Conto
corrente conla posta Anno 816
-Numero 194
GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D' ITALIA
sv.u-omom
PAR'fE PRIMA
MENO I FESTPvlROMA
'-Martedì, 20 agosto 1940
-ANNO III
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI CRAZIA E CIUSTIZIA - UFFICIO PilBBLICAZIONE DELLE LECCI - TELEFONI: 50-107-50-033-53-914
CONDIZIONI DI ABBONA1%KIONTO
Anno Sem. Trint Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obblio In Roma, sia presso l'Amministrazione che a gazionari sorteggiatiper il rimborso, annneL. 45-Estero L. 100.
domicilioed in tutto ilRegno (ParteIeII) L. 108 63 45 Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supples All'estero (Paesi dell'Unione Postale). . . . . > 240 140 100 menti straordinari sono fuori abbonamento.
In Roma sia presso l'Amministrazione che a 11 prezzo di vendita di ogni puntata della «Oazzetta Ufficiale» (Par•
domicilio ed in tutto ilRegno (soloParteI) » 72 45 81,50 te i e li complessivamente) à fissato in lire 1,35 nel Regno, in liro 3 ai•
All'estero (Paesi dell'Unione Postale). . . . . > 100 100 TO l'estero.
Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le
normeriportate nella testata della parte seconda
La«Gazzetta Ufficiale»etutte lealtre pubblicazioni umoiali sonoin vendita al pubblicopresso i negozi della Libreria dello Stato in
Roma,
Via IIBettembre,
nelpalazzo
del Ministero delle Finanze; CorsoUmberto,
284(angolo
Via MarcoMinghetti, 28-24);
inMilano,
GalleriaVittorio
Emanuele,
8; inNapoli,
Via Chiaia, ð; e presso le Libreriedepositarie
di Roma edi tutti i Capiluoghi delle provinoie del Regno.Le insersioni nella Parte II della «Gazzetta Umoiale» si ricevono: in ROMA - pressolaLibreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio
Emanuele,, 8;
è autorizzata ad accettare solamente gliavvisiconsegnatia snano ed accompagnati dal relativo importo.REGIO
DECRETO 6luglio 1940-XVIII,
. 1143.Istituzione di un
posto
di 4°segreta
to pr.. Ao laRegia lega·
zione in
Budapest
. . . . . . . . .Pag.
3110LEGGI E DECITETI
EGGE 21
giugno 1940-XVIII,
n. 1135. REGIODECRETO
12luglio 1940-XVIII,
n.Mezzi Snanziarl per l'esecuzione di lavori in Albania. .
Istituzione di un posto di 16 cancelliere pv a con•
Pag.
3106 solatogenerale
inSerajevo
. . . . . . . . .sg. 3110 LEGGE 21giugno 1940-XVIII,
n. 1136. - REGIO DECRETO 12luglio 1940-XVIII,
n. 1145.Estensione al
Luogotenente generale
in Albania della facolta Riconferma nellacarica diconsigliere
d'amministrazione delle di autorizzare l'uso del mezzo ditrasporto
aereo per iviaggi
Ferrovie dello Stato del Senatore cav. digr.
croceing.
Pio Cal.di servizio . . . . . . . . . . . , , . . . .
Pag.
3106 letti . . . . . , , . . . . , , . . . . , .Pag.
3110LEGGE 9
luglio 1940-XVIII,
n. 1137. REGIO DECRETO 14luglio 1940-XVIII,
n. 1146.Estensione della facoltà di cui all'art. 2 del R.
decreto=legge
Istitutione di unposto
di 3° e 4° cancelliere presso laRegia
21giugno
1938-XVI, n. 1296, circa la revisione deiprezzi degli
ambasciata di Berlino . . . . . . . . . . . .Pag.
3110appalti
di operepubbliche
ai lavori di duratasuperiore
asel mesi . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag.
3106 ' 'DECRETO
DEL DUCE DEL FASCISMO. CAPO DEL GO-LËGGE
12luglio 10&o-XVIII,
n. 1138. VERNO. 23luglio
1940-XVIII.Riduzione
dellequantità
di grano che iproduttori
sono auto· Costituzione e funzionamento di una Commissione er ipris
rizzati a non conferire all'ammasso . . . . . . .Pag.
3107gionieri
di guerra . . . . . . . . . . ag. 3110DECRETO MINISTERIALE 6
agosto
1940-XVIII.LEGGE 12
luglio 1940-XVIII,
n. 1139. Sessione di novembre per l'esame delle domande per la no.Proroga
al 30giugno
1941-XIXdel R.decreto-legge
28aprile
mina a revisore dei conti . . . . . . . .. . , .Pag.
31111937.XV,
n.707,
che autorizza 11 Ministero delle comunicazioni(Afarina mercantile)
alnoleggio
egestione
di navi mercantilinazionali per straordinarie
esigenze
dell'Amministrazione delloDISPOSIZIONI
E COMUNICATIStato.,,...Pag.3107
Alinistero delle
corporazioni:
Variazioniagli
elenchi «C» delle LEGGE 27luglio 1940-XVIII,
n. 1140. aziende industriali e commercialiappartenenti
a cittadini ita- liani di razza ebraica . . . . . . . . . . .Pag.
31111Disposizioni
per le attrezzature tecnichedegli
entieconomici
'
delPagricoltura
. . . , . . . . . . . . . . .Pag.
3107 Ministero del lavoripubblici:
Costituzione eapprovazione
dellostatuto del Consorzio per leopere idrauliche di3a
categoria
del torrenteNoghere
. . . . . . . . . . .Pag.
