GAZZETTA UF
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA
Anno 69° RoxA
-Giovedì, 13 dicembre 1928
-Amo VII Numero 289
Abbonaznentis In Roma, sia presso l'Amministrazione che a
&nno Sem. Trim, domicilio ed intutto il Regno (Parte I e II) L. 100 60 40 All'estero (Paesi dell'Unione postale) . , , , a 200 120 70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a
domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I). i 10 40 25 111'estero (Paesi dell'Unione postale) . . , , a 100 80 50 Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenES SHierÌOTO $6•
nuto conto delle scorte esistenti.
La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.
In caso di reclamo o di altra comunicatione deve sempre essere indt- cato il numero dell'abbonamento, I fascicoli non reclamati entro il mese
successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pa- gamento del corrispondente importo.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari, I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della aGas.
sotia Ufacialen (Parte I e II complessivamente) 6 fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.
Il prezzo dei supplemr,ti ordinari e straordinari 6 fissato in ra•
gione di cent. 5 per ogni pagina.
Gli abbonamenti si fanne o l'Amministrazione della eGazzetta UMolale» - Ministero delle finanze(Telefono 33-686) - ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbo.
nantenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli UfHci po•
stali a favore del conto corrente N. 1/2640del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.
Le richieste di abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale vanno fatte a partes
nou unitamente, cioë, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.
er 11 prezzo degli annunzi da inserire nella e Gazzetta Ugotalea
reggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFAILI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI
i
La «Gazzetta Ufaciale»e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze.e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: Boffi Angelo, via Uutbërto I, 13. - Ancona: Fooola Giuseppe, Gorso Vittorio Emanuele, 30.
- Aquila: Agnelli F., via Principe Umberto, 25. - Arezzo: Pellegrini A., via Cavour. 15. - Ascoli Piceno: Intendenza difinanza (Servizio vendita).
- Asmara: A. A. e F. Cicero. - Avellino: Leprino C. - Bari: Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano, 36. - Belluno: Silvio Be- netta, editora. - Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi, 219. Bengasi: Russo France.«co. - Bergamo: Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Granche dell'A.L.I. - Bologna: Libreria editrice Cappelli Licinio, via Farini, 6; Messaggerie Italiane, via Milazzo, 11. - Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli. - Bolzano: Rirtfreschi Lorenzo. - Brindisi: Carlucci Luigi. - Buenos Ayres: Libreria Italiana Moderna Alfredo E. Mele e C., Lavalle, 485. - Caltanissetta: P. Milia Russo - Caserta: F. Croce e Figli. - Catania: Libreria Editrice Giannotta Nicolò, via Lincoln, 271-275;
Società Editrice internazionale, via Vittorio Emanuele, 135. - Catanzaro: Scaglione Vito. -Ghieti: F. Piccivilli. - Como: Nanie C. - Cosenza: In- tendenza di Ananza (Servizio vendita). - Cremona: Libreria Sonzogno E. - Onneo: Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma, 68. - Enna:
G. B. Buscemi. - Ferrara: G. Lungitini e F. Bianchini, piazza Pace, 31. - Firenze: Rossini Armando, piazza Unità Italiana, 9; Messaggerie Italiane, Canto dei Nelli, 10. - Fiume: Libreria Popolare «Minerva», via Galilei, 6. - Frosinone: Grossi prof. Giuseppe. - Foggia: Pilone Michele. - Forli:
Archetti G., Corso Vittorio Emanuele, 12. - Genova: Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.; Societa Editrice Internazionale, via Petrarca, 22-24-t;
Messaggerie Italiane, via degli Archi P. Monum. - Grosseto: Signorelli F. - Gorizia: Paternolli G., Corso Giuseppe Verdi, 37. - Imperia: S. Be- 7tedsaf; Cavillotti G. - Livorno: S. Belforte e C. - Lucca: S. Belforte e C. - Macerata: P. M. Ricci. - Mantova: U. Mondovi, Corso Vittorio Emanuele, 54. - Messina: I'errara Vincenzo, Viale San Martino. 45: G. Principato; D'Anna Giacomo. - Milano: Libreria Fratelli Treves del•
PAnonima Libraria Italiana., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68: Società Editrice Internazionale, via Bocchetto, 8: A. Vallardi, via Stelvio, 2; Luigi di Giacomo Pirola; Messaggerie Italiane; Libreria Littorio. - Modena: G. T. Vincenzi e nipote, Portico del Collegio. - Napoli:
