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F I Pro t. C S M n. A -6 0 6 3 /2 0 1 7 d el 0 8 /0 2 /2 0 1 7

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REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE I CIVILE

nella persona del giudice unico, dott. Nicola Di Plotti, ha emesso la seguente ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 61705/15 del ruolo generale TRA

, rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Cristina Romano, come da delega a margine del ricorso introduttivo; elettivamente dom.to in Milano, via Lontana 2 c/o lo studio del difensore

- RICORRENTE - E

MINISTERO dell’INTERNO presso la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE presso la Prefettura di Milano;

E PUBBLICO MINISTERO;

CONVENUTI OGGETTO: ricorso ex art. 35 D.Lgsvo 25/08.

Conclusioni del ricorrente: riconoscimento della protezione sussidiaria o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 35 D.L.vo 25/08, tempestivamente depositato in data 28.10.2015,

, cittadino del Burlóna Faso (nato a Zorgho il 21.10.1984) ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Milano (provvedimento notificato in data 29.2.2016) che aveva rigettato la sua richiesta di protezione intemazionale.

F I Prot . C S M

il.

A -6 0 6 3 /2 0 1 7 d el 0 8 /0 2 /2 0 1 7

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in sede di ricorso ha affermato, in sintesi :

- di essere nato a Zorgho il 21.10.1984 e di avere perso entrambi i genitori;

- di essere nipote del , cioè uno dei ministri del grande re Mogho Naba e di avere vissuto nel suo palazzo nella capitale Ouagadougou;

- di avere svolto il ruolo di accompagnatore per lo zio nei suoi incontri, anche di carattere politico;

ciò in quanto il predetto rivestiva anche la carica di membro dell’assemblea nazionale e in particolare del partito allora al potere, il CDP;

- che, a seguito del tentativo di Blaise Compaoré, presidente del Burkina Faso da 27 anni, di prolungare illegittimamente il suo mandato, consiglia allo zio - insieme con il suo amico e giudice costituzionale. di togliere il proprio sostegno al presidente, aderendo al nascente partito, MPP;

- seguendo tale consiglio,_______ ___ lascia il partito CDP, determinando la reazione di persone politicamente influenti e vicine al presidente, che accusano il ricorrente di avere sobillato lo zio;

- che il 24.5.201*1 dene trovato morto in circostanze non chiarite;

- che il 15.7.2014 esplode una bomba nei pressi del palazzo ove abitava, inducendolo a scappare.

Ha dunque chiesto il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La Commissione Territoriale, non costituitasi in giudizio, non ha trasmesso gli atti relativi al procedimento svoltosi dinanzi ad essa.

Il P.M. ha ricevuto rituale notifica del ricorso introduttivo.

Nell'udienza in camera di consiglio dopo aver sentito ricorrente ed il suo difensore, il giudice si è riservato la decisione.

Il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 35 del D.Lvo 28.1.2008 n. 25 (Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), così come modificato dal D.L.vo 150/2011, non è fondato.

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lvo 19.11.2007 n. 251, che dispone, conformemente alla Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951 e ratificata con L. 24.7.1954 n. 722, rifugiato è il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di

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razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Il successivo art. 3 dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, il richiedente debba presentare tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la relativa domanda. Ai sensi degli art. 5 e 7 del medesimo D.Lvo, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, gli atti di persecuzione paventati debbono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori;

responsabili della persecuzione o del danno grave debbono essere lo Stato, partiti od organizzazioni che controllano lo Stato od una parte consistente del suo territorio; soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

E invece persona ammissibile alla protezione sussidiaria il "cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese"; più precisamente, secondo il citato art. 14 "sono considerali danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

Se per un verso nelle controversie attinenti al riconoscimento dello status di rifugiato politico deve ritenersi in via generale attenuato l’onere probatorio incombente sul richiedente - così come oggi esplicitato dall’art. 3, comma 5 D.lvo 251/07-, d’altra parte il richiedente protezione non è esonerato dalla prova. Secondo l’insegnamento della Cassazione “L'onere probatorio, deve dunque essere assolto seppur in via indiziaria tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento

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forzato e segreto, ma comunque a mezzo elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio (...)I1 fatto che tale onere debba intendersi in senso attenuato non incide sulla necessità della sussistenza sia della persecuzione sia del suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua rivendicazione (cfr. Cass. n. 26278/05), e soprattutto non pone a carico dell'amministrazione alcuno speculare onere ne' di concedere il beneficio del dubbio, ne' di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante. ” (Cass. 18353/06).

