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COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa. dei clienti FATTO

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COLLEGIO DI ROMA composto dai signori:

(RM) MASSERA Presidente

(RM) SCIUTO Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) SIRGIOVANNI Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) GRANATA Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(RM) CHERTI Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore GRANATA ENRICO

Seduta del 27/04/2018

FATTO

Con ricorso in data 20.1.2017, preceduto da reclamo presentato il 15.12.2016, la parte ricorrente, con l’assistenza di un professionista, espone di aver stipulato con l’intermediario convenuto, in data 11.5.2012, un contratto di prestito personale (n.

045945193) per un importo totale del credito pari a € 16.615,50 e per un importo lordo pari

€ 24.998,68, da rimborsare in n. 84 rate di € 296,00 ciascuna (oltre a oneri fiscali e spese di gestione pratica), al TAN del 12,31% e con un TAEG dichiarato pari al 13,92%.

L’importo totale del credito includeva il costo del premio di polizza CPI (n. 5075-01/5391- 02), pari a € 715,50, nonché del premio di polizza “Assistenza e Malattie” (n. 24981), pari a € 600,00, oltre alle spese di istruttoria pari a € 300,00.

Lamenta la mancata inclusione del costo delle predette polizze nel calcolo del TAEG, che ritiene avrebbe dovuto essere invece preso in considerazione alla luce della disciplina applicabile in materia di TAEG-ISC, a livello di normativa primaria e secondaria, trattandosi di costo di assicurazioni collegate all’erogazione del credito (cita la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 976/2015). Afferma che, ove da dati oggettivi possa ritenersi sussistere l’anzidetto collegamento, vale la presunzione di cui all’art. 2729 c.c. e cioè che la stipula della polizza assicurativa era una condizione necessaria per ottenere il finanziamento.

A causa della mancata inclusione del costo della polizza assicurativa, il TAEG dichiarato è inferiore a quello effettivo, pari al 17,20%, di 3,28 punti percentuali, in violazione delle norme sulla trasparenza bancaria e, nello specifico, dell’art. 125-bis, comma 4, del TUB,

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con conseguente applicazione, secondo quanto previsto dal comma 7 di tale articolo, del tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.

Allega documento di calcolo del TAEG, denominato “Scheda sintetica di preanalisi”.

Chiede che il Collegio accerti e dichiari la nullità della clausola contrattuale relativa alla indicazione del TAEG, ai sensi dell’art. 125-bis del TUB, e disponga l’applicazione del tasso sostitutivo previsto dalla normativa vigente.

Chiede inoltre che il Collegio ordini all’intermediario convenuto di provvedere alla cancellazione di eventuali segnalazioni pregiudizievoli effettuate presso banche dati creditizie in dipendenza del contratto oggetto del ricorso.

Con controdeduzioni in data 14.2.2017 l’intermediario convenuto conferma che il ricorrente ha stipulato il prestito personale di cui trattasi, in data 15.5.2012. Aggiunge che, a seguito di reiterati ritardi nei pagamenti, il ricorrente, con comunicazione del 28.10.2016, è stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine, con conseguente obbligo di versare in unica soluzione il debito residuo, pari a € 11.204,66.

Riferisce che, contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento, il ricorrente ha aderito alla polizza assicurativa “Credit Potection”, di natura facoltativa, nonché ad ulteriore polizza assicurativa, di carattere indennitario.

Afferma di essersi attenuto a quanto disposto dal D.Lgs. 141/2010 e dalle Disposizioni della Banca d’Italia in tema di trasparenza, ai cui sensi sono esclusi dal calcolo del TAEG i costi delle polizze assicurative non obbligatorie.

Precisa che la polizza indennitaria, che garantisce una serie di prestazioni alla persona al ricorrere di determinati eventi nel periodo di copertura, non risulta in alcun modo collegata al contratto di finanziamento: il relativo costo non è stato quindi incluso nel calcolo del TAEG trattandosi di polizza facoltativa e non connessa al prestito in questione.

Afferma che la polizza CPI è di natura palesemente facoltativa, come specificatamente precisato nel SECCI, non essendo l’adesione alla stessa un requisito per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte. Evidenzia che le stesse condizioni contrattuali sono state praticate anche in altri contratti conclusi nel medesimo periodo in cui è stato stipulato il contratto de quo, senza la previsione di alcuna copertura assicurativa accessoria, a parità di TAN. Allega lo stralcio di tre contratti per importi e TAN analoghi a quello de quo.

