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Analisi emendamenti segnalati DL Milleproroghe PERSONALE SANITARIO

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Analisi emendamenti segnalati DL Milleproroghe

PERSONALE SANITARIO

➢ Prova compensativa professioni sanitarie: si prevede che fino al 30 giugno 2021 – in luogo

dell’attuale scadenza dello stato di emergenza, fissata attualmente al 30 aprile 2021 – laddove sia

prevista una prova compensativa per il riconoscimento del possesso di una qualifica professionale

conseguita in altri Paesi dell’Unione europea, nell’ambito delle professioni sanitarie infermieristiche,

ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, tale prova possa essere svolta con

modalità a distanza e la prova pratica possa svolgersi con domande a risposta chiusa e aperta su casi

clinici o situazioni paradigmatiche della pratica professionale. (4.170 Mandelli – FI)

➢ Reclutamento personale sanitario in pensione: si permette di concedere nuovi contratti per il

personale sanitario in pensione fino alla fine dell’emergenza sanitaria, in deroga a quanto sancito da

legislazione vigente. Tali nuovi contratti possono essere di massimo 6 mesi (4.97 Gemmato ‒ FDI)

➢ Riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie (art. 13 del DL Cura Italia, 17 marzo 2020,

n. 18): si prevede di prorogare fino al 31 dicembre 2022, e non solo per la durata dello stato di

emergenza, l’esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie e socio-sanitarie ai

professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale, anche presso strutture private o

accreditate, in via autonoma o dipendente, una professione sanitaria e socio-sanitaria conseguita

all’estero. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all’albo del Paese

di provenienza alle Regioni che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti.

Nel caso di assunzioni presso strutture private o accreditate, gli interessati possono iniziare ad

esercitare dal momento della presentazione della domanda di riconoscimento del titolo. (4.34 Russo

– FI)

➢ Fondo solidarietà familiari esercenti professioni sanitarie vittime covid (art. 22-bis DL Cura Italia):

si prevede di estendere al 31 marzo 2021, in luogo del 31 dicembre 2020, il Fondo istituito presso la

Presidenza del Consiglio dei Ministri con dotazione di 10 milioni destinato all’adozione di iniziative di

solidarietà a favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, di assistente sociale e degli

operatori socio-sanitari impegnati nelle azioni di contenimento e gestione del Covid-19 che durante

lo stato di emergenza abbiano contratto, in conseguenza della loro attività prestata, una patologia

alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come “concausa” del contagio da Covid-19.

(11.35 Di Maio – PD; 11.18 Giacomoni – FI; 11.43 Viscomi – PD; 11.77 Rizzetto – FdI; 11.79 Nesci –

M5S; 11.129 Fassina – LeU)

➢ Proroga contratti sanitari: si consente alle aziende e agli enti del SSN di disporre la proroga dei

contratti a tempo determinato del personale delle professioni sanitarie e degli operatori

socio-sanitari in essere al 31 dicembre 2020 fino al limite massimo di 36 mesi. (1.189 Donno – M5S)

➢ Livello minimo di protezione personale sanitario: il livello minimo di protezione per il personale

infermieristico e per i professionisti sanitari, per quanto concerne i DPI delle vie respiratorie, è

determinato dalla classe FFP2. Per garantire una fornitura adeguata è stanziato un fondo pari a €5

mln per il 2021. (19.17- Serracchiani, PD; 19.38 – Amitrano, M5S)

➢ Permanenza in servizio del personale sanitario della Polizia: l’emendamento ambisce a

riconoscere le disposizioni sulla permanenza in servizio del personale sanitario anche a quello

operante nelle forze di Polizia di Stato. (19.44 – Ceccanti, Pd)

GENERALE

(2)

o Assunzione di specializzandi e conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale

sanitario (art. 2-bis, commi 1 e 5, DL Cura Italia). Più in dettaglio, la norma sul conferimento

degli incarichi, unitamente alla disposizione sull’assunzione degli specializzandi, è stata

prorogata al 31 dicembre dalla Legge di bilancio 2021.

o Accesso del personale sanitario e socio-sanitario al SSN (art. 2-ter, commi 1 e 5 DL Cura

Italia)

o Potenziamento delle reti di assistenza territoriale (art. 3, comma 4, DL Cura Italia)

o Disciplina delle aree sanitarie temporanee (art. 4, commi 1 e 2, DL Cura Italia)

o Unità speciali di continuità assistenziale (art. 4-bis, comma 4, DL Cura Italia)

o Permanenza in servizio del personale sanitario (art. 12 DL Cura Italia)

o Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie (art.

