• Non ci sono risultati.

La responsabilità penale del committente lavori va verificata in concreto

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "La responsabilità penale del committente lavori va verificata in concreto"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

La responsabilità penale del committente lavori va verificata in concreto

La sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, del 2 novembre 2 0 1 5 , n . 4 4 1 3 1 , s t a b i l i s c e c h e p e r c o n f i g u r a r e l a responsabilità colposa del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nel determinare le cause dell’evento infortunistico, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo.

Il fatto

Un dipendente della ditta incaricata di rimuovere alcune lastre di amianto poste sul tetto del fabbricato adibito ad autorimessa, salito sul tetto senza alcun accorgimento, cadeva al suolo da un’altezza di circa cinque metri, a causa della rottura di una delle lastre di amianto, riportando la frattura del polso e della mandibola.

Il Tribunale dichiarò i datori di lavoro dell’infortunato responsabili delle lesioni da questi patite e inflisse loro la pena di quattro mesi di reclusione mentre mandò assolti i committenti dell’opera dai reati loro ascritti per non aver commesso il fatto.

La Corte di Appello, nel confermare la condanna di primo grado, ha condannato anche i predetti committenti, considerandoli responsabili di culpa in eligendo, per aver scelto l’impresa esecutrice dei lavori e di omesso controllo

(2)

sul rispetto da parte di questi delle prescrizioni antinfortunistiche, tanto più esigibile in quanto riferito a rischio generico come quello di caduta dall’alto.

La figura del committente dei lavori nella normativa per la sicurezza

Esaminando i ricorsi dei condannati, la Corte di Cassazione ha ricostruito la disciplina delle responsabilità nei lavori in appalto, puntualizzando che la figura del committente dei lavori ha trovato esplicito riconoscimento solo con il D.lgs.

n. 494/1996 (ora Titolo IV D.Lgs. n. 81/2008) relativo ai cantieri temporanei o mobili, mentre la norma che delinea un rapporto di affidamento di lavori (in origine art. 7 D.lgs. n.

626/1994, ora art. 26 D.Lgs. n. 81/2008), individua nel solo

“datore di lavoro” che affida i “lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima” il referente soggettivo degli obblighi per far fronte al rischio che si determina per il solo fatto della coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi.

Infatti per lungo tempo la giurisprudenza di legittimità ha escluso che il committente potesse rispondere delle inadempienze prevenzionistiche verificatesi nell’approntamento del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Tali violazioni venivano poste a carico del datore di lavoro appaltatore.

Una responsabilità concorrente del committente veniva ravvisata quando questi assumeva di fatto una posizione direttiva:

perché si ingeriva nell’esecuzione dei lavori;

perché di fatto datore di lavoro;

quando i lavori fossero stati eseguiti dall’appaltatore senza autonomia tecnica, con l’apprestamento da parte del “committente” delle apparecchiature di lavoro;

(3)

quando il subappaltatore, per l’attuazione delle misure di prevenzione degli infortuni, fosse stato tenuto ad avvalersi di quelle del cantiere principale e non abbia avuto libertà di determinazione.

Esemplare, al riguardo, appare la seguente formulazione: “nel contratto di appalto, il committente non è esonerato dall’obbligo di osservare le norme antinfortunistiche qualora si riservi contrattualmente e lo eserciti in concreto, il potere di ingerirsi nell’esecuzione dei lavori oggetto del contratto o qualora, pur in mancanza di apposita previsione contrattuale, si intrometta di fatto nell’esecuzione d e l l ’ o p e r a . I n f a t t i , d e s t i n a t a r i d e l l e n o r m e antinfortunistiche, poste a tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore, sono tutti coloro che nella impresa hanno il potere di incidere sul risultato, il potere – cioè – di esigere che il lavoratore si comporti in un determinato modo per conseguire quel risultato” (Sez. 4, n. 1659 dell’11 ottobre 1989).

