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Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun. Sentenza. Commissione del Tribunale cantonale

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Dretgira chantunala dal Grischun

___________________________________________________________________________________________________

Rif.: Coira, 16 febbraio 2006 Comunicata per iscritto il:

VB 05 11

Sentenza

Commissione del Tribunale cantonale

Presidenza Vicepresidente Bochsler

Giudici Rehli e Hubert

Attuario Crameri

——————

Visto l'appello amministrativo

di A., appellante, rappresentato dall’avv. dott. iur. Plinio Pianta, 7743 Brusio,

contro

la decisione del Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni del 30 novembre 2005, comunicata il 2 dicembre 2005, in re contro l’appellante,

concernente revoca della licenza di condurre,

è risultato:

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A. Con decisione del 5 agosto 2004 l’Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni ha revocato a A., a titolo preventivo per un periodo indeterminato con effetto dal 22 maggio 2004, la licenza di condurre per tutte le categorie, sottocategorie e categorie speciali di veicoli a motore, per avere, il suddetto giorno, condotto a B. la sua vettura in stato d'ebrietà (1,92 g o/oo) e urtato la ringhiera ivi esistente al margine destro della strada come pure, nel corso dell’inchiesta amministrativa, destato il sospetto di dipendenza dall’alcol e d’inidoneità alla guida.

A. é quindi stato sottoposto ad un esame psichiatrico presso la Clinica Beverin di Cazis. Dopo l’esame, effettuato il 22 settembre 2004, il primario di questa clinica, dott. med. C., nel suo referto del 26 novembre 2004 ha costatato che il paziente era alcoldipendente da molti anni, che necessitava di cure, che veniva già curato con successo e che non era idoneo alla guida di veicoli. Con decisione del 12 gennaio 2005 l’Ufficio cantonale della circolazione ha pertanto revocato all’interessato la licenza di condurre per tutte le categorie, sottocategorie e categorie speciali per un periodo indeterminato, almeno per 6 mesi, con effetto dal 2 agosto 2004 (inizio della controllata totale astinenza dall’alcol). Il rilascio della licenza di condurre è stato subordinato alla prova di una controllata totale astinenza dall’alcol di almeno 6 mesi antecedente alla richiesta di rilascio.

B. Con certificato del 26 gennaio 2005 il dott. med. D., B., ha attestato una controllata totale astinenza dall’alcol di 6 mesi del paziente. Per l’esame dei reperti di laboratorio l’Ufficio cantonale della circolazione s’è rivolto alla Clinica Beverin, il cui primario dott. med. F. nel suo referto del 2 febbraio 2005 ha costatato:

Bei Herrn A. wurden insgesamt sieben Blutuntersuchungen durchgeführt.

Die Laborwerte waren alle noch im Normbereich, wenn auch z. T. knapp.

Beim CDT gilt normalerweise ein Graubereich zwischen 2,6 und 3,0 %. Erst über 3,0 % ist ein Wert eindeutig pathologisch. Herr A. zeigt in Verlauf der Kontrollen zweimal Werte von 2,6 %. Da der Hausarzt eine derzeit günstige Situation attestiert, würden wir die Auflage als erfüllt ansehen.

Im Gutachten vom 26.11.2004 wurde bei Herrn A. eine Alkoholabhängigkeit nach ICD-10 diagnostiziert. Es wurde eine minimale Probezeit von sechs Monaten vor Wiedererteilung des Fahrausweises empfohlen. Gemäss gängiger Praxis wird bei einer manifesten Alkoholabhängigkeit eine mindestens 12-monatige kontrollierte Alkoholabstinenz gefordert. Daher würden wir empfehlen, die Wiedererteilung des Fahrausweises mit der Auflage des Nachweises einer weiteren kontrollierten Abstinenz für weitere sechs Monate zu verbinden.“

Fondandosi su questo referto, con decreto dell’8 febbraio 2005 l’Ufficio cantonale della circolazione ha annullato la decisione del 12 gennaio 2005 e

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rilasciato all’interessato la licenza di condurre. Il rilascio è però stato subordinato alla condizione di una controllata astinenza dall’alcol per la durata di ulteriori 6 mesi.

