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Collana Medico GiuridicaIV CORSO DI QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO IN MEDICINA ASSICURATIVAed. Acomep, 2003

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1

IV IV ° ° CORSO DI QUALIFICAZIONE ED CORSO DI QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO IN MEDICINA AGGIORNAMENTO IN MEDICINA

ASSICURATIVA ASSICURATIVA

ASSOCIAZIONE MELCHIORRE GIORIA ASSOCIAZIONE MELCHIORRE GIORIA

Collana Medico Giuridica

IV CORSO DI QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO IN MEDICINA ASSICURATIVA ed. Acomep, 2003

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IL SISTEMA RISARCITORIO IL SISTEMA RISARCITORIO

NELL NELL ASSICURAZIONE R.C. AUTO ASSICURAZIONE R.C. AUTO

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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

CODICE CIVILE

Artt. 2054, 2043, 2059, 1681,…….e altri 2056, 1223, 1226, 1227, (2057,2008)

LEGGE N. 990/69 E SUCCESSIVE MODIFICHE

LEGGE N. 39/1977 E SUCCESSIVE MODIFICHE LEGGE N. 57/2001……. E PROSSIME MODIFICHE

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ASSICURAZIONE R.C. AUTO ASSICURAZIONE R.C. AUTO

L.990/1969 L.990/1969

Art Art . 4 comma 1 . 4 comma 1 ° °

Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria r.c. auto il solo

conducente del veicolo responsabile del sinistro

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I SINISTRI RCA I SINISTRI RCA

Art Art . 4 L.990/69 . 4 L.990/69

Limitatamente ai danni alle cose non sono considerati terzi:

Il proprietario, il conducente, il locatario, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio

I soci a responsabilità illimitata se l’assicurato è una società I parenti dell’assicurato secondo il seguente prospetto

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DEL RISARCIMENTO DEL DANNO ART. 18 L.990/69

Il dannneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’assicuratore, entro il limite delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione.

Per l’intero massimale di polizza l’assicuratore non può opporre al danneggiato, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno.

L’assicuratore ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

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I casi di intervento del fondo di garanzia per le vittime della strada riguardano i danni provocati da veicolo:

non identificato (risarciti solo i danni a persona)

non assicurato (risarciti anche i danni a cose superiori a 500 euro)

assicurato presso un’impresa in l.c.a. (risarciti sia i danni a cose sia i danni a persona)

Il Fondo di garanzia non tratta direttamente i sinistri ma si avvale di imprese assicuratrici “designate” per aree geografiche DEL RISARCIMENTO DEL DANNO

ART. 19 L.990/69

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L’azione per il risarcimento del danno può essere proposta solo dopo che siano trascorsi 60gg da quello in

cui il danneggiato abbia chiesto all’assicuratore il risarcimento del danno a mezzo raccomandata r.r.

DELL’ESERCIZIO DELL’AZIONE ART. 22 L.990/69

Disposizione applicabile in parte alle ipotesi di sinistri di competenza del Fondo di garanzia per le vittime della strada

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PROCEDURA D

PROCEDURA D OFFERTA DI OFFERTA DI RISARCIMENTO

RISARCIMENTO

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Richiesta di risarcimento in caso di sinistro con soli danni al veicolo

Art. 3 legge 39/77 e successive modifiche

L’ASSICURATORE DEVE PROVVEDERE ALL’OFFERTA DI RISARCIMENTO O AL SUO RIFIUTO MOTIVATO ENTRO:

60gg DANNI A COSE

30gg DANNI A COSE (C.A.I. CON DOPPIA FIRMA)

DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

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Art. 3 legge 39/77 e successive modifiche

