am- bitoportuale
- aderoga
anche deiprezzi
fissati nelleodísposizioni
delle autorità locali - equelle
per Paso deimecóanismi
e perid'opositi
deimagazzini
e aree nell'ambitosuddetto,
ad eccezione delle tariffe per leoperazioni,
uso dimeccanismi, depositi
nei nia-gazzini,
ecc.,pertinenti
alle ferrovie di Stato.Le tariffe .stabilite dal
Consiglio
di amministrazione nonpotranno
essere
attuate,
fino a che non abbiano ottenutal'approtazione
delministro dei
trasporti.
Art.7.
Col
regolamento
saranno stabilitiquali impianti
fissi emobili,
diproprietà
dell'Amministrazione delloStato,
ad eccezione diquelli
dipertinenza
ferroviaria,passino,
coi. relativi attrezzi,mobilio,
e materiali di scorta per l'esercizio e leriparazioni,
al Provvedito- rato che si sostituirà alle amministrazioni stesse nella continua- zione delle convenzioni coi terzi assumendone lagestione.
Art. 8.
In relazione al decreto
Luogotendnziale
26luglio 1917,
n.1191,
edella annessa convenzione relativa alla concessione della costru- zione del nuovo
porto
di Venezia, inregione Marghera,
il Provve-.ditoi'ato
dovràvigilare perchè gli impianti
che saranno persorgere sieno tali da soddisfare atbisogni
del traffico cuiquel porto
è de- stinatopredisponendo
anche 11 coordinamento del servizio neidue, porti
in modo da ottenereun tuttoorganico,
checorrisponda agli scopi
che a ciascuno di essisonoassegnati.
Man mano che 11 nuovo
porto
siaprirà
all'esercizio sia terrestre che uprittimo sarà al medesimo estesa lacompetenza
che 11 Prov- veditorato ha sulporto
attuale.Art. 9.
Alle spese relative all'esercizio dell'azienda'ed alla manutenzione delle opere di arredameato, fatta eccezione per
quella degli
im-pianti
ferroviari affidati elle ferrovie diStato,
saràprovveduto
cogli
introiti dell'esercizio medesimo.Col
regolamento
saranno determinati iproventi
che debbono an- nualmente concorrere alla formazione delbilancio,
come si debbadisporre degli
eventuali avanzi netti,e comeprovvedere
alle even-tuali deficienze.
Per l'esercizio dell'aztenda dell'anno finanziario 1919-920 po- trann'oesserle fatte dal ministro dei
trasporti,
con le modalità da stabilirsi nelregolamento, anticipazioni
di fondi fino ad un mas-simo di 8 milioni.
Lo spese che così faranno carico al Ministero dei
trasporti,
sa-ranno iscritte in
opposito capitolo
del relativo bilancio.Art. 10.
Entro il
primo
trimestre di ciascuno eserciffo finanziario, il Con-siglio
d'amministrazione dovra trasmettere alministro deitrasporti
il bilancio
preventivo
e il rendiconto consuntivo dell'esercizio per la loroapprovazione,
di concerto col ministro del tesoro.Art. 11.
Al
personale
delle Amministrazionigovernative
destinato a pre- stare servizio presso il Provved.torato alporto potranno applicarsi
le
disposizioni
di_cui
all'art. I del R. decreto20aprile
1913, nu-mero 5:1.
Art. 12.
Entro tre mesi
d411a
data del-presente
decreto ilConsiglio
diatumittistrazione dell'azienda dovrà
presentare
al ministro dei tra-sporti
ilregolamento
per 11 funzionamento dell'azienda stessa,ilquale
dovrà essereapprovato
con R. decreto suproposta
del mini.stro
medesimo,
di concerto con quello del tesoro.D to
regola'mento
stabilirà anche il riloloorganico degli impir.- gati,
le norme per la loro nomina equelle
perl'approtazione deg
iimpegni
e deipagámenti
delle spese.Art. 13
II decreto
Luogotenenziale
30gennaio 1919,
n.96,
restaabrogaio
dalla data di entrata invigore
delpresente
decreto.Art. 14.
