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IV IV ° ° CORSO DI QUALIFICAZIONE ED CORSO DI QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO IN MEDICINA AGGIORNAMENTO IN MEDICINA
ASSICURATIVA ASSICURATIVA
ASSOCIAZIONE MELCHIORRE GIORIA ASSOCIAZIONE MELCHIORRE GIORIA
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IL SISTEMA RISARCITORIO IL SISTEMA RISARCITORIO
NELL NELL ’ ’ ASSICURAZIONE R.C. AUTO ASSICURAZIONE R.C. AUTO
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
CODICE CIVILE
Artt. 2054, 2043, 2059, 1681,…….e altri 2056, 1223, 1226, 1227, (2057,2008)
LEGGE N. 990/69 E SUCCESSIVE MODIFICHE
LEGGE N. 39/1977 E SUCCESSIVE MODIFICHE LEGGE N. 57/2001……. E PROSSIME MODIFICHE
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ASSICURAZIONE R.C. AUTO ASSICURAZIONE R.C. AUTO
L.990/1969 L.990/1969
Art Art . 4 comma 1 . 4 comma 1 ° °
Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria r.c. auto il solo
conducente del veicolo responsabile del sinistro
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I SINISTRI RCA I SINISTRI RCA
Art Art . 4 L.990/69 . 4 L.990/69
Limitatamente ai danni alle cose non sono considerati terzi:
Il proprietario, il conducente, il locatario, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio
I soci a responsabilità illimitata se l’assicurato è una società I parenti dell’assicurato secondo il seguente prospetto
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DEL RISARCIMENTO DEL DANNO ART. 18 L.990/69
Il dannneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’assicuratore, entro il limite delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione.
Per l’intero massimale di polizza l’assicuratore non può opporre al danneggiato, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno.
L’assicuratore ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
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I casi di intervento del fondo di garanzia per le vittime della strada riguardano i danni provocati da veicolo:
non identificato (risarciti solo i danni a persona)
non assicurato (risarciti anche i danni a cose superiori a 500 euro)
assicurato presso un’impresa in l.c.a. (risarciti sia i danni a cose sia i danni a persona)
Il Fondo di garanzia non tratta direttamente i sinistri ma si avvale di imprese assicuratrici “designate” per aree geografiche DEL RISARCIMENTO DEL DANNO
ART. 19 L.990/69
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L’azione per il risarcimento del danno può essere proposta solo dopo che siano trascorsi 60gg da quello in
cui il danneggiato abbia chiesto all’assicuratore il risarcimento del danno a mezzo raccomandata r.r.
DELL’ESERCIZIO DELL’AZIONE ART. 22 L.990/69
Disposizione applicabile in parte alle ipotesi di sinistri di competenza del Fondo di garanzia per le vittime della strada
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PROCEDURA D
PROCEDURA D ’ ’ OFFERTA DI OFFERTA DI RISARCIMENTO
RISARCIMENTO
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Richiesta di risarcimento in caso di sinistro con soli danni al veicolo
Art. 3 legge 39/77 e successive modifiche
L’ASSICURATORE DEVE PROVVEDERE ALL’OFFERTA DI RISARCIMENTO O AL SUO RIFIUTO MOTIVATO ENTRO:
60gg DANNI A COSE
30gg DANNI A COSE (C.A.I. CON DOPPIA FIRMA)
DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO
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Art. 3 legge 39/77 e successive modifiche
¾ DESCRIZIONE DELLE CIRCOSTANZE DEL SINISTRO
• ETÀ, ATTIVITÀ, REDDITO DEL SOGGETTO LESO
• ENTITÀ DELLE LESIONI CON ATTESTAZIONE MEDICA DI AVVENUTA GUARIGIONE CON O SENZA POSTUMI
• CERTIFICATO DI MORTE
Richiesta di risarcimento in caso di danni alla persona
L’ASSICURATORE DEVE PROVVEDERE ALL’OFFERTA DI RISARCIMENTO O AL SUO RIFIUTO MOTIVATO ENTRO:
90gg DANNI A PERSONA O MORTE
DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE COMPLETA RECANTE LE SUDDETTE INFORMAZIONI
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Art. 3 legge 39/77 e successive modifiche I TERMINI PER L’OFFERTA
RICHIESTA COMPLETA
CONGRUA OFFERTA
MOTIVI
MANCATA OFFERTA
L’ASSICURATORE DEVE PROVVEDERE ALL’OFFERTA O MOTIVARNE IL RIFIUTO ENTRO:
30gg DANNI A COSE (C.A.I. CON DOPPIA FIRMA) 60gg DANNI A COSE
90gg DANNI A PERSONA O MORTE
DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA RICHIESTA COMPLETA
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Art. 3 legge 39/77 e successive modifiche
I TERMINI PER L’INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA INCOMPLETA
RICHIESTA INTEGRAZIONI
L’ASSICURATORE DEVE RICHIEDERE LE NECESSARIE INTEGRAZIONI ENTRO 30gg DAL
RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA
IN TAL CASO I TERMINI PER L’OFFERTA DECORRONO NUOVAMENTE DALLA DATA DI RICEZIONE DEI DATI O
DEI DOCUMENTI INTEGRATIVI
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Art. 3 legge 39/77 e successive modifiche
Il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari
alla valutazione del danno alla persona da parte dell’impresa
VALUTAZIONE DEL DANNO ALLA PERSONA
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I TERMINI PER IL PAGAMENTO
Art. 3 legge 39/77 e successive modifiche
