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Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni

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(1)

Tribunale cantonale dei Grigioni

___________________________________________________________________________________________________

Rif.: Coira, 11 novembre 2008 Comunicata per iscritto il:

ZB 08 28

Sentenza

Commissione del Tribunale cantonale

Presidenza Presidente Brunner Giudici Riesen-Bienz e Michael Dürst Attuario Crameri

——————

Visto il ricorso civile

di X., convenuto e ricorrente, rappresentato dall'avv. lic. iur. Mirco Rosa, Palazzo del Sole, 6535 Roveredo,

contro

la sentenza del Tribunale del Distretto Bernina del 10 luglio 2008, comunicata il 18 agosto 2008, in re Y . , e Z . , attrici e resistenti, ambedue rappresentate dall'avv.

lic. iur. Ilario Bondolfi, Poststrasse 43, 7002 Coira, contro il convenuto e ricorrente, concernente completamento del dispositivo di una sentenza,

è risultato:

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A. Statuendo su un'azione della Y. e della Z. contro X., con sentenza del 10 luglio 2008 il Tribunale del Distretto Bernina ha giudicato:

"1. L'azione é accolta.

Di conseguenza il convenuto é condannato a pagare:

aa) alla Y. l'importo difr. 1'024'055.05 oltre gli interessi del 5%

a decorrere dal 26 maggio 2003

bb) alla Z. l'importo di fr. 1'402'370.25 oltre gli interessi del 5% a decorrere dal 26 maggio 2003."

Il giudizio é stato comunicato con dispositivo senza motivazione il 18 agosto 2008. In esso é stato indicato unicamente che l'azione era accolta, senza l'obbligo di pagare i relativi importi.

B. Con scritto del 28 agosto 2008 le attrici hanno comunicato al Presi- dente del Tribunale distrettuale che il dispositivo della sentenza alla cifra 1 non riprendeva gli importi al cui pagamento era stato condannato il convenuto e che il giudizio non é esecutivo. Esse l'hanno invitato a voler provvedere al completamen- to della sentenza.

C. L'11 settembre 2008 il Presidente del Tribunale distrettuale ha notifi- cato alle parti il dispositivo, completato alla cifra 1 con gli importi rivendicati colla azione ed accolti giudizialmente, constatando che la sentenza del 10 luglio 2008 era passata in giudicato, poiché nessuna delle parti aveva richiesto, entro il termi- ne legale, la redazione con testo integrale della stessa.

D. Contro la constatazione di passaggio in giudicato, il 16 settembre 2008, il convenuto é insorto dinanzi alla Commissione del Tribunale cantonale ed al Tribunale cantonale con ricorso ed appello ed ha chiesto:

"In via principale

1. Il ricorso é accolto e la sentenza (dispositivo) del Tribunale del Distret- to Bernina, comunicata l'11/12 settembre 2008, é annullata.

2. Di conseguenza é accertato giudizialmente che il dispositivo della sen- tenza determinante nella proc. no. 110-2005-3 é quello del 10 luglio 2008, comunicato il 18 agosto 2008.

3. Con protesta di spese, tasse e ripetibili.

In via subordinata 1. Il ricorso é accolto.

2. Di conseguenza é accertato giudizialmente che la sentenza del Tribu- nale del Distretto Bernina del 10 luglio 2008, comunicata il 18 agosto 2008, risp. il dispositivo della sentenza rettificato (recte: completato) dell'11/12 settembre 2008 non é ancora cresciuta in giudicato. Pertan-

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to alle parti é nuovamente concessa la facoltà di richiedere per iscritto una sentenza interamente motivata entro 10 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza del Tribunale cantonale.

3. Con protesta di spese, tasse e ripetibili."

Le resistenti hanno proposto di dichiarare il ricorso irricevibile o di respin- gerlo, eventualmente che l'incarto venga rinviato alla Presidenza del Tribunale distrettuale con l'ordine di completare il dispositivo della sentenza del 10 luglio/18 agosto 2008 nell'ambito della procedura d'interpretazione ai sensi dell'art. 240 cpv.

1 CPC. Il Presidente del Tribunale distrettuale ha postulato, secondo il senso, la reiezione del ricorso.

La Commissione del Tribunale cantonale considera :

1.1 Il ricorrente ha proposto ricorso e appello. A suo dire, dato poi che la constatazione del primo giudice concerne l'esecutorietà della sentenza, la memo- ria deve pure essere reputata ricorso ai sensi dell'art. 263 CPC.

