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IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

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Academic year: 2022

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IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Avv. Giuliana Scognamiglio……..………... Membro designato dalla Banca d’Italia, che svolge le funzioni di Presidente, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Collegio [Estensore]

Avv. Alessandro Leproux………….. Membro designato dalla Banca d'Italia

Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta………. Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Gustavo Olivieri………. … Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore

Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi………… Membro da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 31/03/2011, dopo aver esaminato x il ricorso e la documentazione allegata;

x le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;

x la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

In data 29.04.2009 la società cliente presentava al dopo incasso un effetto cambiario di 50.000 euro presso la banca A. Il 30.04.2009 veniva inoltrato all’ICCREA il flusso elettronico di rimessa effetti e in data 13.05.2009 l’effetto veniva fisicamente inoltrato da ICCREA alla Banca B, odierna resistente.

In data 30.07.2009, essendo decorsi 60 gg. dalla data di scadenza dell’effetto senza esito di insoluto, così come previsto dalla prassi bancaria, veniva accreditato alla ricorrente il netto ricavo con valuta 20.06.2009; il 16.11.2009 l’effetto veniva restituito insoluto e fuori termine per il protesto.

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Con reclamo del 22 gennaio 2010, la società odierna ricorrente contestava l’operato della banca resistente, sottolineando gli enormi e ingiustificati ritardi che avevano caratterizzato l’iter di incasso dell’effetto nonché la mancata levata del protesto e, successivamente, presentava ricorso all’ABF per ottenere il disconoscimento dell’addebito dell’insoluto reso dalla banca B.

Si costituiva regolarmente la Banca B osservando, in via preliminare, che la società ricorrente non è sua cliente, in quanto non è titolare di alcun rapporto contrattuale, ma mera girataria di una cambiale tratta, datata 31.03.2009, di Euro 50.000,00 emessa da altra società, anch’essa non cliente della banca resistente, con scadenza 31.05.2009 e avente quale debitore una società terza, quest’ultima unico soggetto cliente dell’odierna resistente.

Nel merito e in relazione al suddetto effetto, parte resistente rileva che la banca della ricorrente, in data 22.01.10, ha espresso riserve in merito all’operatività dalla stessa tenuta, sostenendo che il titolo è stato presentato al dopo incasso in data 29.04.2009, inviato a ICCREA per la lavorazione il 30.04.2009 e alla banca resistente in data 13.05.2009 e che solamente in data 16.11.2009 l‘effetto è stato restituito insoluto e fuori termine per il protesto.

Fatto è che, sempre secondo parte resistente, la società trattaria – si ricorda:

unica cliente della banca – aveva dato disposizione alla Filiale di non pagare il titolo, in quanto l’emissione della tratta sarebbe avvenuta senza la preventiva autorizzazione della stessa e senza nessun preavviso, quindi senza la necessaria accettazione formale del titolo stesso. In altri termini: secondo la cliente della banca resistente, la società traente avrebbe emesso tratte con scadenze anticipate rispetto alla data pattuita, generando un contenzioso tra le due società che è ancora in corso. A fronte della mancata autorizzazione al pagamento da parte della traente, l’effetto è stato allora inviato al Notaio in data 10.06.2009 ed è stato reso con la causale ‘titolo scaduto’.

Presso la Filiale della resistente, peraltro, non è stata rinvenuta la documentazione della restituzione dell’effetto, per cui quest’ultima non è in grado di individuare la data della restituzione del titolo da parte dello studio notarile e i conseguenti passaggi di restituzione alla banca presentatrice; risulta tuttavia

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Roma della resistente in data 19.10.2009 ed è stato reso alla banca della ricorrente in data 21.10.2009.

E’ stato altresì rappresentato che sul titolo di credito manca l’accettazione da parte del trattario, il che comporta che il prenditore non ha alcuna azione, né cambiaria né extracambiaria, nei confronti del trattario medesimo.

Alla stregua di quanto sin qui esposto, e fermo restando il riconoscimento dei ritardi operativi intervenuti nella lavorazione dell’effetto cambiario in questione, la resistente ipotizza che la traente abbia emesso tratte non conformi agli accordi intercorsi con la trattaria e dalla stessa non autorizzate ed abbia, inoltre, utilizzato le stesse, seppure non accettate, per effettuare a sua volta un pagamento a favore di un soggetto terzo che, in tale fattispecie, avrebbe assunto il rischio di mancato pagamento della tratta, ben consapevole che il titolo era carente di accettazione.

In tale situazione, osserva ancora la banca resistente, soltanto il girante resta debitore della società ricorrente la quale, tra l’altro, non ha mai comunicato l’esito di azioni eventualmente poste in essere per il recupero dal girante (effettivo debitore) delle somme di propria pertinenza.

