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COLLEGIO DI BOLOGNA. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari.

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COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI Presidente

(BO) TRENTO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) LOMBARDI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) LUCARELLI Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BO) PETRAZZINI Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ETTORE MARIA LOMBARDI

Seduta del 20/04/2021

FATTO

Con ricorso presentato il 23 novembre 2020, parte ricorrente ha riferito che, previa estinzione del c/c n.***575/26, in data 28 dicembre 2010, stipulava presso l’intermediario resistente il nuovo contratto di c/c n. ****582/86, accreditandovi, mediante giroconto, l’importo di 15.000,00 euro e successivi 1.088,77 euro dal precedente conto corrente; che è dipendente presso una società di Parma e percepisce uno stipendio medio di circa € 1.220,00, che mensilmente viene accreditato presso detto c/c; che, in data 19 ottobre 2009, a seguito di richiesta rivolta all’intermediario, otteneva l’attivazione della carta bancomat n.***748; che nel mese di maggio e successivamente a fine settembre 2020, richiedeva alla resistente il rilascio di una carta di credito prepagata, che le veniva negata senza giustificare il motivo; che il 18 settembre 2020 chiedeva, mediante PEC, alla resistente la motivazione del rifiuto al rilascio di tale carta e il 03.11.2020 proponeva, tramite raccomandata a. r., reclamo (doc. 6,7); che il 30 settembre 2020, in riscontro al primo reclamo, l’intermediario rispondeva che «[..] Al riguardo, le rappresentiamo che la Banca nel contesto della propria libertà imprenditoriale non ha un obbligo di concedere l’apertura di rapporti o servizi. In base alle nostre insindacabili valutazioni, che hanno comunque carattere di riservatezza, la Banca ha deciso di non concederle la carta conto[…]»; che, in data 11 novembre 2020, l’intermediario formulava «la presente in risposta alla Sua lettera in oggetto, per ribadire quanto già comunicatole in risposta al

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reclamo da lei presentato in data 18/09/2020. Richiamando integralmente quanto contenuto nella nostra comunicazione del 30/09/2020, riconfermiamo che la Banca non è disponibile a stipulare un contratto di carta conto con la ricorrente. La ricorrente nell’ambito della propria autonomia è libera di ricercare una soluzione a lei congegnale, valutando i prodotti bancari offerti sul mercato anche da altri Intermediari.”; che la resistente non ha mai riscontrato le numerose richieste di invio delle condizioni generali e di documenti di sintesi del conto corrente in questione, inviate tramite pec e email ordinaria (09/11-13/11-17/11); che ha sempre ottemperato alle proprie obbligazioni ed il suo conto ha sempre avuto saldi positivi, anche quando ha richiesto la predetta carta conto; che, a causa del mancato rilascio da parte della resistente della carta di credito, non ha potuto usufruire, soprattutto in questo periodo di pandemia, dei servizi standard che le carte prepagate offrono ai clienti, quali ad es. acquisti online (con limitato pregiudizio economico in caso di clonazione), inviare e ricevere bonifici, accreditare lo stipendio, pagare le bollette; che il diniego di rilascio della predetta carta da parte della banca ha dato, dunque, indubbiamente, origine ad una condizione di disagio, aggravata soprattutto dalla attuale situazione di emergenza Covid. In diritto, il ricorrente ha affermato che il Titolo VI del Testo Unico Bancario (D.lgs. n. 385 del 1993) impone alle Banche ed agli intermediari finanziari presenti nel territorio della Repubblica lo specifico obbligo di

“Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”, che viene ribadito nel Capo III del Titolo VI, art. 127, primo comma: “Le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo avendo riguardo, oltre che alle finalità indicate nell’articolo 5, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela.”; che, nel caso di specie, tale obbligo di trasparenza e correttezza non è stato osservato, così come dimostrato dalla assunta riservatezza di cui si è avvalsa la resistente nel negare il diritto ad un’idonea e dovuta motivazione relativamente al contestato rifiuto all’ottenimento della carta conto, il carattere ingiustificato del rifiuto viene avvalorata dal fatto che la propria condizione economica-creditizia, come dimostrato dai documenti allegati, non osta al rilascio della predetta carta, e questo viene ampiamente dimostrato dagli indici della positività degli estratti conto, dal livello di merito creditizio (che tiene conto dei flussi di reddito, della solvibilità e del livello di indebitamento) e dall’esistenza della garanzia economica legata alla riscossione di uno stipendio fisso mensile; che, peraltro, l’oggetto della richiesta è una carta prepagata ricaricabile, non collegata al conto corrente e, quindi, non soggetta al rischio di creare debiti verso la banca, il che rende maggiormente infondato ed illogico il rifiuto della resistente; che, pur non essendoci un vero e proprio obbligo a contrarre della banca nei confronti del cliente, non si giustifica l’indisponibilità della stessa a fornire una motivazione alle richieste presentate attraverso i reclami e a non trasmettere i documenti ripetutamente richiesti.