Il
presente
decreto saràpresentato
al Parlamento per essere cone Vertito inlegge.
Ordiniamo che 11 presente decreto, munito del
s -gillo dello Stato, sia mserto nella raccolta ufliciale del
eleggi
edei decreti del Regno d' Italia, mandando
aohinnque spetti di osser.varlo
edi farlo
osservara.Dato
aSant'Anna di Valdieri, addì 30 aggsto 1919.
VITTORIO EMANUELE.
Nrrri
-DE ŸITo
-SCHANZER
--PANTANO.
Visto. Il
guardasigilli:
MoRTARA.Binumero1080 della raccolta
ujjiciale
delleleggi
e dei decr ni delRegno côntiene
aseguente
decreto:VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Rio
oper volonth della Ensions
RW VITALiA
Visto il decreto Luogotenenziale 21 febbraio 19 [8,
n.
290, che instituiva
un «Comando dei servizi de11a
Regia marina sul Garda
». el'art. 2 del decreto Luo-
gotenenziale 24
marzo1918,
n.A26 che istituiva i
co-mandi di difesa marittima del Delta Padano, di Co-
macchio, di Ortona, di Tremiti, di Viesti, di Buri, d'Otranto, di Gallipoli
edi Cotrone
;Ritenuto che
sonovenute
menole ragioni che de-
terminarono la istituzione di tali comandi;
Sulla proþosta del Nostro ministro della marina
Abbiàmo d,ecretato
edecretiamo
:Articolo unico.
Con la decorrenza
afianco di ciascuno indicata,
sonosoppressi i seguenti comandi:
Comando di difesa marittima di Ortona dal 1°
no-vembre 1918.
Comando di difesa marittima di Delta Padano dal 21 novembre 1918.
Comando di difesa marittima di. Comacchio dal 21 .novembre 1918.
Comando di difesa marittima di Gotrone dal 10 dicembre 1918.
Comando di difesa marittima di Tremiti da 1°
gennaio 1919.
Comando di difesa marittima di Viesti dal 1° mag-
gio i919.
Comando di difesa marittima di Otranto da 16
giugno 1919.
Comando di difesa marittima di Gallipoli da 16 luglio 1919.
Comando di difesa marittima di Bari dall'il ago- sto 1919.
Comando dei servizi della Regia marina sul Garda
dal 1° agosto
1910.Ordiniamo che
ilpresente decreto, munito del
sgillo
dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle
leggi
edei decreti
delRegno d' Italia, mandan lo
achiunque spetti di osservarlo
edi farlo
osservale.Dato
aRoma, addì
7settembre 1919.
VITT RIO EMANUELE,
SECH
,Visto, Il
guardasigilli:
MonTARA,GAZZETTA UFFICIALE DEL REGN0 D' ITALIA 2889
18 numero 1713 della raccolta
ugiciale
dellaleggi
e dei decreti delRegno
contiene B segusage decreto:VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio
eper volonth della Nazione
RE D'ITALIAVisto l'art. .55 della legge elettorale politica 26 giu-
gno i91Š,
n.821;
Vista la legge 22 maggio 1915,
n.671;
Letto il Messaggio del presidente della Camera dei
deputati, in data
3settembre 1919,
n.2350, che parte- cipa al ministro delPinterno la
vacanzadel Collegio
elettorale di Portomaggiore, in provincia di Ferrara
;Considerato che le condizioni create dalla guerra mentre impediscono lo esercizio del diritto del voto
ad
unaparte cospicua di cittadini chiamati all'adem-
pimento di
unalto dovere, determinano pois alcune
limitazioni di libertà individuale;
Considerata la costante giurisprudenza parlamentare
in casi aventi attinenza
conla questione attuale;
Sentito
ilConsigifo
deiministri
.Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consi- glio dei ministri;
Abbiamo decretato
edecretiamo:
Articolo unico.
La convocazione del Collegio elettorale di Portomag- glore, è rinviata sino
a nuovoprovvedimento.