3112RELAZIONE
e REGTO DECRETO 24luglio 1940-XVIII,
n. 1141.In Prelevazione dal fondo di riserva per le spese
impreviste Ministero
delle comunicazioni: Attivazione di serviziotelegrafico.
de1Pesercizio finanziario 1940-41 . . . .. . . . . .
Pag.
3108Pag.
3112RELAZÎONE
e REGIO DEORETO 3agosto 1940-XVIII,
n. 1142.CONCORS
I26 Prelevazione dal fondo di riserva per le spese
impreviste Ilegia prefettura
di Pavia: Variante allagraduatoria
dellevinci-
delPesercizio finanziario
1940-41 . . , , . , , . .Pag.
3109 trici del concorso aposti
di ostetrica condotta .Pag.
31123106 20-vm-!010 (XVTTT)
- GAZZETTA FFTCIALE DEL REGNOD'ITALIA
•N.
194LEGGI E DECRETI
LEGGE 21
giugno 1940-XVIII,
n. 1135.Mezzi finanziari per l'esecuzione di lavori in Albania.
VITTOIIIO
EMANUELE IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE
ItE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATOIiE D'ETIOPIA ,
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle
Corporazioni,
amezzo delle loro Commissioni
legislative,
hannoapprovato;
Noi abbiamo sanzionato e
promulghiamo quanto
segue:Art. 1.
E'
autorizzata la
spesa di L. 580.000.000 per l'eseenzione di operepubbliche
straordinarie inAlbania, ripartita
comesegue:
1°
Costruzione
ed arredaimentoopere edilizie . . . . . . . L.
203.000.000
2° Costruzione ed arredamento edi-fici
ospedalieri
. . . . . . » 42.000.000 3° Costruzione ed arredamento edi-fici scolastici . . . . . . » 20.000.000 4° Costruzioni ferroviarie . . . » 140.000.000 .?
Opere igieniche
. . . . . . » 85.000.000 6°Opere
marittime . . . . . » 50.000.000 pere varie . . . . . , . » 40.000.000Totale . . . L.
580.000.000
La
prolette
sonima-saràstanziata
nellostato
diprevi-
sione della spesa del Ministero
degli
affari esteriin ragione
di L. 250.000.000 nell'esercizio
1940-41;
L. 175.000.000 nello esercizio1941-42;
L. 105.000.000 nell'esercizio 1942-43 eL. .50.000.000 nell'esercizio 1943-44.
Il
riparto
dellostanziamento
annuale fra lecategorie
di opere sopra indicate verràstabilito,
per l'esercizio1940-41,
con decreto del Ministro per
gli
affariesteri,
di concerto conquello
per lefinanze;
pergli
esercizisuccessivi,
con lalegge
che approva lo stato di
previsione
della spesa nelMinistero degli
affari esteri.Art. 2.
La somma di L. 42.000.000 per
ospedali
edambulatori,
equella
di L. 20.000.000 per lescuole,
di cui ai numeri 2 e 3 delprecedente
art.1,
possono esseredestinate,
oltre che allacostruzione, all'acquisto, arredamento, ampliamento
ed at- trezzatura di edifici ad uso diospedali, ambulatori,
infer-merie e ad uso di istituti
scolastici,
allaconcessione
di con- tributi ad enti e istituzioni aventi le stesse finalità.Per
l'acquisto,
con i fondianzidetti,
di edifici in corso di costruzione o da costruirsi a cura del Governoalbanese,
destinati ad uso di
ospedali,
ambulatori escuole,
verrà sti-pulata apposita convenzione
colpredetto Governo.
Ordiniamo che la
presente,
munita delsigillo
delloStato,
sia inserta nella
Raccolta ufficiale delle leggi
e deidecreti
del
Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti di
osser-varla
e di farla osservare comelegge
dello Stato.Dalla
Zona
dioperazioni,
addì 21giugno
1940-XVIIIVITTORIO
EMANUELEMUSSOLINI - CIANO -- DI REVEL Visto, il Guardasigilli: GRANDI
LEGGE 21
giugno 1940-XVIII,
n. 1136.Estensione al
Luogotenente generale
in Albania della facoltà di autorizzare l'uso del mezzo ditrasporto
aereo per iviaggi
di servizio.VITTORIO
EMANUELE IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E
DI
ALBANIAIMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e
delle Corporazioni,
amezzo delle loro Commissioni
legislative,
hannoapprovato;
Noi abbiamo sanzionato e
promulghiamo quanto
segue:Articolo unico.
La facoltà di autorizzare l'uso del mezzo di
trasporto
nereo per
viaggi
diservizio,
conferita dall art. 1 del R. de-creto-legge
10agosto 1938-XVI,
n.1518,
al Ministro compe-tente,
è estesa alLuogotenente generale
di SuaMaestà
il REIMPERATORE in
Albania,
per iviaggi
di servizio da effet- tuarsi in detto Stato.Ordiniamo che la
presente,
munita delsigillo
delloStato,
sia inserta nella
Raccolta
ufficiale delle leggi
e dei decreti delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di osser-varla
e di farla osservare comelegge
dello Stato.Dalla Zona di
operazioni,
addì 21giugno
1940-XVIIIVITT,ORIO EMANUELE
MUSSOLINI - CIANO - DI REVEL Visto, il
Guardasigilli:
GluNDILEGGE
9luglio 1940-XVIII,
n. 1137.Estensione della facoltà di cui all'art. 2 del
R. decreto-legge
21
giugno 1938=XVI,
n.1296,
circa la revisione dei prezzidegli appalti
di operepubbliche
ai lavori di duratasuperiore
asei mesi.