Paravia & Treves, via Guglielmo 8 Felice, 49: Ra¶aele Majolo e Figlio, via T. Caravita. 30; Messaggerie Italiane, via Mezzocannone, 7: A. Val- lardi. - Novara: R. Guaalio, Corso Umberto T, 26. - Nuoro: Margaroli Giulio. - Padova: Angelo Draghi, via Cavour, 9. - Palermo: O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele, 335. - Parigi: Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24. - Parnia: Libreria Fiaccadori. Societa Editrice Internazionale, via del Duomo, 20-26. - Pavia: Bruni & Marelli. - Perugia: Natale Simonelli. - Pesaro: Rodope Gennari. - Piacenza: Editore
V. Porta, via Cavour, 10-12. - Pisa: Minerva (già Bemporard) Riunite Sottoborpo. - Pistoia: A. Pacinotti.- Pola: Schmidt, piazza Foro, 17. - Po- tenza: Intendensa di Finanza (Servizio vendita). - Ravenna: E. Lavagna & Figli. - ReggioGalabria: R. D'Angelo. - Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, via Felice Cavallotti. - Rieti: A. Tomasetti.- Roma: Fratelli Treves delfd.L.I. Galleria Piazza Colonna: A. Signorelli, via degli Orfani, 88: Maglione, via Due Macelli, 88; Mantegazza degli Eredi Cremonesi, via 4 Novembre, 145• Stamperia 12eale, vicolo del Moretto, 6: Messaggerie Ztaliane, via del Poz- zetto, 118:A. Fallardi, Corso Vitt. Eman.;Libreria Littorio; Tatituto Geogr. De Agostini; Compagnia Ital. Turismo, via Marghera, 6. -Rovigo: G. Marin, via Cavour, 48. - Sansevero: Luigi Venditti, Piazza Municipio, 9. - Bassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele, 14. - Savona: Pietro Lodola. -
Siena: Libreria S. Bernardino, via Cavour, 42. - Siracusa: C. Greco - Sondrio: E. Zarucchi, viaDante, 9. - Spezia:A. Zacutti, via Felice Caval- lotti, 3. - Taranto: Fratelli Filippi. - Teramo: L. D'Ignazio. - Terni: Stabilimento Alterocca. - Torino: Editrice F'. Casanova & C., piazza Gari- gnano; Società Editrice Internazionale, via Garibaldi, 20: Fratelli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa. 6: Afessaggerie Italiane, via dei Mille, 24.- Tra- pani: Giuseppe Banet, Corso Vittorio Emannele, 82. - Trento: Editrice Marcello Disertori, via S. Pietro, 6. - Treviso: Longo & Zoppelli. - Trieste:
Licinio Cappelli, Corso Vittorio Emanuele, 12; Treves & Zanichelli. - Tripoli: Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. -
Udine: Alfonso Benedetti, via Paolo Barpi, 41. - Varese: Maj & Malnati. - Venezia: Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele, 3844. - Vercelli:
Bernardo Cornale. - Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini, 42. - Vicenza: Giovanni Gana, via CesareBattistl. - Viterbo: Fratelli Bugetti. - Zara:
E. De Sconfeld, piazza Plebiscito.
CONCESSIONI SPECIALI. - Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perreghini. - Torino: Rosembey & Sellier, via Maria Vittoria, 18. - Milano:
Casa Editrice Ulrico Hoepli, Galleria de Cristoforis.
Veggansi le modificazioni apportate alPultimo
commadelle
normeInserito nella testata del
«Fogilo delle Inserzloni
»,AVVISO. somwAuxo
I
signori abbonati che
non avessero ancorarinnovato
Pab- bonamento alla etCazzetta Ufficiale
» delRegno d'Italla per Panno
1929 sonopregati,
nelloro Interesse, di farlo subito.
La Librerla dello 8tato (Ministero delle finanze)
nonpuò garantire Pinvio del numeri glà pubblicati agli associati che
rinnoveranno Pabbonamento ad
annoiniziato.
LEGGI E
DECRETI
3148. - LEGGE 29 novembre 1928, n. 2676.Afodificazioni al testo unico delle
leggi doganali
appro·vato con
R.
decreto 26gennaio 1896,
n. 20 .Pag.
6014ERRATA- CORRIGE
La somma di I. 100,000, indicata nell'art. 1 del R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2636, recante provvedimenti per la città di Pa- lermo, pubblicato nella Gazzella Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 1928, va rettificata in L. 1,000,000, in conformità del testo del decreto stesso, e quale risulta dall'art. 10 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, cui il cennato 11. decreto 5 dicembre 1928 fa riferimento.
3149. - LEGGE 22 novembre
1928,
n. 2677.Autorizzazione
agli
Istituti diprevidenza,
amministrati dalla Cassadepositi
eprestiti,
a ricevere in conto cor-rente dalla Cassa di
risparmio
«Vittorio Emanuele», di Palermo, la somma di L.4,200,000
per mutuarla alla pro.vincia di
Ragusa
per la costruzione delpalazzo
destinatoagli
utliciprovinciali
e per la sistemazione delponte
deiCappuccini
, , , , , , , , , , , . . .Pag.
60176014
.18-In-1928 (VII)
-GAZZETTA UFFIC:ALE DEL REGNO D'ITALIA
-N. 289
3150,
-LEGGE
6dicembre 1928,
n. 2702. ,Modifiche
all'ordigamento
del Governatorato diRoma.
Pag.
6018315L
-LEGGE
29 novemÐre1928,
n. 2706.Conversione in legge
delR. decreto•1egge
22dicembre 1927,
n.2480,
circa la sanatoria per idepositi
per muita relativi ai ricorsi per cassazioneprovenienti dalle
nuoveProvincie
. . . . . . . . , , . . .Pag.
