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COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa. dei clienti FATTO

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COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA Presidente

(RM) GRECO Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) ACCETTELLA Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) GRANATA Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(RM) CHERTI Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - GRECO FERNANDO

Seduta del 17/05/2021

FATTO

I ricorrenti rappresentano di aver richiesto alla resistente la concessione di un mutuo il 24.06.2020, data in cui è stato contestualmente consegnato agli stessi, presso la filiale, il Prospetto Informativo Europeo Standardizzato – PIES. Evidenzia che, in tale documento, a pag. 2, viene precisato che “il Mutuo […] è un finanziamento a tasso fisso a rate costanti, composte da una quota di capitale e da una quota di interessi fissate al momento della stipula del contratto”. Inoltre, il tale documento, a pag. 3, fa riferimento ad “un tasso di interesse fisso di pre-ammortamento (tecnico) nominale annuo del 3,3%”. Precisa che nulla è stato precisato in ordine alle concrete modalità di eventuale applicazione di tale tasso al contratto di mutuo richiesto e all’esistenza di una precisa regola della banca circa la durata del periodo di pre-ammortamento tecnico. Dichiarano di aver comunicato alla resistente, con congruo anticipo – ossia il giorno seguente alla stipula del contratto preliminare di compravendita avvenuta il 23.07.2020, ovvero il 24.07.2020 – la data di stipula del contratto di compravendita (02.10.2020) concordata con il venditore dell’immobile per il quale è stato richiesto il mutuo e con il notaio prescelto. Precisano che l’offerta vincolante di mutuo è pervenuta solo nel pomeriggio del 29.09.2020, ovvero con due soli giorni interi a disposizione prima del 02.10.2020, data prevista per la stipula del

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contratto di compravendita e per la stipula del contratto di mutuo. Tale offerta vincolante di mutuo era accompagnata dal nuovo Prospetto Informativo Europeo Standardizzato/PIES e dalla bozza di contratto di mutuo. Evidenziano che a pag. 5 del nuovo PIES è riportato il tasso di interesse fisso di pre-ammortamento (tecnico) nominale annuo pari al 3,3%, noto sin dal PIES ottenuto in sede di richiesta di mutuo il 24.06.2020 e che, in tale occasione, apprendevano per la prima volta non solo che la banca aveva introdotto un periodo di pre- ammortamento tecnico nella propria bozza di contratto di mutuo senza mai esserne stati informati precedentemente, neanche verbalmente, ma anche che la durata di tale periodo di pre-ammortamento imposto dalla banca, e mai comunicato prima, comportava l’imposizione di un onere elevatissimo per interessi di preammortamento pari a 2.864,40 euro, somma che la banca stessa declina anche come pari a ben “47,74 euro al giorno”.

Inoltre precisano che, nella nota 2 nella medesima pagina 5 del PIES, è indicato che “il tasso di interesse di preammortamento tecnico è applicato, secondo le modalità descritte nella bozza di contratto altresì allegata all’offerta vincolante, prendendo a riferimento la data ipotizzata di stipula del mutuo (02/10/2020) e la correlata data di entrata in ammortamento (ipotizzata il 02/12/2020)”; la modalità di identificazione di tale “correlata data di entrata in ammortamento” non è mai stata comunicata ai sottoscritti fino al 29 settembre 2020, ovvero due giorni prima della stipula del contratto di mutuo. Parimenti, solo dalla lettura della bozza di contratto di mutuo pervenuta nel pomeriggio del 29.09.2020, i ricorrenti hanno appreso che: la data di inizio dell’ammortamento del mutuo è il 01.12.2020; il periodo di preammortamento decorre dal 02.10.2020 e scade il 30.11.2020; la prima rata di mutuo scadrà il 31.12.2020. Inoltre, affermano di aver appreso solo in data 29.09.2020 che la banca avrebbe applicato al proprio contratto il tasso di interesse di ammortamento nominale annuo del 1,15%, tasso indicato nel PIES consegnato ai ricorrenti contestualmente alla richiesta di mutuo in data 24.06.2020.