Dal proprio canto, il resistente fa presente, in fatto e in diritto, che la domanda della ricorrente di “intimare l’emissione della carta conto” è inammissibile, in quanto mira all’emanazione di una pronuncia costitutiva, interdetta all’Arbitro ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari, le quali prevedono che «all’ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà», ma non domande che, se accolte, diano luogo all’insorgenza o all’estinzione di rapporti giuridici; che si rinvengono numerose decisioni dei Collegi ABF, che affermano che non è consentito all’ABF rendere provvedimenti di condanna ad un facere infungibile dell’intermediario; che, in particolare, sul tema specifico della richiesta di emissione di carta prepagata, si vedano ad esempio le decisioni del Collegio di Napoli n. 25336/2019 e n. 26110/2019e la decisone del Collegio di Milano n. 6953/2016; che, inoltre, alla luce dell’attuale disciplina generale della materia, non sussistono nel nostro ordinamento fonti normative da cui si possa desumere un

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obbligo della banca di intrattenere un qualunque rapporto bancario, né un diritto in capo ad un soggetto privato all’instaurazione di un rapporto di natura contrattuale con un terzo, attesa la sfera di autonomia decisionale dello stesso in ordine alle proprie valutazioni discrezionali; che, peraltro, nell’esercitare l’attività di impresa, gli intermediari hanno piena liberà di valutare i rischi che tale attività può comportare, avendo facoltà di autodeterminarsi nell’assunzione di tali rischi; che il Collegio di Bologna, con la decisione n. 13753/2020, ha affermato che: “In coerenza con il consolidato orientamento di questo Arbitro, non è consentito in questa sede sostituire alla libera volizione degli intermediari la valutazione di merito dell’Arbitro circa la fondatezza o meno delle ragioni per le quali l’intermediario reputa non conveniente avviare un rapporto bancario di conto corrente con un cliente, non essendo sussistente, nel nostro ordinamento, fatta eccezione per le norme speciali di cui agli artt. 1679 e 2597 c.c., non applicabili nella specie, una norma che imponga a un intermediario bancario la conclusione di contratti con la clientela.

Specularmente, non sussiste un diritto soggettivo, in capo al cliente, di pretendere la conclusione di rapporti giuridici con gli intermediari. Del resto, ciò implicherebbe la pronuncia di una decisione di tipo costitutivo, preclusa all’Arbitro (v. per tutti Collegio di Coordinamento, decisione n. 6182/2013).”; che non è configurabile i capo alla stessa alcuna violazione degli obblighi di trasparenza e correttezza, dal momento che non ha comunicato alla ricorrente «un’idonea e dovuta motivazione relativamente al contestato rifiuto all’ottenimento della carta conto»; che, invero, è stata aderente ai doverosi canoni di correttezza e trasparenza, avendo tuttavia – al contempo - la necessità di rispettare compiutamente tutte le norme di legge e/o regolamentari, generali o speciali, applicabili negli ambiti e/o settori di operatività degli intermediari, la cui violazione potrebbe esporre l’intermediario stesso a conseguenze sanzionatorie di tipo amministrativo e/o civilistico e/o penale; che, in altre parole, l’intermediario, in taluni casi, può trovarsi nella necessità di dover contemperare i vari obblighi posti a suo carico dalla normativa, i quali, essendo volti a tutelare diritti o interessi (pubblici o privati) di tipo diverso, non sempre risultano perfettamente conciliabili fra loro; che, nel caso in questione, in primo luogo, la risposta della banca alla ricorrente è stata tempestiva e non ha, quindi, ingenerato nella cliente un legittimo affidamento circa la possibilità di veder andare a buon fine la domanda di rilascio della carta. Infatti, a fronte della richiesta avanzata il 9 settembre 2020, la filiale di relazione ha informato la cliente - per le vie brevi - dell’indisponibilità dell’istituto, nel giro di un paio di giorni; che, inoltre, la banca ha evaso in tempi rapidi le due missive di reclamo che la ricorrente – tramite il proprio avvocato – ha fatto pervenire a questa resistente. In particolare, nella propria comunicazione del 30 settembre 2020 (di riscontro al reclamo del 18 settembre), la banca ha fatto chiaro riferimento ad insindacabili valutazioni, aventi “carattere di riservatezza”; che tali indicazioni devono ritenersi sufficienti a rappresentare al cliente la posizione e le motivazioni della banca, le cui valutazioni - effettuate nel rispetto della normativa e delle proprie disposizioni interne, sulla base delle informazioni disponibili e dei dovuti approfondimenti - nell’ambito della propria discrezionalità e autonomia decisionale, non hanno condotto alla concessione del rapporto richiesto; che la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla ricorrente a causa del mancato rilascio della “carta conto” è assolutamente infondata; che, difatti, la cliente già dispone di un servizio di internet banking e lo stipendio è appoggiato sul conto corrente (sul quale viene regolarmente accreditato) così come le utenze; che, peraltro, una carta prepagata con cui effettuare acquisti on-line può essere da lei stipulata con altro fornitore di tale servizio, di cui vi è ampia offerta sul mercato; che tale danno non è stato, peraltro, minimamente documentato, né nell’an né nel quantum; che una determinazione