.
VITTORIO EMANUELE
III. .PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÂ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E
DI ALBANIA
IMPERATORE
D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e
delle Corporazioni,
amezzo delle loro Commissioni
legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e
promulghiamo quanto
segue:'Art. 3- Art. 1.
Il Ministro per le finanze è autorizzato ad
apportare
con La facoltà di cui all'art. 2 del R.decreto-legge
21giugno
propri
escreti,
le occorrenti variazioni nelbilancio
dell'eser-1938-XVI,
n.1296,
convertito nellalegge
19gennaio
cizio 194041.
1939-XVII,
n.392,
di rivedere i prezzi per 1contratti
rela-20-Vm-1940 (XVIII)
•GAZZETTA UFFICIALE
DELREGNO
D'ITALIA ·N.
1943107
tivi
ad operepubbliche
la cui esecuzione richiedaunperiodo
di
tempo superiore
ad un anno è estesaagli appalti
di du-rata
inferiore all'anno, purchè superiord
a seimesi.
E' ammessa altresì la revisione dei
prezzi
per i lavorirelativi
ad operepubbliche
didurata superiore
ai seimesi,
in corso di esecuzione al 1°
aprile 1940-XVIII,
limitatamenteperò
allaparte eseguita
eda eseguirsi dopo tale data.
Art. 2.
Restano ferme tutte le
altre disposizioni
del dettoRegio decreto-legge
21giugno 1938-XVI,
n.1296, conyertito
nellalegge
19gennaio 1939-XVII,
n. 392.Art. 3.
La
presente legge,
che ha effetto sino al 31 dicembre1941-XX,
entra invigore
dalgiorno
stessodella
suapubbli-
cazione nella Gazzetta
Ufficiale
delRegno.
Ordiniamo
che lapresente,
munita delsigillo
delloStato, sia
inserta nellaRaccolta
uf ficiale delleleggi
e dei decretidél Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti
di osser-yarla
e di farla osservare comelegge
dello Stato.Data a San
Rossore,
addì 9Iuglio
1910-XVIIIVITTORIO EMANUELE
MussouNI - SERENA -- ÜI REVEL
- RICCI - BOTTAI - TASSINARI Visto, il Guardasigilli• GRANDI
LEGGE 18
luglio 1940-XVIII,
n. 1138.Riduzione delle
quantità
di grano che iproduttori
sonoauto- rizzati a non conferire all'ammasso.VITTORIO
EMANUELE IIIPER GRÁZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONID
RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle
Corporazioni,
amezzo delle loro Commissioni
legislative,
hannoapprovato;
Noi abbiamo sanzionato e
promulghiamo quanto
segue:Articolo unico.
A modificazione dell'art. 2 del II.
decreto-Iegge
16giugno 1938-XVI,
n.1103,
laquantità
di grano che iproduttori
hanno facoltà di non
conferire
all'ammasso per ilfabbisogno proprio
e deipropri dipendenti,
ai sensi delPart. 1 del R.decreto-legge
15giugno 1936-XIV,
n.1273,
è fissata nella misura massima diquintali
due per testa.La
presente legge
entrerà invigore
ilgiorno
della suapubblicazione
nella GazzettaUfficiale
delRegno.
Ordiniamo
che lapresente,
munita delsigillo
delloStato,
sia inserta nella Raccolta ufliciale delle
leggi
edei decreti delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di osservarlae di farla osservare come
legge
dello Stato.Data a
Torino,
addl 12luglio
1940-XVIIIVITTORIO EMANUELE
ÀÍUSSOLINI - TASSINARI - ÛRANDI - DI REVEL - RICCI- RICCARDI •
Visto,
ilGuardasifißi:
GUNDILEGGE 12
luglio 1940-XVIII,
n. 1139.Proroga
al 30giugno
1941-XIX del II.decreto-legge
28aprile 1937=XV,
n.707,
che autorizza il Ministero delle comunicazioni(Marina mercantile)
alnoleggio
egestione
di navi mercantilinazionali per straordinarie
esigenze
dell'Amministrazione dello Stato.VITTORIO
EMANUELE IIIPER GRAZIA DI DIO E PERVOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOI IA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle
Corporazioni,
aanezzo delle loro Commissioni
legislative,
hannoapprovato j
Noi abbiamo sanzionato epromulghiamo quanto
segue:Art. 1.
Le
disposizioni
del R.decreto-legge
28aprile 1987-XV,
n.
707, continueranno
ad avereapplicaziong
sino al 30giu-
gno 1941-XIX per i
piroscafi tipo
«Regione
» e naviospedale
del
Lloyd
Triestino e per eventuali altripiroscafi
che risulstassero necessari per
esigenze
straordinarie dell'Ammini- strazione dello Stato.Il direttore
generale
della Marina anercantile è autoris- zato astipulare
i contratti dinoleggio
delle suddette navi mercantili nazionali ed a firmarli per conto delle Ammini, strazioniinteressate.
Art. 2.
I
piroscafi
che al 30giugno
1941-XIX si trovassero in corso diviaggio,
per contrattiprecedentemente stipulati
a taledata,
continueranno a rimanerenoleggiati fino
al tenmine delviaggio.
Art. 3.