13, commi 1 e 1-bis, DL Cura Italia)

o Fondo di solidarietà in favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e

operatori socio-sanitari (art. 22-bis, comma 1, DL Cura Italia)

o Disposizioni in materia di lavoro agile (art. 39 DL Cura Italia e art. 90, commi 1, 3 e 4,  DL

Rilancio)

o Svolgimento in videoconferenza delle sedute di organi collegiali (art. 73 DL Cura Italia)

o Continuità della governance degli enti pubblici di ricerca (art. 100, comma 2, DL Cura Italia)

o Svolgimento a distanza dell'attività formativa delle università per garantire la continuità

dell’erogazione (art. 101, commi 2-5, 6-ter e 7, DL Cura Italia)

o Modalità di svolgimento a distanza delle prove compensative per il riconoscimento di

qualifiche professionali sanitarie conseguite in altri Stati membri dell’UE (art. 102, comma

6, DL Cura Italia)

o Procedure valutative per il passaggio dei ricercatori universitari a tempo determinato di tipo

B al ruolo dei professori associati (art. 101, comma 6-ter, DL Cura Italia)

o Esami di abilitazione e tirocini professionalizzanti e curriculari (art. 6, comma 4, DL Scuola)

o Continuità degli Organi delle università (art. 7, comma 1 DL Scuola)

o Distribuzione dei farmaci agli assistiti (art. 27-bis, comma 1, DL Liquidità)

o Incrementi del trattamento economico ai MMG e PLS (art. 38, commi 1 e 6, DL Liquidità)

o Sperimentazione e uso compassionevole dei medicinali in relazione all'emergenza

epidemiologica da COVID-19 (art. 40, commi 1, 3 e 5, DL Liquidità)

o Remunerazione per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19 (art.

4, commi 1 e 3, DL Rilancio)

o Proroga piani terapeutici che includono forniture per ospedalizzazione a domicilio (art. 9

del DL Rilancio) (4.8 Longo - Misto)

➢ Modifica proroghe Allegato 1: le proposte emendative rimuovono il limite delle proroghe fissato al

31 marzo 2021:

o Limite allo stato di emergenza: le proposte emendative mantengono soltanto il termine

finale della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. (19.16 – Viscomi, PD; 19.42

– Fassina, LeU; 19.22 – Fiorini, Lega; 19.43 – Mandelli, FI; 19.20 – Garavaglia, Lega)

o Proroga al 30 giugno 2021: si proroga il limite per le disposizioni di cui all’Allegato 1 al 30

giugno 2021. (19.40 – Giacomini, FI)

o Proroga al 30 aprile 2021: si proroga il limite per le disposizioni di cui all’Allegato 1 al 30

aprile 2021 ad eccezione della distribuzione di farmaci agli assistiti (art. 27-bis del DL

Liquidità) da parte di farmacie anche ai pazienti in assistenza domiciliare, e ad eccezione

della proroga dei piani terapeutici (art. 9 del DL Rilancio). (19.25 – De Filippo, PD)

➢ Flessibilità nell’utilizzo delle risorse in materia sanitaria (Legge di Bilancio 2021, art. 1 commi dal

(3)

destinazione. (4.168 Pentangelo – FI; 4.110 De Filippo – PD); Si tratta di una proposta avanzate dalle

regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni nella riunione dello scorso 21 gennaio 2021

➢ Incremento Fondo sanitario regionale (Art. 11, DL 30 aprile 2019, n. 35): si estende fino al 31

dicembre 2022, in luogo del 31 dicembre 2021, l’incremento del 10% della parte del Fondo Sanitario

Regionale destinato alle spese sostenute per il personale degli enti del SSN. (4.104 Carnevali – PD);

CONTESTO

➢ Proroga graduatoria esame di medicina: si vuole prorogare il termine di utilizzo della graduatoria

per l’accesso alla laurea di medicina, garantendo che vengano occupati tutti i posti resi vacanti ‒ per

cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi ‒ per fare fronte all’emergenza da COVID-19. (4.86

Menga – M5S)