“equitativa e forfettaria” da parte del Collegio è inammissibile, in assenza di qualunque prova del preteso pregiudizio patito e del nesso causale con il presunto comportamento

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illegittimo della banca; che, in merito alla mancata consegna della documentazione inerente al conto corrente, rileva che tale contestazione sarebbe inammissibile in quanto non avanzata nel preventivo reclamo; che, inoltre, il termine per l’assolvimento dell’obbligo di consegna documentale, di cui all’art. 119 TUB, non è decorso; che, peraltro, a fronte della richiesta formulata, il responsabile della filiale di riferimento, con email del 17.11.2020, indirizzata al legale della ricorrente, ha comunicato la piena disponibilità alla consegna della documentazione, senza neppure applicare il costo previsto dal foglio informativo; che, in ogni caso, a titolo di collaborazione, fornisce in questa sede – a titolo gratuito – i richiesti documenti. Ala luce di quanti precede, il ricorrente ha, quindi, chiesto, in via principale, di intimare al resistente la «emissione della carta oggetto di richiesta; ancora in via principale» di indicare «le motivazioni del rifiuto all’emissione della carta conto», e, in via subordinata e «nella denegata, ma non creduta, ipotesi di mancata emissione della carta conto oggetto di richiesta» che il resistente

«indichi le motivazioni del rifiuto. Sempre e in ogni caso il risarcimento equitativo e forfettario del danno patito dalla esponente, causato dal comportamenti illecito»

dell’intermediario resistente.

In sede di repliche, il ricorrente ha rilevato l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata da parte resistente, dal momento che il ricorso è finalizzato al mero accertamento di un diritto del cliente, in quanto tale, e non all’insorgenza o all’estinzione di rapporti giuridici; che, difatti, è un diritto della ricorrente poter chiedere l’emissione di una carta conto-prepagata, com’è suo diritto anche poter conoscere le motivazioni del rifiuto, motivazioni che devono essere sostenute da logicità e fondatezza giuridica; che risulta evidente che “l’inesistenza di un obbligo di facere” in capo alla Banca intermediaria non giustifica la totale mancanza di motivazione in merito al rigetto dell’emissione della “carta conto”; che è indiscutibile che la banca abbia tenuto un comportamento non conforme ai doveri di trasparenza e correttezza dal momento che le spiegazioni fornite in merito al mancato rilascio della carta di credito richiesta si sono limitate a fare riferimento a