Con
decreti
del Ministro per le finanze saràprovveduto
alle occorrenti
variazioni
di bilancio.Ordiniamo che la
presente,
munita delsigillo
delloStato,
sia inserta nella Raccolta ufficiale
delle leggi
e deidecreti
del
Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di osser-varla e di farla osservare come
legge
dello Stato.Data a
Torino,
addl 12luglio 1940-XVIII
.VITTORIO EMANUELE
AÍUSSOLINI - ROST VENTURI - ÜI REVEU
- TERUZZI Visto, il
Guardasigilli:
GRANDILEGGE 27
luglio 1940-XVIII,
n. 1140.Disposizioni
per le attrezzature tecnichedegli
enti economicidell'agricoltura.
VITTORIO EMANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE
D'ITALIA
E DI ALBANIAIMPERATORE
D'ETIOPIAIl Senato e la
Cañiera
dei Fasci e delleCorporazioni,
amezzo delle loro
Commissioni legislative,
hannoapprovatoj Noi
abbiamosanzionato
epromulghiamo quanto segue:
Art. 1.
Il Ministro per
l'agricoltura
e le foreste ha facoltà dicoli- cedere allaFederazione
nazionale dei consorziprovinciali
tra í
produttori delPagricoltura
ed aisettori
dellaFedera-
3108 20-vm-1040 (XVIII)
- GAzzETTAUFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA -N.
194zione
stessa,
nonchè ai consorzi medesimi e lorosezioni,
sov-yenzioni relative all'acquisto, costruzione,
sistemazione eattrezzatura di
magazzini
eimpianti, destinati
alla conser-vazione, prima lavorazione e distribuzione dei
prodotti agri- coli, soggetti
alladisciplina
di ammasso.Art. 2.
Le sovvenzioni hanno per
oggetto
sia le opere in corso diesecuzione,
siaquelle
da iniziaredopo
l'entrata invigore
dellapresente legge.
Art. 3.
Le sovvenzioni sono concesse con decreti del Ministro per
Pagricoltura
e leforeste,
sentito il pareredegli Ispettorati agrari compartimentali
edegli
uffici del Genio civile in basea
progetti
esecutivi dapresentare
dalla Federazione nazio- male dei consorziiprovinciali
tra iproduttori dell'agricoltura.
L'importo
delle sovvenzioni nonpuò
eccedere la spesa ri- sultante dai relativiprogetti
e riconosciuta ammissibiledagli organi
tecnicipredetti delpurata
dei contributi statali di cui le opere ogli impianti
siano stati ammessi afruire,
nonchè delle somme clie per l'esecuzione delle stesse opere o
degli
stessiimpianti
siano stateprelevate
dai fondi dellegestioni
ammassi.'Art. 4.
Durante l'esecuzione dei lavori possono
effettuarsi liqui-
dazioni
parziali,
inragione
dei9/10 dell'importo
dei lavorieseguiti,
risultante da stati di avanzamentopresentati
dal concessionario e da certificati redattidall'Ispettorato
agra-rio
compartimentale,
con il concorsodell'ufficio
del Genio civile.Alla
liquidazione definitiva
siprovvede
in base acollau<lo, eseguito
a cura delpredetto Ispettorato agrario,
con l'in-teigento
del Geniocivile.
Art. 5.
L'importo
delle sovvenzioni concesse inapplicazione
dellapresente legge
èricuperato,
con le modalità e nei termini da stabilire di concerto tra ilMinistro
perl'agricoltura
ele foreste e il Ministro per le
finanze, mediante
versamento allo Stato delle somme annualmentedisponibili sugli
avanzidelle
gestioni
perFammasso obbligatorio dei prodotti agri-
coli.
Qualora
il recupero non possa in tutto o inparte
essere effettuato conqueste disponibilità,
con decreto del Ministro perl'agricoltura
e leforeste,
di concerto conquelli
per lefinanze e per le
co11porazioni,
saràprovveduto
ad aumentare in congrua misura laquota
di prezzo delprodotto,
stabilita a titolo dicorrispettivo
per le spesedegli
ammassi.'Art. 6.
Per
provvedere
alla concessione dellesovvenzioni, previ-
ste dall'art. 1 del
presente provvedimento,
èautorizzata
la spesa di L.400.000.000,
da iscrivere nellaparte
straordinaria dello stato diprevisione
del Ministerodell'agricoltura
edelle
foreste,
inragione
di L. 40.000.000 all'anno apartire dall'esercizio
1940-41.Con la stessa
assegnazione
sarà altrestprovveduto
alle spese occorrenti per unmigliore
assettodegli Istituti
sta- tali disperimentazione agraria
edegli Impettorati agrari provinciali,
nonchè alla concessione di contributi ai Con- sorziprovinciali
tra iproduttori dell'agricoltura
per atti-Vità di carattere
dimostrativo
e perl'organizzazione
tecnica di interventigenerali
nell'interesse delmiglioramento,
del-J'incremento
edella
difesadelle produzioni agricole.
La
ripartizione
della spesaautorizzata di
L.400.000.000
fra i titolisopraindicati,
sarà effettuata con decreti del Mi- nistro perl'agricoltura
e leforeste,
di concerto conquello
per le finanze.
'Art. 7.
Il Ministro per
l'agricoltura
e le foreste è autorizzato avalersi della facoltà consentita dall'art. 3 del R. decreto-
legge
24luglio 1930-VIII,
n.1146,
modificatocon R. decreto 4 ottobre1935-XIII,
n. 1922.Il limite entro il
quale
sipotrà provvedere
annualmente alleoperazioni
di scontodegli
stanziamentiprevisti
nel pre- cedentearticolo,
è fissato con decreto del Ministro perl'agri-
coltura e le
foreste,
di concerto conquello
per le finanze.Art. 8.
