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L'ECONOMISTA
GAZZETTA SETTIMANALE
SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERROVIE, INTERESSI PRIVATI
Anno XXIV - Voi. XXVIII
Domenica 12 Dicembre 1897
N. 1282
LA CRISE MINISTERIALE
A noi che non ci occupiam o di politica, u na crise M inisteriale non può p ro d u rre grande aspettazione. Il G overno, q u alunque esso sia, quando abbia, anehe lim itato, il senso della m isura, dispone di mezzi così scarsi, che non è possibile attendersi da esso grandi cose. P er m ettere in atto qualche novità che possa scuotere veram ente lo stato stazionario della popo lazione, occorrerebbe molto ardim ento, molta fiducia nei propri convincim enti, molta tenacità di propositi. Nè, per quanto si faccia con indulgenza l’ esam e degli uom ini m inisteriabili, se ne trova uno solo che abbia p er il suo passato o per i suoi atti recenti un tale stato di servizio da affidare di saper trasci nare con sè la m aggioranza del paese e del P arla m ento a cose nuove.
Bisogna quindi attendersi che il M inistero nuovo risulti nelle sue opere poco dissim ile da quello pas sato ; alcuni uom ini saranno diversi e forse anche agli occhi di alcuni potranno rappresen tare idee diverse, ma all’atto pratico, av v errà ora quello che è avvenuto tante volte, che cioè, la aspettazione, se veram ente esiste, si trad u rrà in una delusione.
Nè, conviene dirlo subito, ciò dipende totalm ente dagli uom ini ; m olto dipende anzi dalle cose. Non si può im punem ente portare un paese giovane e perciò inesperto e, in grande parte, m ale istruito, al punto in cui venne portata l’Italia, con passo disordinato, e r rato anche spesso, ma accelerato sem pre, senza re n dere necessaria la reazione ed il conseguente periodo di sosta.
Già in un altro periodo ci siam o trovati in analoghe condizioni. D urante il triennio 1 8 7 0 -7 2 il nuovo Regno, per una serie di cause di genere diverso, ebbe u n im pulso im provviso e m olto sensibile, sotto molti aspetti, e specialm ente sotto l’aspetto econom ico. A nche allora nacque la illusione di una prosperità che dovesse d u ra re a lu n g o ; ma alla previsione non corrisposero i fatti; è successo il 1 8 7 4 75 periodo di reazione, e più tardi quello di sosta.
Il secondo ciclo 1 8 8 1 -8 4 fu più notevole, per chè l’illusione fu più colossale, o q uindi gli im pe gni presi in base ad essa più ingenti. Ma fu anche più energica la reazione, ed è e sarà più lungo assai il periodo di sosta.
Che cosa si può quindi sp erare dagli uom ini che non credono di dover tentare passi arditi, ma vo gliono procedere con m eticolosa prudenza ? È su f ficiente dom andar loro la vigilanza più attenta per im pedire che fatti straordinari vengano a tu rb are il m uoversi lento e piano della nazione .che stenta
a digerire le conseguenze degli erro ri di un recente passato. E sarà gran m ercè se in mezzo alla gene rale sfiducia od apatia alcuni uom ini di buona v o lontà sapranno portare in porto qualche modesta riform a atta più a far concepire delle speranze per l’avvenire, che non sia a dare nuovi e attuali impulsi alla attività nazionale.
Che pertanto entri o non entri l’on. Zanardelli nel M inistero, che l’on. di R udinì orienti la sua politica un poco più verso sinistra che v erso destra, non può p rodurre un grande spostam ento n ell’andam ento del paese, specialm ente per quanto riguarda gli in teressi economici dei quali si occupa il nostro pe riodico.
Ci possiamo tuttavia com piacere che non abbia p re ponderato il partito, se pure vi è ancora un tale partito, di coloro che, dim enticando le effettive condizioni del paese, e, lo si dica pu re, i passati e recenti insegna m enti, hanno della sua potenzialità un concetto esa gerato, che può se d u rre le m asse, giacché è sem pre doloroso confessare la propria im potenza m entre è gradito sentirsi creduti m igliori di quel che non si sia, - ma che può essere poi causa di guai g ra vissim i, se gli eventi, che non si possono dom inare, vengono a m ettere alla prova quelle v irtù e quelle capacità sulle quali si è fatto u n assegnam ento ec cessivo.
L ’ Italia ha bisogno di essere curata ancora per molto tempo con cura assidua sì, ma m oderata e calm a ; se qualche uom o ha il coraggio di energici provvedim enti, questi devono essere rivolti tutti alla riparazione degli erro ri com messi nel passato, a far m eglio funzionare quei beni suprem i, intorno ai quali soltanto possono pacificam ente svolgersi le energie di un paese, cioè la fiducia nella giustizia, cosi nella convivenza civile che nei trib u ti, e la sana e solida istruzione.
Q uando a queste cose non si pensi o non si creda di por m ano con v ere e profonde e radicali inno vazioni, tutto il resto non può essere che o un m o desto tentativo di qualche tim ido ritocco, com e quelli che ci prepara 1’ on. Luzzatti, o una sem plice accadem ia, com e i tanti progetti che da an n i.ed anni si palleggiano le diverse legislature o le diverse sezioni.
P er questa considerazione non ci ha com m osso la crise e non ci com m ove la costituzione del nuovo M inistero. Non nascondiam o, tuttavia, che abbiam o p iacere-ch e sia conservato al G overno l’ .on. L uz zatti. Se è vero, com e da ogni parte afferm asi, che le dimissioni del M inistro d ella G uerra, occasionate dal voto della C am era, avevano il loro vero motivo nella tenace resistenza dell’on. Luzzatti a non a u
794 L’ E C O N O M I S T A 12 dicembre 1897 m eritare i fondi per le spese m ilita ri, la uscita del
M inistro del Tesoro avrebbe potuto avere un s i gnificato veram ente doloroso per chi, com e \'Eco nomista, crede che quelle spese sieno già eccessive rispetto ai mezzi del paese. Nè m eno doloroso avrebbe potuto essere il significato della uscita dell’on. Luz- zatti dal M inistero, pochi giorni dopo la esposizione finanziaria, nella q uale, dopo tanti anni di prom esse per le riform e trib u tarie, si vedeva possibile il prin cipio di un qualche sollievo ai piccoli contribuenti. Si potrà dissentire sul modo e sulla form a, ma si com inciava a vedere possibile che il fisco lasciasse un briciolo di preda.
E se dalla nuova trasform azione il M inistero esce più forte, per attu are un piano di riform e anche m o deste, in m ancanza di m eglio, VEconomista non può che essere contento.
LOTTE INDUSTRIALI IN INGHILTERRA
C apitale e lavoro sono in conflitto nel paese della grande industria, e m entre già da alcuni m esi lo sciopero dei m eccanici e la chiu su ra di u n certo num ero di officine, dove quelli lavorano, recano danni considerevoli alle due parti in lotta, altri scioperi m inacciano di scoppiare in In g h ilterra, fra gli altri quello dei ferrovieri facenti parte della Società dei ferrovieri riuniti.A proposito dello sciopero dei m eccanici abbiam o già fatto conoscere l’ordinam ento della Amalgama teti, Society of Engineers (vedi 1’ Economista del 24 e del 51 ottobre u. s.) e in quell’ occasione esprim evam o l’ augurio di poter presto an nunciare la fine di u n conflitto v eram ente im ponente e p iu t tosto unico che raro nella storia del lavoro inglese. P erò le cose hanno preso u na piega tu tt’altro che soddisfacente, e nel m om ento in cui scriviam o non è possibile dire se la lotta proseguirà, o se i m ec canici dovranno dichiararsi vinti ed accettare le con dizioni im poste dalla F ederazione degli in tra p re n - ditori.