“insindacabili valutazioni, che hanno carattere di riservatezza”, traducendosi, di fatto, in alcuna risposta; che i Collegi ABF hanno sostenuto e ribadito in più decisioni che “al fine di migliorare i rapporti con la clientela, tuttavia, appare opportuno che l’intermediario, in linea con quanto dettato dal Collegio di Coordinamento, con decisione n. 6182 del 2013, fornisca sempre indicazioni sulle valutazioni che hanno indotto a non accogliere la richiesta di credito, motivazioni che, come sopra detto, non sono mai pervenute alla ricorrente; che la domanda di risarcimento dei danni subiti conseguentemente al mancato rilascio della carta di credito è del tutto fondata dal momento che la presenza di un contratto di conto corrente (su cui viene accreditato lo stipendio) e del connesso servizio di Internet Banking, non sono di per sé sufficienti a giustificare il disagio causato dal mancato possesso di una carta conto-prepagata per lo svolgimento di acquisti online, soprattutto durante l’emergenza COVID-19; che, in particolare, la propria volontà non è quella di valutare, come testualmente scritto in controdeduzioni, le “offerte sul mercato”, ma quella di poter ottenere una serie di servizi bancari presso l’unico istituto intermediario, che ha (e che ha sempre avuto), che logicamente coincide con quello presso cui ha concluso un contratto di conto corrente. Di conseguenza,

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In sede di controrepliche, il resistente ha evidenziato che, dal momento che parte ricorrente nelle repliche afferma che il ricorso è esclusivamente finalizzato all’accertamento del diritto della cliente a “chiedere l’emissione di una carta conto prepagata” e a conoscere “i motivi del rigetto dell’emissione della carta-conto prepagata”, senza aver mai avanzato all’Arbitro una domanda volta all’insorgenza di un rapporto giuridico, si deve ritenere che la domanda avanzata con il ricorso, chiaramente costitutiva, volta all’intimazione alla resistente all’emissione della carta di credito, deve intendersi rinunciata. Inoltre, ha ribadito che non sussiste, a carico dell’intermediario, un obbligo a contrarre (fermi restando i doveri di correttezza e buona fede), come già argomentato nelle controdeduzioni e come da pacifico orientamento dell’ABF; di avere fornito in tempi celeri risposta negativa alla richiesta della carta-conto, senza ingenerare alcun affidamento nella ricorrente e che nel riscontro al reclamo, ha fornito indicazioni sufficienti a far comprendere alla cliente i motivi del diniego. Ha fatto, poi, presente che l’intermediario ha la necessità di contemperare gli obblighi di trasparenza sussistenti nei confronti del cliente con il dovere di rispettare tutte le norme di legge e/o regolamentari, generali o speciali, che incombono sull’intermediario e/o applicabili alla sua operatività, la cui violazione potrebbe esporre l’intermediario stesso a conseguenze sanzionatorie di tipo amministrativo e/o civilistico e/o penale, tanto è vero che il Collegio di Torino, con la decisione n. 5983 del 2020, ha ritenuto sufficiente una “indicazione di carattere generale

…circa le ragioni del diniego…” e ha affermato che “deve ritenersi soddisfatto il rilievo formulato dal Collegio di Coordinamento, secondo cui il dovere di assistenza di ciascun intermediario deve essere adeguato ai processi decisionali di volta in volta implicati nell’erogazione” (decisione n. 6182 del 29 novembre 2013). Circa il lamentato danno, parte ricorrente non ha assolto all’onere di dare la prova dell’esistenza (an debeatur) e della consistenza (quantum debeatur) del danno del quale ha domandato il risarcimento, il che non consente all’Arbitro di pronunciarsi neppure in via equitativa, in quanto, in effetti, la ricorrente si è limitata a fare riferimento ad un generico “disagio causato dal mancato possesso di una carta-conto prepagata per lo svolgimento di acquisti online, soprattutto durante l’emergenza COVID-19”. L’argomentazione sarebbe, quindi, inconsistente e pretestuosa dal momento che la domanda di carta-conto è stata avanzata all’inizio di settembre 2020, dopo mesi dall’inizio dell’emergenza sanitaria, in un momento in cui la pandemia aveva numeri bassi e le restrizioni erano allentate, e, a riguardo, ha richiamato l’orientamento della Cassazione (Cass., SS.UU., n. 26972 del 2008), secondo cui “non sono meritevoli di tutela risarcitoria i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale”. In ogni caso, anche la richiesta di risarcimento danni deve intendersi rinunciata, in quanto espunta dalle conclusioni riformulate in sede di repliche.