00193152,
-LEGGE
29novembre 1928,
n.2107.
Conversione
inlegge
delR. decreto.legge
23 febbraio1928,
n.353,
circaPapplicazione
dimagistrati agli
uficigiudiziari
della Sicilia . . . . . . . . .Pag.
60193153.
-LEGGE
29 novembre1928,
ti. 2708.=
Conversione
inlegge
delR. decreto-legge
8maggio 1927,
n.703,
contenente.norme per la identincazione e la delimitazione deifond!'compresi
entro lazona franata nelgennaio 1922
nel comune di SanPratello. Pag.
60193154,
-LEGGE
29novembre 1928,
n. 2700.Conversione in
legge
delR. decreto·1egge
27 ottobre1927,
n.2002,
contenente norme per assicurare l'autenti.cità
del testioriginali
deidecreti,
convenzioni e contratticostituiti
dapiù fogli
. . . . . . . . .Pag.
6019ling.- LEGGE
6 dicembre1928,
n. 2710.Normo per Pesercizio delle funzioni
giudiziarie
del Se- nato nei casi indicati dall'art. 37 dello Statuto delRegno.
Pag.
6020DISPOSIZIONI
ECOMUNICATI
Ministerone1Ie finanze:
Accreditamento
diagente
di cambio . . . . .Pag.
6022'Rettifiche d'intestazione
. . . . . . . , , . ,Pag.
60233Iinistero dei lavori
pubblici:
Riconoscimento
delConsorzio d'irrigazione dell'Alcantara
«
Rosario Platania D'Antoni
», inCatania
. . . . .Pag.
6025Riconoscimento
delConsorzio d'irrigazione
«Galese
>in pro- vincia di Taranto . . . . . . . . . . . . . .Pag.
6025Riconoscimento
del Consorziod'irrigazione del
torrente Va- lanidi inprovincia
diReggio
Calabria . . . . . .Pag.
6025Approvazione
ello statuto del Consorzio di bonifica Osa eAlbegna
mprovincia
di Grosseto . . . . . . . .Pag.
6025Approvazione
di modifica statutariadel
Consoržio FossoVpc-
chio
Bagnaeavalls in provincia di Ravenna
. . . .Pgg. 6925 Alinistero
dellecomunicazioni:
Premi ai correntisti delle Casse di
risparmig postali.
Pag.
6025Apertura
diricevitorie telegrafiche
. . . . . .Pag.
6025 Banca d'Italia:Situazione
al 20novembre
1928(VII). Pag.
6026 Ministero delle finanze:Media dei cambi e delle
rendite
. . . . . . .Pag.
6028Diffida
per restituzione di certificato di renditanominativa
consolidato 5
%
. . .Pag.
6028DifBda per tramutamente di rendita
consolidato
3.50%.
Pag.
6028Smarrimento
di ricevute . . . . . . . . . .Pag.
60283156.
-REGIO DECRETO
22novembre 1928,
n. 2714. .Autorizzazione,
per il rione Castello dell'abitato diI COO I C Il O T I Cervaro,
della sostituzione del trasferimento al consoli·LUUU 1 L IA & A I
damento . . a . . . . .
Pag.
60203157,
-REGIO DEORETO-LEGGE
15 novembre1928,
n. 2712. Numerodi pubblicazione
3148.Anmento
del limited'impegno.nell'esercizio
1928-29 perLEGGE
29 novembre1928,
n. 2676.enan
si iadcee sidnacopere pubbliche
straordnaarle
con
d
ecc
eto 26ge aÎo ln
od 11leggi doganali approvato
3158,
-REGIO DECRETO
5luglio 1928,
n. 2343'VITTORIO EMANUELE
IIISoppressione
dell'utilcio di concillazione dell'ex comunedi Carezzano
Superiore
ed estensione della circoscri2IOBo PER GRAZIA DÏ DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONEdelPuincio
di CarezzanoMaggiore
. . . .Pag.
6021 RED'ITALIA
glig.
-REGIO DECRETO
15 novembre1928,
n. 2713. IlSenato
ela Camera dei deputati hanno approvato;
Modißcazione al
riparto
delle spese autorizzate perNoi abbiamo sanzionato
epromulghiamo (Inanto seguer
concorsi esussidi per opere di
irrigazione
nelleprovincie
del Mezzogiorno
e nelle isole. . . , . . .Pag.
6021Art. 1.
3160.
-REGIO DEORETO
8 novembre1928,
n. 2671.Approvazione
della convenzione 31 ottobre 1928aggiun.
tiva a
quella
19 settembre 1925 per la concessione dellaferrovia Taranto-Martina .Franca
. . , . .Pag.
60218161. -
REGIO DEORETO
25ottobre 1928,
n. 2718.Approvazione
del nuovo statutodell'Istituto
nazionaledi.providenza
deigiornalisti
italiani . . . ,Pag.