Lo sciopero dei m eccanici, com e già notam m o, fu cagionato dalla richiesta delle otto ore di lavoro fatta dai m eccanici agli industriali del distretto di L ondra. A lcune im prese, acconsentirono altre ricu saro n o e per queste lo sciopero fu dichiarato ai prim i del luglio u. s. Ma gl’intraprenditori allo sciopero di L ondra risp o sero con la chiusura parziale di m olti stabilim enti nella m etropoli e in provincia, ossia col licenzia m ento del 25 per cento degli operai m eccanici ascritti a i\’Amalgamateti Society o f Engineers. Lo scopo di questa m isura è evidente. I padroni pensarono che se la questione rim aneva localizzata a L ondra, i m eccanici scioperanti, col fondo di cui disponeva la Società e con le sovvenzioni strao rd in arie dei com pagni rim asti al lavoro in provincia e coi soc corsi provenienti dalie coloniefe dall’estero, avrebbero potuto scioperare a lungo e costringere cosi forse, i padroni a concedere le otto ore. A llargando il cam po della lotta, tagliando alm eno in parte i viveri agli scioperanti, la lotta diventava certo più aspra, ma speravasi più breve e decisiva. P ertan to dal lu glio in poi le varie im prese associate nella F e d e ra zione dei padroni diedero la disdetta al 25 p er cento dei m eccanici unionisti, coll’ intendim ento forse di
procedere poi, se la m isura non produceva l’ effetto voluto, a licenziare a poco a poco anche il rim a nente 75 per cento. Però fin dal principio della lotta l’Amalgamateti deliberò che ogni qualvolta i padroni licenziavano il 25 per eento dei m eccanici unionisti, gli altri 75 per cento dovessero d ichiarare senz’ a l tro lo sciopero, e così effettivam ente avvenne. La m assa degli scioperanti andò così gradatam ente c re scendo nei m esi scorsi e orm ai da alcune settim ane è form ala da 8 5 ,0 0 0 persone, delle quali 2 8 ,0 0 0 sono m eccanici (engineers), 5 0 ,5 0 0 labourers, ossia operai com uni, 16,000 operai di m estieri affini che hanno fatto lega con i m eccanici per avere le otto ore e 8 5 0 0 sono operai non unionisti. La spesa p er m antenere alla m eglio queste 8 5 ,0 0 0 persone prive di lavoro sale a oltre 5 0 ,0 0 0 sterline la settim ana, perchè i m eccanici ricevono 15 scellini la settim ana, più 6 denari per ogni figlio, gli operai dei m estieri alleati da 12 a 15 scellini, i non unionisti 8 scellini e i m anuali 5 scellini.
12 dicembre 1897 L’ E C O N O M I S T A 795 grandiosa lotta i principi del (rade-unionism o erano
in vigore anche n ell’ engineering trade, ossia nei vari ram i della industria m eccanica. Di più la estensione data al conflitto, sia rispetto alle im prese in esso coinvolte, che rispetto alle questioni da r i solvere, quando in realtà si trattava realm ente delle otto ore chieste ai padroni delle im prese m eccaniche nel distretto di L ondra, dim ostrerebbe che la F ed e razione degli industriali ha voluto approfittare dell’oc casione per dare un colpo alPuuionism o operaio con lo strem are le forze di una delle più potenti asso ciazioni, annullandone la potenza alm eno per un certo tem po. Di qui il carattere gravissim o del con flitto, il quale risoluto oggi con la sconfitta dei m eccanici unionisti risorgerà, è facile profezia, più terribile fra qualche anno.
L e condizioni poste dai padroni per assicurare la libertà del lavoro nelle loro fabbriche sono : che ogni operaio possa a suo grado appartenere o no ad una Trade-Union ; che i padroni im p ieg h in o g li operai che loro piacciono, siano o no m em bri d’un sindacato ; che ogni operaio si obblighi a lavorare di buon accordo coi suoi com pagni, siano o no ascritti ad un sindacalo, che sia intero ed assoluto il d i ritto dei padroni di dare il lavoro a cottim o, in te n dendosi cogli operai ; che i padroni siano liberi d ’accordarsi cogli operai per il lavoro straordinario (overtime), con certe lim itazioni, nonché di pagare gli operai secondo la loro abilità; che il num ero degli apprendisti sia illim itato ; che i padroni assegnino gli operai che vogliono alle m acchine e d eterm i nino le condizioni del lav o ro ; che in avvenire le dispute tra operai e padroni siano com poste d ire t tam ente tra loro, senza introm issione di terzi. Q uanto all’orario, i padroni dicono che « considerati gli ar gom enti addotti in favore d’una settim ana di 48 ore, non credono di dovere m utare la loro opinione in proposito e dichiarano di non poter consentire a veru n a riduzione dello ore di lavoro, » spiegando com e questa condurrebbe alla rovina d’un’industria che stenta a m antenere il prim ato nel m ondo, dovendo sostenere la form idabile concorrenza d ’altri paesi.
A parte la questione delle otto ore, qui sono i p rin cipi sostanziali dell’ unionism o operaio che sono presi di m ira, allo scopo di annientarli. Le unioni hanno sem pre lottato p er quello che dicono il col lective bargaining, ossia p er il contralto collettivo del lavoro, anziché pel contratto stipulato con l’operaio singolo, isolalo e per ciò debole, al quale vogliono sosti tuire nelle trattative coi padroni il gruppo locale o re gionale di operai dello stesso m estiere e ciò allo scopo di tener alto il tenore di vita della classe, d’im pedire che la concorrenza fra gli operai deprim a i salari e conduca a condizioni di lavoro sfavorevoli e o p prim enti. Se adunque gli scioperanti dovessero ac cettare le condizioni loro fatte dai padroni bisogne rebbe dire che questa prova per ottenere le otto ore è stata fatale e che in sim ili questioni il pericolo di riattizzare dispute antiche è sem pre presente. Ma è bene osservare che i padroni si illudono, alm eno in p arte, se credono con le loro condizioni di ristabi lire un ordinam ento radicalm ente differente dall’a t tuale e più favorevole ai loro in teressi.
Invero, anche am m esso che d’ora innanzi gli ac cordi pel lavoro straordinario e per le altre con dizioni del lavoro debbano interv en ire fra l’im pren ditore e l’operaio singolo, niente im pedisce che questi tenga ferm o le condizioni stabilite dalla sua U nione
e poiché gli unionisti saranno in ciò tutti d’ac cordo, il resultato sarà il m edesim o dell’attuale, cioè sotto altra forma risorgerà il conflitto che si è c re duto di viucere a spese degli unionisti. Nò va d i m enticato che la Società dei m eccanici riuniti è costituita in gran parte dall’elem ento m igliore che si trova fra quella classe di operai e che il sostituirli è tutl’altro che facile.
A ltra questione che può d eterm inare da u n m o m ento all’altro uno sciopero è quella della durata del lavoro per i ferrovieri. La legge ha cercato di fare qualche cosa a loro vantaggio, ma pare che non basti e che le ore d’im piego siano ancora in certi casi eccessive; ad ogni modo sono lontane dalle otto e tutti sanno che quello è il num ero che ora seduce gli operai. I ferrovieri si sono rivolti al presidente del B oard of T rade, Mr. R itchie, affinchè in terv e nisse, ma egli rispose di non poter interporsi tra le Com pagnie ferroviarie e la società dei ferrovieri riu niti, ma di essere disposto a prestare la sua m ediazione per avvicinare fra loro le Com pagnie e gli operai. E probabile che in questo m om ento lo sciopero dei ferrovieri non avvenga 1), ma la m inaccia resterà e per u n pezzo nel cam po industriale dell’In g h ilte rra . Ora per altro lo stesso andam ento sfavorevole dello scio pero dei m eccanici contribuirà forse a trattenere le altre U nioni dal dare corso ai loro propositi di chie dere qualche riform a nelle condizioni del la v o ro ; il periodo di crise che attraversa l’ unionism o inglese esige che le Trade-unions pensino più che tutto alla difesa dei loro principi, anziché alla offesa. E sarà interessante di seguire lo fasi ulteriori di queste lotte industriali.