FORMULAZIONE CONGRUA
OFFERTA
Entro 15gg
in caso di accettazione o rifiuto del danneggiato
Entro 45 gg
in caso di silenzio del danneggiato
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Art Art . 3 legge 39/77 e successive modifiche . 3 legge 39/77 e successive modifiche I COMPENSI PROFESSIONALI
L’IMPRESA È TENUTA A:
• ACQUISIRE LA DOCUMENTAZIONE PROBATORIA
RELATIVA ALLA PRESTAZIONE DEL PROFESSIONISTA
• INDICARE NELLA QUIETANZA IL CORRISPETTIVO SEPARATAMENTE DALLE VOCI DI DANNO
• COMUNICARE AL DANNEGGIATO L’IMPORTO
CORRISPOSTO AL PROFESSIONISTA (SE PAGATO DIRETTAMENTE)
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LE SANZIONI
OFFERTA
SPROPORZIONATA RISPETTO ALLA SOMMA LIQUIDATA
DAL GIUDICE
DOVUTA A DOLO O COLPA
GRAVE DELL’IMPRESA
CONDANNA D’UFFICIO A PAGARE ALLA CONSAP UNA SOMMA NON SUPERIORE ALLA DIFFERENZA
FRA L’OFFERTA E IL LIQUIDATO AL NETTO DI RIVALUTAZIONE ED INTERESSI
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LE SANZIONI
RICHIESTA INCOMPLETA
RICHIESTA INTEGRAZIONI
OMESSA O TARDIVA
(DOPO 30gg) RICHIESTA
D’INTEGRAZIONI
1 – 3.000.000
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LE SANZIONI
RITARDO INFERIORE A 120gg
3 - 9.000.000
RICHIESTA COMPLETA
MOTIVI
MANCATA OFFERTA
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LE SANZIONI
RITARDO
INFERIORE A 120gg
ENTRO 15gg: 5-10% SOMMA (min 800.000) RICHIESTA
COMPLETA
CONGRUA OFFERTA
PAGAMENTO DELLA SOMMA
OGNI 15gg SUCC:10-20% SOMMA
(COSE E LES. LIEVI (guaribili entro 40 gg) 2-50.000.000)
(LESIONI E MORTE 2-200.000.000)
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LE SANZIONI
COMPORTAMENTO OMISSIVO O RITARDO SUPERIORE A 120gg
10-60.000.000
(danni a cose; les. Lievi, guaribili entro 40 gg)
RICHIESTA COMPLETA
CONGRUA OFFERTA
MOTIVI
MANCATA OFFERTA
PAGAMENTO DELLA SOMMA
15-240.000.000
(lesioni; morte)
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DANNO BIOLOGICO DANNO BIOLOGICO
IL DANNO A PERSONA IL DANNO A PERSONA
DANNO MORALE
DANNO MORALE DANNO PATRIMONIALE DANNO PATRIMONIALE
Invalidità Permanente Inabilità Temporanea
Totale Parziale Minima
Incapacità lavorativa specifica
Incapacità reddituale (temporanea/permanente)
Danno emergente Spese di cura
Visite specialistiche Terapie riabilitative Spese farmaceutiche Spese funerarie
NO danno biologico iure ereditatis
danno esistenziale ??????
SI danno biologico superstiti
Della vittima Dei superstiti
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IL DANNO BIOLOGICO IL DANNO BIOLOGICO
“Lesione all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale.
Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato”
Art Art . 5 . 5 - - n.3 n.3
Valore economico del punto d’invalidità permanente - Tabella di determinazione
Art Art . 5 . 5 - - n.2 a n.2 a
Valore economico del giorno d’inabilità temporanea
Art. 5 Art . 5 - - L.57/2001 L.57/2001
Art Art . 5 . 5 - - n.2 b n.2 b
Art Art . 5 . 5 - - n.4 n.4 Il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato
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IL DANNO BIOLOGICO IL DANNO BIOLOGICO
Art. 5 Art . 5 - - L.57/2001 L.57/2001 - - Allegato A Allegato A
Invalidità permanente fino a 10 anni Punti di invalidità
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Importo del risarcimento 634,62
1.396,16 2.284,63 3.300,02 4.759,65 6.473,12 8.840,44 10.661,61 13.136,63
Si applica un coefficiente riduttivo dello 0,5% per ogni anno di età del danneggiato a partire dall’11°
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IL DANNO BIOLOGICO IL DANNO BIOLOGICO
Art. 5 Art . 5 - - L.57/2001 L.57/2001 - - punto 2 b punto 2 b
L’INABILITA’ TEMPORANEA
“A titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di euro 37,02 per ogni
giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100%, la
liquidazione avviene in misura
corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.”
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IL DANNO MORALE IL DANNO MORALE
Si sostanzia nel dolore psico-fisico connesso alla lesione subita, nella sofferenza morale per l’ingiustizia patita, negli affanni che il fatto illecito provoca.
Viene normalmente risarcito in percentuale (variabile) calcolata sull’ammontare del danno biologico
Ai superstiti viene risarcito in funzione del grado di parentela con il de cuius tenendo come base di calcolo il danno morale che sarebbe spettato alla vittima se fosse sopravvissuta con
un’invalidità permanente del 100%
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COLLABORAZIONE LIQUIDATORI - MEDICI LEGALI
Informazioni sulle modalità del sinistro e sugli esiti di eventuali perizie ergonometriche.
Valutazione del danno rigorosamente effettuata su
basi scientifiche e senza concessioni transattive
Supporto all’operato del proprio fiduciario anche in fase di contenzioso.
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Scomposizione in % degli importi del danno alla persona invalidità fino al 9%
9,90% patrocinatori
43,70% biologica permanente 21,14% biologica temporanea 14,36% morale
5,20% spese mediche 4% interessi
1,70% patrimoniale
IL DANNO A PERSONA IL DANNO A PERSONA
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