6022DEORETO MINISTERIALE
12 dicembre 1928.Autorizzazione
alla «Cassa centrale delleCasse
rurall istria.ne » ad
iniziare
edesplicare
lapropria attività
nellaprofincia dell'Istria
. , . . . . . . . . . . a . . , ,Pag.
6022DEORETO ¾INISTERIALE
7dicembre 1028.
Accettazione di dimissioni dalla
carica
diprocuratore gene•
rale presso 11 Tribunale
speciale
per la difesadello $tato.
, a . . m a rs a a
Pag.
6022Agli articoli 1, primo
comma,0, 15,
4° e 66cönima, 16, ultimo
comma,23, 30,
1° e 2°comma, 37, 26 comma, 42,
1·comma,
50,
2° comma,67, 68, 78,
comma 2" eseguenti, 81,
1° e 2° comma,
01, 93, 94,
2• eomma,lettere b), c)
ed), 96, 98,
4•çomma, 101,
1•comma, 104, -107, 108, 116, 118, 119,
1°
comma,
e 121del
testounico
delleleggi doganali, appro-
vato con R.decreto 26 gennaio 1896,
n.20,
emodificato
secondo
11R. decreto-legge
2 settembre1923,
n.1960,
sono sostituiti
iseguenti
:Art.
1, primo
comma. - Illido
del mare, lesponde
na-zionali
dellago di Lugano opposte
a .quelle estere,
i con-fini
congli altri Stati
formanola linea doganalle.
Art. 6. --
La dichiarazione deve
essere fatta iniscritt<
e
sottoscritta dal dichiarante.
Ladichiarazione
verbale àammessa
per
le merci che iviaggiatori portano
per loro uso,e,
condecreto del Ministero per le finanze, negli
altri casiconsigliati da circostanze locali.
La
dichiarazione scritta deve contenere:
18-In-1928 (VII)
-GAZZETTA UFFIO(ALE DEL REGNO D'ITALIA
-N. 289 6015
a) 11 nome, 11 cognome
eil domicilio del proprietario
delle merci
edel
suorappresentante;
b) il luogo di provenienza
equello di destinazione delle merel;
c) il
numero e lespecie dei colli
cõn lemarche
ecifre numeriche;
d) la descrizione dellle merci, per ciascun collo,
conl'in- dicazione,
secondole denominazioni della tariffa, delle
ri-spettive quantità
equalità,
e,per le voci di tariffa che
ver-ranno
determinate
condecreto del Ministro
perle finanze,
con
Pindicazione
anchedelle denominazioni commerciali;
e) il valore delle merci.
La dichiarazione
ènulla
esi considera
come non presen- tataper gli efetti di legge, quando porti correzioni,
can-cellature od
altrealterazioni, quando le indicazioni di
quan-tità
edi valore, sulle quali debbono
essereliquidati i
di-ritti,
nonvi siano scritte, oltre che
incifra, anche
in let-tere,
equando
visia difetto di qualunque delle altre
con-dizioni previste da questo articolo.
Art.
15, quarto
comma. -L'Amministrazione però
con-serva ancora perun anno il
diritto
alrisarcimento
del dan- nosoferto
versoPimpiegato imputabile della
mancata o in-completa riscossione, quando
neldetto termine di cinque anni
sia
statoinfruttuosamente
escussoil contribuente,
ovveroquando Pimpiegato, che
aveva ildovere di
promuovere l'a-zione
contro ildebitore, Pabbia
lasciata cadere inprescri-
stone.
Art.
15,
sesto comma. -La prescrizione dell'azione civile,
oltre che
per le
causeindicate
dalcodice civile,
èinterrotta .anche quando venga esercitata
l'azionepenale.
Inquest'ulti-
mo caso
il termine utile
dicinque anni
per l'azionecivile
de- corredalla data della
sentenzadefinitiva del giudizio penale.
'Art. 10, ultimo
comma. - Non sonoammessi
ireclami
sulla qualificazione, s'alla quantità
esul valore delle
mercigià esportate dalla dogana.
Art. 23.
- Lemerci
estere chevengono trasportate sui Lago Maggiore
e suquello di Lugano
neibacini
diPorlezza
e
di Porto Ceresio, per
essereintrodotte nello Stato, sia
per
consumo, siaper altra destinazione, debbono
essere pre- antate ad unadelle estreme dogane nazionali
e non posso-no traversare il
Lago Maggiore
e i detti bacini dellago
diLugano
senza lla bolletta dipagamento
o dicauzione.
Lemerci
in arrivo nei tratti dellago
diLugnao compresi
trasponde nazionali
esponde
estere devono esseredirettamente presentate alle dogane stabilite
sullesponde costituenti
lalinea doganale ai sensi dell'art.
1.Sono eccettuate
daidetti obblighi
le mercitrasportate
daipiroscati che hanno
a bordoagenti doganali.
Lungo le sponde nazionali dei
suddetti tratti dellago di Lugano ò proibito di bordeggiare
o di mettersi in comuni-cazione
con la terra in modo che siaagevole
caricare o sea-ricare merci dove
nonsiano umci doganali.