SULL’ ESENZIONE D’ IMPOSTA DEGLI SFITTI
Caro de Johannis,
Leggo nell'Economista ricevuto oggi - quello del 28 novem bre 1897 - di un congresso di proprietari di case, congresso che ha avuto luogo a Napoli. Vi si dom anda il rim borso della tassa in ragione degli sfitti. A m e questa dom anda sem bra del tutto in g iu sti ficata. E le cifre che il tuo giornale fornisce sugli sfitti in Italia in confronto dell’estero, e di una re gione d’Italia in confronto dell’altra, mi convincono anche m aggiorm ente, che sarebbe cosa deplorerò lissima per i consum atori se i proprietari di case vincessero su questo punto.
T u mi com prenderai subito. Io dom ando : com e va che ci sia uno sfitto? E videntem ente, solo perchè i proprietarii chieggono un prezzo m aggiore di quello che i consum atori di case, o di appartam enti, p o s sono o intendono di acconsentire ! V uoi vedere spa rire lo sfitto? E h, ribassa i prezzi, e sta certo che trovi l’inquilino !
O ra, i p roprietarii sono padronissim i di chiedere, ciascuno, quella pigione che loro piace e pare, e di rialzare i prezzi degli appartam enti affittati, m ediante una dim inuzione dell’offerta. E non intendo di ledere questo diritto. Ma, non veggo perchè il G overno do vrebbe tenere loro m ano, cioè, v en ire in aiuto del loro sindacato, con l’esenzione d’im posta.
790 L’ E C O N O M I S T A 12 dicembre 1897 S a il Governo esenta d’imposta gli sfitti, è chiaro j
che sarà per i proprietarii cosa m eno onerosa di | quello che ora sia, tenere degli appartam enti sfitti | e sostenere i prezzi d ’affitto. E ssi perderanno sugli sfitti soltanto l’interesse del c a p ita le ; ma essi si r i faranno di questa perdita, in m isura indeterm inata a priori, col rincarim ento degli appartam enti affit tati. Il pubblico starà peggio di ora. E ciò perchè il G overno av rà tenuto il sacco al sindacato dei prò- prietarii di case !
Ma, dove sta questo sindacato? Si tratta di tutta povera gente rovinatissim a !
in prim o luogo, questo sindacato ci sta, ed a IN a- poli, com e a Rom a, tutti ce lo sanno. Le case sono, in buona parte, in m ano di grandi società . il R isa nam ento, la Società per l’acquisto e la rivendita dei beni im m obili, la Banca d’ Italia, il Banco di Na poli, ec., ec., e tu sai benissim o com e si fa allora p er ten er alti i prezzi e com e i proprietarii piccoli non dom andano di m eglio che dì seguire il m ovi m ento del sindacato, anche quando non ne fanno parte form alm ente, cioè, legalm ente.
In secondo luogo, anche se ciò non fosse, e in quelle città in cui questa condizione di cose non esiste, perchè m ai dovrebbe il G overno m ettere i proprietarii in grado di rin ca rire le pigioni ?
Mi dirai, dico te, ma si capisce che tu non dirai nulla di sim ile, bensì lo diranno altri, — che l’im posta va tolta sullo sfitto, perchè non c’ è reddito e l’im posta deve colpire solo il reddito. S ennonché, io torno a replicare : S e non c’ è reddito, non c’è per fatto volontario dei proprietarii ! Chi dice loro di te n er sfitto ? Affittino a prezzi più bassi e il reddito ci s a rà ! Ma, dirai, allora il reddito n o n -co p re più le spese d’interesse e d’ am m ortam ento sul capitale investito nelle case. Può essere e può non essere. Può essere qui, e non essere là. Può essere per Tizio e non essere per Gaio. E se sia, o non sia, e dove sia, e dove no, non lo sappiam o noi altri, e non ce lo v erranno a d ire i proprietarii. Ma, poi, la legge e il suo spirito, (spirito per così dire, perchè tutte le leggi ne hanno poco e le fiscali m eno delle altre), sono chiari, e se volete che d’ ora innanzi le leggi fiscali rispettino un m inim um di reddito su ogni in vestim ento, in base alle spese reali sostenute da co loro che le hanno fatte, converrà rifo rm are ben altro che l’imposta fabbricati ! P erch è dovrebbe I operaio, quando non ha lavoro, pagare la tassa sul sale e il dazio sul grano ? E senzione per sfitto, reclam a la logica! E quando ha lavoro, perchè dovrebbe pa gare queste tasse, prim a che siasi fatto u n calcolo sul capitale investito da lui, o dai suoi genitori, nella fabbricazione di quell’im m obile che è egli m e desim o, e di cui non sono forse coperti gli inte ressi e la quota d’am m o rtam en to ?
E così di seguito ! F aresti bene, credo, a tenere un po’ dietro a quel m ovim ento dei signori p ro p rie tarii di case, tanto più che, oltre i sindacati esi stenti 'd à , veggo lì, nella tua no ta, che si parla di una « Confederazione delle associazioni fra i p ro p rie tarii di fabbricati del Regno. » E cosa m ai sarebbe codesto fuorché un gigantesco sindacato, con d ira mazioni nella C am era, nel Senato e se c è altro piu sù, anche più s u ?
Addio. T uo M. Pa n t a l e o n i. G in ev ra, 20, R oute de M alagnou.
29 N ovem bre 1897.
Abbiam o pubblicata la lettera del carissim o amico nostro prof. M. P antaleoni e la facciamo seguire da alcune considerazioni giacché la questione è, a nostro avviso, molto com plessa, e dom anda di essere approfondita.
È giusto che il proprietario di un fabbricato pa ghi la imposta sul reddito dei fabbricati anche per quella parte che è rim asta sfitta e che perciò non ha dato nessun red d ito ? — Questa è la que stione teorica a cui abbiam o accennato e la cui soluzione secondo la lettera e lo spirito della legge ci pare evidente. S e la im posta è sul reddito dei fabbricati, non vi dovrebbe essere imposta là dove non vi sia reddito. Giova distinguere esam inando la questione, quella parte di essa che si riferisce alla scienza della finanza da quella che riguarda la te c nica fiscale. — P e r la scienza della finanza — e ce lo conceda l’am ico nostro — per la logica, se la im posta è sul reddito non vi dovrebbe essere im posta dove non vi è reddito ; — per la tecnica fi scale invece si è creduto di fare una specie di forfait coi p roprietari di fabbricati e chiedere ad essi il totale della imposta se il reddito abbia sor passato la m età, di non chiederlo se il reddito è rim asto inferiore alla metà ; per gli opifici il forfait è stato fatto più lungo cioè per un anno.
Oro a noi sem bra che tali disposizioni rispondano alla com odità del fisco e quindi alla tecnica fiscale, ma non rispondano al concetto fondam entale di una im posta sul reddito ; e il ren d e re alla tecnica fiscale subordinata la scienza finanziaria, ci sem bra capo volgere la logica, perchè non possono essere i fab bricati considerati com e costruiti per la im posta, ma questa applicata ai fabbricati nelle condizioni nelle quali stanno e danno reddito.
Ma il prof. P antaleoni avverte : — gli sfitti ci sono solo perchè il proprietario non ribassa l’am m ontare delle p ig io n i; non può quindi l’ im posta seg u ire il proprietario che tiene alte le pigioni e q u in d i per fatto proprio determ ina gii sfitti.
T ale argom entazione dell’am ico nostro, ci sem bra speciosa.
12 dicembre 1897 L’ E C O N O M I S T A 797 Questo non ci ha dim ostrato l'egregio am ico no
stro, e quindi la base del suo ragionam ento a noi pare m anchevole ; m entre nella nostra tesi rim ane sem pre il fatto che la tecnica fiscale com m etta una ingiustizia rispetto ai singoli contribuenti se si rivale su alcuni contribuenti, prendendo a questi la imposta su un reddito che non hanno avuto, delle perdite subite verso altri contribuenti, che hanno avuto il reddito e non hanno pagata la im posta.
Non possiamo poi m enar buona la teoria del no stro am ico che non debba il G overno esentare da im posta gli slitti perchè riuscendo allora la im posta « meno onerosa che oggi non sia ai proprietari » essi potranno tenere gli appartam enti sfitti e so stenere i prezzi d ’affitto.
