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PARTO DISTOCICO CON IPOSSIA CEREBRALE PERINATALE: SIMULAZIONE DI UN CASO CONCRETO

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RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DEL MEDICO Ed. ACOMEP, 2001

PARTO DISTOCICO CON IPOSSIA CEREBRALE PERINATALE:

SIMULAZIONE DI UN CASO CONCRETO Avv. Domenico Parrotta*

ATTO DI CITAZIONE

dei sig.ri XY e XX, in proprio e quali genitori esercenti la legale potestà sul minore Filippo Rossi, rappresentati e difesi – giusta procura a margine del presente atto – dall’avvocato Domenico Parrotta, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo procuratore, in Roma, alla via Valadier n. 33.

FATTO E DIRITTO

1. – I sig.ri Francesco e Antonella Rossi sono, rispettivamente, il padre e la madre del minore Filippo Rossi;

2. – il sig. Filippo Rossi è nato il 21 settembre 1997 presso l’Ospedale XX di Roma;

3. – più precisamente, in data 21 settembre 1997, ore 2.00, la sig.ra XX, su richiesta del dott. …, ginecologo di fiducia che la teneva in cura, veniva visitata presso il Servizio di Pronto Soccorso dell’Ospedale XX di Roma, per ivi essere ricoverata presso la Divisione ostetricia e ginecologia del medesimo ospedale (v. cartella clinica, in atti);

4. – pur essendo prassi protocollare, al momento del ricovero non veniva richiesto o effettuato alcun accertamento cardiotocografico, né altro esame strumentale (v. cartella clinica, in atti);

5. – alle ore 11.30 del medesimo giorno si verificava la rottura spontanea delle membrane (v.

cartella clinica, in atti);

6. – alle ore 13.40 i sanitari segnalavano la “dilatazione completa, PP cefalica profondamente impegnata, paziente in pre-espulsivo, contrazioni valide, qualche calo della frequenza cardiaca del feto che si riprende”; nonostante la rilevata irregolarità del battito cardiaco del feto (di seguito, b.c.f.) e pur in assenza di un monitoraggio diretto e costante della frequenza cardiaca, i medesimi sanitari si limitavano a somministrare alla partoriente una fiala di Syntocinon (v. cartella clinica, in atti);

7. – solo le ricordate “episodiche bradicardie” persuadevano la ostetrica ad interessare il dott.

Verdi per il controllo del b.c.f. (v. cartella clinica, in atti); ciò nonostante lo stesso medico, pur presente nel momento clinicamente più significativo e pur avendo somministrato ossitocina, non disponeva alcun monitoraggio strumentale del b.c.f.;

8. – alle ore 14.00, il “periodo espulsivo procede[va] speditamente”; alle ore 14.25 invece “si richiede[va] il reperibile pediatra e si avvisa[va] subito dopo il primario, dott.…, testa pressoché al piano perineale, [comparivano] decelerazioni del b.c.f. per cui si decide[va] di applicare il vacuum per accelerare l’esplusione del neonato” (v. cartella clinica, in atti);

9. – alle ore 14.57, il sig. Filippo Rossi nasceva asfittico, con indice di Apgar pari a 3 al primo minuto di vita e a 4 dopo i primi cinque minuti (v. cartella clinica, in atti) e, quindi, per asfissia neonatale importante, trasferito in pediatria;

10. – tale ipossia fetale ha provocato nel piccolo Filippo una gravissima encefalopatia anossico- ischemica epilettogena caratterizzata da tetraparesi posturale atonica, manifestantesi – alla data del presente atto – anche con motilità incoordinata e afinalistica, discinesie del capo con rotazione dei bulbi oculari per movimenti di ricerca incoordinati, deglutizione impossibile con disfagia intercorrente, stipsi ostinata in condizioni di non acquisito controllo sfinterico, emissione saltuaria di suoni gutturali semplici, gravi deficit senso-percettivi;

* Avvocato, Roma.

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11. – detta condizione risulta essere irreversibile e tale da rendere necessaria l’assistenza continuativa familiare e professionale;

12. – evidente che le predette patologie sono la diretta conseguenza dell’imprudenza, dell’imperizia e della negligenza dimostrata dal dott.… e dal primario Dott…. nel corso del parto de quo, non implicante la soluzione di alcun problema di particolare difficoltà;

13. – di tali imperizia e negligenza risponde pure Azienda che gestisce l’Ospedale XX di Roma, presso la quale operavano i predetti dottori;

14. – l’assistenza familiare richiesta per curare il sig. Filippo ha già cagionato nei sig.ri XX e XY un gravissimo stress e un rilevante stato di depressione ansiosa (v. certificazioni mediche, in atti), nonché un apprezzabile danno patrimoniale;

15. – le predette patologie hanno prodotto in capo al sig. Filippo danni patrimoniali, biologici e morali, che, accertati in tutte le loro specifiche componenti, vorranno essere liquidati in separato giudizio.