Gli agenti doganali debbono
arrestare evisitare (salva Posservanza dei patti internazionali)
lebarche,
navi e qua-lunque altro galleggiante che
dànnoindizio di
contrabban- doescortarle
alilaprossima dogana
per lacompilazione
delprocesso verbale.
Art. 36, primo
esecondo
cömma. - Per lemerci
estereche si spediscono
da unadogana
ad un'altra per lavia
di-
terra, per ulteriori operazioni doganali,
sideve
fare la di-chiarazione scritta
neimodi stabiliti alPart. 6, indicandovi anche la dogana alla qualle
sonodestinate,
e darecauzione
per
la loropresentazione
neltempo prescritto,
mediante de-'posito
ogaranzia delPimporto dei diritti
che sarebbero do-¿vuti in caso'di immissione
in consumo, e delmassimo
delleypene stabilite
peril
casodi pmessa
loropresentazione.
La dõgana, dopo fatta la visita, applica il bollo ai singoli
colli od ai veicoli che racchiudono la
merce,per
accertarnePidentità.
Sarannoesonerate dalla bollaturn le merci delle
quali
sirinunci alila riesportazione
oche siano
digrossa
mole efacilmente descrivibili, nonchè quellé
nonsoggette
ad
elevato
dazio o che nonpresentino pericolo di sostituzio-
ne con
altre simili nazionali, secondo le disposizioni del Mi-
stero
delle finanze.
Art. 37,
secondo comma. -La cauzione
perle spedizioni
di
merci in esenzione di visita verràprestata
ai sensi del-l'art. 36, calcolando però l'importo dei diritti di confine
inragione di
L. 40per ogni chilogramma di peso lordo, nella
valuta richiesta
peril pagamento dei
dazidi importazione.
Art.
42, primo
comma. - Le merci esteresoggette
adis ritti di
entrata sono ammesse adeposito
osotto la diretta custodia della dogana,
o inmagazzini
dati da essa inaflitto,
o, in
difetto
diquesti,
inaltri
diproprietà privata verificati
ed
approvati dall'autorità doganale.
Art.
50, secondo
comma. - Laproprietà
dellemerci,
per tutto ciò cheriguarda
ildeposito,
idiritti,
le pene eId
spese, èpienamente presunta nell'esercente il magazzino
fino
ache le merci
nonsiano uscite del deposito.
Art.
67.
-- Le zone divigillanza
sonodeterminate
edá- scritte
epossono
essereulteriormente variate
condecreti
Reali.Art.
68.
- Lemerci
esteresoggette
adiritti di confine,
le
quali circolino
osiano custodite nelle
zonedi vigilanza,
possono
essere, salva l'osservanza dellediscipline
per le per-quisizioni ai
terminide;11'art. 78, visitate,
per accertarne lalegittima provenienza,
esequestrate, quando vi siano indizi che procedano
dalPestelo e sianoentrate
dicontrabbando nello Stato.
I detentori delle merci che vengono
sequestrate
cöme so-pra è detto devono dimostrarne la
provenienza
con docu-menti e
precise indicazioni: essi, quando rifiutino
le indica-zioni
oquando manchino
le provedella legittima prove-
nienza,
sarannoritenuti responsabili
dicontrabbando.
Art.
78, secondo
comma eseguenti.
- Per scoprire e re-primere le
frodi alleleggi doganali,
nelle zone divigilanzal
e,
quando
si‡ratti
di contrabbando sempreperseguitato
aisensi dell'art. 77,
ancheoltrepassate le
zonesteæe,
leguar-
die di finanza egli
altriagenti
della forzapubblica
possonoeseguire, di giorno,
visite eperquisizioni
neilocali di eserci- zio liubblico
e inquelli
che sono incomunicazione
conessi.
Le
visite
eperquisizioni,
dinotte, nei locali di esercizio
pubblico
e inquelli che
sono incomunicazione
conessi,
e, sia digiorno
che dinotte,
inogni altro luogo, devono
esseráeseguite
conl'assistenza
di unufficiale
dipolizia giudi-
ziarla.
Per tale assistenza,
dove nonsiavi
unuinciale
o unsot.
tuinciale della Regia guardia
difinanza,
saràrichiesto Pin- tervento del giudice istruttore,
delpretore, del commissarid
o
vice commissario
dipubblica sicurezza, di
unufuciale dei carabinieri
oppure delpodestà
odi chi
ne fa leveci.
Art.