Ordiniamo che il presente decreto,
munitodel sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi
e
dei decreti del Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti di osservarlo
edi farlo
osservare.Dato
aRoma, addì
7settembre 1919.
iVITTORIO EMANUELE.
Nrrn.
Visto,
13guardasigilli: MoRyARA.
Il numero 1714 della raccolta
ufficiale
delleleggi
e dei decretidel
Regno
contiene il segueme decreto:VITTORTO EMANUELE IU
per grazia di Dio
e pervoloath
della Na.Jona RE D'lTALIAVisto l'art. 55 della leggé elettorale politica 26 giugno 1913,
n.821;
Vista la legge 22 maggio 1915,
n.671;
Letto il Messaggio del presidente della Camera dei deputati in data 3 settembre 1919,
n2349, che parte- cipa al ministro de11'interno la
vacanosdel Collegio
elettorale di Iseo, in provincia di Brescia;
Considerato che le condizioni create dalla guerra mentre impediscono l'esercizio del diritto del voto ad
una
parte cospicua di cittadini chiamati all'ademimento di
unalto dovere determinano poi alcune limitazioni di libertà individuale;
Condiderata la costante giurisprudenza parlamentare
in casi aventi attinenza
conla questione attuale;
Sentito il Consiglip dei ministri;
Sulla proposta del'Nostro ministro, segretario di Stato
por gli affari delRinterno, presidente del Consiglio dei
ministri;
Abbiamo decretato
edecretiamo:
Articolo unico.
La convocazione del Collegio elettorale di Iseo, ò rinviata sino
a nuovoprovvedimento.
Ordiniamo che il presente decreto, munito dél di-
gillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi
edei decreti del Regno d' Italia, mandando
achiunque spetti di osservarlo
edi farlo osgèrvare.
Dato
aRoma, addl
7settembre 1919.
VITTORIO EMANUELE.
NITTI.
Visto,
Ilguardasigilli:
MORTARA.Il numero 1715 della raccolta
ufficiais
delleirggi
e deidecregg d¢IRegno
contiene i;segugnte
decre¢o:VITTORIO EMANUELJU III
.
per grazia di Dio
eper volontà della Nazione
RIi: D'ITALIA
Visto l'art. 55 della legge elettorale politica 26 giugno
1913,
n.821;
Vista la legge 22 maggio 1915,
n.671;
Letto il messaggio del presidente della Camera dei deputati in data
5settembre 1919,
n.2353, che parte- cipa al miilistro dell'interno la
vacanzadel co11egio elettorale di Alessandria;
Considerato che le condizioni create dalla guerra, mentre impediscono l'esercizio del diritto del voto ad
una
parte cospicua di cittadini chiamati alPadempimento
di
unalto dovere, determinano poi alcune limitazioni di libertà individuale;
Considerata la costante giurisprudenza parlamentare
in casi aventi attinenza
conla questione attuale;
Sentito il Consiglio dei ministri
;Suûa proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gliaffari dell interno, presidente del Consiglio dei mi- nistri;
Abbiamo decreto
edecretiamo:
Articolo unico.
La convocazione del collegio elettorale di Alessan- dria, è rinviata sino
a nuovoprovvedimento.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi
e
dei decreti del Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti di osservarlo
edi farlo
osservare.Dato
aRoma, addl 11 settembre 1919.
VITTORIO EMANUELE.
NITTI.
Visto, Il
guardasigilli:
MoRTARA.Il
ntsmspe1725
detta raccoltaußteiais
delis Leggi e des decre¢i delR¢gno
confisneilseguen‡a
decrete:VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio
eper volonth della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 22 maggio 1915,
n.671, sul conferi-
inento
al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;
Visto il regolamento per il funzionamento dell'offi- cina meccanica.
annessaall'Ufficio centrale metrico
edei
saggi, approvato
conR decreto 12 settembre 1911,
n.
iMD
,Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di
Stato per l'industria, il commercio
eillavoro
egli ap-
provvigionamenti
ecousumi alimentari, di concerto
conquello del
tesoro ;Abbiamo decretato
edioretiamo
:,
Art. 1.