L’intervento dello Stato por mezzo della imposta su un reddito non conseguito, affine di m antenere più basso il prezzo delle pigioni, anche se fosse un fine raggiungibile, non possiamo am m etterlo possibile se non per biasim arlo com e contrario ad ogni p rin cipio di giustizia e di utilità pubblica.
Ci duole quindi di doverci dichiarare contrari affatto alle considerazioni dell’ am ico nostro, a cui m andiam o un affettuoso saluto.
I DIRITTI
deli
;
azionista
DI DIA SOCIETÀ H l l l i [STERI IRREGOLARE COI RAPPRESENTANZE I» ITALIA^
È bene, però, intendersi. Che la vita, per quanto illegale, di quella riunione di persone o di capitali che form a la pretesa anonim a dia pure origine ad uno stato dì fatto, è innegabile. Lo stato di fatto vi sarà e p ro d u rrà fa tti che si dovranno risp ettare ; ma che se ne possano trarre conseguenze giuridiche, che la vita illegale debba avere effetti anche per P avvenire, che le nullità tutte in cui la società ir regolarm ente costituita ha, per le disposizioni della legge, dovuto in co rrere appunto per ragione della sua irregolarità, si debbano togliere di mezzo col com odo espediente dell’esistenza di fatto, è quanto neghiam o assolutam ente.
Ci sono tuttavia alcuni giureconsulti che non danno all’autorizzazione tanta im portanza. F ra questi dobbiam o m enzionare il prof. G abba. E gli sostiene la teoria delle società di fatto, e ritie n e che questo stato di fatto non sia contro il diritto, e deva quindi considerarsi com e non privo di effetti giuridici. E di fatto e non di diritto, egli osserva, quel che esiste od accade non in contradizione col diritto, bensì in una vera e propria forma juris, ma senza P osservanza d’ u n requisito giuridico non essenziale a quella form a, com e lo è di un diritto im perfetto ad u n diritto perfetto. Certo se l’autorizzazione fosse una condizione sine qua non, com e sono m olte delle form alità richieste dalla legge, n essun dubbio che la sua m ancanza p ro durrebbe l’ inesistenza della so cietà. Però I’ autorizzazione non è dell’essenza della società. Q uesta sorge dal contratto sociale, dalla v o lontà dei privati che tende concordem ente a quel fine. L ’autorizzazione, prosegue l’egregio professore, ha per unico scopo di assicurare ai terzi che il
*) V edi il n. 1230 dell 'Economista.
contratto sociale è fatto regolarm ente ; può quindi paragonarsi alla trascrizione, anch’ essa introdotta nell’ interesse dei terzi, ma la cui m ancanza non porta certam ente com e conseguenza P inesistenza del contratto di vendita. N eanche, quindi, la mancanza della autorizzazione p ro d u rrà questa conseguenza: la società non esisterà legalm ente, ma esisterà in fatto, e non essendo questo fatto contrario al diritto, dovrà essere rispettato. Anzi la m ancanza di questo requisito im pedirà certi effetti, ma non 1’ esistenza della società che sarà di fatto per quanto concerne questo requisito, ma di diritto pel resto. (F o ro ita liano, 1886, I, 809).
Tale il ragionam ento del prof. Gabba. Noi rispon diam o che anche prescindendo dal considerare che l’autorizzazione nella legislazione anteriore al Codice di com m ercio del 1882 non era un sem plice rico noscim ento dell’ osservanza delle form alità, m a era invece una guarentigia della serietà della nuova im p re sa ; prescindendo, ripetiam o, da questo, r i spondiam o che non si può fare a meno di con sid erare l’autorizzazione com e una condizione sine qua non. T anto afferm iam o, prim a di tutto in base alla lettera della legge, che dichiarava allora non esistere la società anonim a senza il concorso di questa form alità ; parola che, ci sem bra, esclude qualunque genere di esistenza della persona g iu ri dica ; in secondo luogo, per lo spirito della legge stessa. Infatti, am m ettiam o pure p er un m om ento che l’ autorizzazione non avesse altro scopo che di re n d e r certi i terzi che tutte le form alità necessarie erano com piute ; è indubitato che questo scopo era socialm ente im portante, e q uindi d’ordine pubblico. Di fronte al sorgere di questi enti, che si presen tano nel m ondo degli affari per assum ervi obblighi ed acquistarvi d iritti, la legge interviene, affinchè i terzi abbiano la sicurezza che tutte quelle norm e, che form ano la loro guarentigia, sono state osserv ate; non vuole che queste persone nuove sorgano troppo facilm ente, ma vuole circondarne la nascita di tutte quelle cautele che rep u ta necessarie, ed al- I’ osservanza di esse delega una pubblica autorità. Se dunque questo è stato lo scopo im portantis sim o di quella prescrizione, se non si può negare che sìa d’ordine pubblico, è ovvio che essa è sem pre stata considerata com e una condizione sine qua non dell’ esistenza dell’ ente società. Non regge il paragone della trascrizione; questa è stabilita cer tam ente nell’ interesse dei terzi, affinchè vengano a cognizione del cam biam ento avvenuto nei rapporti dì quel dato fondo col suo proprietario e la loro buona fede non sia sorpresa nelle relazioni con lo antico padrone. P erò la trascrizione non ha il fine di g uarentire 1’ esatta osservanza delle form alità co n trattuali ; riu scirà, forse, a fare indirettam ente anche questo, ma certo non è stata istituita con l’ in te n dim ento di rassicu rare i terzi sulla legale form azione del vincolo, del rapporto giuridico ; non è u n mezzo di accertare il pubblico dell’ adem pim ento delle form alità necessarie a quella determ inata convenzione, ma di fargli sapere che c’è stato u n contratto che ha cam biato lo stalo di un fondo, o d’un patrim onio.
798 L’ E C O N O M I S T A 12 dicembre 1897 tigia della serietà dell’atto e delle form e ch e lo
accom pagnano ; ma allora è risaputo che la m a n canza del notaro porta seco la nullità. A nche per le società anonim e è richiesto l’ atto p u b b lico ; ma è richiesto di più anche l’ adem pim ento di altre form alità. Ora tutte queste, che sono stabilite nello interesse generale, sono ad substantiam, sono condi zioni im prescindibili, e, se m ancano, l’ente giuridico non c’ è.
Abbiam o detto fin qui dell’ im portanza dell’ a u to rizzazione g o v e rn a tiv a ; ora, però, questa è stala abolita, ed è stata sostituita dall’obbligo del deposito dell’atto costitutivo, della trascrizione, della pubbli cazione, e, più che altro, dall’interv en to dell’autorità giudiziaria. Fino al com pim ento di queste form alità, dice l’ art. 9 8 del nostro Codice di com m ercio, la società non è legalmente costituita. N aturalm ente le conseguenze dell’inadem pim ento sono le stesse.
D urante tutto il periodo di preparazione del nuovo Codice di Com m ercio, e fino negli Atti della Com m issione che verso il 187 0 fu incaricata di studiare le modificazioni da introdursi nel Codice del 4865, si trattò di abolire 1’ autorizzazione governativa ; però sem pre si aggiungeva che era necessario cir condare la pubblicità della costituzione dell’ente di form alità solenni. Il Progetto S enatoriale del 187-1-75 stabiliva che la m ancanza dell’ atto scritto e delle pubblicazioni avrebbe resa nulla la società anche fra socii. Il Progetto e la Relazione M ancini del 1877 face vano una distinzione ; p er le società irregolari in nom e collettivo ed in accom andita sem plice ritenevano su f ficiente accordare ad ogni socio il diritto di c h ie derne lo scioglim ento ; per le società per azioni si dichiarava che, se non adem pivano alle' form alità p rescritte, non esistevano come tali. La Com m issione del Senato propose di sostituire a questa distinzione le disposizioni del P rogetto Senatorio, estendendo quindi la sanzione di nullità anche alle altre due specie. Il Senato accolse infatti, in parte, la proposta della C om m issione, ponendo la frase « non legalm ente costituita » per le società in nom e collettivo ed accom andita sem plice, e lasciando inalterato I’ a r ti colo sulle altre ; onde a ragione il M ancini, a l lora relatore della Com m issione della C am era dei D eputati, disse che il Senato aveva esteso la sanzione di nullità a tutte le società, ma che nulla era stato cam biato nelle disposizioni rig u ard an ti quelle per azioni (M ancini, Relazione alla C am era dei D eputati, N. C1X, Lavori p reparatorii, R om a 1883, V oi. II, P a rte I). E nulla m utò la C om m issione di coordi nam ento, la quale riten n e superfluo usare due frasi diverse, e giustam ente, poiché u n ’ unica sanzione colpiva oram ai le società irregolari, ed espresse tutto con la frase « non legalm ente costituite » ; non in tendendo certam ente con questo di far rite n e re pos sibile, o p er m eglio d ire, produttiva d’effetti l’anonim a irregolare, poiché in questo punto la C om m issione non fece nessuna m odificazione alla sostanza, ma soltanto una correzione alla form a ; giudicando che la frase « non legalm ente costituita » volesse dire lo stesso delle altre « non esistono com e tali » o « sono nulle. » E d infatti, in quale altra m aniera potranno essere costituite queste società se non le galmente? Q uale altra vita hanno esse, p a rtic o la r m ente le anonim e, se non quella legale, poiché non sono che una form azione della legge ?
