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F I P ro t. C S M il. A -6 0 6 3 /2 0 1 7 d el 0 8 /0 2 /2 0 1 7

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IL TRIBUNALE DI MILANO

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SEZIONE I CIVILE

nella persona del giudice unico, doti. Orietta Stefania Miccichè, ha emesso la seguente ORDINANZA

art. 702 ter c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 14108/2016 del molo generale TRA

(e non come erroneamente trascritto nel modello C3) nato m Guinea il 01.01.1995, elett. dom.to m Milano presso lo studio delFaw. Simona Paci m via Podgora n.

15, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente — E

MINISTERO dellTNTERNO presso la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE presso la Prefettura di Milano;

- resistente — E

PUBBLICO MINISTERO;

-- intervenuto —

A O A: O * O A O A O A O

OGGETTO: ricorso ex art. 35 D.Lgs.vo 25/08 (come modificato ex artt. 19 e 34 D.Lgs.vo 150/11)

A O A O A O A O A O A O

Con ricorso ©c artt, 35 D.Lgs.vo 25/08 e 19 D.Lgs.vo 150/11 ha impugnato il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugato di Milano che il 15.12.2015 ha rigettato la sua richiesta di protezione internazionale.

Il ricorrente ha dichiarato di aver lasciato la Guinea il 3 dicembre 2014 per il timore di essere ingiustamente perseguitato ed emargnato per essere stato esposto al virus Ehola m seguito alla morte, dovuta al contago del virus stesso, di entrambi i genitori.

Ha chiesto la concessione della protezione internazionale — nella fonila del rifugio o m via subordinata in quella della protezione sussidiaria — oppure, in ulteriore subordine, della protezione umanitaria La Commissione Territoriale e il P.M., ai quali è stato notificato il ricorso, non si sono costituiti m gudizio.

Dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che egli ha riferito alla Commissione Territoriale:

di essere cittadino delia Guinea, nato a Macenta nella regone di Foré, eh etnia mahnka e religone mussulmana e di aver perso entrambi i genitori neìFottohre 2014 durante l'epidemia di Ebola. In particolare ha raccontato di essere stato sottoposto insieme alla madre dopo la morte del padre

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(avvenuta il 15 ottobre 2014 nell'abitazione della famiglia) a esami medici m un ospedale da campo sulla strada per N’Zerekorè all'esito dei quali venne accertato che sua madre aveva contratto il virus Ebola di cui poi morì una settimana, dopo, il 22 ottobre 2014. Il ricorrente, risultato negativo in seguito agli accertamenti, ha riferito di essere rimasto m osservazione per un mese presso l’ospedale da campo e che al momento delle dimissioni, avvenute il primo dicembre, gli era stato consegnato un foglio assieme all’indicazione di portarlo sempre con sé. Ha riferito che una volta tornato a casa nessuno voleva più avvicinarsi a. lui credendolo infetto nonostante la. documentazione a lui rilasciata dall’ospedale e ha raccontato che una. volta una. donna che gli aveva, dato del cibo per strada si rifiutò persino di riprendere il piatto e il bicchiere da lui usati per timore di essere contagiata. Il ricorrente ha affermato di essere fuggito dalla Guinea per paura, di ammalarsi e per sfuggire alla, condizione di emarginazione sociale che m Guinea spetta a tutti coloro che hanno perso un familiare a causa dell’Ebola.

Nel corso dell’interrogatorio libero davanti al giudice ha confermato integralmente quanto riferito alla Commissione Territoriale, specificando di essersi trovato solo e isolato da tutti dopo la morte dei propri genitori, non avendo altri parenti ed essendo tutti spaventati dalla possibilità di essere contagiati da lui. Ha. dichiarato di non voler tare ritorno m Guinea per paura dell’msorgere di nuovi focolai del virus.

2. Sulla richiesta di protezione internazionale.

Con particolare riferimento alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, dalle dichiarazioni rese dal ricorrente non emergono elementi riconducibili ai presupposti previsti per il riconoscimento dello status di rifugiato dall’alt. 1 lett. A, 2) della Convenzione di Ginevra del 1951 e dagli arti. 7 e 8 del D.Lgs.vo del 19/11/2007 n. 251.

Il ricorrente ha infatti dichiarato di aver lasciato la Guinea il 3 dicembre 2014 per il timore di essere ingiustamente perseguitato ed emarginato per essere stato esposto al virus Ebola in seguito alla morte, dovuta al contagio del virus stesso, di entrambi i genitori.

La vicenda raccontate dal ricorrente, infatti, pur essendo riconducibili alle conseguenze sociali che si stanno verificando m Guinea in seguito all’epidemia di Ebola. che ha coinvolto il paese, non può essere ricondotta ai presupposti di persecuzione diretta e personale previsti dagli articolo 7 e 8 del D.lgs.vo 251/2007 non essendo caratterizzata dai requisiti di gravità o frequenza richiesti dall’art. 7 D.lgs.vo 251/2007 perché si possa parlare di persecuzioni.

Non sono neppure ravvisabili nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento dello status di beneficiano di protezione sussidiaria ex art. 14 del D.Lgs.vo 251/2007.

In base a quanto dichiarato da circa le proprie condizioni personali, non vi sono infatti elementi idonei per ritenere che il ricorrente possa correre il rischio effettivo di subire, in caso di rimpatrio, un grave danno alia persona secondo la nozione di danno grave fornita dall’art, 14 lett. a) e b) del D.Lgs.vo 251/2007.

