• Non ci sono risultati.

Quesito inteso a conoscere se i membri di diritto del Consiglio giudiziario possano essere o meno istituzionalmente relatori nelle pratiche da trattare in quel Consesso.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Quesito inteso a conoscere se i membri di diritto del Consiglio giudiziario possano essere o meno istituzionalmente relatori nelle pratiche da trattare in quel Consesso."

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Quesito inteso a conoscere se i membri di diritto del Consiglio giudiziario possano essere o meno istituzionalmente relatori nelle pratiche da trattare in quel Consesso.

(Risposta a quesito del 26 ottobre 2005)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 26 ottobre 2005, ha adottato la seguente delibera:

«Il Consiglio,

sul quesito, pervenuto con nota in data 13 maggio 2005, del Presidente della Corte di appello e del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di ... inteso a conoscere se i membri di diritto del Consiglio giudiziario possano essere o meno istituzionalmente relatori nelle pratiche da trattare in quel Consesso;

- visto il parere dell'Ufficio studi n. 259 del 2005;

- richiamata la delibera in data 20 ottobre 1999 “Risoluzione sul decentramento dei Consigli giudiziari”, avente portata generale e maturata dopo un lungo dibattito che ha coinvolto la magistratura e gli stessi Consigli giudiziari attraverso gli incontri di studio dedicati, nell'ambito dell'attività di formazione, ai componenti di diritto ed elettivi di questi organismi;

- rilevato che con l'anzidetta risoluzione il Consiglio superiore della magistratura ha invitato tutti i Consigli giudiziari ad adottare un regolamento dei propri lavori, che disciplini in sede di autoregolamentazione le modalità di convocazione delle sedute, la formazione dell'ordine del giorno ed il suo regime di pubblicità, la distribuzione degli affari ai diversi componenti, anche supplenti, le modalità di verbalizzazione delle delibere assunte, il regime di pubblicità delle sedute e degli atti, oltre a tutti gli altri aspetti riconnessi al potere organizzatorio che l'organismo collegiale riterrà di disciplinare;

- considerato che detta delibera ha dedicato uno specifico paragrafo alla disamina dei criteri adottati per l'assegnazione degli affari ai componenti dei Consigli giudiziari, esaminando le varie soluzioni emergenti dall'analisi delle regolamentazioni che alcuni consigli avevano già adottato ed evidenziando l'esistenza di tre modelli “…la casualità (che coincide con il massimo di discrezionalità del Presidente che procede all'assegnazione), una discrezionalità presidenziale destinata ad esercitarsi seguendo determinati binari, l'adozione di criteri certi e verificabili nella loro effettiva applicazione”;

- ritenuto opportuno sottolineare qui l'importanza di tale aspetto organizzativo nell'ambito delle esigenze di buona amministrazione e di funzionalità del Consiglio giudiziario, che richiedono necessariamente un'equa distribuzione degli affari tra tutti i componenti;

- considerato che tale importanza appare confermata dalle esigenze di pluralismo proprie dell'organo collegiale e che richiedono l'applicazione di criteri obiettivi e predeterminati che eliminino ogni possibilità di arbitrio o di uso puramente discrezionale nell'individuazione del relatore della pratica, senza dimenticare che questi, in virtù della complessità dell'affare da trattare, potrebbe essere chiamato anche a svolgere un'attività istruttoria appositamente delegatagli;

- rilevato che nei cinque anni trascorsi dalla citata delibera tutti i Consigli giudiziari si sono dotati di un proprio regolamento che disciplina anche, sebbene in modo diversamente articolato, il tema dell'assegnazione degli affari e che un esame dei regolamenti evidenzia tre principali tipologie di soluzioni quanto ai criteri di assegnazione ai componenti di diritto:

- la soluzione più frequente prevede l'uso di una formula generica che non distingue tra componenti elettivi e di diritto (Ancona, Bari, Catania, Catanzaro, Genova, Lecce, Napoli, Palermo, Perugia, Roma);

- una seconda soluzione è data da quei Consigli giudiziari che espressamente prevedono che l'assegnazione può riguardare esclusivamente i componenti elettivi (Cagliari, Caltanissetta, Firenze, L'Aquila, Potenza, Trieste);

- una terza soluzione è quella che prevede in modo esplicito l'affidamento di specifici pareri ai componenti di diritto (Bologna, Campobasso, Messina, Torino, Trento); più precisamente

(2)

l'affidamento riguarda i pareri concernenti i membri stessi del Consiglio giudiziario (Bologna), i dirigenti degli uffici (Campobasso), i dirigenti degli uffici, l'Avvocato generale e i presidenti di sezione della Corte d'appello (Torino e Trento, che vi include espressamente altresì l'assegnazione degli affari concernenti i componenti di diritto, per cui quelli del presidente della Corte sono assegnati al procuratore generale e viceversa); infine, il regolamento del Consiglio giudiziario di Salerno (art. 6, comma 5) prevede che “i componenti di diritto sono designati relatori in posizione di perfetta parità con gli altri membri, qualora non abbiano espressamente dichiarato di voler essere esclusi dall’assegnazione degli affari”;

- rilevato che il Consiglio giudiziario di Messina prevede, diversamente, soltanto una facoltà di coassegnazione del Presidente della Corte a sé o al Procuratore generale nel caso di argomenti di particolare rilevanza esterna, così ipotizzandosi un affiancamento al relatore individuato secondo i criteri stabiliti in generale dal regolamento;

- rilevato, infine, che il regolamento adottato dal Consiglio giudiziario di Milano per alcuni tipi di affari fa riferimento ad un'assegnazione ai soli componenti elettivi, lasciando una diversa soluzione per il numero più consistente delle pratiche;

- ritenuto, in conclusione, opportuno che tutti i regolamenti dei Consigli giudiziari adottino sul punto una specifica disciplina, tenendo adeguatamente conto delle caratteristiche dimensionali del distretto e di ogni altro elemento utile in ordine alla quantità e qualità delle attività da svolgere, ed avendo a mente che ai componenti di diritto non è applicabile alcuna forma di esonero dal lavoro giudiziario né di riduzione degli impegni propri dell'incarico direttivo ricoperto.

Tutto ciò premesso

delibera

di rispondere al quesito formulato dal Presidente della Corte di appello e dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di ..., con la nota sopra indicata, nei termini di cui in motivazione.».

Riferimenti

Documenti correlati

“Il Presidente della Corte d’Appello di XXX, con nota del 31.08.2018, ha formulato un quesito in relazione alla possibilità di procedere, in via d’urgenza,

25 del 2006 “il Consiglio giudiziario istituito presso ogni Corte di appello è composto dal Presidente della corte di appello, dal Procuratore generale presso

Né tale portata può avere l'orientamento della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la presenza del cancelliere in udienza e la redazione da parte dello stesso

- rilevato che nella seduta del 28 luglio 2020 il Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello di XXX ha trasmesso al Consiglio superiore il seguente quesito: “A. Se il

“- letti i quesiti con i quali i presidenti delle Corti di appello di Bologna e di Firenze chiedono se debba essere riconosciuta ai giudici di pace già nominati con

Nel caso degli uffici elettorali menzionati è fin troppo evidente che il legislatore abbia inteso prevedere elusivamente la presenza dei magistrati ordinari non solo, e non tanto,

3) il magistrato decaduto dall’impiego per mancata assunzione delle prime o delle successive funzioni si considera aver cessato di far parte dell’Ordine giudiziario

25, la mancanza di un componente del Consiglio Giudiziario non compromette il regolare funzionamento dell’organo di autogoverno, che può comunque deliberare a