A decorrere dal 1° aprile 1919
eilno alla definitiva
modiñeazione del regolamento .preeltato
ein ogni
Thodð, iion oltre l'esercizio finanziario successivo
aquello
iri cut sarà pubblicata la
pace,la retribuzione giorna- liera spettante al personale operaio addetto all'officina nincóanica dell'Ufficio centrale metrico
edei saggi, è aüìiiëlítato~del i00 0(0 sulle rettibuzioni anteriori al 1° febbraio 1918 fino
alire 5
edintegrata
conl'au-
mento disposto
condecreto Luogotenenziale
7aprile
1918,
n.444,
conquello periodico di mercede
accor-dato successivamentoaal personale stesso
ecol premio
di specializzazione.
La mercede giornaliera dell'apprendista meccynico
è fissata in lire 5.
In base
atale criterio, la tabella nominativa del per- sonale
conle retribuzioni giornaliëre, anhassa al
re-golamento suddebto;à approvata
comesegue:
Mossotto Anto-
nio
. . . . . 30 10meccanico 8 252,218 0,25
318,75
Taddei Ratitello 30 meccanico 7 -2,03 1,25
318,30
Conti
Giuseppe
29 id. 6 501,95 1,50
318,00
Bruschi Tito. . 15 ' id. 6 251,875 0,75
216,00
mistri, ministro-segretario di Stato per l'interno
edel :ministro segretario d Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato
edecretismo
:Art, f.
Le disposizioni dell'art. I del R. decreto 31 luglio
1919,
n.1304, che stabilisce
unassegno mensile di
& 50
edi L. 30
afavore rispettivagente dei pensio-
nati dello Stato
edelle loro vedove( orfani
egenitori,
sono
estese indistintamente
atuttii maestri elementari,
ed alle loro vedove ed orfani, che fruisconor di pen- sione
acarico del Monte pensioni çer gli insegnanti
neRe scuole pubbliche elementari.
Art. 2.
Con decreto del ministro del tesoro
sarannoinscritti,
neRo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro,
atitolo di rimborso ana Cassa depositi
epre- stiti, i fondi necessari per l'esecuzione del presente deoroto, il quale avrà vigore daVi° lugliod919
atutto
fanno solare 1920.
«Ordiniamo che il presente ddorato, munito del sigillo
dello Stato, ein inserto nella faccolta ufficiale delle leggi
e
dei decreti del Regno d'Italia, niandando
achfunigde opetti di osservarlo
edi farlo ossefvare
Dato
aRomar addì7 settembred919 VITTORIO EMANUELE.
Nrrri
--SCHANEER.
Visto,
12guardasiçilli
:MORi
ARA.Conti Oreste . 15 id. 4 75
1,425 0,75
213,70.
N. N. . . . . . -- a
pprendista
1 500,45
- -5,00 operaio
IPalozzi Mario , 6 imballatore 4 50
1,35
-1,50 11,85
:Art. 2.
Dal 1° maggio, 1919
eper tutta la durata stabilita i dall'articolo precedente,
illavoro effettivo giornaliero,
è di ottoore conunintervallodiriposo che sarastabi- lito dal miliistro per l'industria, il commercio
eil la-i
voro.
Per il lavoro, effettivamente prestato, oltre alla du-- rata normale,
èpagato agli operai
uncompenso rag-
guagliato alla mercede ordinaria, aumentata di
una 's
percentuale
dastabilirsi
condecreto del ministro per
il'industria, il cominercio
eil lavoro.
Ordiniamo che il présente decreto, munito del sigilio dello' Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle
leggi
edei decreti del Regno
d'Italia, mandando
achiunque spetti di osservarlo
edi farlo
osservare.Dato
aRoma, addì 15 agosto 1919.
VITTORIO EMANUELE.
Nrrn
-Fsanos
--ScHazza.