Questo decreto non è stato impugnato.

C. In data 29 luglio 2005 il dott. med. D. ha di nuovo attestato all’Ufficio cantonale della circolazione una controllata totale astinenza dall’alcol di 6 mesi del paziente. Consultata nuovamente la Clinica Beverin, il 15 agosto 2005 il medico assistente dott. G., ha risposto:

“Es wurden vom 24.1.2005 bis zum 28.7.2005 in ca. monatlichen Abständen regelmässig Laborkontrollen aller fünf Laborwerte durchgeführt. Das CDT lag bis zum 16.6.2005 im Normbereich. Es war am 4.7.2005 mit 3,5 % und am 26.(recte: 28.)7.2005 mit 3,2 % (Normbereich < 3,0 %, Grenzbereich 2,6 – 3 %) erhöht. In einem Telefongespräch am 15.8.2005 sagte der Hausarzt von Herrn A., Herr Dr. D., er sei der Meinung, dass Herr A. auch in den letzten Monaten nicht zu viel Alkohol getrunken habe. Herr Dr. D. behandle bei Herrn A. eine chronische Depression. Herr A. sei wieder voll berufstätig.

Seine berufliche Situation habe sich damit in der letzten Zeit gebessert.

Insgesamt muss aber trotz dieser positiven Angaben des Hausarztes gesagt werden, dass Herr A. mit zweimal erhöhtem CDT-Wert in den beiden letzten Laborkontrollen die Auflagen nicht erfüllt hat. Da der CDT-Wert ein Hinweis auf den Alkoholkonsum in den letzten drei Wochen vor der Blutuntersuchung ist, hat Herr A. somit seit ca. Mitte Juni regelmässig eine grössere Menge Alkohol konsumiert.

Wir empfehlen folgendes Prozedere: Bevor Herr A. seinen Führerausweis wieder zurückverlangen kann, sollte er während weiteren mindestens sechs Monaten eine ärztlich kontrollierte Alkoholabstinenz mittels vierwöchentlicher Kontrollen der Laborwerte MCV, GOT, GPT, GGT und CDT nachweisen.“

Su questa base l’Ufficio cantonale della circolazione, con decisione del 12 ottobre 2005, ha di nuovo revocato all’interessato la licenza di condurre per tutte le categorie, sottocategorie e categorie speciali per un periodo indeterminato. Il rilascio della licenza di condurre è stato nuovamente subordinato alla prova di una controllata totale astinenza dall’alcol di almeno 6 mesi antecedente alla richiesta di rilascio.

D. Il ricorso interposto da A. contro questa decisione è stato respinto dal Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni in data 30 novembre 2005.

E. Contro la decisione dipartimentale comunicata il 2 dicembre 2005 A.

è insorto con appello amministrativo del 22 dicembre 2005 ed ha chiesto alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni:

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“1. Sia constatato che la decisione impugnata è sospesa per la durata della procedura d’appello contro la stessa decisione ai sensi dell’art. 142 cpv.

3 LGP/GR (effetto sospensivo eo ipso de lege).

2. La decisione qui impugnata sia annullata in quanto trattasi di una revoca della licenza di condurre a scopo ammonimento e non a scopo sicurezza e quindi la revoca non potrebbe esser fatta neanche a tempo determinato.

3. Date le premesse oggettive e soggettive sia concessa la licenza di condurre al ricorrente, eventualmente con imposizione di un provvedimento eccezionale a garanzia dell’astinenza da alcool.

4. L’appellante sia esonerato da spese.

Spese giudiziarie e ripetibili + 7.6 % IVA a carico della controparte.”

Il Dipartimento cantonale di giustizia, polizia e sanità ha proposto la reiezione dell’appello.