81, primo
e secondo comma. --Per
lainesatta;
di-chiarazione
delllaquantità,
dellaqualità
o del valore dellämerci destinate all'importazione,
aldeposito
oalla spedi-
zione
ad altradogana
conbolletta
dicauzione,
saràappli-
cata una ammenda non
minore
di L.8,
nèmaggiore di
L. 200.
Si prestinderà dall'applicazione
ditale pena quando
e-mergano solo differenze di
quantità
odi valore
che non su-perino il 5
per cento perciascuna qualità delle merci
di-chiarate. Si prescinderà parimenti dall'applicazione della
detta
penaper
ledifferenze
diqualità, qugudo, nei casi
pre-6016 13-In-1928 (VII)
-GAzzETTA UFFICIALE DEL IlEGNO D'ITALIK N. 280
visti dalPart. 6, lettera d), pur essendo errata la denomina- zione della tarifa, sia stata esattamente indicata la deno- minazione commerciale dellla
merce ed inmodo
darendere
possibile l'applicazione dei diritti,
ovveroquando
lemerci
dichiarate
equelle rinvenute siano considerate nella
ta-riga in differenti sottovoci di
unamedesima
vocee
Pammon- taredei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo
ladichiarazione, sia eguale
aquello dei diritti liquidati
o llosuperi di
menodi
un terzo.'Art. 91.
- La omessadichiarazione di tabacchi lavorati, portati dai viaggiatori,
sein quantità
nonsuperiore ad
unchilogrammo,
èpunita
conPammenda
non minoredi L. 25,
nè
mag¢ore di
L.300.
'Art. 93.
-L'azione penale
per lecontravvenzioni
sipre- scrive in due anni.
TJna
nuovacontravvenzione punibile
conpena eguale
5più grave,
o un attogiudiziario interrompono
laprescri-
zione. La prescrizione.
è pureinterrotta dal decreto penale
emesso
dalPintendente di finanza,
a normadel
R.decreto-
legge 25
marzo1923,
n.796, notificato
elcontravventore.
'Art. 94, secondo
comma. ---b) trovate nelle acque del
lago di Lugano innanzi alle sponde costituenti
la linea do-ganale
innavi, barche
o inquálunque
altroga,lleggiante
chebordeggia
o è incomunicazione
con la terra dove non sonoRogane;
c) trovate in navi, barche
oin qualunque altro galleg- giante che rasenta il lido del mare, getta l'ancora
oapproda
gove
non sonodogane;
innavi, barche
o inqualunque al;
tro
galleggiante
da cui sitenti
o si facciascarico
o trasbor-do
dimerci
inluoghi
nonpermessi,
o sunavi, barche
o suqualunque altro galleggiante
nonsuperiore
a 100tonnellate, diretto ad
unportö nazionalle, mancante del manifesto;
d) rinvenute sulle persone, nei bagagli,
nellenavi,
bar-che
o inqualunque altro galleggiante, nelle vetture,
na-s'coste nei colli
onelle suppe'llettili od
in mezzoad altri ge-
neri, in modo
da farpresumere
ilproposito di sottrarle alla visita doganale.
Art. 96. -
Sono
anchecönsiderate
incontrabbando
lemerci nazionali comunque sottratte
alpagamento
deldazio
di uscita
odelle quali
comunquesi tenti la sottrazione
atale pagamento.
Art. 98, quarto
comma. -Si reputerà:
a)
comerecidivo colui che sia
statoprecedentemente
con-dannatd per contrabbando
consentenza definitiva dell'au- torità giudiziaria;
b)
comereiteratore colui che risulti abbia
commesso dueprecedenti contrabbandi, anche
sedefiniti
condecisione
am-ministrativa;
c)
comedato abitualmente al contrabbando colui che sia stato condannato,
con sentenzadefinitiva,
trevolte per contrabbando
o una voltasola
per tredi questi reati.
Art.
101, primo
comma. - PerPassociazione di
tre öpiil persone
cheabbia per iscopo
di commettereil contrab- bando
eper
ilcontrabbando,
neicasi previsti dagli articoli 98, 99
e100, il condannato sarà dottoposto, oltre
chealle
pene stabilite dai citati articoli, alla vigilanza specialle
del-la
autorità di pubblica sicurezza per
untempo
noninfe-
riore ad un amio nè
superiore
a tre.'Art. 104.
- Le penepreviste dagli articoli 99,
100 e 101sono
applicabili anche agli agenti principali
e aicomplici
che,
nelmomento
incui
hanno concorso al reato dicontrab- bando,
conoscevanol'esistenza della associazione
dicui al-
l'art.99,
o lecircostanze aggravanti
dicui all'art.
100.Art.
107.
-Nel contrabbando che si commette nelle sta- zioni ferroviarie, nei piroscafi bastimentig barche Lin gua
lunque altro galleggiante, nelle vetture pubbliche, negli
al-berghi, nelle osterie, nei caffè od in altri luoghi pubblici, gli impresari,
icapitani,
ipadroni, i barcaioli,
iconduttori,
i proprietari,
idirigenti
ocapi degli stabilimenti
saranno,come
civilmente responsabili, obbligati
alpagamento delle
somme
per
le multenelle quali fossero incorsi i loro dipen.
| denti
ocommessi
nonsolventi.
Art. 108. - In
tutti i casi di contrabbando la
merceod
ilgenere che
ne formanooggetto
sarannoconfiscati.
Saranno
pure confiscate
lebestie,
iveicoli,
ibastimenti,
le
barche
equalunque altro
mezzoappositamente adoperato
al trasporto della
merce odel genere
incontrabbando.