Visto,
Ilguardasigilli:
MoRTARA.11 numero 1730 della raccolta
efeiale
delis leggi e dei decrets delRegno
contiene il seguentedecreto:VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio
eper volonth deBa Nazione
RE D' ITALIA
Vista la legge 22 maggio 1915,
n671, sul conferi-
mento al Governo dei poteri eccezionali per la guorra;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del. presidente del Consiglio
dai mi
-Il 93tsmero 1785 delia raccolta
W-ffeciale
delleleggŒ
· dei decreti lesRegno contgege
ilseguente
decreto:VITTORIO EMANUELE ITI
per grazia di Dio
e pervoloatir della Nazione
RE D'ITALI,A
Vista la legge 22 maggio 1915,
n.671;
Visto il decreto Luogotenenzial 21
marzo1908,
nu-mero
361, col quale veniva costituita
unaCommissione centralo
conPinearico di studiare
eproporre i prov- vedimanti occorrenti al passaggio dallo stato di guerrg
a
quello di pace
;Visti i decreti Luogotenenzialis1° aprile, 30 giugno
o
3 ottobre 1918 coi quali venivano nominati i
com-ponenti della predetta Commissione centrale
edelle
sueventisette sezioni;
Considerato che, ad eccezione della seziŠne II
«Re- visione della legislazione emanata durante la guerra in forza dei poteri straordinari
»,della sezionewIII
«
Riforme degli ordinamenti amministrativi
etrihütafi delle Provincie
edei Comtini del Regno
edelle ae-
zioni VIII
eIX porleriformelegislatigeancheinicór- rispondenža
congli Stati alleati; le altre sezioni, conte risulta dai rapporti dei presidenti 'delleidue Sottocome missioni, hanno assolto il compito ad
essedoinandato suggerendo al Governo in tempo utile, le direttive fòn-- damentali per la soluzione dei principali problemi ines pnti al passaggio daìlo
statodi guerra
aquellondi pace,
e
che
unaparte notevole delle proposte fatte dalle'sé÷
zioni medesime trovansi già attuate
oin
corsodi at- tuazione;
Considerato che per la raecolta, il coordinamento
ela sistemazione degli atti relativi alle sezioni che-hanno espletato il loro compito. è sufficiente
unUfucio stralcio
composto
di unaparte del personale, di segreteria della
Commissione
;Sentito, il Consiglioidei ministrit
Sulla proposta del presidenteidebConsiglioidei mie nistri, niinistro dell'internos di concerto coi ministri di
grazia
egiustizia
edel tesoro
;Abbiamo decretato
edec16etiamo
:Art.
1.Col giorno 15 setteitibre 1919
sonosoppresse la Com- missione centrale predetta
etutte le sezioni che la
com-pongono, ad eccezione della seconda, terza, ottava
enona,
stlitidicate, che continuerafino.a funzionare fino all'esatirimento dei loro lavori,
conle seguenti
norme :la sezione seconda è costituita in Commissione
au-tonoma presieduta dal ininistro di grazia
egiustizia
edei culti;
'la sezione terza è costituita in Commissione auto-
noma
presiednita dall'onorevole senatore prof. Raffaele Perla, ed è
messaalla clipendenza del Ministero del-
l'interno
; .le sezioni ottava
enona, riunite fra loro, costi-
tuiranno
unaCommissione autonoma presieduta dal-
l'onorevole senatore prof. Vittorio Scialoja, la quale
continuerà i suoi lavori presso'il Ministero di grazia
e
giustizia
edei culti.
Con successivi decleti
sarannodeterminate la
normeper il riordinamentose il funzionamento delle due Com missioni che passano alla dipendenza del Ministero di
grazia
egiustizia
edei culti.
-
Art. 3
I presidenti delle
dueSottocommissioni deUa Com- missione disciolta,
curerannola raccolta, il coordina-
mento
ela sistemazione degli atti relativi alle sezioni soppresse, mediante
unUffioio stralcio composto di
una
parte del personale di segteteria già addettovi,
che verrà da essi designata.
Tale Ufficio dovrà ultimare i suoi lavori
nonpin tardi
del 31 dicembre 1919. %
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigiilo
dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggl
e
dei decreti del Regno d' Italia, mandando
achiunque spotti <Ii. csservarlo
edi farlo
osservare.Dato
aRoma, addì 14 settembre 1919.
