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IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

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Academic year: 2022

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IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale ………..…………... Presidente

Avv. Alessandro Leproux ………. Membro designato dalla Banca d'Italia

Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta …….. Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Saverio Ruperto …… ……. … Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore [Estensore]

Dott.ssa Daniela Primicerio ………… Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 08.10.2010 dopo aver esaminato x il ricorso e la documentazione allegata;

x le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;

x la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Con ricorso del 17 maggio 2010, la ricorrente lamenta ritardi e mancanza di trasparenza da parte della banca, subentrante nell’ambito di un’operazione di surroga in un mutuo. Espone la ricorrente di avere richiesto il 6 luglio 2009 «le modalità per la sottoscrizione della surroga di mutuo mediante il prodotto collocato dalla stessa banca denominato “sostimutuo protezione”», e di avere provveduto il successivo 24 luglio alla «sottoscrizione della modulistica prevista ai fini dell’istruttoria della pratica». Evidenzia inoltre che le condizioni del mutuo all’epoca vigenti, come da prospetto e documentazione allegati al ricorso, erano le seguenti:

tasso variabile Euribor 1 mese 360; spread 1,40%; tasso massimo 5,500%;

sottoscrizione di assicurazione obbligatoria «contro il rischio di incendio e scoppio» dal costo di euro 2,097 ogni 1.000,00 euro di valore dell’immobile ipotecato; riduzione dello spread di «30 bps (1,10%) in caso di cliente con un

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cross selling 4, caratterizzato da: conto corrente (comunque necessario per l’addebito delle rate); polizza mutuo sicuro incendio; una ulteriore polizza a scelta…». Espone, altresì, di avere inoltrato, in data 25 agosto 2009, la

«modulistica idonea alla surroga».

Stante l’assenza di notizie relative allo stato di avanzamento della pratica, con e-mail del 9 ottobre 2009 la cliente presentava reclamo, riscontrato dall’intermediario a mezzo di messaggio di posta elettronica del 12 ottobre 2009, con cui comunicava al cliente «di aver disposto le necessarie verifiche in merito a quanto esposto». In data 11 novembre 2009, la banca originaria provvedeva a comunicare i conteggi di estinzione del mutuo in essere e, in data 26 novembre 2009, venivano perfezionati l’atto pubblico di mutuo con surrogazione di ipoteca tra la banca subentrante e i mutuatari, la polizza obbligatoria e una ulteriore polizza facoltativa «al fine di ottenere una diminuzione dello spread».

Con comunicazione del 10 gennaio 2010, parte mutuataria chiedeva alla banca delucidazioni relativamente alle rate di dicembre 2009 e gennaio 2010, rispetto alle quali rilevava l’applicazione di un tasso di interesse superiore a quello ritenuto dovuto. Atteso che, con e-mail del 12 febbraio 2010, la banca segnalava che lo spread era stato correttamente applicato nella misura dell’1,60% (1.90% ridotto di 30 bps a fronte della stipulazione della polizza facoltativa), parte mutuataria replicava con e-mail dello stesso 12 febbraio 2010 per denunciare di avere

«richiesto la surroga a luglio in base ai vostri fogli informativi ad alla vostra comunicazione sul sito ufficiale di [banca resistente], Voi, con i vostri tempi (4 mesi), avete erogato a fine novembre variando le condizioni sia di spread che di costo di assicurazione». Seguiva ulteriore e-mail dell’intermediario del 17 febbraio 2010, per invitare il cliente a considerare «che al momento della stipula il notaio ha certamente letto il contratto di mutuo davanti a Voi esponendo con chiarezza le varie condizioni applicande: Voi stessi avete poi firmato senza porre in essere alcun tipo di opposizione». A mezzo del ricorso qui in decisione, parte mutuataria denuncia che nell’atto pubblico di mutuo con surrogazione «l’importo della polizza assicurativa obbligatoria era aumentato da € 2,097 a € 2,7 ogni 1.000 euro di valore assicurato, ossia il prezzo era passato da € 671,04 a € 864,00», e che lo spread risultava aumentato rispetto a quanto risultante dalla documentazione informativa disponibile alla data della domanda di surroga. Pertanto, la ricorrente richiede «l’applicazione delle condizioni alla data del 24/07/2009 con rimborso

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delle relative differenze per spread (1,10 e non 1,60) e polizza obbligatoria (€

2,097 e non € 2,7)».