¾ DESCRIZIONE DELLE CIRCOSTANZE DEL SINISTRO

• ETÀ, ATTIVITÀ, REDDITO DEL SOGGETTO LESO

• ENTITÀ DELLE LESIONI CON ATTESTAZIONE MEDICA DI AVVENUTA GUARIGIONE CON O SENZA POSTUMI

• CERTIFICATO DI MORTE

Richiesta di risarcimento in caso di danni alla persona

L’ASSICURATORE DEVE PROVVEDERE ALL’OFFERTA DI RISARCIMENTO O AL SUO RIFIUTO MOTIVATO ENTRO:

90gg DANNI A PERSONA O MORTE

DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE COMPLETA RECANTE LE SUDDETTE INFORMAZIONI

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Art. 3 legge 39/77 e successive modifiche I TERMINI PER L’OFFERTA

RICHIESTA COMPLETA

CONGRUA OFFERTA

MOTIVI

MANCATA OFFERTA

L’ASSICURATORE DEVE PROVVEDERE ALL’OFFERTA O MOTIVARNE IL RIFIUTO ENTRO:

30gg DANNI A COSE (C.A.I. CON DOPPIA FIRMA) 60gg DANNI A COSE

90gg DANNI A PERSONA O MORTE

DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA RICHIESTA COMPLETA

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Art. 3 legge 39/77 e successive modifiche

I TERMINI PER L’INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

RICHIESTA INCOMPLETA

RICHIESTA INTEGRAZIONI

L’ASSICURATORE DEVE RICHIEDERE LE NECESSARIE INTEGRAZIONI ENTRO 30gg DAL

RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA

IN TAL CASO I TERMINI PER L’OFFERTA DECORRONO NUOVAMENTE DALLA DATA DI RICEZIONE DEI DATI O

DEI DOCUMENTI INTEGRATIVI

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Art. 3 legge 39/77 e successive modifiche

Il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari

alla valutazione del danno alla persona da parte dell’impresa

VALUTAZIONE DEL DANNO ALLA PERSONA

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I TERMINI PER IL PAGAMENTO

Art. 3 legge 39/77 e successive modifiche

FORMULAZIONE CONGRUA

OFFERTA

Entro 15gg

in caso di accettazione o rifiuto del danneggiato

Entro 45 gg

in caso di silenzio del danneggiato

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Art Art . 3 legge 39/77 e successive modifiche . 3 legge 39/77 e successive modifiche I COMPENSI PROFESSIONALI

L’IMPRESA È TENUTA A:

ACQUISIRE LA DOCUMENTAZIONE PROBATORIA

RELATIVA ALLA PRESTAZIONE DEL PROFESSIONISTA

INDICARE NELLA QUIETANZA IL CORRISPETTIVO SEPARATAMENTE DALLE VOCI DI DANNO

COMUNICARE AL DANNEGGIATO L’IMPORTO

CORRISPOSTO AL PROFESSIONISTA (SE PAGATO DIRETTAMENTE)

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LE SANZIONI

OFFERTA

SPROPORZIONATA RISPETTO ALLA SOMMA LIQUIDATA

DAL GIUDICE

DOVUTA A DOLO O COLPA

GRAVE DELL’IMPRESA

CONDANNA D’UFFICIO A PAGARE ALLA CONSAP UNA SOMMA NON SUPERIORE ALLA DIFFERENZA

FRA L’OFFERTA E IL LIQUIDATO AL NETTO DI RIVALUTAZIONE ED INTERESSI

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LE SANZIONI

RICHIESTA INCOMPLETA

RICHIESTA INTEGRAZIONI

OMESSA O TARDIVA

(DOPO 30gg) RICHIESTA

D’INTEGRAZIONI

1 – 3.000.000

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LE SANZIONI

RITARDO INFERIORE A 120gg

3 - 9.000.000

RICHIESTA COMPLETA

MOTIVI

MANCATA OFFERTA

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LE SANZIONI

RITARDO

INFERIORE A 120gg

ENTRO 15gg: 5-10% SOMMA (min 800.000) RICHIESTA

COMPLETA

CONGRUA OFFERTA

PAGAMENTO DELLA SOMMA

OGNI 15gg SUCC:10-20% SOMMA

(COSE E LES. LIEVI (guaribili entro 40 gg) 2-50.000.000)