Tuttavia, nel periodo intercorso tra il 24.06.2020 e il 30.09.2020, il tasso “TAN (fisso)”

applicato dalla banca è sceso dal 1,15% al 1,10%, come dimostrato dalla simulazione realizzata sul sito Internet della banca stessa in data 30.09.2020. Pertanto, ritengono che l’intermediario, contrariamente a quanto precedentemente indicato, non abbia applicato il tasso di interesse vigente al momento della stipula. Chiedono, quindi, l’immediata restituzione degli oneri di pre-ammortamento tecnico indebitamente addebitati, così come l’applicazione al proprio contratto di mutuo in essere del tasso di interesse di ammortamento annuo vigente al momento della sottoscrizione del mutuo pari all’1,10%.

Costituitosi, l’intermediario eccepisce l’inammissibilità del ricorso, in quanto teso ad ottenere la modifica di un rapporto contrattuale già perfezionato e sottoscritto dalle parti, cosa che comporterebbe la modifica di condizioni economiche convenute e formalizzate con atto pubblico. Afferma che la richiesta dei ricorrenti comporterebbe una pronuncia a carattere costitutivo e la condanna ad un “facere specifico” che è inibita a codesto Arbitro, determinandosi, in caso contrario, una sua sostituzione alla volontà contrattuale della scrivente Banca. Nel merito rappresenta che i ricorrenti chiedono la modifica del tasso di interesse concordato oltre a contestare il preammortamento tecnico, la sua durata, il tasso di interesse applicato, domandando l’integrale restituzione degli oneri corrisposti. A tal riguardo deduce che per quanto concerne il primo aspetto, la domanda di mutuo

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sottoscritta dai ricorrenti il 24.06.2020, contiene “dichiarazioni e impegni dei richiedenti”, le quali prevedono che “i sottoscritti, sotto la propria personale responsabilità (…) prendono atto che il mutuo richiesto verrà rimborsato alle condizioni e modalità che saranno convenute con la Banca […] spa, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e statutarie, al momento della stipulazione del contratto di mutuo”. Afferma che il Prospetto Informativo Europeo Standardizzato del 24.06.2020, attesta che “il presente documento è stato redatto in base alle informazioni da lei fornite finora e alle condizioni attuali del mercato. Le informazioni di seguito fornite sono valide sino al 24 giugno 2020”; è fatto notorio e riscontrabile con la semplice lettura del P.I.E.S. che esso “non implica alcun obbligo da parte [della Banca, n.d.r.] di concedere il credito” e che, nel caso di concessione del finanziamento, le relative condizioni economiche saranno “convenute”

con la scrivente Banca solo “al momento della stipulazione”. Ciò posto evidenzia che, tuttavia, i ricorrenti pur avendo liberamente sottoscritto l’atto, ritengono che il tasso di interesse (1,15%) applicato (lo stesso dell’offerta vincolante) non sia corretto in quanto non corrispondente alle condizioni vigenti al momento della stipula e, a comprova di quanto asserito, allegano una evidenza che però è solo una parte della documentazione ottenibile dal sito internet della banca. Effettuando infatti la stessa consultazione, con i medesimi dati inseriti dai ricorrenti, l’applicativo presente sul sito, retrocede una informativa più articolata e completa rispetto a quella da loro allegata, con “note legali” non trascurabili. Per quanto concerne il Preventivo del Mutuo del 24.06.2020, relativo alla richiesta di finanziamento di euro 520.800 della durata di 30 anni, il punto 4 – Tasso di Interesse e altri costi – precisa che “il Tasso annuo effettivo globale (TAEG) rappresenta il costo totale del contratto di credito espresso in percentuale annua. Il Taeg applicabile a questo contratto di credito è 1,26%” e che le singole voci ricomprese nel calcolo del Taeg sono elencate dettagliatamente. Evidenzia altresì come il documento riporti la precisazione che “l’importo puntuale del totale degli interessi di preammortamento tecnico dovuto applicando la percentuale indicata, verrà fornito al momento della consegna dell’offerta vincolante in cui sarà ipotizzata una data di stipula. Detto importo viene addebitato di norma all’erogazione decurtandolo dall’importo del credito”. Afferma che il 24.06.2020, all’atto della presentazione della domanda, non era possibile definire gli oneri finanziari legati al periodo di preammortamento per molteplici motivi: a) non era stato deliberato alcun finanziamento, ne determinato alcun importo da erogare; b) non era stata fissata la data di stipula del contratto di mutuo e pertanto non era possibile determinare il periodo di durata del preammortamento; c) la definizione delle condizioni di tasso era in ogni caso differita al momento successivo e specificamente, il rilascio dell’offerta vincolante prima. Precisa che con l’offerta vincolante, con cui si è impegnata a stipulare il contratto di mutuo a definite condizioni economiche, è stato possibile comunicare “il tasso di interesse di ammortamento annuo di 1,15” e “il tasso di interessi fisso di preammortamento tecnico nominale annuo di 3,30%, corrispondente a un importo per interessi di preammortamento di € 2.864,40”, quantificando in questo modo l’importo degli interessi di preammortamento. In questo caso, la durata del periodo di preammortamento tecnico, ovvero il periodo di tempo che intercorre dalla data di erogazione del finanziamento (02.10.2020) alla data di inizio dell’ammortamento (01.12.2020) è stato determinato dalla durata minima di tale preammortamento, prevista in 31 giorni e dalla