Evidenzia che beneficiario della prestazione assicurativa è il soggetto finanziato (o i suoi eredi, in caso di decesso); inoltre l’assicurato può esercitare la facoltà di recesso entro 30 giorni dalla conclusione del contratto. Infine il ricorrente ha sottoscritto il modulo di adesione all’assicurazione CPI, ove è espressamente esplicitato il carattere facoltativo della polizza e viene fatto rinvio al fascicolo informativo, che il ricorrente dichiara di aver ricevuto dall’intermediario.

Chiede pertanto che il ricorso sia respinto.

Con nota in data 20.3.2018 l’intermediario convenuto, richiamata la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10620/17, integrava le proprie controdeduzioni.

In tale nota premette di non ritenere che il ricorrente abbia fornito la prova che la polizza in questione fosse necessaria, secondo le concomitanti circostanze indicate dalla succitata decisione, per ottenere la concessione del credito; osserva comunque che tali circostanze non risultano individuate da alcuna disposizione normativa o regolamentare quali elementi atti ad evidenziare (o meglio presumere) la sussistenza del requisito di obbligatorietà.

Ciò premesso evidenzia come detta decisione consideri sufficiente, per contrastare l’asserito valore probatorio delle suddette presunzioni, la dimostrazione di “aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito

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Precisa che il processo di determinazione del merito creditizio si basava all’epoca della concessione del finanziamento, così come attualmente, su procedure standardizzate, valide per la clientela nel suo complesso. Tale processo si sostanzia nella valutazione oggettiva di elementi quali la certezza o probabilità di conservazione futura dei flussi di reddito di pertinenza, l’analisi/sussistenza di posizioni debitorie con esso intermediario e a livello di sistema bancario, la regolarità o l’entità della frequenza di precedenti insoluti, la disponibilità di risorse patrimoniali o finanziarie a supporto della valutazione e la probabilità di permanenza delle disponibilità di risorse finanziarie o patrimoniali alternative per tutta la durata del finanziamento. Le risultanze sono poi integrate con l’esito delle interrogazioni presso SIC. La sussistenza o meno di una polizza assicurativa facoltativa non viene presa in alcun modo in considerazione per la valutazione del merito creditizio né influisce ai fini della determinazione delle classi di merito in cui è suddivisa la clientela.

Allega, a comprova di quanto affermato e ad ulteriore evidenza della facoltatività della polizza, un elenco di contratti (nonché copia di alcuni di essi) conclusi nello stesso periodo in cui è stato stipulato il contratto de quo, con altri clienti appartenenti alla stessa classe di merito, a parità di TAN e senza la previsione di alcuna copertura assicurativa.

Ribadisce pertanto la richiesta che il Collegio accerti e dichiari l’infondatezza delle domande formulate con il ricorso.

DIRITTO

Il ricorrente lamenta l’errata indicazione in contratto della misura del TAEG, chiedendo per l’effetto l’applicazione dell’art. 125-bis, comma 7, del TUB e, conseguentemente, la rideterminazione del piano di ammortamento al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Chiede inoltre la cancellazione di eventuali segnalazioni pregiudizievoli effettuate presso banche dati creditizie in dipendenza del contratto oggetto del ricorso.

Si rileva preliminarmente che la domanda di cancellazione di eventuali segnalazioni pregiudizievoli non risulta formulata nel reclamo ed è pertanto inammissibile.

Ciò premesso si rileva che il contratto di finanziamento di cui trattasi è stato perfezionato nel maggio 2012; da ciò consegue che le regole da considerare per il calcolo del TAEG sono quelle contenute nelle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, emanate dalla Banca d’Italia, nel testo vigente all’epoca della stipula del contratto di finanziamento e tuttora vigenti. La regolamentazione cui occorre far riferimento, a livello di normativa primaria, è quella recata dagli artt. 121, comma 2, e 125- bis , commi 6 e 7, del TUB.