Tutto ciò premesso, i sig.ri XX e XY, nelle prefate qualità, ut supra rappresentati e difesi, CITANO

il Dott. …, il primario Dott….e l’Azienda Ospedaliera XX di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., all’udienza del 20 marzo 2001, ore di rito, innanzi al Tribunale di Roma, nella nota sede, invitandoli a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell’udienza suindicata ai sensi e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c. e a comparire alla predetta udienza, innanzi al giudice designato ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., con l’avvertenza che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c. e che, in difetto, si procederà in loro contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:

1) accertare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dei convenuti Dott. …, Dott. … e dell’Azienda Ospedaliera XX di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., per i danni riportati dai sig.ri XX, XY e Filippo a seguito del parto de quo;

2) condannare gli stessi convenuti solidalmente al risarcimento del danno – patrimoniale, biologico e morale – patito dagli attori; danni tutti la cui liquidazione dovrà avvenire in separato giudizio;

3) condannare i convenuti alle spese di lite.

In via istruttoria, voglia:

i) ammettere l’interrogatorio formale dei Dott.ri … e … sulle circostanze esposte nel suesteso atto di citazione ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 premesse dalla locuzione “vero che”;

ii) ammettere la prova testimoniale sulle circostanze esposte nel suesteso atto di citazione ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 premesse dalla locuzione “vero che”; si indicano quali testimoni i sig.ri

…, …, …;

iii) provvedere alla nomina di consulente tecnico d’ufficio, con assegnazione alle parti medesime di termine per la nomina di consulente tecnico di parte.

Si offre in comunicazione, mediante deposito, copia conforme della cartella clinica relativa al ricovero per parto della sig.ra XX.

Roma, addì 10 gennaio 2001

Avv. Domenico Parrotta

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza del suindicato procuratore, Io sottoscritto A. Uff. Giud. addetto all'U.U.N. presso la Corte d’Appello di Roma ho notificato il suesteso atto di citazione:

1) al Dott. …, residente in Roma, ivi consegnandone copia conforme a mani di 2) al Dott. …, residente in Roma, ivi consegnandone copia conforme a mani di

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3) all’ Azienda Ospedaliera XX di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., in Roma, alla piazza di Spagna n. 1, ivi consegnandone copia conforme a mani di

BREVE GUIDA ALLA LETTURA DELL’ATTO DI CITAZIONE

Le vicende oggetto dell’atto sopra esteso sono descritte minuziosamente nella consulenza tecnica realizzata dal prof. Domenico Vasapollo.

Per una attenta disamina della giurisprudenza che affronta la questione della responsabilità del medico ginecologo si rinvia alla relazione del Consigliere Marco Rossetti (“Errore, complicanza e fatalità: gli incerti confini della responsabilità civile in ostetricia e ginecologia”).

Qui di seguito si tenterà, invece, di dare conto brevemente delle scelte di natura processuale e sostanziale operate con l’atto introduttivo del simulato giudizio.

I nomi delle parti, la denominazione dell’ospedale, nonché le vicende sanitarie e giudiziarie sono frutto di elaborazione didattica e non hanno alcun riferimento a casi concreti.

I. – Gli attori ed il Giudice.

Agiscono in giudizio i genitori (chiamati XX ed XY) del piccolo Filippo, e, cioè, del soggetto che si assume abbia subito dei danni dall’attività medica.

Ciò fanno, innanzitutto, nella qualità di esercenti la potestà genitoria sul minore: “i genitori congiuntamente … rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni” (testualmente art. 320 c.c.).

Nell’epigrafe dell’atto introduttivo del simulato giudizio è dato leggere che i sig.ri Francesco ed Antonella agiscono anche “in proprio”.

Assumono, in altre parole (v. infra), di aver subito anche loro un danno derivante dagli eventi lesivi ascritti al medico ginecologo.

La “scelta” del giudice dipende, sotto il profilo della competenza per territorio, dal fatto che si è ipotizzato che i convenuti siano tutti residenti a Roma e che, comunque, il danno – inteso sia come causa che come conseguenza – si sarebbe verificato nella stessa città.

La competenza per valore deriva, essendosi richiesta una condanna generica, dalla indeterminabilità della domanda (art. 9 c.p.c.).

Da rilevare che la competenza del Tribunale sarebbe rimasta tale anche nella ipotesi in cui si fosse quantificato l’ipotetico danno subito dagli attori, essendo questo sicuramente superiore ai cinque milioni di lire, limite della competenza del giudice di pace (art. 7 c.p.c.).

II. – I convenuti.

Con l’atto in disamina, si sono citati in giudizio il chirurgo ostetrico, l’Azienda Ospedaliera ed il primario della divisione di ostetricia e ginecologia del medesimo Ente, perché gli stessi vengano condannati in solido al risarcimento del danno.