Con decreto del
Ministro
per lefinanze
saràprovveduto
alle variazioni di bilancio
necessarie
perl'applicazione
dellapresente legge.
Ordiniamo che la
presente, munita
delsigillo
delloStato,
sia inserta nella Raccolta ufliciale delle
leggi
e dei decreti delItegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di osservarlae di farla osservare come
legge
dello Stato.Data a
Roma,
addì 27luglio
1940-XVIIIVITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI- ÎASSINARI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: GRANDI
RELAZIONE e
REGIO
DECRETO 24luglio 1940-XVIII,
n. 1141.l• Prelevazione dal fondo di riserva per le spese
impreviste.
dell'esercizio finanziario 1940=4l.
Relazione dell'Eccellenza il
Ministro Segretario
di Stato per le finanze a Sua Maestà il REIMPERATORE,
in udienzadel 21
luglio 1940-XVIII,
suldecreto
che autorizza unaela
prelevazione
dal fondo diriserva
per le speseimpreviste
dell'esercizio finanziario
1910-41.
MAESTA,
Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanzo, per l'esercizio corrente, e necessario inscrivere la somma di L. 1.376.B per le spese casuali della Presidenza del
Consiglio
dei Ministri, nonchè la somma di L. 310.000 per sussidi integrativi di pensione da erogarsi a invalidi di guerracolpiti
da cecità perma- nente bilaterale.E, inoltre necessario inscrivere, nello stato di previsione mede- simo, la somma di L.
1.000.000,
quale contributo- nelle spese per il funzionamento del Commissariato per lemigrazioni
e la colonizza- zione.Le somme
predette,
per le facoltà consentite dalle Vigenti norme di legge sulla contabilità generale delloStato, vengono prelevatedal fondo di riserva per le spese impreviste, come al decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione di Vostra Maestà Im- periale.VITTORIO EMANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE
D'ETIOPIA
Visto l'art. 42 del R. decreto 18
novembre 1923-II,
n.2440, sull'amministrazione del patrimonio
e sulla contabilità gene- rale delloStato;
Ritenuto che sul fondo
di riserva
per le speseimpreviste
dell'esercizio finanziario 1940-41 sono
disponibili
lire 40 mi-,1ioni;
Sentito il
Consiglio
deiMinistri;
20-ym-1940 (XVIII)
-GAZZETTA UFFI JIALE
DEL REGNOD'ITALIX
-N.
1948100
Bulla
proposta
del NostroMinistro Segretario
di Statoper
lefinanze;
.Abbialho
decretatoedecretiamo:
Articolo
unico.Dal fondo di riserva per le spese
impreviste,
inscritto alcapitolo
n. 304 dello stato diprevisione
della spesa del Mini- stero delle finanze per Pesercizio finanziario1940-41,
è auto-rizzatauna
prima prelevazione
nella somma di Iire duemilio-niseicentottantascimilaquattrocentoventiquattro (L. 2.686,424)
da inscriversi
ai
sottoindicaticapitoli
dello stato diprevi-
sione medesimo:
Cap.
n. 40. -Spese
casuali della Presi-denza
del Consiglio
dei Ministri . . . . . L. 1.376.424Cap.
n. 508(aggiunto,
in conto compe-tenza).
-Assegnazione
straordinaria per con-tributi e sovvenzioni a
enti,
ecc. . . . . . » 310.000Cap.
n. 517(aggiunto,
in conto compe-tenza).
- Contributo nelle spese per il fun- zionamento del Commissariato per lemigra-
zioni
e la colonizzazione . . . . . . . »1.000.000
L. 2.686.424Questo
decreto saràpresentato
alle Assembleelegislative
per la sua convulidazione. 11 Ministro
proponente
è auto-rizzato alla
presentaziolle
del relativodisegno
dilegge.
Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo
delloStato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delleleggi
e deidecreti del
Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
diosservarloe di farlo osservare.
Dato a San
Rossore,
addì 24luglio 10-10-XVIII
,VITTORIO
EMANUELEl\IUSSOLINI -- DI REVEL Visto, il Guardasigilli: Gn.Lym
Registrato alla Corte dei conti, addl 17 agosto 1940-XVIII Atti del Governo, registro 424, foglio 40. - GIAGHEDDU
RELAZIONE e REGIO DECRETO 3
agosto 1940-XVIII,
n. 1142.2a Prelevazione dal fondo di riserva per le spese
impreviste
dell'esercizio finanziario 1940=41.Relazione dell'Eccellenza il Ministro
Segretario
di Stato per lefinanze
aSua
Maestà il REIMPERATORE,
in udienzadel 3
agosto
1940-XVIII sul decreto che autorizza una26
prelevazione
dal fondo di riserva per le speseimpreviste
dell'esercizio finanziario 1940-41.
MAESTA,
Per porre in grado la Commissione consultiva per il diritto di guerra di svolgere la suaattività e corrispondere premi di operosità
e rendimento al personale addettovi, è necessario di inscrivere nel bilancio del Ministero delle finanze, rispettivamente, L. 45.000 e L. 7500.
Occorre, altresl, assegnare la somma di L. 30.000 per le spese inerenti alla formazione e alla tenuta dell'Albo nazionale degli ap- paltatori delle imposte di consumo ed al funzionamento della Com- missione
preposta
all'esame delle domande di iscrizione al seddetto Albo.Infine à necessario assegnare L. 50.000, quale sovvenzione per la Casa di ricovero dei garibaldini in Gaeta.