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scadenza delle rate dei mutui, convenzionalmente fissate dalla Banca, per tutti i mutui, all’ultimo giorno calendario del mese; in questo modo, non era ipotizzabile la scadenza del preammortamento al 31.10.2020, nemmeno era possibile introdurre scadenze alternative a quella coincidente con l’ultimo giorno del mese; pertanto la scadenza del periodo di preammortamento non poteva che essere il 30.11.2020, con decorso dell’inizio dell’ammortamento al 01.12.2020 e scadenza della prima rata al 31.12.2020. In considerazione di quanto precede chiede, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, in quanto la domanda implicherebbe la condanna a un facere costitutivo, non consentita all’ABF; nel merito, il rigetto del ricorso giacché infondato.

In sede di repliche, i ricorrenti contestano l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’intermediario, affermando che il ricorso è inteso a ottenere l’accertamento della responsabilità precontrattuale della banca, con conseguente diritto al risarcimento del danno consistente nei maggiori oneri previsti. Contestano altresì la mancanza di informativa in merito al periodo minimo di preammortamento, cui precedentemente l’intermediario non aveva fatto cenno, nonché la ravvisata incertezza in ordine alla data rilevante per la determinazione del tasso di ammortamento, non avendo l’intermediario dimostrato quale fosse il tasso vigente e pubblicizzato.

Con controrepliche l’intermediario insiste nelle proprie difese.

DIRITTO

Con il ricorso in esame, parte ricorrente chiede l’immediata restituzione degli oneri di pre- ammortamento tecnico indebitamente addebitati, così come l’applicazione al proprio contratto di mutuo in essere del tasso di interesse di ammortamento annuo vigente al momento della sottoscrizione del mutuo pari all’1,10%.

In primis, è opportuno esaminare l’eccezione formulata dalla resistente in ordine all’inammissibilità del ricorso in quanto implica un’eventuale condanna di essa parte ad un facere specifico. La domanda di parte ricorrente in ordine alla richiesta applicazione del tasso dell’1,10%, anziché dell’1,15% previsto in contratto, sembrerebbe in effetti volta a determinare una modifica delle condizioni economiche del rapporto, diverse da quelle risultanti dal contratto sottoscritto dalle parti. A tal riguardo, si evidenzia che, sull’inammissibilità di domande costitutive, i Collegi ABF abbiano ritenuto che detta tale facoltà non rientri nei poteri attribuiti all’Arbitro (cfr. Coll. di Torino, dec. n. 10544/19; Coll.

di Bologna, dec. n. 4573/18). Pertanto, la domanda va dichiarata inammissibile. Inoltre, anche volendo interpretare detta richiesta come domanda volta al mero accertamento di un diritto del ricorrente ad una variazione delle originarie condizioni negoziali, è opinione di questo Collegio che l’intermediario non potrebbe comunque considerarsi tenuto, nel caso concreto, ad addivenire alla modifica pretesa da parte ricorrente, non potendosi a tal fine invocare né specifici obblighi legali o contrattuali (nella specie inesistenti), né tanto meno un generico diritto-dovere di rinegoziare i termini del contratto, in ragione di cause esterne sopravvenute che possano modificarne l’economia complessiva, il cui fondamento si rinverrebbe, secondo una nota corrente di pensiero, nelle clausole generali di correttezza

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e buona fede in executivis (artt. 1175 e 1375 c.c.). Sul punto, con decisione n. 8049/2019, il Collegio di Coordinamento ha osservato che le domande orientate ad ottenere la applicazione di condizioni contrattuali diverse da quelle sottoscritte dalle parti implicherebbe necessariamente una decisione costitutiva preclusa al Collegio e non reinterpretabile come volta ad ottenere il risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale (cfr. Coll. di Roma, dec. n. 982166/20).