Replica la banca con controdeduzioni del 22 giugno 2010, segnalando che (i) «I contraenti sono stati informati puntualmente delle difficoltà che venivano incontrate per il perfezionamento dell’atto e dei conseguenti ritardi che ciò avrebbe comportato»; (ii) «i dati contenuti nel preventivo ottenuto dai clienti sul sito “Mutui On Line” confermiamo che gli stessi non possono essere ritenuti vincolanti stante anche la facoltà delle Filiali di confermare o meno l’accettazione dell’operazione»;

e (iii) «nel prospetto informativo dell’offerta, prodotto dalla cliente unitamente al reclamo, è stato indicato che lo stesso “non costituisce un’offerta al pubblico” e che le condizioni riportate “possono variare in funzione della congiuntura di mercato vigente al momento del perfezionamento del contratto”». Atteso che lo

«slittamento ha comportato l’applicazione delle condizioni previste in quel momento per le operazioni della specie […] e non di quelle a suo tempo pubblicizzate dalla Banca che, essendo inserite in una particolare “campagna prodotto”, cessarono di validità a partire dal 1° settembre», conclude l’intermediario per il rigetto della domanda di parte ricorrente. Quanto, invece, alle

«contestazioni riguardanti la Polizza Assicurazione Danni “Mutuo Incendio Sicuro”», eccepisce la banca il proprio difetto di legittimazione passiva poiché emessa da un soggetto diverso rispetto alla stessa banca resistente.

Diritto

Le doglianze espresse da parte ricorrente investono le conseguenze del ritardo con cui la banca subentrante ha realizzato l’operazione di surroga nel mutuo precedentemente contratto con altro intermediario.

Sulla base della ricostruzione che hanno offerto le parti, e risultante dalle allegazioni documentali, emerge che, malgrado l’inizio della procedura datasse nel luglio 2009 e l’invio delle istruzioni da parte dell’istituto di credito cedente fosse eseguito il 23 settembre 2009, l’operazione in esame era perfezionata solamente nel novembre successivo. Ciò a causa, come sostenuto dalla banca resistente, della «complessità della procedura». Lo slittamento in esame ha comportato l’applicazione di condizioni di mutuo diverse e deteriori rispetto a quelle contenute nella documentazione informativa sulla base della quale la cliente si era determinata alla domanda di surrogazione.

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La condotta complessiva tenuta dalla banca nella vicenda che qui occupa appare contraria a buona fede e correttezza per le ragioni che seguono. In primo luogo, osserva il Collegio che l’intermediario non può far ricadere sul cliente le conseguenze pregiudizievoli di eventuali aspetti di complessità della procedura di carattere interno, che, come tali, investono la sfera di controllo della banca medesima e, segnatamente, i profili organizzativi di quest’ultima. Ciò anche alla luce delle esigenze di speditezza delle operazioni di surroga che il legislatore persegue a vari livelli e con diversi strumenti.

Inoltre, dall’esame della documentazione versata agli atti della controversia, è dato di riscontrare che «Le condizioni promozionali […] sono valide dall’11 maggio al 31 dicembre 2009» e che tale periodo di validità della campagna denominata

“Sostimutuo protezione” (alla quale parte ricorrente ha aderito) era espressamente indicato tra le «Condizioni a avvisi sull’operatività» (cfr. la documentazione informativa allegata al ricorso). Ancora, la scheda-mutuo reca la dicitura: «Le presenti condizioni sono valide per tutte le richieste con stipula entro il 31/12/2009». Sul punto, deduce la banca che «tale documentazione non costituisce un’offerta al pubblico» e che «il presente prospetto non obbliga in alcun modo la Banca ad accordare il prestito» (v. il prospetto informativo europeo standardizzato depositato agli atti).