A ciò si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio corrente, a norma delle vigenti
disposizioni
di legge sulla contabilitá generale dello Stato, come al dccreto che lio l'onore di sottoporre allaAugusta sanzione di Vostra AlaestàImperiale.
VITTORIO
EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONii RE D'ITALIA E DI
ALBANIA
IMPERATORE
D'ETIORIA
Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre
1923-II,
n.2440,
sull'amministrazione del
patrimonio
e sulla contabilita gene- rale delloStato;
Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese
imprez
viste dell'esercizio finanziario 1940-41 sono
disponibili
lire37.313.576 ;
Sulla
proposta
del Nostro MinistroSegretario
di Stato per lefinanze;
Abbiamo decretato edecretiamo
y
Articolo gnico.
Dal fondo di riserva per le spese
impreviste,
inscritto alcapitolo
n. 304 dello stato diprevisione
de11a spesa del Ministero delle finanze per l'eserciziofinanziario
1940-41 è autorizzata una secondaprelevazione
nella somma di lirecentotrentaduemilacinquecento (L. 132.500)
da inscriversi ai sottoindicaticapitoli
dello stato diprevisione
medesimo:Cap.
n. 70-bis(di
nuovaistituzione,
sottola
nuova sottorubrica « Commissione consul- tiva per il diritto di guerra»).
-Spese
per il funzionamento della Commissione consul- tiva per il diritto di guerra(R.
decreto 15 di-cembre
1938-XVII,
n.2091)
. . . . , . L. 45.000Cap.
n. 70-ter(di
nuovaistituzione,
sotto lanuova sottorubrica « Commissione consultiva per il diritto di guerra
»).
- Premi di opero- sità e di rendimento alpersonale
addetto alla Commissione consultiva per il diritto di guerra(R.
decreto 15 dicembre1938-XVII,
n.2091)
» 7.500Cap.
n. 181-bis(di
nuovaistituzione).
-Spese inerenti
alla formazione ed alla tenuta dell'albo nazionaledegli appaltatori
delleimposte
di consumo ed alla comrhissione esa- minatrice delle domande d'inscrizione all'albo(legge
30 novembre1939-XVIII,
n.1886)
.. . »30.00Ò Cap.
n. 366-bis(di
nuovaistituzione).
-« Sovvenzione per la Casa di ricovero dei
gari-
baldini in Gaeta» . , , , , , , a á 50.000
Totale . , , L.
132.500
i .
Questo
decreto saràpresentato
alle Assembleelegislative
per la sua convalidazione. Il Ministro
proponente
è auto-rizzato alla
presentazione
del relativodisegno
dilegge.
Ordiniamo che 11
presente decreto,
munito delsigillo
delloStato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delleleggi
e deidecreti del
Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
diosservai:lo
e di farloosservare.Dato a San
Rossore,
addl 3agosto
1940-XVIIIVITTORIO
EMANUELE
DI Rinvnd Visto, il Guardasigilli: GMNDI
liegistrato alla Coric dei conti, addl 17 agosto 1940-XVIII Att¿ det Governo, TcUlstro 44
foglio
46.- GIAGHEDDUÊ11Ó 20-ym-1940 (XVIII)
. GAZZETTAUFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
-N.
194REGIO
DECRETO 6luglio 1940-XVIII,
n. 1143. Decreta:Istituzione di un
posto
di 4°segretario
presso laRegia lega.
zione in
Budapest.
Art. 1.N. 1143. R. deci·eto 6
luglio 1940,
colquale,
sullaproposta
Eistituita,
presso il Ministero della guerra, una « Com- del Ministro pergli
affariesteri,
viene istituito unposto
missione per iprigionieri
di guerra» incaricata di coordinare di 4°segretario
ipresso laRegia legazione
inBudapest.
l'azione ed icompiti
delle diverse Amministrazioni ed Enti.
. . interessati e di
dare
direttive per tuttoquanto
concerne laVisto, ti Guardastytlli: GRANDI
acgistrato alla corte dei conti, addt 9 agosto 1940-XVIII materia relativa ai
prigionieri
diguerra.
REGIO
DECRETO 12luglio 1940-XVIH,
n. 1144.Istituzione di un
posto
di 1° cancelliere presso ilRegio
con=solato
generale
inSerajevo.
N. 1114. R. decreto 12
luglio 1940,
colquale,
sullaproposta
del 31inistro pergli
affariesteri,
viene istituito unposto di
1° cancelliere presso ilRegio
consolatogenerale
in Se-ra.ievo.
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addi 9 agosto 1940-XVIII
REGIO DECRETO 12
luglio 1940-XVIII,
n. 1145.Riconferma nella carica di
consigliere
d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato del Senatore cav. digr.
croceing.
Pio Cal- letti.N. 1145. R. decreto 12
luglio 1940,
colquale,
sullaproposta
del Ministro per le
comtinicazioni,
il Senatore cav. di gr.croce
ing.
PioCalletti,
viene riconfermato nella carica diconsigliere d'amministrazione
delle Ferrovie dello Stato.Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addi 10 agosto 1940-XVIII
REGIO DECRETO 14
luglio 1940-XVIII,
n. 1146.Istituzione di un
posto
di 3°e 4 cancelliere presso laRegia
ambasciata di Berlino.N. 1146. R. decreto 14
luglio 1940,
colquale,
sullaproposta
del Ministro pergli
affariesteri,
viene istituito unposto
di 3° e4° cancelliere presso laRegia
ambasciata di Berlino.Visto, il
Guardasigilli:
GRANDIRegistrato
alla Corte dei conti, addl 9 agosto 1940-XVIIIDECRETO
DEL DUCE DELFASCISMO,
CAPO DEL GO-VERNO,
23luglio
1940-XVIII.Costituzione e funzionamento di una Commissione per i
pri- glonieri
diguerra.
IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
Visto l'art. 77 della Convenzione di Ginevra del 2T
luglio 1920-VIII,
relativa al trattamento deiprigionieri
di guerra,resaesecutiva in Italiacon il II. decreto 23 ottobre
1930-IX,
n. 1ß15 ;
Visto l'art. 3 del II.
decreto-legge
12 febbraio1930-IX,
n.
84,
concernente Pordinamento e il funzionamento della Croce Itossa Italiana ;Visto l'art.
101,
comma3°,
dellalegge
di guerraapprovata
con R. decreto 8
Inglio 1938-XVI,
u.1415;
Visto il II. decreto 10
luglio
1940-XVIII,
n.366,
che ordinaFapplicazione
dellalegge predetta)
Art. 2.
Alla Conunissione indicata nell'articolo
precedente spetta
in modo
particolare
dicoordinare,
nei limitiimposti
dalleesigenze militari, l'opera
di assistenza morale ematei•iale
chepotrà
essere svolta daorganizzazioni private
e da asso-ciazioni di soccorso a ciò
autorizzate, agevolandone
la mis-sione umanitaria e
ripartendo
ledisponibilità
con criteri diequità.
A tal uopo leorganizzazioni segnalano ogni
formadi soccorso collettivo alla
predetta
Commissione che ne re-gola
la distribuzione secondo le norme fissatedagli
accordicon lo Stato nemico.
Art. 3.
La Commissione per i
prigionieri
di guerra è costituitacome segue:
Presidente:
Generale di divisione Cristani
Giorgio,
Ministero della guerra.Componenti
:Console
generale
dott. LanzaraGiuseppe,
Ministero de-gli
affariesteri;
Ispettore generale
medico capoprof.
La Branca Anto-uio,
Ministerodegli interni;
Ispettore generale
P. S. RosatiCarlo,
Ministerodegli interni;
Ten. col. di S. M. Ferrara
Arturo,
Ministero dell'AfricaItaliana;
Direttore di governo dott. Denti di Piraino
Alberto,
Mi-Distero dell'Africa
Italiana;
Capo
divisione dott. PerroneEttore,
Ministero della guerra ;Ten. col. Perilli
Giovanni,
Ministero della guerra;Capitano
di vascelloCoraggio
CarloAlberto, Ministero
della
niarina;
Maggiore generale
BrocchieriEttore,
Ministerodell'ae- ronautica;
Ispettore generale
dott. GnemeGiuseppe,
Ministero delleCOllllllllCRZIODI:
hpettore generale
dott. FrancoGaspare,
Ministero della culturapopolare;
Console Creinonesi
Torquato,
Comandogenerale
Miliziavolontaria sicurezza
nazionale;
Eccellenza Ambaseiatore
prof.
De MichelisGiuseppe,
Croce Itossa
Italiana;
Capo
Gabinetto C.lt.I. dott. MinnucciVittorio,
Croceliossa ltaliana.
Art. 4.
Viene
riconosciuto,
aogni effetto,
come Ufficio di informa- zionie disoccorso per iprigionieri
di guerra, di cui all'art. T7 della Convenzione di Ginevra del 29luglio 1920-VIII,
l'uflicioanalogo organizzato
dalla Croce llossa Italiana egià
funzio- naute a cura della dettaAssociazione.
20-virt..1940 (XVIII)
-GAZZETTA UFFIGIALE
DEL REGNO D':TALIA - N 1943]]l
Art. 5.
L'Uincio informazioni e soccorso per i
prigionieri
di guerraprovvede
nel modopiù rapido possibile
a tuttele incombenze derivantidagli obbliglii previsti
dall'art. 77 della summen- zionata Oonvenzione di Ginevra ed inparticolare:
a)
araccogliere
daiComandi,
Servizi o Enticompetenti ogni
notizia relativa aiprigionieri
di guerra inpotere
delloStato e a comunicarle alla Potenza
interessata;
arispondere à
tutte le domanderiguardanti
iprigionieri medesimi;
araccogliere
e a trasmettere ai Paesi interessati le cose up-partenenti
aiprigionieri
di guerra e da essi abbandonate inseguito
arimpatrio,
liberazione sullaparola,
evasione odecesso;
b)
aricevere dati e notizie riflettenti i nostriprigionieri
di
guerra inpotere
dello Stato nemico e a comunicarle allefamiglie interessate;
ad assumereogni
altra informazione rielliesta dallefamiglie stesse;
c)
alle altre incombenze clie ad esso verranno aflidate o ricliieste dalla Commissione per iprigionieri.
Itoma,
addì 23luglio
1940-XVIIIMUSSOLINI
Registrato
alla Corte dei conti, addi 5 agosto 1940-XVIII Registro n.12 Finante,foglio
n.118.(3103)
DECRETO MINISTERIALE 6
agosto
1940-XVIII.Sessione di novembre per l'esame delle domande per la no=
minaarevisore del conti.