La Commissione del Tribunale cantonale considera :

1. Contro decisioni del Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni concernenti provvedimenti amministrativi in materia di circolazione stradale l’interessato può proporre appello alla Commissione del Tribunale cantonale giusta gli art. 141 segg. LGP (art. 19 cpv. 2 OLCS). L'appello è da inoltrare entro 20 giorni dalla ricezione scritta della decisione alla Commissione del Tribunale cantonale.

Esso dev'essere motivato con indicazione dei vizi di merito e/o d'ordine e se il decreto è impugnato totalmente o parzialmente (art. 142 cpv. 1 LGP). Tempestivo e motivato, l’appello interposto a questa commissione contro la confermata revoca della licenza di condurre da parte del suddetto dipartimento è ricevibile in ordine.

2. L’appellante è del parere che l’appello rivolto contro la decisione del Dipartimento cantonale di giustizia, polizia e sanità del 30 novembre 2005, con cui è stata protetta la revoca della licenza di condurre pronunciata dall’Ufficio cantonale della circolazione, impedisce il passare in giudicato dell’impugnato giudizio. Certo, ai sensi dell’art. 142 cpv. 3 LGP l’appello ha per legge effetto sospensivo, ma questa regolarizzazione è applicabile ai procedimenti penali, mentre che nella concreta fattispecie trattasi di una procedura amministrativa. Ciò spiega anche la differente prassi relativa all’effetto sospensivo di appelli contro decisioni di revoca a scopo d’ammonimento e di quelli contro pronunce di revoca a scopo di sicurezza, come è stato illustrato nella PTC 1999 no. 41. La revoca a scopo d’ammoni-mento presuppone non solo una violazione di norme della circolazione da perseguire

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penalmente, ma ha anche un elemento penale. Dato che in un caso di questo genere l’idoneità alla guida dell’interessato è fuori discussione, al rimedio legale contro la relativa decisione - quindi anche all’appello amministrativo - può essere concesso l’effetto sospensivo senza esitazione. Diversa è invece la situazione nel caso di una revoca a scopo di sicurezza, poiché essa tutela la sicurezza della circolazione stradale. In questo caso, nell’interesse degli altri utenti della strada, dev’essere impedita la guida di un veicolo all’individuo non idoneo a condurre. Se quindi ad un conducente mancano le facoltà richieste per condurre con sicurezza una vettura nel traffico stradale, la licenza di condurre va revocata e di conseguenza un rimedio legale contro la relativa decisione non può avere effetto sospensivo.

Manifestamente nel concreto caso all’appellante la licenza di condurre è stata revocata a scopo di sicurezza, per cui per costante prassi all’appello non può esser concesso l’effetto sospensivo (cfr. PTC 2003 no. 30 cons. I. 2).

3. a) Ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LCS le licenze e i permessi devono essere revocati, se viene accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempite; essi possono essere revocati, se non sono stati osservati le limitazioni e gli obblighi, ai quali il rilascio era stato subordinato nel caso particolare. Fra i motivi che escludono la possibilità di rilasciare la licenza di condurre veicoli a motore l’art. 14 cpv. 2 lett. c LCS indica il fatto che il conducente soffre di una dipendenza che lo rende non idoneo alla guida. L’inido-neità a condurre ha quindi come conseguenza che la patente non può essere rilasciata rispettivamente deve essere revocata a scopo di sicurezza; la revoca a questo scopo serve a proteggere la circolazione da conducenti non idonei a condurre veicoli – fra l’altro - per il vizio del bere. In questi casi secondo l’art. 16d cpv. 1 lett.

b LCS la licenza di condurre è revocata per una durata indeterminata. Essa può essere rilasciata condizionatamente e sottoposta ad obblighi, se un periodo di prova legale o disposto è trascorso e il conducente prova l’eliminazione del vizio, che esclude l’idoneità alla guida (art. 17 cpv. 3 LCS). Qualora il conducente non adempia le condizioni impostegli o venga meno in altro modo alla fiducia in lui riposta, la licenza deve essere nuovamente revocata (art. 17 cpv. 5 LCS).