In secondo luogo, i ricorrenti si dolgono del fatto che l’intermediario abbia applicato gli interessi di preammortamento secondo modalità precedentemente non comunicate. In particolare, stipulato il contratto in esame in data 02.10.2020, l’intermediario ha applicato interessi di preammortamento fino al 30.11.2020, adducendo la previsione di una durata minima del preammortamento di 31 giorni, tale da non consentire l’inizio dell’ammortamento in data 01.11.2020. A tal riguardo, va rilevato che il PIES consegnato ai ricorrenti nel mese di giugno 2020 prevedeva: TAEG pari all’1,260%; Tasso di interesse di ammortamento nominale annuo pari all’1,150%; Tasso di interesse fisso di pre- ammortamento (tecnico) nominale annuo pari al 3,300%. L’ammontare degli interessi di pre-ammortamento veniva individuato con esattezza nella successiva proposta vincolante, trasmessa al ricorrente in data 29.09.2020, ossia tre giorni prima della data fissata per il rogito, segnatamente: TAEG pari all’1,290%; Tasso di interesse di ammortamento nominale annuo pari all’1,150% “corrispondente a un importo per interessi di ammortamento di: euro 95.239,20”; Tasso di interesse fisso di pre-ammortamento (tecnico) nominale annuo pari al 3,300% “corrispondente a un importo per interessi di preammortamento di euro 2.864,40”.

Va peraltro osservato che, in base alla normativa applicabile (Disposizioni di trasparenza, sez. VI-bis, par. 5.2.2), il PIES include una tabella di ammortamento esemplificativa dalla quale parte ricorrente avrebbe verosimilmente potuto comprendere approssimativamente l’entità degli interessi di preammortamento dovuti; tuttavia, in atti è presente soltanto il documento in stralcio (n. 4 pagine su n. 19), sicché non risulta possibile appurare il restante contenuto del prospetto consegnato dall’intermediario.

Inoltre, è opportuno evidenziare come l’esistenza di un periodo minimo di preammortamento sia un elemento rilevante per “prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto”, che tuttavia non risulta essere stata fornita dall’intermediario in sede precontrattuale.

Tanto premesso, il Collegio accerta l’illegittimità del comportamento dell’intermediario, non avendo esso consegnato il Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (c.d. PIES) almeno sette giorni prima della stipulazione del contratto di mutuo ai ricorrenti, così violando l’art. 120 novies T.U.B. (detta norma statuisce la consegna tempestiva del PIES e l’attribuzione al consumatore di un periodo di riflessione di almeno sette giorni prima della stipulazione del contratto di mutuo). A tal riguardo, si osserva che la violazione di tale disposizione non comporta l’invalidità della clausola contrattuale relativa al tasso di interesse previsto nel contratto di mutuo, la cui modifica è stata comunicata al cliente poco prima della data fissata per la stipulazione del contratto di mutuo, bensì integra un’ipotesi di responsabilità precontrattuale che dà diritto al cliente al risarcimento del danno che

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deve essere richiesto e provato ai sensi dell’art. 2697 c.c. (cfr. Coll. di Coordinamento dec.

n. 8049/2019; Coll. di Roma dec. n. 2264/21).

Nel caso di specie, avuto riguardo della documentazione in atti, il Collegio reputa che l’intermediario debba corrispondere alla parte ricorrente l’importo di euro 1.500,00, somma quantificata in via equitativa.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l’illegittimità del comportamento dell’intermediario e per l’effetto dispone che quest’ultimo corrisponda alla parte ricorrente l’importo di euro 1.500,00 liquidato in via equitativa. Dichiara inammissibile la domanda relativa all’applicazione del tasso di interesse di ammortamento.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

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