Nuova fonte di doveri per il committente

Nel progressivo affinamento della riflessione in materia si è pervenuti ad individuare, accanto all’ingerenza e all’assunzione di una posizione direttiva, una ulteriore fonte di doveri, ovvero il potere di governo della fonte di pericolo: “in materia di omicidio colposo per infortunio sul lavoro, il committente è corresponsabile con l’appaltatore o col direttore dei lavori, qualora l’evento si colleghi causalmente anche alla sua colposa azione od omissione. Ciò, avviene sia quando egli abbia dato precise direttive o progetti da realizzare e le une e gli altri siano già essi s t e s s i f o n t e d i p e r i c o l o o v v e r o q u a n d o e g l i a b b i a commissionato o consentito l’inizio dei lavori, pur in presenza di situazioni di fatto parimenti pericolose. Il margine più o meno ampio di discrezionalità eventualmente conferito ai soggetti innanzi indicati (appaltatore e direttore dei lavori) non esclude di per sé la sua colpa

(4)

concorrente sotto il profilo eziologico” (Sez. 3, n. 8134 del 24 aprile 1992).

In base a tale nuovo indirizzo giurisprudenziale, la responsabilità del committente è stata derivata dalla violazione di alcuni obblighi specifici, quali l’informazione sui rischi dell’ambiente di lavoro e la cooperazione nell’apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, ma non è riconosciuta automaticamente, “non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori”. Per configurare la responsabilità del committente, “occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo”.

La decisione della Cassazione

Alla luce di quanto esposto, La Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata incorresse in violazione di legge laddove postulava e riteneva rilevanti sul piano causale una serie di doveri che la legislazione non riconduce in capo al committente; mentre incorreva in vizio di motivazione laddove non esplicava la ricorrenza dei presupposti che la legge prevede per l’instaurarsi di altri doveri.

Infatti, non sussiste alcun obbligo di nominare un direttore dei lavori, e quanto alla colpa nella scelta dell’impresa esecutrice, l’affermazione appare priva di motivazione. Circa l’omissione di controllo sul rispetto delle previsioni antinfortunistiche, poiché non è noto quali accordi fossero

(5)

stati conclusi tra il committente e l’impresa esecutrice, anche in merito alle fasi di svolgimento dei lavori e al loro inizio, è manifestamente illogico ancorare la consapevolezza da parte del committente dell’inizio delle attività sul tetto al dato meramente spaziale dell’essere il cantiere adiacente alla sua abitazione. Infine, è del tutto irrilevante che si fosse in presenza di un rischio generico, posto che la questione centrale è dimostrare che i committenti fossero a conoscenza dell’avvio dei lavori.

La sentenza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio alla Corte di Appello per un nuovo approfondimento della posizione degli imputati, da operarsi alla luce dei principi sopra richiamati.

Riferimenti

Documenti correlati

CONTENUTI: L’estraneità della materia al comune bagaglio professionale del magistrato impone una trattazione istituzionale e al contempo semplice di principi contabili di

"Come questo Consiglio ha affermato nella risoluzione del 1 dicembre 1994, adottata con il consenso di quasi tutti i suoi componenti e sotto la Presidenza e con il contributo

processi in corso e sulla organizzazione giudiziaria, con particolare riferimento alla fase di transizione organizzativa prevista dalla normativa di riforma sul Giudice unico e

Va notato, piuttosto, che, per il ruolo sovraordinato che la Costituzione assegna al Consiglio nel quadro dell’amministrazione della giurisdizione, quest’ultimo deve esser posto

3.2. La documentazione di gara è disponibile sul sito www.empulia.it, nella sezione all’uopo dedicata alla presente procedura negoziata. Eventuali

Il Consiglio Superiore della Magistratura con delibera 17 luglio 1991 ha segnalato ai presidenti delle Corti d'Appello ed ai presidenti dei Tribunali l'opportunità di nominare ai

contenute agli artt.4, 5 e 9, sui tempi della fase istruttoria e della decisione, rendono effettivo, nei procedimenti di riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa

Detti criteri attitudinali devono ritenersi prevalenti, dovendo tale Presidente essere il costante punto di riferimento dei magistrati aggregati sui quali è chiamato a coadiuvare