La confisca
dellemerci, dei generi
edei mezzi
ditraspor-
to ë
applicabile anche quando essi
nonsiano di proprietà
dell'emcutore
del
reato.Art. 116. --
La competenza
agiudicare delle
contrav-venzioni doganali, per
lequalli sia stabilita
lapena pecu- niaria fissa, proporzionale
ovariabile, spetta alPIntendenza
di
finanza.Sono applicabili
ledisposizioni del
R.decreto-legge 25
marzo
1923,
n.796.
La
competenza
agiudicare di reati doganali per i quali
sia preveduta
unapena diversa
daquella anzidetta
edei
reati di
contrabbando, spetta escllusivamente
altribunale.
Art.
118. -Se col
reatodoganale
èconnessö altro reatò, la
causa èrimessa al giudice ,competente per il reato
con-nesso.
Compiuto il giudizio
suquest'ultimo, äi procederà,
per il reato
doganale, innanzi all'autorità
oal giudice
com-petente,
atermini dell'art. 110, restando
atalle autorità
ogiudice riservati
anche idefinitivi provvedimenti
sulle cosesequestrate per
ilreato doganale.
Qualora peraltro trattisi di associazione
odi contrab- bando aggravato
aisensi degli articoli 98,
99 e100, connessi
con
altri reati
dicompetenza
deltribunale, rimangono
ferme le norme
della competenza per connessione di
reato delCodice di procedura penale.
Art.
119, primo
comma. -- Le sommeriscosse per pene
pecunierie
e per il valoredelle
coseconflecate, dopo prelq·
vate le spese, sono
devolute per
lametà all'erario delld Stato. L'altra
metà èripartita per due
terzeparti
a titolodi premio
acoloro
chehanno scoperto
osorpreso
il reato.A
chi diresse la
forzache scoprì
osorprese il
restosarà data
doppia parte.
L'anzi determinata partecipazione dell'erario dello Statò ai proventi delle pene pecuniarie
e delle coseconfiscate
è ap-.
plicabile anche quando
laripartizione dei proventi medesimi
sia
fattasecondo
te normedella legge
12luglio 1912,
n.812,
ma non
si estende ai casi previsti dalla legge sulle privative
dei sali
edei tabacchi
eda altre leggi speciali, le quali
fan-no
semplice riferimento alle disposlzioni della presente legge
per
la ripartizione dei prodotti delle contravvenzioni.
Art. 121. - Se la somma
riscossa per
penapecuniaria,
dedotte
le spese e laparte spettante
alloStato,
a,termini
dell'art.
119,
supera le10,000 lire,
la somma daripartire sarà,
inogni
caso,limitata
aquesta cifra
el'eccedenza andrà
aprofitto delPerario dello Stato in aggiunta all'ail-
tra
quota ad
essodevoluta.
La stessa
limitazione
aL. 10,000,
eindipendentemente da;
quella concernente
le somme riscosseper pena pecunioria,
si
applica nelila ripartizione
delvalore
delle coseconfiscate.
Art.
2.
Per
ladetei•ininazione delle ammende
edelle multe prök
porzionali ai diritti
diconfine, contemplate dagli articoli 79,
lettera g), 80, pgmo egmy, 81, gtþno cenuna, 82, 1•, 2•,
13-111-1928 (VII)
-GAZZETTA UFFICIALE
DELREGNO D'ITALIÄ
-N. 289 6017
I
3 e 4° comma, 84 e 97 del citato testo unico
delle leggi
do-ganali,
si dovrà tener conto dellavaluta stabilita
per i dazid'importazione dalla
tariffadoganale,
perragguagliarla
al-l'ammontare di
essi in valutalegalle.
Le ammende
contemplate dagli articoli 79,
letterab), 80,
2• ed ultimo comma,
82,
ultimo comma,87, 88,
80 e 91-bisdel detto testo unico sono
quadruplicate.
Art. 3.
L'articolo 86 del testo unico delle lleggi doganali
è abro-gato.
E'
autorizzata
lapubblicazione
condecreto
Reale di unnuovo testo
unico delle leggi doganali,
nelquale
sianoriuni-
te e
coordinate
ledisposizioni legislative vigenti
in materiadoganale
e le altre che vi abbianorelazione, apportando ai
testi di
legge quelle modificazioni di
forma cherisultino
ne- cesharle.'Art.
4.La
presente legge
andrà invigore
nelgiorno
successivo aquello
della suapubblicazione nella
GaezettaUfficiale del Regno.
Ordiniamo
che lapresente, munita
delsigillo
delloStato,
sia inserta nella raccolta
ufficiale delle lleggi
e dei decretidel Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti
di osser-varla
e di farla osservare comelegge dello Stato.
Data
aRoma, addì
29 novembre1928
-'Anno
VII¡VITTORIO EMANUELE.