b) Nella perizia psichiatrica della Clinica Beverin del 26 novembre 2004 il dott. med. C. ha concluso che A. era alcoldipendente da molti anni, che necessitava di cure, che veniva già curato con successo e che non era idoneo alla guida di veicoli (atto no. 6). Sulla base di questa perizia l’Ufficio cantonale della circolazione, con decisione del 12 gennaio 2005, gli ha revocato la licenza di condurre per tutte le categorie, sottocategorie e categorie speciali per un periodo

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indeterminato, almeno per 6 mesi, con effetto dal 2 agosto 2004; il rilascio della patente è stato sottoposto alla condizione di una controllata totale astinenza dall’alcol di almeno 6 mesi antecedente alla richiesta di rilascio (atto no. 11).

L’interessato ha soddisfatto questa condizione (atti ni. 12 e 13). Di conseguenza, con decreto dell’8 febbraio 2005, la precedente decisione è stata annullata e la licenza di condurre è stata restituita. Dato però che colla decisione di revoca era stato imposto un periodo di prova minimo di 6 mesi, mentre che per costante prassi in caso di manifesta dipendenza dall’alcol è richiesta una controllata astensione dall’alcol di almeno 12 mesi (atto no. 13), la restituzione è stata vincolata all’obbligo di un’ulteriore controllata astinenza dall’alcol per la durata d’altri 6 mesi (atto no. 14).

A quest’obbligo l’interessato non ha ottemperato. Infatti dai controlli clinici è risultato che i valori CDT, costatati mensilmente tra il 24 gennaio 2005 e il 16 giugno 2005, erano normali (2,2 – 2,6 %), mentre che quelli del 4 e 28 luglio 2005 erano patologici (3,5 e 3,2 %). Il dott. G. della Clinica Beverin ha quindi inferito che il paziente a partire dalla metà di giugno 2005 aveva ingerito regolarmente una grande quantità di alcol (atto no. 16). Prendendo in considerazione questo parere peritale, l’Ufficio cantonale della circolazione, con decisione del 12 ottobre 2005, ha di nuovo revocato la patente per un periodo indeterminato. La restituzione della stessa è nuovamente stata sottoposta alla condizione di una controllata totale astinenza dall’alcol di almeno 6 mesi antecedente alla richiesta di restituzione (atto no. 21).

Ora, se la restituzione della patente vincolata all’obbligo di un’ulteriore controllata astensione dall’alcol è di massima ammissibile, vale a dire proporzionata, è questione che in concreto non può essere esaminata, poiché il decreto dell’8 febbraio 2005, con cui è stata restituita la licenza di condurre condizionatamente, non è stato impugnato. L’inosservanza della condizione ha come conseguenza la revoca della patente, senza che debba essere vagliata la questione della proporzionalità del provvedimento, altrimenti sarebbe esaminato l’obbligo, che è passato in giudicato. La decisione di revoca del 12 ottobre 2005 altro non è che un decreto d’esecuzione, che impone la controllata astensione dall’alcol per un periodo di 6 mesi, ordinata con decreto dell’8 febbraio 2005, e che può essere impugnata unicamente in quanto vada al di là del provvedimento da eseguire (cfr. Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basel 1990, no. 35 VI/d). Oggetto dell’esame della querelata decisione può quindi essere solo l’inosservanza della condizione d’astinenza dall’alcol, che ha avuto per effetto nuovamente la revoca della licenza di condurre.