L e form alità prescritte dal nostro Codice di com m ercio, e particolarm ente l’ intervento dell’ autorità
giudiziaria, sono dunque subentrate all’ autorizzazione governativa, e tutto quanto abbiam o detto a p ro p o sito della necessità di questa, e degli effetti della sua m ancanza, possiamo ridire anche rig u ard o alle nuove prescrizioni; anzi i lavori preparatorii ci dànno degli argom enti di più.
E qui sentiam o il bisogno di rispondere ad una osservazione fatta a questo proposito dal prof. M a- nara *). Egli dice che l’esistenza di fatto deve rico noscersi in tutte le società irreg o lari, e che ognuna esiste di fatto nella sua forma — in nom e collet tivo — in accom andita — anonim a ; poiché è irrag io nevole fare a tal proposito una distinzione fra le v arie specie, u na volta che la frase usata dalla legge è uguale p er tutte. R ispondiam o che la di stinzione è fondata sulla differenza n aturale delle cose. M entre nella società in nom e collettivo resta, lo abbiam o detto, se non la persona giuridica, a l m eno la som m a delle volontà, degli obblighi e dei diritti di tutti i socii, nella società anonim a questo non è, e, sparito l’ente m orale, non resta nulla. È quanto osserva anche il V ivante. Se non c’è la p e r sonalità giuridica della società in nom e collettivo, egli dice, resta alm eno 1’ unione solidale dei socii, cosa che invece non è nell’ anonim a 2). Il legisla tore non ha potuto disconoscere questa differenza ; ed una ragione diversa lo ha indotto ad usare la stessa frase.
A bbiam o detto che, nella Relazione M ancini, per le collettive irregolari non si com m inava la nullità, m a soltanto si dava ai socii la facoltà di chiedere 10 scioglim ento della società, che restava quindi in vita com e persona giuridica finché i socii non u sa vano del loro d iritto ; m entre per le anonim e si dichiarava la non esistenza. Il Senato volle la s a n zione più rigorosa anche per le prim e, ma non si esam inò mai la quistione di quello stato di fatto che, m ancato l’ente, resta o non resta secondo la n atu ra della so cietà; si discusse soltanto se l'a c q u i sto ed il m antenim ento della personalità giuridica doveva esser sottoposto alle stesse condizioni per tu tte, e fu risposto afferm ativam ente.
È pregio dell’opera riportare a questo punto una pratica osservazione del Y idari. Se, egli dice, la legge stabilisse delle regole che concernono m anife stam ente P ordine pubblico, e poi non si curasse che fossero Osservate, stabilendo soltanto una leg gera sanzione penale per 1’ inadem pim ento, si p o trebbe liberam ente dire che ha fatto Opera inutile. 11 legislatore ordinerebbe alle società che vogliono acquistare la personalità, di com piere certi a tti; ma agg iu n g ereb b e: se volete non obbedire, potete, con qualche vostro incom odo, farlo. (T rattato, V oi. I, n . 833). D iversa invece è l’ intenzione della legge, che particolarm ente quando si tratta di norm e di pubblico interesse non transige mai. E p p u re , con la teoria avversaria, si giungerebbe a porre queste n orm e in non cale.
Se poi, tralasciando per un istante l’interpretazione dei nostri codici, gettiam o uno sguardo nelle legi slazioni stran iere, ne trarrem o nuovi argom enti a conferm a della nostra opinione. In F ran cia, im pe ran te il Codice di com m ercio che prescriveva l’ au torizzazione governativa, l’inesistenza era, com e ab *) Considerazioni sull’art. 98 del nostro Codice di commercio, Giur. it., 1896, I, 1,15.
12 dicembre 1897 L ' E C O N O M I S T A 799 biam o veduto più sopra, esplicitam ente decretata.
A nche le società in nom e collettivo che tralascia vano le form alità di pubblicazione erano dichiarate nulle. Riteniam o utile, a proposito di questa n ullità e delle sue cagioni, che sono quasi le stesse di quelle ora contem plate dalla nostra legge, riferire le seguenti parole del Dalloz (R ep. v. S ociété, § 858) che fanno vedere con quanto rigore s’ interpretasse la le g g e: « Ce n’est pas dans l’in té rêt particulier des associés, c’est dans un in térêt général, dans un in té rêt d’ordre public, que la loi a exigé la pub li cation ^des sociétés en nom collectif. Nul doute ne pent s’élever su r ce point. D ’ou il résulte avec évidence, que la nullité prononcée par l’art. 12 à titre de peine, pour inobservation des form alités de publication, est une nullité absolue et d ’ord re public, que nulle ratification expresse ou tacite ne peut couvrir. » E cita H orsou, Troplong, M olinier, D e- langle, B édarride. L a nullità risu ltan te dalla m an canza delle form alità di pubblicazione è d’ ordine pubblico; « dès lors, » co n tin u a,« il a été décidé qu ’elle n ’est pas couverte par l’exécution, et peut être invoquée m êm e par celui qui a exécuté volon tairem ent ce contrat. » E cita otto sentenze a so stegno della sna opinione.
L ’H orson, citato dal Dalloz, dice che i com m ercianti non com prendono 1’ im portanza di certe form alità sostanziali stabilite nell’ interesse del com m ercio; q uindi spesso i socii delle collettive trascurano la pub blicazione dell’ atto costitutivo, ed accade poi che qualche socio, che vuole liberarsi dai vincoli sociali, invoca il rig o re del diritto ; la convenzione è an nullata, e si rim provera a torto alla giustizia di sa crificare la sostanza alla form a. P rincipii accolti anche dalla C orte di Lione, in u na sua sentenza del 24 Luglio 1827.
E quando si passa a trattare delle società ano nim e ed a studiare le conseguenze della m ancanza d’autorizzazione, non si decide diversam ente. Una sentenza della Corte di Caen, del 12 Maggio 1846 (Jo u r, du P a la is, 1847, 2, pag. 3 4 0 ), disse che una società anonim a aveva bisogno dell’ autorizzazione regia p er avere esistenza legale ; altrim enti non esi steva, e le adesioni potevano essere dichiarate nulle, perchè, essendo state date ad un essere inesistente, il ne se trouvait personne qui eût qualité pour en recla mer l’effet. E basta sco rrere il Journal du Palais per tro v are m olte sentenze uguali a questa.