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Per quanto attiene al contesto geopolitico della Guinea da valutare ai firn dell3 * 5applicabilità della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) D.Lgs.vo 251/07, le fonti consultate hanno evidenziato nel corso del 2015 una sene di progressi nel rafforzamento del sistema giudiziario e dello Stato di diritto e nelFaffrontare i gravi problemi di tutela dei diritti umani che hanno caratterizzato la Guinea per più di cinque decenni (HRW - Human Rights Watch: World Repoti 2016 - Guinea, 27 January 2016, http:/ /wv/w.ecoi.net:,■''locai link/31 8343 7443523 en.html). La Guinea sta. infatti vivendo le prime fasi di transizione dopo decenni di regime autoritario e le ultime elezioni presidenziali del 11 ottobre 2015 si sono svolte, nonostante alcuni scontri tra le forze di sicurezza e i manifestanti, in un clima più pacifico rispetto a quelle precedenti del 2009 e 2013. Rimangono tuttavia forti preoccupazioni per quando riguarda le condizioni carcerarie, Fuso eccessivo della forza da parte delle forze di sicurezza, le discriminazioni nei confronti delle donne inclusi gii abusi sessuali, i matrimoni forzati e le mutilazioni genitali femminili (United States Department of States — 2015 Country Repot f on Human Righi Pradices —

Sebbene sia innegabile che in Guinea i diritti fondamentali della persona non siano garantiti e protetti m misura sufficientemente adeguata, nella situazione appena descritta non è ravvisabile una situazione di conflitto armato cui astrattamente nconnettere l’ipotesi prevista dalfart. 14 lett c) D.Lvo 251/07.

Ciò consente di escludere che, qualora facesse ritorno nel Paese di origine, correrebbe il rischio di subire un grave danno alla, persona derivante da una situazione di conflitto armato di cui all’art. 14 lett. c) E).Ivo n. 251/2007.

Non sussistono dunque le condizioni per riconoscere a 1 la protezione sussidiaria ex art.

14 lett c) D.Lvo 251/07.

La domanda di protezione internazionale va dunque respinta sia con riferimento alla più ampia tutela del rifugio, che a quella della protezione sussidiaria.

3. Sulla richiesta di protezione umanitaria.

Si ritiene che la domanda del ricorrente di concessione della protezione umanitaria sia fondata e debba essere accolta: il ricorrente ha intatti affermato di essere fuggito dalla Guinea per paura di ammalarsi e per sfuggire alia condizione di emarginazione sociale che m Guinea spetta a tutti coloro che hanno perso un familiare a causa dell'Ebola.

L’istituto della protezione umanitaria, come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare in numerose pronunce (tra le altre, Cass. 19 aprile 2012 n. 6197; Cass. 6 marzo 2012, n. 3492; Cass. 18 febbraio 2011 n, 4139), ha infatti carattere residuale rispetto alle qualifiche più favorevoli di rifugiato e di beneficiano di protezione sussidiaria e può essere accordato nei casi m cui sussistano esigenze di protezione anche temporalmente limitate (ad esempio per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del Paese di rimpatrio o per la particolare posizione personale del richiedente).

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Al riguardo, nell’ultimo report dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organigaiwn — Situaiìon Report, Ebola virus dimise, 10 june 2016) si legge che — dopo il ritiro nel marzo 2016 dello stato

di emergenza. (Public Health Emergerne of International Con certi -- PHEICJ relativo all’Eboia nell’Africa occidentale — tra il 17 marzo e il 6 aprile 2016 stati riportati m Guinea sette casi confermati di contagio da virus Ebola e tre casi sospetti, tutti provenienti dalle prefetture di N’Zerekore (nove casi) e Macenta (un caso) nel sudest: del Paese. L’ultimo caso sospetto di Ebola risultato negativo a un secondo test risale al 19 aprile, m seguito è stala dichiarata la fine della trasmissione del virus m Guinea il 1 giugno scorso.

Il fatto che gli ultimi casi (conclamati e sospetti) di contagio da Ebola siano stati registrati tutti nelle zone di diretta provenienza del ricorrente, ossia le prefetture di N’Zerekore e Macenta, pone

___ _ m una posizione personale di particolare vulnerabilità, rendendo probabile che il ricorrente possa essere nuovamente emarginato per essere stato esposto in passato al virus dalla sua. comunità. I

sopravvissuti di Ebola, o coloro che hanno perso i loro familiari a causa del virus, vengono infatti spesso emarginati dalla comunità di appartenenza, lo stigma sociale arriva a impedire loro persino di frequentare luoghi comuni come il mercato o i luoghi di culto (JFRC -Internatimeli Eederation ofRed Cross and Red Crescerti Societies, Batttingfear and stigma over Ebola in West Africa, hfctp: //www.i toc.org/en /news-

and-media/news-stones/africa/gninea/battling-tear-arid-stigma-over-ebola-in--west-africa-65367; ICRC

— International Cotnmìttee of Red thè Cross, Ehola: Vietrms, stigna and Jean The jight mntìnues,

ht:tps:/7 wv/w.icrc.Qtg/en/ebola-vtc tiros-stigm a-i:ear-hght-continue s).

In considerazione della condizione di particolare vulnerabilità del ricorrente si reputano dunque sussistenti nel caso di specie temporanee ragioni di non respingimento di cui agli artt. 5 VI co e 19 D.Lgs.vo. n. 286/98 tali da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

* respinge le domande di protezione internazionale avanzate dal ricorrente;

® in accoglimento parziale del ricorso avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato eli Milano del 15.12.2015, accerta il diritto di alias alla protezione umanitaria ai sensi degli artt. 5 VI co e 19 D.Lgs.vo. n. 286/98;

» dispone che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e comunicata alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Milano.

Milano, 17.11.2016

Il giudice

Orietta. Stefania Miccichè

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irmato Da: MICCICHE' ORIETTA STEFANI Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: c2f24

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