IL
GUARDASIGILLI
MINISTRO
PER LAGRAZIA
E GIUSTIZIA Visto il R.decreto-legge
24luglio 1936,
n.1548,
convertitocon
modificazioni
nellalegge
3aprile 1937,
n.517;
ilRegio
decreto 10 febbraio
1937,
n. 228 ; l'art. 1 del R.decreto-legge
2
maggio 1938,
n.743,
convertitoconmodificazioni nellalegge
3gennaio 1939,
n.21,
e l'art. 23 dellalegge
20giugno 1939,
n
10M;
concessione della
pensione
tli guerra o il certitiento rilasciato dalla Direzionegenerale
tiellepensioni
di guerra. In man-canza (li tali (loenmenti la
qualità
di mutilato o invalitlo sli guerra tleve risultare (la attestazione <lellacompetente
ra¡Fpresentanza provinciale dell'Opera
nazionale invalitli cli guer-ra. L'attestazione me<lesima (leve inflicare i ilocumenti in base ai
quali
è rilasciata atl essere vidinmta ilalla sede ceu-trale
tiell'Opera
nazionniepretletta;
d)
(lel certificatogenerale
tiel casellario tli <lata non ante- riore <li tre mesi aquella
(lellapresentazione
dellailomumla;
c) dei titoli e clocumenti clie
l'aspirante procluca
per eli- mostrare dipossedere
irequisiti prescritti
per la nomina a revisore dei conti a termini dell'art.12,
commi 2° e 3° (letllegio decreto-legge
24luglio 1936,
n.1548,
convertito conmotlificazioni nella
legge
3aprile 1937,
n.517;
f)
tiella ricevuta del versamento all'Erario (lella sommadi L.
300,
a termini dell'art. 15 del 11. decreto 10 febbraio1937,
n. 228 ;g)
pergli aspiranti
iscritti in un alboprofessionale,
delcertificato col
quale
ilcompetente
organo sin<1acale attesta l'attuale iscrizione nell'alhoe l'anzianità di iscrizione.Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sin- flaco o di amministratore di società per
azioni, quantlo
nonsono rilasciate dall'autorità
giudiziaria,
debbono essere vi-state,
perquanto
concerne la durata dell'eserciziopredetto,
<lal
presillente
del Tribunale dellacircoscrizione
in cui la so-cietà lia la sua sede.
I documenti
prodotti
debbonoessere conformialle prescri-
zioni delle
leggi
sul bollo. Non si tiene conto diquelli
chesonoirregolari.
'
Roma,
addì 6agosto
1940-XVIIIp. Il
Ministro:
PUTEOLD(3120)
DISPOSIZIONI E COMUNICATI
Decreta:
MINISTERO DELLE COEPORAZIONI
Art. 1.
Gli
aspiranti
alla nominaarevisori deiconti,
iquali
inten-dono che le loro domande siano esaminate dalla Commissione
centrale preveduta
nell'art. 11 del R.decreto-legge
24Inglio 1936,
n.1548,
convertitoconmodificazioni nellalegge
3aprile 1937,
n.517,
nella sessione di novembre1940,
dovranno pre-sentarle
entro sessantagiorni
dallapubblicazione
del pre- sentedecreto
nella GazzettaUffeciale
delItegno
alpresidente
del
Tribunale
della circoscrizione in cui risiedono.I
cittadini
italiani di razza ebraica non possono essereiscritti
nel ruolo dei revisori dei conti.Art. 2.
Le domande di cui all'articolo
precedente,
in carta da bollo da L.6,
sono rivolte al Ministro per lagrazia
egiustizia
edebbono esserecorredate:
a)
dellacopia
dell'atto dinascita;
b) del certificato
di cittadinanzaitaliana;
c)
delcertificato
diappartenenza
al PartitoNazionale Éa
cista.I mutilati o invalidi di
guerra
non iscritti al Partito deh-þono
documentare la loroqualità producendo
il decreto diVariazioni
agli
elenchi «C» delle aziende industrialie commerciali
appartenenti
a cittadini italiani di razza ebraicaCONSIGL10 PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI GENOVA
92. P. E. Obermann Successori 11. & S. Sonnenberger, società in
nome collettivo, con sede in
Genova,
via XX Settembre, n. 1-7 b (già in piazza Umberto I n. 25-1), oggetto: rappresentanze, impor- tazione, esportazione metalli vecchi. (Essendo stata revocata in data 8 dicembre 1938, la cittadinanza italiana ai componentidella Società sigg.: Bernardo Sonnenberger fu Beniamino e Sigfrido Sonnen- berger fu Beniamino, deceduto, la denuncia venne presentata 11 31 luglio 1940-XVIII a seguito di istruzioni ministeriali, dal dott. Edoar- do Pellerano, domiciliato in Genova, via XX Settembre, 2-33, procu- ratore generaledi detta Società). Registroditte n. 8197.30. E. Aholallio, individuale, Genova, via Roma, 43 r. oggetto:
vendita al dettaglio di biancheria, confezioni per signora (laborato- rio in Genova, Galleria Mazzini, 3-11 a). (Chiusa in data 10 luglio 1940 la filiale di Milano (agenziadi vendita) via Manzonin. 20). Re- gistro ditte n. 53031.
22. Aruh Belina, individuale, Genova, Vico Casana n. 50 r., ven- dita al minuto maglieria. (Trasferita la sede da vico Casana n. 50v.
a Genova, via S. Luca n. 33 r.). Registroditte n.73172.
85. G. Bavest & C., individuale, Genova, via S. Luca n. 2 p. 46, esercizio dl agenzie e rappresentanze in genere (con atto 22 ma;- gio 1939 del notaro Cassane'lo di Genova, veniva nominato procu- ratore generale di detta ditta il sig. Gustavo Basevi fu Sisto). Regi- stro n. 75064.