(LESIONI E MORTE 2-200.000.000)

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LE SANZIONI

COMPORTAMENTO OMISSIVO O RITARDO SUPERIORE A 120gg

10-60.000.000

(danni a cose; les. Lievi, guaribili entro 40 gg)

RICHIESTA COMPLETA

CONGRUA OFFERTA

MOTIVI

MANCATA OFFERTA

PAGAMENTO DELLA SOMMA

15-240.000.000

(lesioni; morte)

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DANNO BIOLOGICO DANNO BIOLOGICO

IL DANNO A PERSONA IL DANNO A PERSONA

DANNO MORALE

DANNO MORALE DANNO PATRIMONIALE DANNO PATRIMONIALE

Invalidità Permanente Inabilità Temporanea

Totale Parziale Minima

Incapacità lavorativa specifica

Incapacità reddituale (temporanea/permanente)

Danno emergente Spese di cura

Visite specialistiche Terapie riabilitative Spese farmaceutiche Spese funerarie

NO danno biologico iure ereditatis

danno esistenziale ??????

SI danno biologico superstiti

Della vittima Dei superstiti

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IL DANNO BIOLOGICO IL DANNO BIOLOGICO

“Lesione all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale.

Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato”

Art Art . 5 . 5 - - n.3 n.3

Valore economico del punto d’invalidità permanente - Tabella di determinazione

Art Art . 5 . 5 - - n.2 a n.2 a

Valore economico del giorno d’inabilità temporanea

Art. 5 Art . 5 - - L.57/2001 L.57/2001

Art Art . 5 . 5 - - n.2 b n.2 b

Art Art . 5 . 5 - - n.4 n.4 Il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato

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IL DANNO BIOLOGICO IL DANNO BIOLOGICO

Art. 5 Art . 5 - - L.57/2001 L.57/2001 - - Allegato A Allegato A

Invalidità permanente fino a 10 anni Punti di invalidità

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Importo del risarcimento 634,62

1.396,16 2.284,63 3.300,02 4.759,65 6.473,12 8.840,44 10.661,61 13.136,63

Si applica un coefficiente riduttivo dello 0,5% per ogni anno di età del danneggiato a partire dall’11°

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IL DANNO BIOLOGICO IL DANNO BIOLOGICO

Art. 5 Art . 5 - - L.57/2001 L.57/2001 - - punto 2 b punto 2 b

L’INABILITA’ TEMPORANEA

“A titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di euro 37,02 per ogni

giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100%, la

liquidazione avviene in misura

corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.”

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IL DANNO MORALE IL DANNO MORALE

Si sostanzia nel dolore psico-fisico connesso alla lesione subita, nella sofferenza morale per l’ingiustizia patita, negli affanni che il fatto illecito provoca.

Viene normalmente risarcito in percentuale (variabile) calcolata sull’ammontare del danno biologico

Ai superstiti viene risarcito in funzione del grado di parentela con il de cuius tenendo come base di calcolo il danno morale che sarebbe spettato alla vittima se fosse sopravvissuta con

un’invalidità permanente del 100%

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COLLABORAZIONE LIQUIDATORI - MEDICI LEGALI

Informazioni sulle modalità del sinistro e sugli esiti di eventuali perizie ergonometriche.

Valutazione del danno rigorosamente effettuata su

basi scientifiche e senza concessioni transattive

Supporto all’operato del proprio fiduciario anche in fase di contenzioso.

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Scomposizione in % degli importi del danno alla persona invalidità fino al 9%

9,90% patrocinatori

43,70% biologica permanente 21,14% biologica temporanea 14,36% morale

5,20% spese mediche 4% interessi

1,70% patrimoniale

IL DANNO A PERSONA IL DANNO A PERSONA

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Riferimenti

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