La scelta di convocare in giudizio l’Azienda Ospedaliera ed il chirurgo ostetrico trova giustificazione, quanto alla prima, nell’autonomia riconosciuta allo stesso Ente nel nostro ordinamento giuridico, e, quanto al secondo, nel rapporto di dipendenza dalla struttura pubblica.

Circa l’estensione della responsabilità del medico chirurgo dipendente, va ricordato che la giurisprudenza pacificamente esclude la applicabilità della normativa prevista dagli artt. 22 e 23 d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, ed importante la limitazione della responsabilità dell’impiegato civile dello Stato per gli atti compiuti in violazione dei diritti dei cittadini ai soli casi di dolo o colpa grave (da ultimo, Cass. 27 luglio 1998 n. 7336, in Foro it., Mass. 1998; Cass. 13 marzo 1998 n. 2750, id., 1998, I, 3521).

III. – La ‘causa petendi’ e le prove.

Com’è facilmente rilevabile dalla semplice lettura dell’atto di citazione de quo, a fondamento delle domande risarcitorie degli attori si è posta la negligenza ed imperizia del medico ostetrico- ginecologo.

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Gli attori, quindi, saranno onerati di provare non solo la esistenza di un danno ed il nesso di causalità tra tale danno e l’attività del medico, ma anche che questi ha eseguito la sua prestazione in maniera negligente.

La prova di tali circostanze, nel caso ipotizzato, sembra risultare dagli stessi documenti offerti in comunicazione al giudice adito.

Ci si riferisce in particolare alla cartella clinica, che si è assunto essere stata compilata in maniera lacunosa ed imprecisa (sulle conseguenze che derivano in punto di prova da tale imprecisa compilazione della cartella clinica v. M. Rossetti, cit.).

Certamente, la redazione della stessa documentazione secondo modalità più puntuali e dettagliate avrebbe creato delle maggiori difficoltà nella prova dei fatti di causa.

La ricordata prova può, comunque, essere fornita anche attraverso l’interrogatorio formale dei medici convenuti e del legale rappresentante dell’Ente ospedaliero, nonché per testimoni.

Il grado di perizia e diligenza prestato dal medico sarà oggetto di valutazione da parte del consulente tecnico di ufficio.

IV. – Il ‘petitum’.

Gli attori hanno chiesto al Tribunale adito di:

“1) accertare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dei convenuti Dott. …, Dott.

… e dell’Azienda Ospedaliera XX di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., per i danni riportati dai sig.ri XX, XY e Filippo a seguito del parto de quo;

2) condannare gli stessi convenuti solidalmente al risarcimento del danno – patrimoniale, biologico e morale – patito dagli attori; danni tutti la cui liquidazione dovrà avvenire in separato giudizio;

3) condannare i convenuti alle spese di lite”.

Circa il punto sub 1), si può rilevare che la giurisprudenza di legittimità sembra ormai orientata nel senso di qualificare come contrattuale la responsabilità del medico dipendente ospedaliero (da ultimo, Cass. 22 gennaio 1999 n. 589, in Foro it., 1999, I, 3332, con nota di Di Ciommo e Lanotte), con l’ovvia conseguenza dell’applicabilità del termine prescrizionale ordinario e della inutilità della richiesta di accertamento di una eventuale – concorrente – responsabilità aquiliana.

Per quanto attiene al punto sub 2), nessuna questione di particolare difficoltà sembra derivare dalla scelta – meramente processuale – di rinviare la liquidazione del danno ad un giudizio successivo e dalla richiesta di accertamento e di condanna dei convenuti per i danni – patrimoniale, biologico e morale – subiti dal piccolo Filippo.

Circa quest’ultima, desta perplessità l’affermazione secondo la quale “al neonato che abbia subito gravissime lesioni al momento della nascita non può essere risarcito il lucro cessante, ma solo il danno emergente consistente nella necessità di essere assistito per tutta la vita, posto che l’azzeramento dell’integrità psico-fisica subita al momento della nascita ha fatto sì che la capacità lavorativa non sia mai realmente esistita in capo al soggetto” (Tribunale Terni, 15 dicembre 1995, in Rass. giur. umbra, 1996, 664), essendo pacifico che il danno patrimoniale attiene alla capacità astratta e futura di produrre reddito (ex plurimis, Cass. 22 maggio 1998 n. 5135, in Foro it., Rep.

1998, voce Danni civili, n. 237).

Aperta a qualsiasi soluzione appare invece la questione inerente alla risarcibilità dei danni, che i genitori del minore assumono essere loro derivati dalla grave menomazione subita dal figlio.

Lo stress, derivante dalla necessità di assistere diuturnamente il proprio figlio e di concorrere nelle cure del medesimo, appare rilevante ed in grado di incidere sia nella sfera psico-fisica che in quella patrimoniale dei genitori, e tale da consentire – se supportato da riscontri probatori adeguati – la risarcibilità dei danni richiesti.

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