Conclude parte resistente chiedendo all’Arbitro bancario Finanziario: in via principale (i) la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto proposto da soggetto che non è legato da alcun rapporto contrattuale con la banca; in via subordinata (ii) il rigetto del ricorso perché infondato.

Diritto

In via preliminare, il Collegio ritiene di dover affrontare l’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla banca resistente in considerazione del difetto di qualsivoglia rapporto contrattuale con la società ricorrente.

Come noto, infatti, la Delibera del CICR n. 275 del 2008 e le Disposizioni della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 individuano quale legittimato attivo al ricorso all’ABF il “cliente”, ovvero il soggetto che ha o ha avuto con un intermediario un rapporto contrattuale, avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari.

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Questo Collegio si è tuttavia orientato, già in precedenti occasioni, nel senso di una lettura “funzionale” delle citate disposizioni regolamentari, affermando (cfr. ad es. la decisione ABF, Collegio di Roma, n. 521/2010) che la definizione di “cliente”

da esse fornita non intende limitare soggettivamente l’accesso all’ABF, bensì soltanto definire in modo oggettivo il quadro dei rapporti sostanziali che possono essere dedotti dinanzi all’Arbitro bancario finanziario; tra questi rapporti ve ne sono alcuni che coinvolgono, nella normalità dei casi, tenuto conto della vicenda economica sottostante, l’operatività sinergica di più di un intermediario: in un caso come quello di specie, la banca A del prenditore/giratario del titolo e la banca B del trattario. La banca A è girataria per l’incasso e la banca B è sostituta della girataria per l’incasso. L’assunto della legittimazione attiva dell’odierna ricorrente è suffragato, dunque, anche dal disposto dell’art. 1717, comma 4, c.c., alla stregua del quale “il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario”: la sostituzione operata dal mandatario crea un collegamento giuridicamente rilevante fra due soggetti che non erano in precedenza collegati inter se da uno specifico rapporto contrattuale.

Venendo ora al merito della questione sottoposta al Collegio, è indiscussa la circostanza che il titolo insoluto sia stato restituito con ritardo e fuori tempo per il protesto. Al riguardo, questo Collegio condivide appieno la, ormai costante, giurisprudenza di legittimità in base alla quale “la diligenza del buon banchiere deve essere qualificata dal maggior grado di prudenza e attenzione che la connotazione professionale dell'agente consente e richiede. Tale diligenza trova applicazione non solo con riguardo all'attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni tipo di atto od operazione che sia comunque oggettivamente esplicato presso una struttura bancaria e soggettivamente svolto da un funzionario bancario” (così: Cass. 24 settembre 2009, n. 20543).

Il gravissimo ritardo (di circa 5 mesi e mezzo dalla data di scadenza) nella restituzione del titolo costituisce violazione del sopra richiamato obbligo di diligenza ed ha comportato la decadenza del prenditore dal termine per la levata del protesto e la conseguente perdita dell’azione di regresso nei confronti del girante.

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Il comportamento negligente e scarsamente accurato dell’intermediario è fonte di danno per il prenditore, e cioè per l’odierna ricorrente.

Tuttavia, il quantum di tale danno non può certo determinarsi, come vorrebbe la ricorrente, in misura pari all’effetto dell’importo restituito insoluto.

Infatti: (a) l’esito dell’azione di regresso, dalla quale la ricorrente è decaduta per effetto della mancata levata del protesto – è del tutto incerto, con prognosi peraltro non positiva, se si considera il contesto complessivo della vicenda per cui è causa (in particolare, i contrasti fra traente e trattario, la mancata accettazione da parte di quest’ultimo, la messa in circolazione della cambiale prima ed indipendentemente dalla sua accettazione, ecc.); (b) comunque il prenditore/giratario e da ultimo giratario per l’incasso alla banca A aveva almeno in parte “accettato” il rischio dell’insoluto, o per lo meno doveva essere cosciente e consapevole, poiché aveva ricevuto una cambiale sfornita di accettazione del trattario.

In considerazione di ciò, ed in applicazione dei concetto e delle metodologie di calcolo del danno che la giurisprudenza ha denominato “da perdita di chance”, la percentuale del 10% del valore facciale del titolo, che in occasione di altre controversie non dissimili dalla presente, è stata assunta da questo Arbitro come parametro per la quantificazione del danno “da mancata levata del protesto”, deve essere nel nostro caso ridotta.

Il collegio ritiene equo nel caso di specie, che alla ricorrente venga corrisposto, a titolo di ristoro del pregiudizio subito in conseguenza del ritardo della banca resistente ed a carico di quest’ultima, l’importo di € 2.500.

In ragione della soccombenza, sia pure parziale, l’intermediario è inoltre tenuto a versare alla Banca d’Italia il contributo alle spese della procedura nella misura di

€ 200,00 e a versare al ricorrente l’importo di € 20,00 quale rimborso della somma dallo stesso corrisposta alla presentazione del ricorso.

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P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone inoltre che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

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