Giova tuttavia osservare che, pur non costituendo la documentazione informativa sopra ricordata una proposta contrattuale, ciò nondimeno grava sulla banca un obbligo di buona fede e correttezza già nella fase antecedente delle trattative, segnatamente quando queste raggiungono un grado di dettaglio tale da fondare il legittimo affidamento del cliente in ordine alla trasfusione delle condizioni ivi indicate nell’atto pubblico successivamente stipulato; quanto meno ove la stipulazione avvenga nel periodo di tempo pubblicizzato come utile, che, nel caso di specie, giungeva sino al 31 dicembre 2009. Ora, le informazioni relative alla durata della campagna promozionale hanno ingenerato tale legittimo affidamento in capo alla parte mutuataria circa il rispetto di tali condizioni nel momento successivo. Posizione, quella del cliente, meritevole di tutela anche alla luce delle disposizioni dettate in tema di trasparenza e vigenti all’epoca dei fatti.

Nello specifico, la circolare della Banca d’Italia n. 229 del 21 aprile 1999, recante istruzioni di vigilanza per le banche, stabilisce che «la banca consegna al cliente che ne abbia fatto richiesta una copia completa del testo contrattuale idonea per la

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stipula per una ponderata valutazione del contenuto», e che «In caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia consegnata al cliente, la banca, prima della conclusione del contratto, ne dà informativa al cliente stesso…» (titolo X, sez. II, § 7).

È pur vero che, nel caso che qui occupa, non vi è evidenza della richiesta della copia del contratto da parte della cliente prima della stipulazione dell’atto pubblico.

Ciò non di meno, il dovere di correttezza e buona fede che deve informare il rapporto tra le parti sin dalla fase delle trattative (art. 1337 cod. civ.) impone alla banca di rendere edotto il cliente delle variazioni intervenute nelle more della stipulazione del mutuo. Tale informazione è mancata nel caso di specie e, pertanto, la condotta dell’intermediario deve ritenersi contraria a detto dovere.

Così qualificato il comportamento della banca, si impone di valutare l’incidenza della violazione del canone della buona fede in contraendo sul contratto (comunque) concluso a condizioni diverse da quelle indicate e vigenti al tempo della domanda di surrogazione. La circostanza che il contratto si sia concluso non impedisce al giudice di rilevare ugualmente le conseguenze ricondotte dalla legge alla culpa in contraendo: infatti, la violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto (così, ad es., Cass. 8 ottobre 2008, n. 24795; 29 settembre 2005, n. 19024).

Alla luce di quanto osservato, si dischiude il campo per la configurazione di un’obbligazione risarcitoria a carico dell’intermediario, che non potrà essere limitata al solo interesse negativo – come sarebbe se, a seguito del comportamento scorretto, non si fosse concluso alcun contratto – ma dovrà ricomprendere il ristoro del pregiudizio derivante alla controparte dal maggior aggravio economico sopportato a causa della conclusione di un contratto recante condizioni diverse da quelle vigenti al tempo della presentazione della domanda di surroga. Il Collegio ravvisa dunque gli estremi per riconoscere alla cliente il diritto al risarcimento dei danni nei termini indicati, stante la scorrettezza della condotta della banca, che – giova ripetere – non l’ha informata della variazione delle condizioni di contratto intervenute nelle more del perfezionamento della

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surrogazione. A ciò si aggiunga la considerazione che il ritardo non può, nel caso, non essere imputato alla banca, e che il riferimento alla validità delle condizioni sino a tutto il 2009 era idoneo a fondare il legittimo affidamento in capo alla cliente circa la trasfusione di tali condizioni nel successivo atto pubblico.