VITTORIO EMANUËLE
Nrrri
-MonTAna
-SCHANZER.
Visto, 12
guardasigilli:
MORTARA.X3 mmero 1737 d£?la raccolta
tagician
deusisyyg
e dei decreti delRegno
con‡iew ilRep¾ente
decreto: •VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio
eper voloath della Nazione
RE D'ITALIAVista la legge 22 maggio 1915,
n.671, sul confeli
-mento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;
Vista la legge
Wluglio 1919,
n.1255 Udito il Consiglio del ministli:
Sulla prâposta del ministro segretario di Stato per il*tesoro, di concerto
conquello per l'assistenza mill- tare
ele pensioni dL guerra
;Abbiamo decratato
edecretiamo
·Nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'assistenza militare
ete pensioni di guerra per l'esercizio finanziario 1919-920, lo stanziamento dei
so-guenti capitoli è aumentato della
sommaper ognuno
di
essi indicata
:Cap.
n. 16. Soccorsie sussidia‡µore
dellefämiglie
bisognose
deimilitati
illaarmis
ppo. . .,179,000,000
-Gap, nel9. ßugsidi
allefamiglie bisognoseidet
mitidtari
morti,
feriti o in condizlonidieccezio-
nale constatato
bisogno,
ecc . . . , . . «3,900,000
- Totale . . .T/3,000,000
-Questo decreto andrà in vigore dal giorno stesso
della
suapubblicazione nella Gazzetta tifßciale.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del ab·
gillo dello Stato, sia inserto neRa raccolta ufficiale deRe
leggi
edei decreti del Regno d'Italia, mandando à chiunque apetti di osservarlo
edi farlo
osserfare.Dato
aRoma, addl 4 settembre 1919.
VITTORIO EMANUELE.
NrrTi
-ScHANZER
-ÛA ÛOMO.
Vista, R
guardasigilli:
MoRTARA.13 numero 1738 de3la raccolta
M/)!ciale
delleiaggte
dei deersti delRegno
coritioneineguente
decreto:VITTORIO EMANUELE III
per grazia -di Die
eper -Yolontà della Razidne
RE DUTALA
Vista la legge 22 maggio 1915,
n.GW sul conferi- mento al Governo dei poteri ecoezionali per la guerra;
Visto il
decretoMinisteriale 14 ottobre 1918,
n.14305,
emanato in applicazione del decreto Luogotenenziale
i4 settemhre 1918,
n.1314, concernente la determina- zione della indennità mensile da corrisponderai al per- sonale salariato delle Amministrazioni dello Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di
Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato
edeoretiamo:
Art. 1.
A
decorreredal 1° maggio 1919 ed in aggiunta a11d
indennità di
caro-viveri prevista dal decreto hiiniste-- riale 14 ottobre 1918
n.14305, è concessa, al perso- nale salariato delle Amministrazioni dello Stato, indi
cato
nèlla tabella apnessa al decreto-Luðgotene alal
7
aprile 1918,
n.444,
unaulteriore indennità dellá -specie fino
ad unmassimo
:a) del 40 010 della soloquota di salario giornai
liero attuale
norreccedente -Je L.
5per.si celibi
ele
nubili.
ovverovedovi
evedove che
nonabbiano pera
sone
di famiglia conviventi ed
acarico;
b) del%0 OIO della sola quota di salario giornas
liero attuale
noneccedente le L.
5per gli altri.
La indennità predetta per il personale di cui alle lettere a)
eb)
nonpotrà in niun
casoeccedere rispeta
tivamente le I;. 50
ela L. 75 mensili.
Art. 2.
Questo decreto
nonè applicabile al personale
con-templato nella tabella
annessaall'indicato decreto Luo-
gotenenziale
n.444 del
7aprile 1918, le cui congizioni
economiebe
venneromiglior.ate
conprovvedimenti po- steriori alia emanazione del decreto Ministeriale 14 ot- tobre 1918,
n.14305 succitato.
Qualora peraltro detti miglioramenti sieno di im- porto inferiore alla indennità stabilita alPa rt. 1, sarà
concessa