Ai sensi delle disposizioni di Banca d’Italia “Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediatori del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Nel TAEG sono inclusi i costi di cui il finanziatore è a conoscenza , relativi a sevizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte (Sezione VII, paragrafo 4.2.4)”. Il TAEG è definito (Sezione VII, paragrafo 2) come il “ costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell’importo totale del credito, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.4”; il costo totale del credito è definito come “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Sono inclusi i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, qualora

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la conclusione del contratto avente per oggetto il servizio accessorio sia obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”.

Nel contratto di specie il TAEG viene indicato nella misura del 13,92%; parte ricorrente sostiene che tale misura non corrisponde al TAEG effettivo, che afferma essere pari al 17,20%, non essendo stato incluso nel relativo calcolo il costo del premio della polizza CPI (n. 5075-01/5391-02), pari a € 715,50, nonché del premio di polizza “Assistenza e Malattie” (n. 24981), pari a € 600,00 alle quali il ricorrente ha aderito contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento.

Si osserva preliminarmente che la polizza “Assistenza e Malattie” (n. 24981) non risulta avere alcuna funzione di protezione del credito, trattandosi di copertura assicurativa di carattere sanitario che comporta la fornitura di prestazioni indennitarie in vari casi di ricovero con intervento chirurgico dell’assicurato; l’indennizzo non ha quindi riferimento al debito residuo e la durata della copertura non coincide con quella del finanziamento.

Dalla documentazione agli atti risulta che la polizza assicurativa CPI (n. 5075-01/5391-02) è stata stipulata contestualmente al contratto di finanziamento; che ha funzione di copertura del credito; che è prestata nello specifico a copertura del rischio di decesso, di invalidità permanente, di invalidità temporanea totale e di ricovero ospedaliero; che la durata della polizza è legata a quella del finanziamento; che l’indennizzo è parametrato al debito residuo del finanziamento; che beneficiario delle prestazioni assicurative non è l’intermediario; che il previsto diritto di recesso va esercitato entro trenta giorni dalla data di erogazione del prestito; che è prevista un commissione a favore dell’intermediario per il collocamento della polizza pari al 51,70% del premio.

Qualora il premio della polizza CPI fosse stato incluso nel calcolo del TAEG, questo sarebbe stato superiore a quello indicato in contratto

Con le decisioni n. 10617, 10620 e 10621 del 12.9.2017 il Collegio di Coordinamento, esaminando alcuni ricorsi che presentavano tematica analoga a quella oggetto della presente controversia, e cioè quando una polizza assicurativa debba essere considerata obbligatoria e a quale parte spetti l’onere di provare tale circostanza, ha espresso il seguente principio di diritto: “Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l’onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:

x che la polizza abbia funzione di copertura del credito;

x che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;

x che l’indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.

Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa:

x di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG), con o senza polizza;

x ovvero di avere offerto alla controparte le stesse condizioni di finanziamento anche in assenza del contratto di assicurazione, o di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;

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x ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento”.

Nel caso di specie è provato: i) che la polizza ha funzione di copertura del credito; ii) che vi è connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che il contratto assicurativo è stato stipulato contestualmente a quello di finanziamento e ha pari durata; iii) che l’indennizzo è parametrato al debito residuo.

A fronte degli elementi sopra evidenziati, l’intermediario ha prodotto un elenco contenente le condizioni di dodici contratti stipulati dal marzo all’ottobre 2012 a condizioni simili (importo erogato e TAN) a quelle di cui al contratto per cui è controversia (stipulato nel maggio 2012 al TAN del 12,31%), senza la presenza di polizze assicurative, con clienti appartenenti alla medesima classe di credito del ricorrente (CD_Fascia_Score C e C1).

Ha inoltre allegato tre dei contratti di cui al suddetto elenco.

Alla luce di quanto sopra, in coerenza con il principio di diritto espresso dal Collegio di coordinamento, si ritiene che l’intermediario convenuto abbia fornito elementi di prova atti a contrastare, pur in presenza del concorso delle circostanze sopra indicate, la presunzione di obbligatorietà della polizza CPI cui il ricorrente medesimo ha aderito contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento.

La misura del TAEG indicata in contratto è quindi corretta.

Il ricorso non può pertanto essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara inammissibile la domanda di cancellazione della segnalazione.

Respinge nel resto.

IL PRESIDENTE

firma 1

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