Che l’appellante a questa condizione non ha ottemperato è dimostrato. I valori CDT di 3,5 e 3,2 %, accertati il 4 e 28 luglio 2005, erano al di sopra del valore patologico

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(3,0 %), ciò che documenta il consumo regolare e praticamente giornaliero di almeno 50 – 60 grammi d’alcol nelle due a tre settimane precedenti i due controlli (DTF 129 II 90). Dall’appellante la condizione d’astensione dall’alcol non era da osservare unicamente quando era alla guida, ciò che non sarebbe controllabile, ma richiedeva la totale astinenza per garantire la sua durevole idoneità a condurre veicoli a motore.

c) Con tutti gli svolgimenti che si riferiscono alla sentenza pubblicata nella PTC 2003 no. 30 l’appellante non sta in argomento. Nell’evenienza concreta il Dipartimento cantonale di giustizia, polizia e sanità ha confermato la revoca della licenza di condurre sulla base dell’art. 17 cpv. 5 LCS, secondo cui la patente deve essere nuovamente revocata, se il conducente non adempie le condizioni impostegli, e non sulla base dell’art. 30 OAC (art. 35 OAC nella vecchia versione), a norma di cui la licenza può essere revocata immediatamente, a titolo preventivo, se esistono seri dubbi sull’idoneità a condurre. Oggetto dell’impugnata decisione non è quindi la revoca immediata, a titolo preventivo, della licenza per presunta inidoneità a condurre, ma la revoca per inosservanza della condizione d’astensio- ne dall’alcol.

c/a La circostanza che l’appellante è alcoldipendente e di conseguenza non idoneo a condurre veicoli (atto no. 6) è un particolare motivo che giustifica l’imposizione della condizione. Dev’essere infatti controllato se egli può esser riammesso alla guida. Dirimpetto al suo vizio le eccezioni di formalismo eccessivo, violazione della buona fede, disparità di trattamento e segnatamente di sproporzionalità della misura adottata sono manifestamente insostenibili. La restituzione della patente va sottoposta alla condizione di una controllata astensione dall’alcol, poiché non v’è altro provvedimento più mite con cui può esser garantita la sicurezza stradale. La condizione è perciò da reputare necessaria. La vita astinente imposta all’appellante serve a garantire la sua durevole idoneità alla guida.

c/b All’appellante la licenza di condurre è stata revocata a scopo di sicurezza, non a scopo d’ammonimento. La revoca per una durata indeterminata non può quindi essere criticata (art. 16d cpv. 1 lett. b LCS, art. 17 cpv. 1bis LCS nella vecchia versione). In tal caso della necessità professionale che può avere l’appel- lante di utilizzare la sua patente non può esser tenuto conto, essendo essa determinante unicamente per decidere della durata della revoca (art. 16 cpv. 3 LCS). La patente revocata può essere restituita condizionatamente e sottoposta ad

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obblighi, se un periodo di prova legale o disposto è trascorso e se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo rispettivamente se il conducente prova l’eliminazione del vizio, che esclude l’idoneità alla guida (art. 17 cpv. 3 LCS, art. 17 cpv. 3 prima frase LCS nella vecchia versione).

c/d Il diritto intertemporale è ininfluente. Secondo il diritto anteriore e quello vigente la licenza di condurre, restituita, va nuovamente revocata, se alla condizione imposta non è ottemperato (art. 17 cpv. 5 LCS, art. 17 cpv. 3 ultima frase LCS nella vecchia versione).

c/e All’appellante la licenza di condurre non è stata revocata a titolo preventivo. La querelata decisione si fonda sul decreto dell’8 febbraio 2005 che non è stato impugnato. Con esso l’Ufficio cantonale della circolazione ha restituito la patente alla condizione di una controllata astensione dall’alcol per la durata di 6 mesi. Ciò è ammissibile (cfr. DTF 131 II 248). Questa condizione non è stata soddisfatta, sicchè la licenza è stata di nuovo revocata.

d) L’appello si rivela pertanto infondato e dev’essere respinto. I costi della procedura d’appello vanno a carico dell’appellante (art. 160 cpv. 1 LGP).

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La Commissione del Tribunale cantonale giudica:

1. L’appello è respinto.

2. I costi della procedura d’appello di fr. 800.-- vanno a carico dell’appellante.

3. Questa sentenza può essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo ai sensi degli art. 97 segg. OG al Tribunale federale entro 30 giorni dalla comunicazione scritta.

4. Comunicazione a:

__________

Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni

Il Vicepresidente L'Attuario

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