V enuta la legge del 1 8 6 7 , che soppresse l’au to rizzazione governativa, m antenendo però l’ obbligo della pubblicità per tutte le società, si continuò a riten ere che la inosservanza delle form alità prescritte produceva la nullità. Si veda a questo proposito quanto dice uno dei m igliori trattati m oderni di di ritto com m erciale francese, quello di L y o n -C aen et R enault. In esso si fa la distinzione fra le condi zioni che sono necessarie affinchè la società sia le galmente costituita, ossia cominci ad esistere, e quelle che, p u r venendo dopo la costituzione della società, e quando la vita di questa è com inciata, cagionano, se non osservate, la nullità. (L y o n -C a en et R enault, T raité de droit com m ercial, Voi. Il, num . 685 e seg.) Le prim e si riferiscono v eram en te alla sotto- scrizione ed al versam ento del capitale sociale, ecc.; le altre sono le form alità di pubblicazione. F inché quelle non sono adem piute, la società, com e abbiam o detto, non esiste. E d a questo punto gli egregi au tori osservano che in altri Stati l’ istante in cui la
società com incia ad esistere è determ inato con m ag giore esattezza, e si ricollega al com pim ento delle form alità di pubblicità, come in G erm ania, in In
ghilterra, nella Svizzera ed in Italia, dove l’esistenza com incia dopo che il tribunale civile ha riscontrato l’adempimento delle condizioni prescritte. Q uanto alle form alità di pubblicità, che non sono una con dizione dell’esistenza della società, si possono com piere dentro un mese ; passato questo, se non sono adem piute, c’ è la nullità d'ordine pubblico, im prescrittibile, che non può essere sanata da ratifica ; ed i tribunali devono pronunziarla anche se chi la dom anda non ha risentito danno da quell’ inosser vanza (ih . num . 7 7 0 e seg., num . 780 e seg.).
[Continua).
Rivista Bibliografica
Prof. Ulisse Gobbi. — V assicurazione in generale. — Milano, Hoepli, 1897, pag. 1X-307 (L. 3).
Q uesto m anuale Hoepli espone in modo chiaro, com pleto e non senza originalità tutto ciò che r i guarda 1’ assicurazione, considerata da un punto di vista generale. L ’A utore, che è consulente tecnico di una im portante associazione di m utua assicurazione sulla vita, ha utilizzato per questo lavoro tanto i resultati delle indagini scientifiche, quanto quelli
della pratica.
Nella parte prim a sono esposte in modo elem entare le nozioni econom iche necessarie a determ inare la natura e lo scopo dell’assicurazione, dando anche u n ’ idea, accessibile a qualunque lettore, delle p ro babilità e della legge dei grandi num eri.
Nella parte seconda si m ostra poi come l’ assi curazione si sviluppi in base all’ esperienza, coi due sistem i di garanzia e di ripartizione; si tratta del principio in base a cui si determ inano i prem i, del num ero degli assicurati, della divisione e classifica zione dei rischi, della colpa, ecc.
Nella parte terza si parla dell’ ordinam ento della im presa d’ assicurazione (produzione, costituzione delle riserve, ecc.), e delle diverse form e d’im p re sa: m utue, società anonim e, istituti pubblici) toccando la questione del monopolio delle assicurazioni. Un capitolo speciale è dedicato ai fondi di previdenza e casse-pensioni, il cui buon ordinam énto è u n im portante argom ento d’ attualità per tante aziende p u b bliche e private.
La parte q uarta è dedicata all’ im portanza della assicurazione nella questione sociale.
Q uesto M anuale sarà utilissim o tanto a chi si in teressa di studi econom ici e sociali, quanto a chi, o nella am m inistrazione 0 nella propaganda, si oc cupa di qualche ram o d’assicurazione.
Franz f/lehrìng. — Geschichte des deutschen Sozialde- molcratie. Erster Te.il : Von der Julirevolution bis zum preussischen Verfassungsstreite, 1830 bis 1863. — Stuttgart, Dietz, 1897, pag. 568.
800 L’ E C O N O M I S T A 12 dicembre 1897 perchè fa in quei 33 anni che vennero gettati i
germ i dello sviluppo ulterio re che ebbe il partilo socialista. Sono gli anni in cui M arx, E ngels, L as- salle elaborano Ìe loro d ottrine, in cui i processi, le rivoluzioni, la filosofia, il rom anticism o, i moti politici concorrono a rassodare e diffondere il fer m ento socialista, che dovrà poi suscitare l’In te rn a zionale e determ in are il m ovim ento socialista di quell’ ultim o q u arto di secolo. Il M ehririg, in un vo- lum e che non ha affatto la pesantezza di certe storie, ma con chiarezza e precisione, espone le vicende storiche della 'dem ocrazia socialista, si occupa dei fatti e delle teorie, non trascura l’am biente e segue con cura lo svolgim ento dell’ opera dei capi socialisti.
P rem esse nell’ introduzione alcune brevi ma sue- cose notizie sul m ovim ento sociale nell’ Europa oc cidentale, e specialm ente in F rancia e in I igliilterra, l’A utore divide la sua trattazione in d ue sezioni: la p rim a, sul comuniSmo scientifico m oderno, si apre con uno sguardo sulle condizioni della G erm ania, sia nei riguardi della vita spirituale, che di quella m ateriale, e procede a n a rra re le prim e m anifesta zioni del socialism o tedesco fino al manifesto co m u nista de! 1 8 1 7 ; la seconda m uove dalla rivoluzione del m arzo 18 4 8 , di cui fa un quadro assai in te res sante, e sofferm andosi sulle più salienti com e sulle m inori m anifestazioni del socialism o fa conoscere la attività letteraria del M arx e del Lassalle, i progressi del socialism o scientifico, le crisi europee del 1839, la lotta costituzionale del 63.
Il M ehring è scritto re accurato, sereno e perspicuo; la sua storia, quando sarà com pleta, riescirà in d u b biam ente un quadro pregevolissim o di .oltre mezzo secolo della vita politica e sociale della G erm ania e sarà un esem pio im itabile per gli scrittori degli altri paesi.
Una nuova Rivista internazionale. — Gol 1° di gennaio 1898 uscirà in Milano, sotto la direzione di E . T . Moneta, una nuova rassegna dal titolo: Vita internazionale.
Lo scopo della rivista sarà la diffusione dei p rin cipi di solidarietà internazionale e sociale, senza per questo cadere in u na propaganda uniform e e m o notona, ma per mezzo di una pubblicazione v aria, interessante, m oderna.
C ollaboreranno al nuovo periodico:
In Italia: C esare Lom broso, E nrico M orselli, P a squale V illari, Tito V ignoli, G aetano N egri, A chille L oria, G iuseppe S erg i, V ilfredo P areto, G iacom o R aim ondi, A rtu ro De Johannis, N apoleone C olajanni, Scipio Sigitele, M ario R apisardi, G erolam o R ovetta, Ugo Ojetti, A lfredo Panzini, U lisse G obbi, Scipione G em m a, Cesare Buzzati, N eera, F ilippo V irgili, Ales sandro Tassoni, D om enico O liva, A rnaldo Agnelli,
Jarro , E nrico M ontecorholi, D avid Levi-M orenos, G uido B iagi, G. Baffico, F ra n ce sco P apafava, Edoardo G iretti, A. N iceforo, ecc. ecc.
All’estero : B aronessa De S u ttn e r (V ienna), I. No- vikow (O dessa), C arlo R ichet, diretto re della Bevue Scientifique (P arigi), Max N ordau (P a rig i), F ederigo P assy (N euilly), E dm ondo T hian d iére (A snières), H ogdson P ratt (Losanna), H. Lafontaine, senatore (B ruxelles), G. N . Bresca (D resda), F red eric H arold rom anziere am ericano, E lia D ucum m un (B e rn a ), ecc.
In ogni num ero saranno pub dicati articoli di d o t trina sociologica, di politica, oltre a lavori artistici, novelle, bozzetti, ecc.
A uguriam o fortuna alla nobile e brillante iniziativa.
Rivista Economica
C o n c o rs i a p re m i p e r la c o s tru zio n e d i case colo niche in S ard e g n a . — L’accordo in te rn a z io n a le m o
n e ta rio . — L ’im m ig ra z io n e n e g li S t a t i U niti. Concorsi a premi per la costruzione di case co
loniche in Sardegna. — S u proposta del M inistro
G uicciardini, con 11. D ecreto del S corrente, sono stati aperti d ue concorsi a prem i per la costruzione di case coloniche ad uso di abitazione degli ag ric o l tori con residenza stabile sui terreni dai m edesim i coltivati, della estensione non m aggiore di ettari 50 p er ogni podere od unità culturale, nelle provincie di C agliari e di S assari.