DIRITTO

In merito alla natura della domanda, il Collegio rileva che l’intermediario eccepisce, in via pregiudiziale, il carattere costitutivo della domanda della ricorrente volta a “intimare l’emissione della carta conto” da cui deriva la sua inammissibilità, stante la interdizione rivolta, in tal senso, all’Arbitro, ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari. Al riguardo si osserva che le disposizioni ABF, ratione temporis applicabili al caso di specie, alla

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Sezione I, § 4, prevedono che «All’ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell’ABF a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro.

Sono escluse dalla cognizione dell’organo decidente le richieste di risarcimento dei danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione dell’intermediario». Pertanto, sebbene parte ricorrente, con le repliche, faccia presente che la domanda presentata non sarebbe inammissibile in quanto ha ad oggetto l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio della carta di credito in questione, in realtà, «la domanda relativa alla richiesta di condanna della resistente al rilascio di una dichiarazione e al ripristino del rapporto di carta di credito appare preordinata ad ottenere una condanna a un facere specifico, e sarebbe dunque inaccessibile alla cognizione di questo Arbitro, al cui sistema sono estranee le pronunce costitutive» (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 20788 del 2020), cinseguendone che

«non occorre esaminare la domanda attorea accessoria di immediato rilascio di un strumento di pagamento, che ha per oggetto la richiesta di provvedimenti (condanna a un facere) non rientranti fra quelli di competenza dell’ABF» (cfr. Collegio di Milano, n. 1585 del 2015; e, a fortiori,Collegio di Roma, n. 5891 del 2013).

Al di là degli evidenziati profili di inammissibilità, si aggiunga, poi, che la doglianza del ricorrente non può comunque essere accolta perché nell’esercitare l’attività di impresa, gli intermediari hanno piena liberà di valutare i rischi che tale attività può comportare, avendo facoltà di autodeterminarsi nell’assunzione di tali rischi, e d’altro canto, tali rischi e le relative motivazioni che ne suffragano l’assunzione hanno “carattere di riservatezza”, come evidenziato dalla resistente mediante le due missive di reclamo allegate che fanno chiaro riferimento a insindacabili e riservate valutazioni. Tali indicazioni, in effetti, dovrebbero ritenersi sufficienti a rappresentare al cliente la posizione e le motivazioni della banca, le cui valutazioni – effettuate nel rispetto della normativa e delle proprie disposizioni interne, sulla base delle informazioni disponibili e dei dovuti approfondimenti – nell’ambito della propria discrezionalità e autonomia decisionale, non hanno condotto alla concessione del rapporto richiesto.

Dipoi, parte ricorrente avanza domanda di risarcimento dei danni, da quantificarsi in via equitativa e forfettaria, dal momento che il diniego di rilascio della predetta carta da parte della banca ha dato origine ad una condizione di disagio, aggravata soprattutto dalla attuale situazione di emergenza Covid. A riguardo, riferisce che, a causa del mancato rilascio da parte della resistente della carta di credito, non ha potuto usufruire, soprattutto in questo periodo di pandemia, dei servizi standard che le carte prepagate offrono ai clienti, quali ad es. acquisti online (con limitato pregiudizio economico in caso di clonazione), inviare e ricevere bonifici, accreditare lo stipendio, pagare le bollette.

L’intermediario resistente, per un verso, ha eccepito l’infondatezza della domanda risarcitoria in quanto sprovvista di qualunque elemento probatorio sia in ordine alla prova dell’an che del quantum, il che ne preclude anche una sua liquidazione in via equitativa, e, per l’altro, ha fatto presente che le argomentazioni della ricorrente, che si limita a fare generico riferimento ad un “disagio causato dal mancato possesso di una carta-conto prepagata per lo svolgimento di acquisti online, soprattutto durante l’emergenza COVID- 19”, risultano essere pretestuose dal momento che la domanda di carta-conto è stata avanzata all’inizio di settembre 2020, dopo mesi dall’inizio dell’emergenza sanitaria, in un momento in cui la pandemia aveva numeri bassi e le restrizioni erano allentate. Il quadro ora descritto evidenzia la mancanza di una base probatoria sufficiente a consentire

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l’accoglimento delle istanze risarcitorie, specie perché secondo il consolidato orientamento della Cassazione (Cass., SS.UU., n. 26972 del 2008), «non sono meritevoli di tutela risarcitoria i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale».

PER QUESTI MOTIVI Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

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