Devono essere in primo luogo esaminate le dichiarazioni rese dal ricorrente. In proposito si rileva che:

- egli viveva nella capitale del Burlóna Faso, Ouagadougou;

- evidenzia la sua vicinanza allo zio, che riveste un ruolo di rilievo sia nel panorama politico interno, in quanto membro dell’assemblea nazionale, sia in quello fondato su principi tradizionali;

lo zio è infatti il , cioè uno dei ministri del Mogho Naba; tali affermazioni sono ripetute sia davanti alla Commissione territoriale, sia in questa sede;

- l’esistenza e il ruolo dei citati soggetti è confermata dalle fonti internazionali;

- il Burlóna Faso è infatti connotato dalla compresenza di due assetti organizzativi, l’uno distinto dall’altro: il primo, di natura politica, caratterizzato principalmente dall’esistenza di un’assemblea nazionale e da ulteriori articolazioni amministrative; il secondo, che trova le sue radici nella tradizione, presente e sentita soprattutto - ma non soltanto - nelle zone rurali, che fa capo ad autorità sostanzialmente riconducibili a singole etnie presenti nel Paese, la principale delle quali è quella dei Mossi, il cui capo è il re Mogho Naba; quest’ultimo si avvale della collaborazione principale di quattro ministri, uno dei quali è lo zio del ricorrente;

- la stabilità del Paese dipende anche dalla più o meno equilibrata convivenza delle due diverse organizzazioni; se infatti, sul piano formale, le decisioni vengono assunte dagli organi politici (in particolare l’assemblea nazionale), l’attuazione concreta delle stesse dipende in parte anche dall’orientamento di pensiero che si forma su tali decisioni da parte dei gruppi che si riconoscono in un re, seguendone le indicazioni;

- in questo quadro di massima, sommariamente tracciato (in ordine al quale si cita, a titolo di esempio, l’articolo di Arsene Brice Bado S.I “Burlóna Faso: democrazia e sistemi tradizionali di

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“governance” ”), deve essere valutata la posizione del ricorrente, in stretto rapporto di parentela e di collaborazione, come detto, con lo zio, che svolge il ruolo di ministro del re dei Mossi Mogho Naba;

- il ricorrente fonda la sua richiesta di protezione sul timore per la propria incolumità personale, derivante dal fatto di essere fortemente sospettato di avere indotto lo zio (la cui capacità di orientare T opinione popolare è molto forte) ad abbandonare il partito in quel momento al potere, che sosteneva Blaise Compaoré, favorendo la nascita di un nuovo partito (MPP) e creando pertanto le condizioni per impedire il mantenimento della posizione di supremazia di Compaoré;

- riferisce, sia alla Commissione che in questa sede, l’episodio relativo alle minacce ricevute da due

sodali del presidente ( ) che lo ritengono responsabile di

quanto sopra descritto, minace a seguito delle quali il suo amico - giudice costituzionale - viene trovato morto in circostanze poi non chiarite;

- riferisce inoltre, anche in questo caso sia davanti alla Commissione che in questa sede, che successivamente a questo episodio esplode una bomba nei pressi del palazzo reale ove abita;

ritenendosi destinatario dell’esplosione, decide di fuggire dal Paese;

- il racconto del ricorrente trova parziale riscontro nei resoconti (reperibili su www.sfi.fr/afrique/tag/burkma.-faso/) che riferiscono in merito all’omicidio del giudice "

, in associazione con l’aspetto, evidentemente collegato e riferito anche da II..’__J, relativo alla prospettata modifica dell’art. 37 della Costituzione, che avrebbe consentito a Blaise Compaoré di rimanere per un ulteriore periodo al potere.