Il prim o concorso è fra coloro che costruiranno alm eno tre c a se ; il secondo, fra coloro che ne co stru iran n o una. Sono assegnati pel prim o 4 diplom i di onore con lire 30 0 0 per ciascuno, e pel secondo concorso 10 prem i di lire 100 0 ciascuno; inoltre la Com m issione g iu dicatrice avrà a sua disposizione al cune m edaglie d ’oro e d ’argento, da conferirsi ai concorrenti m eritevoli che non avessero ottenuto prem i in danaro.
Il term ine u tile per concorrere scade il 31 marzo 1898, e le case coloniche dovranno essese costruite entro il 30 giugno 1 8 9 9 .
L’accordo internazionale monetario. — Ecco il
testo dell’ accordo internazionale m onetario, appro vato dalla C am era e dal Senato francese e presentato alla Cam era nostra dall’on. Luzzatli.
Esso è deferito all’esam e della Com m issione per m anente dei trattati e delle tariffe:
A rt. 1. I contingenti di m onete divisionarie di argento determ inati dall’A rt. 9 della Convenzione 6 novem bre 18 8 3 e dall’A rt. 3 dell’atto addizionale 12 dicem bre dello stesso anno, sono aum entati : per la F rancia, l’A lgeria e le Colonie, di 130 milioni di fra n c h i; per il Belgio, di 6 m ilio n i; per l’Italia, di 30 m ilioni ; per la Svizzera, di 3 m ilioni.
A rt. 2. L e alte parti contraenti s'im p eg n a n o di im piegare esclusivam ente degli scudi da cinque fran chi d’argento di rispettivo conio, per la fabbrica zione delle nuove m onete divisionarie.
T u ttav ia, ciascuna di esse potrà com putare nelle som m e stipulate dall’Art. 1, una coniazione di ar gento in verghe fino a concorrenza di 3 m ilioni di franchi, a condizione di costituire, col beneficio che potrà risultare da tale operazione, un fondo di riserva destinato a m antenere la propria circolazione m one taria d’oro e di argento.
A rt. 3. L a clausola del 15 novem bre 1893 sarà applicabile alle nuove m onete d’ argento che il Go verno italiano potrà em ettere dopo che sarà andata in vigore la presente convenzione addizionale.
A rt. 4. Il G overno greco rinunzia a fare ese gu ire nuove coniazioni di m onete divisionarie di argento, finché non avrà potuto prendere, verso i suoi alleati m onetari, gli stessi im pegni contrattati d a ll’ Italia per la sua m oneta divisionaria, coll’ atto del 15 novem bre 1893, o m isure analoghe, accet tate da tutte le alte parti contraenti.
succes-801
12 dicembre 1897 L ' E C O N O M I S T A
sivo. Le annualità non utilizzate potranno usufruirsi negli esercizi seguenti.
° A rt. 6. T u tte le altre disposizioni, tanto della convenzione 6 novem bre 1885 e suoi annessi, che degli atti addizionali 11 dicem bre 18 8 5 e 12 n o vem bre 189 3 sono e rim augouo espressam ente m an tenute.
A rt. 7. La presente convenzione addizionale avrà la stessa durata della convenzione 6 no v em bre 1885, di cui sarà riputata parte integrante.
A rt. 8. La presente convenzione addizionale sara ratificata e le ratifiche saranno scam biate a Parigi entro tre mesi o più presto se sarà possibile.
L’immigrazione degli Stati Uniti. — Ci siamo,
non è molto, occupati della tendenza prevalente n e gli Stati Uniti d’Am erica ad ostacolare l’ im m igra zione, per la concorrenza che gli operai stran ieri fanno agli am ericani. Ora troviam o nella Rivista italiana di sociologia ') , nuova pubblicazione che si presenta sotto auspici di serietà e di rara co m petenza, un articolo del L ev asseu r su questa im
portante questione. .
Non ripeterem o gli argom enti giustificativi del m o vim ento contrario alla im m igrazione da noi già svolti, ma ci piace di riassu m ere, dallo scritto del valente statistico francese, il brano seguente, che m ette il problem a nei suoi veri term ini.
Gli A m ericani, scrive il L evasseur, non potreb bero lanciare l’anatem a contro l’im m igrazione, senza rinn eg are il loro passato. Se gli em igrati europei non fossero andati ad occupare quell’ im m enso te r ritorio e a fecondare i germ i di ricchezza eh esso teneva nascosti, non vi sarebbero che delle terre incolte abitate dalle Pelli Rosse. Secondo il censi m ento del 1890, soltanto un sesto della popolazione bianca degli Stati U niti risulta nata all’estero ; ma anche per quelli che sono chiam ati american native, se si risale un poco nella loro genealogia, si Irova presto un antenato che era un em igrante. _
Secondo il citato censim ento sopra 45.8 m ilioni di abitanti nati agli Stati U niti, 1 1 .5 avevano i g e nitori nati all’ estero.
Secondo il censim ento del 1870 vi erano 5 .5 m i lioni di persone nate negli Stati U niti.
Stando ai rilievi statistici del 1890, erano nati nella U nione 5 3.3 m ilioni di abitanti e all’ estero 9.2 m ilioni, ossia 14.4 p e r c e n to ; la media si eleva a 2 9.3 per il M assachusetts; a 2 8.8 per lo Stato di N ew -Y o rk e a 3 2 .6 per M ontana, uno degli S tati del F a r-W e s t.
O ra gli am ericani sono troppo intelligenti per non riconoscere i benefizi di questo flusso continuo di forze provenienti dalla vecchia E uropa ; disposte a contribuire alla produzione nella nuova patria, e che portano con sè dei piccoli capitali, cui anche la ingente ricchezza am ericana non può disprezzare. Il 'W adlin ha, a questo proposito, espresso un giudizio retto, quale è generalm ente quello degli am ericani illum inati. E gli scrive :
« L’im m igrato che viene qui, pieno di pregiudizi contro 1’ ordine sociale, deciso a rim anere estraneo al nostro regim e politico, è una recluta che non dobbiam o d esiderare per m olto te m p o ; ma, d’altro lato, possiamo accogliere quello che cerca una più
larga libertà civile e industriale, e che è pronto a partecipare al m antenim ento delle nostre istituzioni. È provato che il contributo di una popolazione di condizioni inferiori nata all’estero è essenziale per la prosperità dello Stato, nel cui sviluppo in d u striale ha una gran parte. »
E perciò, prosegue il L evasseur, che quan tu n q u e il popolo non veda di buon occhio l’im m igrazione, i pubblici poteri evitano di proscriverla interam en te e si lim itano a chiederne certe lim itazioni e a sot
toporla ad una speciale sorveglianza.
All’industriale, che invoca il principio di libertà, quando si tratta di im m igrazione, il partito operaio oppone che lo Stato non ha saputo altro che in tro d u rre la protezione doganale in favore dei prodotti, ma che nulla ha fatto per im p e d ire la concorrenza nell’offerta del lavoro.
Ciò non è esatto.
il governo ha am m esso il principio della re stri zione dell’ im m igrazione delle persone incapaci di m antenersi col lavoro, degli inferm i e dei delin quenti.
Certo l’im m igrazione ò un mezzo di livellam ento che tende a far ribassare i salari.
Se, per ipotesi impossibile, il consum o avesse sti m olalo la produzione tanto quanto la stim olò in questi ultimi 30 anni, ma senza che la popolazione fosse aum entata (m en tre in realtà si raddoppio dopo il 1860) vi sarebbe stato un rialzo altissim o dei sa lari, rialzo corrispondente al prezzo delle m erci, e la produzione sarebbe stata incapace di soddisfare la dom anda.
F u l’im m igrazione che ristabilì l’equilibrio, p ure lasciando un certo m argine all’aum ento del salario. P otrà essa m antenere questo equilibrio ?