➢ Incremento età pensionistica dirigenti medici: i dirigenti medici delle aziende ospedaliere delle

Università con più di 70 anni possono essere trattenuti in servizio per un ulteriore anno alla fine

dell’anno accademico 2020/2021 durante il periodo di emergenza. (4.012 De Lorenzo ‒ LEU)

➢ Reclutamento laureati in medicina: si modifica il limite di tempo per il reclutamento dei laureati in

medicina in sostituzione ai medici abilitati non a disposizione per far fronte all’emergenza sanitaria

fino al 31 dicembre 2021, invece che fino alla fine dell’emergenza. (4.112 Carnevali ‒ PD)

➢ Elenco nazionale soggetti idonei alla nomina di DG in aziende sanitarie: si proroga al 30 marzo 2022,

in luogo del 21 marzo 2021, la possibilità di integrazione dell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla

nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti

del SSN. Di conseguenza i termini di presentazione delle domande sono riaperti dal 21 gennaio 2021

al 31 maggio 2021. (4.87 Ianaro – M5S)

➢ Contratto di lavoro dirigenza SSN (art. 1 comma 687, Legge di Bilancio 2019): si proroga per il

triennio 2022 – 2024, in luogo del 31 dicembre 2021, l’inquadramento della dirigenza amministrativa,

professionale e tecnica del SSN nell’area di contrattazione collettiva della sanità, nell’ambito

dell’apposito accordo stipulato ai sensi dell’art. 40, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n.65. (4.102

Carnevali – PD);

➢ Durata Ordini e Federazioni nazionali delle professioni sanitarie: si proroga fino al termine dello

stato di emergenza sanitaria la durata degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie, che non

abbiano svolto le procedure elettorali per il rinnovo, e la durata degli organi delle rispettive

Federazioni Nazionali. (4.175 Sisto – FI). Si ricorda che l’ordinanza del 31 dicembre 2020 del Capo del

Dipartimento della Protezione Civile ha differito al 31 gennaio 2021 le procedure elettorali per il

rinnovo degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie in scadenza non ancora avviate oppure

avviate e non ancora concluse.

➢ Dirigenti medici aziende ospedaliere universitarie: si prevede la possibilità di trattenere in servizio i

dirigenti medici delle aziende ospedaliere delle Università, che abbiano maturato il 70° anno di età

durante il periodo di emergenza, per un ulteriore anno a decorrere dal termine dell’anno accademico

2020-2021 (4.8 Longo - Misto)

➢ Procedura ammissione DG aziende sanitarie e enti SSN: sono iscritti nell’elenco degli idonei della

procedura di ammissione per la nomina dei direttori generali delle Aziende sanitarie e degli enti del

SSN tutti i candidati che hanno ottenuto l’ammissione al corso regionale di formazione in materia di

sanità pubblica e di gestione sanitaria. (4.22 Fioramonti ‒ Misto)

➢ Assunzione dirigenti medici, veterinari e sanitari (Art. 5-bis comma 2, DL 30 dicembre 2019 n. 162):

si prevede, al fine di fronteggiare la carenza di medici specialisti e garantire l’erogazione dei LEA, di

aggiungere i dirigenti veterinari ai dirigenti medici e sanitari che possono presentare domanda di

trattenimento in servizio anche oltre il quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre

il settantesimo anno di età. (4.150 Conte – LeU)

(4)

docenti universitari o ricercatori che svolgono attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti

universitari di ricovero e cura facenti parte del SSN. (1.22 Sisto – FI)

➢ Proroga contratti personale esterno: per garantire continuità dei servizi nelle strutture sanitarie

pubbliche, per l'intera durata dell'emergenza sono prorogati tutti i contratti del personale esterno in

utilizzo. (1.135 Sapia – M5S)

➢ Superamento

precariato nelle

PA: il

termine per

le

assunzioni a tempo

indeterminato del personale non

dirigenziale delle

PA – attualmente fissato dall’art.

20,

comma

1

del

DLgs n.

