• Non ci sono risultati.

IL DANNO MORALE Dr. Sergio Bonziglia

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "IL DANNO MORALE Dr. Sergio Bonziglia"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

IL DANNO MORALE

Dr. Sergio Bonziglia

Il medico legale si è sempre occupato delle problematiche relative alla valutazione del danno biologico, delle problematiche inerenti la lesione dell'integrità psicofisica della persona, suscettibile, ai sensi dell'articolo 5 della legge numero 57 del 5 marzo 2001, di accertamento medico-legale.

Al comma 4 viene inoltre aggiunto come il risarcimento deve tener conto delle condizioni soggettive del danneggiato. Il medico legale è quindi abituato alla descrizione ed alla valutazione dell'aspetto statico e dell’aspetto dinamico del danno biologico e delle sue ripercussioni nella categoria dei danni conseguenza, quali il danno morale subiettivo e il danno patrimoniale in senso stretto.

L'integrità psico-fisica è la condizione di base per lo stato di salute e per l'efficienza psico somatica.

In considerazione del fatto che il versante medico del danno morale , costituito dalla sofferenza e dal dolore provocato dalla lesione all'integrità psico-fisica del soggetto, dai patimenti sopportati dal danneggiato rappresenti un'area di squisito apprezzamento tecnico ed in particolare medico legale appare indubbia la necessità che il medico fornisca una puntuale, circostanziata descrizione delle modalità dell'accadimento, del tipo di lesioni iniziali e delle caratteristiche del primo soccorso, del successivo iter clinico, degli atti terapeutici e chirurgici.

Questo per evitare la prassi consolidata di una sua determinazione attraverso il riferimento percentuale ai valori del danno biologico di cui non può essere un’appendice proporzionale.

Appare arbitrario ed illogico l’automatismo del quantum poiché non tiene conto che le radici del danno morale affondano negli aspetti clinici della malattia post traumatica vissuta dal danneggiato.

La perdita totale del visus di un occhio è valutata con un danno biologico del 25% e così pure l’anchilosi rettilinea, la rigidità in estensione del ginocchio. Ma la prima può aver fatto seguito ad

***

TAGETE n. 3 Settembre 2003 Anno IX

1

Medico Legale, Torino

Tagete n. 3-2003 Ed. Acomep

(2)

una scheggia nell’occhio con grave lesione bulbare e sua asportazione nel corso di un ricovero risoltosi con una degenza di sei giorni, la seconda ad un incidente stradale con estrazione dalle lamiere del veicolo mediante fiamma ossidrica, ricoveri ospedalieri di settimane, interventi chirurgici di osteosintesi seguiti da un ritardo di consolidazione, successiva necessità di fissatori esterni per lungo periodo con successiva infezione articolare, terapia antibiotica protratta, sblocchi in narcosi dell’articolazione,lavaggi articolari continui ed al termine di questo lungo ,doloroso ed indubbiamente sfortunato iter la rigidità articolare valutata al 25%. Stesso danno biologico quantitativamente ma indubbia diversa sofferenza, diverso pretium doloris.

Nell'ambito dei parametri di riferimento semi-quantitativi in Francia ci si riferisce ad una scala di valutazione delle sofferenze subite (souffrances endurées), con graduazione in settimi. Con 1/7 il quadro è da intendersi molto lieve, con 2/7 lieve, moderato 3/7, medio 4/7, piuttosto grave 5/7, grave o importante 6/7, molto grave 7/7. .Pur consapevoli che non si può prescindere da una certa soggettività valutativa è comunque indubitabile che una scala progressiva rende più equo e di più facile riscontro un giudizio.

Queste tabellazioni si basano poi indubbiamente su dati obiettivi, o comunque obbiettivabili, limitando quella che è la percezione soggettiva del dolore, influenzata da cultura, età, esperienze precedenti, in altre parole dall'esistenzialità del soggetto.

Anche in Italia si sono avute delle proposte nel tentativo di una più giusta ed equilibrata valutazione delle sofferenze, con proposte di parametri di valutazione di natura dinamica evoluti ed anche fluttuati durante tutto il periodo di malattia, tra cui viene compresa la durata del periodo di malattia, il numero e la durata dei ricoveri ospedalieri, il numero ed il tipo degli interventi chirurgici, l'esecuzione di cicli di terapie fisiche e riabilitative, l’assenza lavorativa ed all'interno del periodo totale di malattia quella parte in cui vi sono state le maggiori conseguenze sulla qualità della vita.

Tale tipo di valutazione , in relazione alle singole concrete fattispecie di avvenimento lesivo ed iter

***

TAGETE n. 3 Settembre 2003 Anno IX

2

Tagete n. 3-2003 Ed. Acomep

(3)

successivo, ne consentirebbe una più puntuale " aggettivazione ".

Se è scorretto utilizzare la sofferenza per aumentare la valutazione,non è accettabile a l'opposto di essere approssimativi nei riguardi di un soggetto vittima di lesioni e che ha sofferto ancorché in carenza di uno strumento legislativo e tabellare preciso non si possano che fare delle approssimazioni.

Rimangono comunque delle disparità nelle valutazioni del danno morale, con indubbie variabilità influenzate dalla sensibilità e dall'orientamento del giudicante.

Appare per altro logico che a danni identici con analogo iter diagnostico e terapeutico debbano seguire valutazioni sostanzialmente simili di danno morale, al di la di altri fattori intercorrenti da prendere in considerazione di volta in volta.

L'analisi di questi temi presuppone comunque che l'esperto medico legale abbia verificato l'adeguatezza e la giustificazione della durata di ricovero, dell'incapacità al lavoro e delle sedute di rieducazione funzionale in rapporto alla lesione iniziale.

In conclusione, citando quanto ricordato in altra occasione congressuale dal Prof. Norelli: "Il medico legale non può né deve sottrarsi da qualsiasi formula di danno che investa la matrice naturalistica, in ognuna delle sue espressioni", compito questo ribadito anche dal Prof. Luigi Palmieri in un recente editoriale, e cioè: "mantenre fermo il prinicipio di essere paladini irrinunicabili nella disamina di ogni evento biologico collegato al dirirtto".

***

TAGETE n. 3 Settembre 2003 Anno IX

3

Tagete n. 3-2003 Ed. Acomep

Riferimenti

Documenti correlati

Nell'ambito della responsabilità contrattuale, il paziente ha l'onere di provare l'esistenza del nesso causale tra l'attività professionale effettuata ed il danno subito, mentre

Avuto riguardo, per contro, di quanto precedentemente illustrato, non v'è chi non veda come la durata della malattia non può che essere uno dei vari parametri da prendere

In questo caso la resistenza della giurisprudenza ad ammettere l’indennità di danno morale fu molto più forte, poiché fu necessario aspettare una sentenza della Camera Civile

Considerando gli autorevoli nomi dei relatori sul primo tema del Congresso, più che a “Scuole di pensiero a confronto” sulle tabelle medico legali tra presente e futuro, è da pensare

In complesso, nel nostro paese, appare oggi ormai consolidato il principio che nella valutazione del danno alla persona da responsabilità civile occorra

Questo giustifica il punteggio relativamente basso attribuito ad alcune zone esposte unicamente, o solitamente, nell’intimità (per esempio le regioni glutee, le

Il Magistrato potrà chiedere al proprio ausiliare di fornire indicazioni ancorché generiche, secondo l’id quod plerumque accidit, su quanto è noto circa le caratteristiche

oggi, da distinguere dal danno esistenziale. Avanzano le frontiere; ma restano sempre mal definiti i confini fra tipi di danno. Il danno biologico psichico è scoperta degli