In questo quadro, peraltro, rileva il Collegio che la ricorrente ha agito chiedendo non già il risarcimento del danno subìto, bensì il riconoscimento delle condizioni contrattuali più favorevoli. Il che tuttavia potrebbe attuarsi soltanto per il tramite di una modificazione del contratto effettivamente concluso, da disporsi con una pronuncia di carattere costitutivo. Posto che, nel caso in esame, non si ravvisano gli estremi per una pronuncia siffatta, atteso che il comportamento contrario a buona fede e correttezza ha caratterizzato la fase delle trattative e non quella dell’esecuzione del contratto (rispetto alla quale soltanto sarebbe in teoria prospettabile la possibilità di considerare la buona fede alla stregua di fonte di integrazione del contratto), ritiene il Collegio che, costituendo la domanda risarcitoria un minus rispetto a alla domanda diretta a ottenere una pronuncia modificativa, possa la prima considerarsi implicitamente ricompresa nella seconda, qualora per suo tramite si giunga al soddisfacimento dell’interesse del ricorrente in misura non superiore, e in forma non totalmente disomogenea sotto il profilo del risultato economico, rispetto alla domanda ritualmente proposta.

Tutto quanto sopra osservato vale, non di meno, per quanto concerne la richiesta del ricorrente relativa alla polizza assicurativa. Atteso che il dovere dell’intermediario di fornire adeguata informazione al cliente è previsto anche con riguardo all’offerta di contratti di assicurazione, ai sensi dell’art. 47 del regolamento ISVAP recante la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa, è innegabile che la condotta tenuta dalla banca nel caso di specie si connota dei tratti della violazione del dovere di correttezza e buona fede anche in ordine a tale circostanza. Né è positivamente apprezzabile, in senso contrario, il difetto di legittimazione passiva eccepito dalla banca nelle proprie controdeduzioni. Non ignora questo Collegio che la titolarità sostanziale del rapporto di assicurazione deve essere imputata a soggetto diverso dall’intermediario resistente. Tuttavia – ed è questo il punto – la condotta della banca è autonomamente apprezzabile e sanzionabile sulla base del parametro della buona fede, poiché essa non ha adempiuto a un suo obbligo di intermediario nel collocamento della polizza, la quale, in ogni caso, è da considerare elemento

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integrante del mutuo stipulato, giacché prevista dalla banca quale componente obbligatoria di esso. Dunque, ferma restando l’impossibilità di incidere direttamente sul contenuto del contratto di assicurazione, la ricorrente dovrà essere ristorata del pregiudizio subìto stipulando una polizza a condizioni più gravose, corrispondenti alla differenza tra il premio effettivamente pagato (euro 864,00) e quello che avrebbe potuto pagare se la surroga si fosse perfezionata alle condizioni originariamente pubblicizzate dall’intermediario (euro 671,04).

Per l’insieme delle ragioni che precedono, il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la banca tenuta al risarcimento del danno in favore della ricorrente; danno che, per quanto riguarda la doglianza riferita alla polizza assicurativa, è quantificato in euro 192,96. Per quanto concerne invece il danno derivante alla ricorrente dall’aver perfezionato una surroga del mutuo a condizioni ingiustificatamente più gravose, la relativa misura è quantificata nella differenza tra il tasso applicato sulla base del contratto di mutuo effettivamente stipulato con la banca resistente e quello, inferiore, pubblicizzato in fase di trattative: a tale risarcimento la banca procederà corrispondendo al cliente in un’unica soluzione l’importo di € 642,95, relativo al pregiudizio già sofferto dal ricorrente; mentre, per quanto attiene al danno che andrà maturando nella fase di svolgimento successivo del rapporto di mutuo, l’intermediario potrà procedere al relativo risarcimento compensando gli importi periodicamente dovuti dalla mutuataria per la restituzione del mutuo con quelli dovuti dalla banca a titolo risarcitorio per tutto il periodo di validità del contratto.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone inoltre che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

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