75/2017

al 31

dicembre

2021 – è prorogato al 31 dicembre 2022 e si applica anche agli operatori del servizio socio

sanitario con contratto a termine in scadenza al 31 gennaio 2021. (1.202 Giannone – FI)

➢ Proroga conclusione procedure concorsuali straordinarie SSN: si proroga al 31 dicembre 2021 la

conclusione delle procedure concorsuali straordinarie per il reclutamento di personale dirigenziale e

non dirigenziale del SSN – medico, tecnico-professionale e infermieristico – attualmente fissata al 31

dicembre 2020 (

art. 20, comma 10, D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75)

. Inoltre, si considera la data del 31

dicembre 2022 – anziché il 31 dicembre 2021 attualmente previsto dal DL Milleproroghe all’art. 1,

comma 8 – come limite entro il quale aver maturato l’anzianità di servizio presso l’amministrazione

che bandisce il concorso. (

art. 20, comma 11-bis, D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75

) (1.67 Di Maio Marco

– IV).

➢ Proroga graduatorie concorsi 2016-2017 PA: tutte le amministrazioni dello Stato, comprese le

istituzioni universitarie e le aziende e gli enti del SSN, per far fronte alle carenza di organico, possono

utilizzare fino al 31 dicembre 2021 le graduatorie dei concorsi pubblici approvate negli anni 2016 e

2017. (1.60 Russo Paolo – FI)

➢ Proroga graduatorie 2011 e 2012-2017 concorsi PA: si modifica il comma 147 dell’art. 1 della

legge

di bilancio n. 160/2019

prevedendo che siano utilizzabili fino al 31 dicembre 2021 sia le graduatorie

approvate nell'anno 2011 – in luogo del 30 marzo 2020 attualmente previsto – sia le graduatorie

approvate negli anni dal 2012 al 2017 – in luogo 30 settembre 2020 attualmente previsto (1.24

D'Attis – FI; 1.011 Rizzetto – FdI); utilizzabili fino al 30 marzo 2021 le graduatorie approvate nel 2011,

fino al 30 settembre 2021 le graduatorie approvate dal 2012 al 2017, ed entro tre anni dalla loro

approvazione le graduatorie approvate negli anni 2018, 2019 e 2020 (1.15 Topo – PD); utilizzabili

fino al 30 marzo 2022 le graduatorie approvate nel 2011 e fino al 30 settembre 2022 le graduatorie

approvate dal 2012 al 2017 (1.68 Di Maio Marco – IV); utilizzabili fino al 30 giugno 2022 le

graduatorie approvate dal 2012 al 2017 (1.136 Gagnarli – MS5); utilizzabili fino al 30 luglio 2021 le

graduatorie approvate dal 2012 al 2017 (1.184 Caso – M5S)

➢ Termini per invio domanda trattamenti integrativi: viene prorogato il termine per l’invio delle

domande per i trattamenti integrativi, tra cui le domande per la cassa integrazione sono prorogati

fino alla fine dell’emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021. Nel testo originario non era

presente una proroga per l’invio di tali domande. (19.21 – Rizzetto, FDI; 19.39 – Invidia, M5S; 19.15

– Viscomi, PD; 19.7 – Giacomoni, FI; 19.14 – Di Maio Marco, IV).

AGENAS

➢ Rinnovo contratti AGENAS: con l’obiettivo di garantire continuità alle attività e ai compiti istituzionali

della medesima Agenzia, con particolare riferimento alle ulteriori esigenze formative del personale

sanitario correlate alla riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale, si prevede il rinnovo dei

contratti di lavoro flessibile stipulati dall’Agenas fino all’avvio delle procedure straordinarie di

stabilizzazione del personale, e comunque fino al 31 dicembre 2022 (4.48 Marco Di Maio- IV; 4.55.

Mura - PD; 4.83. Sportiello – M5S; 4.149. Conte – LeU)

(5)

maturato almeno 3 anni di esperienza lavorativa anche non continuativa. (4.38 Spena – FI; simile

4.31 Bagnasco – FI)

ASSISTENZA E MEDICINA TERRITORIALE

Implementazione ADI: (art. 1 del DL Rilancio, 19 maggio 2020, n. 34) si proroga al 31 dicembre 2021, in luogo

del 31 dicembre 2020, la possibilità per le aziende sanitarie di implementare l’assistenza domiciliare integrata

per pazienti in isolamento, garantendo supporto sanitario per le attività logistiche ed i servizi essenziali.

(4.142 De Menech – PD e 4.82 Villani – M5S e 4.92 Stefani – Lega e 4.131 Foscolo – Lega)

UNIVERSITÀ E RICERCA

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