N essuno sarebbe in grado di rispondere. Il nn- m ero degli im m igranti potrà forse oltrepassare la ri chiesta della m ano d’opera ed essere com posto di categorie sem pre inferiori di lavoratori, proporziona tam ente al ribasso dei salari ; anzi : è probabile che questo fatto possa avverarsi. Ma non bisogna di m enticare che le correnti im m igratorie sono frenate da certe leggi econom iche, indipendentem ente dalle dighe innalzate dàlie leggi politiche.
T uttavia, conclude il L evasseur, perchè la co r ren te verso gli Stati U niti si ferm asse del tutto, bi sognerebbe che il salario am ericano scendesse al livello del salario del paese di em igrazione, che lo stato della popolazione e della ricchezza divenisse stazionario negli Stati U niti, in modo da sopprim ere ogni nuova richiesta di lavoro, e che l’E uropa ces sasse di avere popolazione sovrabbondante, alla quale non può p rocurare lavoro rim u n erato re ; tre suppo sizioni che sono ben lontane dalla realtà.
L’ im m igrazione adunque continuerà a portare a m igliaia ed anche a centinaia di m igliaia, secondo le circostanze econom iche e politiche, gli operai a l l’industria e i contadini aH’agricoltura am ericana e la storia dirà che l’im m igrazione europea, dopo aver costituito nei secoli passati le colonie del nuovo m ondo, nel secolo X IX , m algrado i tim ori suscitati dalla politica e la concorrenza fatta alla classe ope raia, ha contribuito potentem ente a creare la fortuna e la grandezza degli Stati U niti.
802 L’ E C O N O M I S T A 12 dicembre 1897
LE FERROVIE SICULE
Rapporti commerciali fra l’Italia e l’Australia
Jl 29 N ovem bre fu tenuta a Rom a l’ assem blea generale della Società italiana p er le ferrovie della Sicilia.
Interv en n ero all’ assem blea n. 48 azionisti, pos- sesori e rappresentanti di n. 2 0 3 6 9 azioni, con diritto a voti n. 5270.
L ’ assem blea, con voto unanim e, approvò la se guente proposta del Consiglio d’ am m inistrazione, concernente la liquidazione della partecipazione dello Stato negli utili netti e la conseguente m odifica zione dell’ articolo 60 dello sta tu to :
« L’ assem bfea generale, udita la relazione del Consiglio.
« a) prende atto della convenzione 26 g iu - « gno 1 8 9 7 , concernente la liquidazione della par- « tecipazione dello S tato negli utili della Società e « l’ approva ;
« b) approva che il 4° com m a dell’art. 60 « dello statuto sia m odificato, sostituendo alle pa- « role : quando il fondo di riserva straordinario « abbia raggiunto anch' esso il quinto del capitale « sociale, ecc., le seguenti : quando il fondo di ri- « serva straordinario abbia raggiunto il quarto « del capitale, sociale ecc., autorizzando il Consiglio, « qualora il G overno ed il T rib u n ale chiedano che « la m odificazione statutaria venga espressa in altri « term ini, a concordare u n ’ altra form ula purché « rim anga ferm o il concetto dell’aum ento di un m i ci ¡ione nel lim ite della riserva statutaria. »
L ’ assem blea, udite le relazioni del Consiglio d’am m inistrazione e dei S indaci, approvò con voti u na nim i, astenutisi gli am m inistratori, il bilancio al 30 giugno 1897 ed il relativo conto proventi ed oneri, nonché la ripartizione degli utili proposta dal C on siglio di am m inistrazione.
Il dividendo per 1’ esercizio 1 8 9 6 -9 7 fu quindi stabilito in lire 34 p e r azione, di cui essendo già state distribuite lire 25, restano a pagarsi lire 9. F urono attrib u ite al fondo di riserv a ordinaria lire 1 4 3 ,6 2 5 .4 2 ed al fondo di riserv a straordinaria lire 9 5 3 ,9 3 2 .5 2 ed allo Stalo lire 2 5 7 ,8 5 3 .5 5 per sua com partecipazione agli utili, giusta l’articolo 21 del contratto di esercizio.
L’ assem blea prese atto inoltre della com unica zione del P residente, che il Consiglio, in seguito ai fovorevoli risultati d e ll’ esercizio scorso, ha asse gnato per quest’anno lire 6 0 ,0 0 0 al fondo per su s sidi e gratificazioni al personale.
Infine l’assem blea, con votazione segreta, rielesse ad am m inistratori i sig n o ri: C om m endatore G iovanni Battista Beccarci ; sig. N unzio C onsoli-M arano; Com m endatore ing. Alfredo C ottrau ; C om m . D om enico Galloni : Lanza Spinelli principe di S c a le a ; ed ha conferm ato la nom ina fatta da! Consiglio del cav. S al vatore Bacci in surrogazione del com m . G aetano Bacci, dim issionario.
A sindaci effettivi furono eletti i signori : cav. av vocato Carlo G rillo; prof. avv. U lisse M anara; G iorgio M aurogordato ; cav. Dom enico Piazzi M ontanaro ; sig. G iuseppe R obbo; ed a sindaci supplenti i signori: cav. avv. Lorenzo P areti; sig. Adolfo P erelli.
Il residente italiano a S idney sig. F ederigo G a gliardi ha inviato al nostro governo una lunga r e lazione sulle condizioni econom iche, com m erciali e finanziarie dell’A ustralia che è stata a cura del Mi nistero di ag ricoltura e com m ercio, pubblicata nel Bollettino di notizie commerciali. In essa il re la tore propugna la opportunità di una linea diretta di navigazione fra l’Italia e l’A ustria, ove secondo lui, molti nostri prodotti, specialm ente gli agrum i po treb b ero avere uno sm ercio esteso e rem unerativo, e nel riassum erla ci atterrem o più che altro a quello che riguarda il nostro paese.
La media p er abitante dei traffici nelle colonie australiane, è superiore a quella di qualunque altro paese del m ondo, se si eccettui il Belgio, il quale peraltro è centro di transito in E u ro p a . Il com plesso degli scam bi nell’ultim o anno fu di L. st. 6 5 ,3 3 2 ,0 0 0 con una m edia di 392 lire nostre per abitante.
La m aggior parte di questo com m ercio estero ha luogo coH’In g h ilterra ed il rim anente si effettua con la F ra n cia , G erm ania, Belgio e Stati Uniti d ’A m erica.
P er una più esatta ripartizione riproduciam o il prospetto se g u e n te :
Im portazione E sportazione L . ster. L . ster.
Belgio... 253,963 1,574,314 Francia e Nuova Caledonia 191,598 1,906, 906 Germania... 897,207 1,448,707 Olanda e Giava. 518,556 118,913 Ita lia ... 63, 775 32,303 Svezia e Norvegia . 119,860 989 China... 274,599 14,099 Giappone... 82,583 37,604 Isole del Mare del Sud . 112,888 539,026 Stati U n i t i ... 1, 575,203 815,594 Altri p a e s i ... 45,009 201,227 Totale. . . 4,135,241 6,689,682 A bbiam o m esso fuori calcolo l’In ghilterra, la quale da sola assorbì 5 0 ,5 4 4 ,5 9 3 sterline, nel valore com plessivo degli scam bi cioè 19 ,6 9 8 ,0 6 1 d’ im p o rta zione e 3 0 ,8 4 6 ,5 2 6 di esportazione.
L ’ Italia, com e si vede, vi apparisce per la m o desta som m a di st. 9 6 ,078 pari a 2 ,4 0 2 ,0 5 0 di lire nostre.
P erò vi è ragione di rallegrarsene perchè qnesta som m a segna un notevole m iglioram ento sugli anni precedenti.
Il sig. G agliardi osserva che è assai difficile farsi una idea, anche approssim ativa della im portanza vera degli scam bi fra l’Italia e l’A ustralia per la m a n canza di nostre com unicazioni dirette.
Una gran parte del nostro com m ercio rim ane confuso, anzi assorbito in quello tedesco, inglese ed anche [francese, in causa che si effettua su navi di codeste nazioni, e perchè nei porti australiani non si tiene conto g ra n fatto dei paesi d’ origine delle m erci im portate.