Le dichiarazioni rese dal ricorrente sono dunque caratterizzate da un sufficiente grado di coerenza interna e sostenute da produzioni documentali a supporto della loro attendibilità.

Ciò che deve essere ulteriormente verificato è se da esse derivi il riconoscimento di una delle forme di protezione che egli richiede. In proposito si rileva che:

- ~ viene ucciso nel maggio 2014;

- il ricorrente scappa dal Burlóna Faso nel luglio 2014;

- nel novembre 2015 si sono tenute le elezioni politiche, considerate dai commentatori internazionali una pietra miliare nella transizione del Paese verso la democrazia (a titolo di esempio, Country Report on Human Rights Practices 2015 Burkina Faso, riscontrabile su ecoi.net);

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- il Dipartimento di Stato americano in merito riporta che “Il Burkina Faso è una repubblica costituzionale guidata da un presidente eletto. Il 29 novembre, il paese ha tenuto elezioni presidenziali e legislative pacifiche e ordinate, che hanno segnato una tappa importante nella transizione del paese verso la democrazia. Il Presidente Roch Mark Christian Kaboré ha vinto con il 53 per cento dei voti popolari, e il suo partito - Il PeopleDs Movement for Progress (MPP) - ha vinto 55 dei 127 seggi dell'Assemblea Nazionale. Il partito Union for Progress and Change (UPC) ha vinto 33 seggi, e l'ex partito di governo, il Congress for Democracy and Progress (CDP), ne ha vinti 18. Gli osservatori nazionali e internazionali hanno descritto le elezioni come libere e giuste.

Le autorità civili talvolta non hanno mantenuto un efficace controllo sulle forze di sicurezza’’ (US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2015 - Burkina Faso, 13 Aprii 2016);

- Country Report on Human Rights Practices 2015 - Burkina Faso (successiva alla fuga del ricorrente) evidenzia inoltre che non sono segnalate sparizioni di persone determinate da motivi politici;

- il nuovo presidente, Roch Marc Christian Kaboré, è anche un dirigente del partito MPP, nato a seguito dell’iniziativa anche dello zio del ricorrente e che ha contribuito alla sconfitta del partito CDP e, dunque, del precedente presidente;

- i violenti scontri seguiti alle manifestazioni popolari contro Blaise Compaoré, nel corso dei quali l’intervento dell’esercito - con funzioni sia di repressione che di mediazione - ha determinato l’uccisione di manifestanti, sono precedenti alle citate elezioni;

- Blaise Compaoré ha abbandonato il paese;

- il rapporto Amnesty International 2015/2016 riferisce in merito a episodi violenti che precedono le elezioni all’esito delle quali Roch Marc Christian Kaboré ha assunto le funzioni presidenziali;

- il rifiuto del ricorrente di tornare nel proprio paese dipende principalmente dal timore di essere vittima della ritorsione di ’ e cioè di due esponenti del CDP, molto vicini (il primo è anche un parente) al presidente deposto;

- tale timore non trova però un riscontro alla luce della nuova situazione politica del Burkina Faso, come sopra riportata; ne costituisce conferma quanto indicato nel CrisisWatch Database del 4.1.2016: “Il presidente eletto Roch Marc Christian Kaboré ha giurato il 29 Dicembre. I negoziati

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per formare una coalizione di governo sono cominciati all’inizio di dicembre in seguito alle elezioni presidenziali del 29 novembre[...].Sono state diffuse durante il mese ulteriori registrazioni audio di progetti per il colpo di stato avvenuto in settembre che presumibilmente coinvolgono il leader, Generale Diendéré, l’ex Ministro degli Esteri Djibril Bassolé e il Presidente ivoriano dell'Assemblea Nazionale Guillaume Soro; [...] Diendéré è stato incriminato per omicidio il 6 dicembre e il 4 dicembre è stato emesso un mandato di cattura internazionale contro l'ex presidente Blaise Compaoré, in esilio in Costa d'Avorio, nel quadro delle indagini sull'assassinio dell'ex presidente Sankara. [...]. Tre membri della guardia presidenziale (RSP) sono stati incriminati e arrestati il 13 dicembre in relazione all'omicidio del giornalista Norbert Zongo. LEU 8 dicembre è stata istituita una Commissione per la riforma dell'esercito con un mandato di sei mesi per la produzione di un piano per la riforma strategica dell'esercito per il 2017-2022.”