MOSCONI
-ROCCO.
ryisto,
ilGuardasigillf
: Rocco.Numero di
pubblicazione
3149.LEGGE 22 novembre
1928,
n. 2677.Autorizzazione
agli
Istituti diprevidenza,
amministrati dalla Cassadepositi
eprestiti,
a riceverein conto corrente dalla Cassa dirisparmio
«Vittorio Emanuele », diPalermo,
la somma di L.4,200,000
per mutuarla allaprovincia
diItagusa
per la costru·zione del
palazzo
destinatoagli
utilciprovinciali
e per la siste=mazione del
ponte
delCappuccini.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER YOLONTÀ DELLA NAZIONE RE
D'ITALIA
Il
Senato
e la Camera deideputati
hannoapprovato;
Noi abbiamo
sanzionato epromulghiamo quanto
segue:Art.
1.
Gli Istituti di previdenza amministrati
dalla Oassadepo-
siti e
prestiti
sono autorizzati a ricevere in conto corrente dalla Cassa dirisparmio
« VittorioEmanuele
», di Paler-mo, una somma sino alla concorrenza di L.
4,200,000,
oltregli
interessi dacapitalizzarsi
annualmente per ilperiodo anteriore
alPammortamentodellla
sommastessa,
per mutuar-la alla provincia di Ragusa, nella misura che
sarà deter-minata, rispettivamente,
in base aiprogetti
da esibirsi dal- PEntemutuatario,
dal Ministerodell'interno
e dal Mini- sterodei lavori pubblici,
permeitterla
ingrado
di provve- dere allacostruzione
delpalazzo
destinatoagli
ufficiprovin-
ciali
edall'ampliamento
esistemazione
delponte Cappuc-
cini,
Art. 2.
Il
.saggio
d'interesse del conto corrente è fissatoneilla mi-
sura del
saggio
uf ticiale dellosconto, accresciuto
di L.0.50
per cento all'anno. Talesaggio,
inogni
caso, non dovrà sus perare il 7.50 per cento all'anno.Qualora
sisuperasse tale
limite,
ilsaggio d'interesse
del conto correntesi ridurrebbe
al 7.50 per cento annvo.Art.
3.Il
saggio d'interesse
del contocorrente sarà determinato,
ai fini
delladelegazione
che l'Entemutuatario
dovràrilascia-:
re a
favore degli
Istituti diprevidenza, all'atto della
concess sione delmutuo,
e rimarràinalterato
neirapporti
delPAm-ministrazione mutuante coll'Ente stesso e con la Cassa di
risparmio
« Vittorio Emanuele » diPalermo.
In
separata
sede adalPinfuori dell'Amministrazione
stes, sa, avverranno iconguagli deil
caso, aitermini delle dispo- sizioni
contenute nellapresente legge,
tra la Cassa di ri-sparmio
e l'Ente mutuatario indipendenza
dellesuccessive
eventuali variazioni del
saggio ufficiale; dello
sconto.Art. 4.
Nei
riguardi
del conto correntepredetto
lapresente
auto-rizzazione
•vale per laCassa
dirisparmio
«Vittorio
Emasnuele », di
Palermo,
a tuttigli effetti,
anche inderoga alle disposizioni statutarie che
laregolano.
Art. 5.
Il
mutuo, che, ai termini
delPart. 1della presente legge, gli
Istituti dipresidenza
amministratidalla
Cassadepositi
e
prestiti faranno
allaprovincia
diRagusa,
sarà concessocon ammortamento in 35 annualità a condizioni di onere tali che le somme
erogate dagli
Istituti diprevidenza
per l'am- mortamento dei fondi che essi hannoricevuti
dalla Cassa dirisparmio
fruttinoagli
Istituti medesimi ilsaggio
del 6.50per cento annuo.
Art. 6.
I
verrsamenti
in conto corrente saranno effettuati dalla Cassa dirisparmio
«Vittorio
Emanuele », diPalermo,
nonoltre
il 31dicembre 1928,
di volta involta
surichiesta degli
Istituti di
previdenza,
presso lacompetente sezione
diRegia
tesoreria
provinciale
alPatto dell'arrivo alla tesoreria stessadei
mandati emessidagli
Istituti diprevidenza
a favoredel
suddetto Ente
mutuatario
eserviranno alla copertura dei
mandati stessi.
Col 31 dicembre 1928 si chiuderà il conto corrente colle
somme effettivamente
versate, ed
apartire
dal 16gennaio
1929 si inizierà
Pammortamento,
sia daparte degli Istituti
di previdenza,
che avràluogo
in dieci anni alsaggio
dicui
sopra, sia da
parte delPEnte
mutuatario alle consdizioni sue-sposte.
Art. 7.
Per la
regolazione
deirapporti
nascenti dallapresente leg-
ge fra
gli
Istituti diprevidenza
e la Cassa dirisparmio
« Vit«torio Emanuele », di
Palermo,
ledisposizioni della legge
stessa
sostituiscono,
peirogni effetto,
la formaleconvenzione,
e le eventuali
particolarità
che occorressedefinire
sarannostabilite tra i detti Istituti e la Cassa di
risparmio
con sem-plice corrispondenza,
fermerimanendo,
perquanto
non èdisciplinato
dallapreseinte legge,
ledisposizioni vigenti
intema di mutui