- nessun rilievo nella presente vicenda rivestono le notizie relative all’attentato islamista a Ouagadougou, sia perché si tratta di vicenda che, allo stato, non configura in sé un quadro di conflitto interno tale da integrare gli estremi di cui all’art. 14 D. L.vo 251/07, sia perché è del tutto eterogenea rispetto ai temi trattati e ai timori prospettati dal ricorrente;

- ai sensi dell’art. 5 D.Lvo 251/07, responsabili della persecuzione o del danno grave che il richiedente la protezione lamenta devono essere lo Stato, partiti od organizzazioni che controllano lo Stato od una parte consistente del suo territorio, nonché organi non statuali in caso di assenza di protezione da parte dei primi; dai documenti e dalle fonti disponibili non risulta che nel caso di specie, per i motivi sopra indicati, il partito CDP, o altri che ne abbiano eventualmente ripreso le finalità e i metodi, abbiano allo stato la capacità di intervenire con modalità tali da consentire il riconoscimento dello status di rifugiato.

Quanto al profilo inerente la protezione sussidiaria, le medesime considerazioni sopra esposte conducono a escludere che ricorrano i requisiti di cui all’art. 14 D. L.vo 251/07, non emergendo il pericolo di cui alle lettere a) e b), né potendosi in alcun modo configurare una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Non sussistono, infine, i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

In via generale si osserva che l’ampliamento delle ipotesi di protezione internazionale derivato dall’introduzione, ai sensi del D. L.vo 251/07, della protezione sussidiaria, consente oggi di

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ricondurre a tale nuova forma di protezione ipotesi in precedenza riconducibili solo ai permessi di natura umanitaria di cui agli artt. 5 comma 6 e 19 D.L.vo 286/98 (quali i casi di non respingimento verso Paesi che praticano la pena di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti, oggi rientranti nelle ipotesi di danno grave ex art. 14 D. L.vo 251/07). La Suprema Corte ha precisato che “l'introduzione della protezione sussidiaria, per le caratteristiche intrinseche ed il regime normativo cui è assoggettata, può ritenersi in parte nuova ed in parte assimilabile, esclusivamente sotto il profilo dei requisiti necessari per il suo riconoscimento, ai permessi di natura umanitaria enucleabili dalla lettura coordinata del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 ed art. 19” (Cass.

Ord. 6880/2011).

Permane, comunque, in capo allo straniero la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno

“sostenuto da ragioni umanitarie o da obblighi internazionali o costituzionali diversi da quelli derivanti dal citato art. 3 CEDU (ormai ricompreso espressamente nella protezione sussidiaria) o da quelli indicati nel D.L.vo 251/2007, art. 14 lett. c), (la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale)” (Cass. ord. 6880/11).

Nel caso di specie, si deve tenere conto:

- dell’attuale condizione politica del Burkina Faso, diversa da quella che aveva originariamente indotto il ricorrente alla fuga;

- dell’assenza - per la ragioni già esposte - in capo al predetto di una condizione di particolare vulnerabilità, né ragioni di non respingimento ex artt. 5 comma 6 e 19 D. L.vo 286/98, così come di esigenze di natura sanitaria ex art. 32 Cost..

Nulla sulle spese non essendosi costituito nessuno per i resistenti.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

• Rigetta il ricorso proposto da , n. il 25.1.1982 in Zhongo (Burkina Faso).

• Nulla per le spese.

• Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Ministero dell’interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Milano e sia comunicata al Pubblico Ministero.

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