1.2 In concreto la vertenza non volge attorno all'esame di merito della sentenza del 10 luglio 2008, comunicata con dispositivo incompleto il 18 agosto 2008, con dispositivo completo l'11 settembre 2008, ma attorno alla questione di sapere se il procedimento processuale del Presidente del Tribunale distrettuale, che ha completato il dispositivo fondandosi sull'art. 240 cpv. 3 CPC (interpretazio- ne) senza fissare un nuovo termine per richiedere la motivazione, era corretto. Per se il ricorrente non censura la sentenza di merito concludente la causa dei giudici di distretto, ma il decreto concludente la causa del loro presidente dell'11 settem- bre 2008 (atto 17), con cui é stato notificato il dispositivo completato e contempo- raneamente constatato che la sentenza é passata in giudicato (senza fissare un termine per chiedere la motivazione), ciò che é di natura processuale. In tal senso v'é quindi una decisione processuale concludente la causa, contro cui é dato il ricorso ai sensi degli artt. 232 segg. CPC (cfr. PTC 2004 no. 6). Ciò non sta in contrasto colla PTC 1992 no. 4, secondo cui contro decisioni d'interpretazione, che subentrano al posto della o accanto all'originaria decisione, nel caso di ver- tenze appellabili é dato l'appello, poiché il semplice dispositivo, emanato senza motivazione o con breve motivazione, non può essere impugnato con appello, ma innanzitutto può esser richiesta unicamente la motivazione. In considerazione già dall'inizio non può esser preso il ricorso conformemente all'art. 263 CPC al Presi- dente del Tribunale cantonale, poiché nel concreto caso trattasi di una sentenza svizzera condannante al pagamento in denaro, la quale non può essere dichiarata

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esecutoria (cfr. art. 253 CPC). Ne viene che contro la constatazione di passaggio in giudicato del giudice precedente é dato il ricorso ai sensi degli artt. 232 segg.

CPC. Interposto il 16 settembre 2008, censurato il passaggio in giudicato della sentenza del 10 luglio 2008, comunicata l'11 settembre 2008 con dispositivo com- pletato, tempestivo e motivato, il ricorso é ricevibile in ordine (artt. 232 e 233 CPC).

2. Ai sensi dell'art. 240 cpv. 3 CPC il presidente del tribunale rettifica di propria iniziativa con compilazione ufficiale gli errori di scrittura, gli evidenti errori di calcolo e l'errata denominazione delle parti. Manifesti errori (vedi PTC 1997 no.

18) sono sempre da ammettere, se dal testo di una decisione giudiziale risulta senz'altro che ciò che voleva pronunciare il tribunale non corrisponde a ciò che effettivamente ha pronunciato. In altre parole deve trattarsi di un errore d'espres- sione, non di un tale di formazione della volontà del tribunale (Hauser/ Schweri, Kommentar zum zürcherischen Gerichtsverfassungsgesetz, Zürich 2002, § 166 N.

1). In casu la vera volontà del tribunale é espressa nel verbale dell'udienza del 10 luglio 2008 (atto 14). In esso é contenuto il dispositivo, col testo completato, con- formemente alla comunicazione con dispositivo dell'11 settembre 2008. Va quindi ammesso un manifesto errore da parte del Presidente del Tribunale distrettuale, che ha tralasciato di indicare nella comunicazione con dispositivo del 18 agosto 2008 alla cifra 1 del dispositivo gli importi, al cui pagamento é stato condannato il convenuto. Le nozioni "errori di scrittura, evidenti errori di calcolo, errata denomi- nazione delle parti" descrivono, detto generalmente, manifesti errori del giudice.

Manifesti errori sono reputate anche omissioni (Hauser/Schweri, op. cit., § 166 N.

2). L'errore del giudice precedente é quindi contemplato dall'art. 240 cpv. 3 CPC, che poteva correggere di propria iniziativa. Lo scritto dell'avv. Bondolfi del 28 ago- sto 2008 (atto 16) é perciò da ritenere quale indicazione riguardante il manifesto errore e non quale istanza ai sensi dell'art. 239 CPC. Una formale procedura d'in- terpretazione con recapito di questo scritto alla controparte per una presa di posi- zione non doveva essere aperta.

3. Colla constatazione che il Presidente del Tribunale distrettuale pote- va completare il dispositivo della sentenza in applicazione dell'art. 240 cpv. 3 CPC, non é ancora risolta la questione di sapere, se egli avrebbe dovuto indicare nella nuova comunicazione un nuovo termine per richiedere la motivazione del giudizio.

Ciò dipende dalla circostanza, se la situazione iniziale delle parti colla notificazio- ne della versione completata del dispositivo, appunto con riguardo a questa que- stione, s'é mutata. Ciò é il caso per i seguenti motivi: Come hanno correttamente notato tanto le attrici quanto il giudice precedente, un'esecuzione del dispositivo

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della sentenza comunicato il 18 agosto 2008 sarebbe esclusa, dato che gli importi riconosciuti non vi sono menzionati ed essi - per natura - anche in base alla moti- vazione non possono essere accertati. Già dall'inizio non può essere escluso che proprio l'impossibilità d'esecuzione era motivo per il convenuto soccombente di rinunciare ad una motivazione del giudizio, poiché questo - nel punto principale - per lui non avrebbe avuto dei diretti effetti negativi. Comunicandogli la versione completata, la sua situazione giuridica cambiava in maniera decisiva, nel senso che l'esecuzione di questa sentenza - anche se stesa in semplice dispositivo - sa- rebbe stata possibile. Colla constatazione nel suo scritto dell'11 settembre 2008, che il giudizio era passato in giudicato già nella versione completata, il giudice di primo grado ha privato il convenuto della via legale, vale a dire questi non sarebbe più stato in grado di difendersi, chiedendo la motivazione della sentenza e conse- guentemente inoltrando istanza di purgazione o ricorso. Ciò é inammissibile e vio- la le garanzie procedurali dell'art. 29 Cost. Ne viene che con questa decisione alle parti é da fissare un nuovo termine di 10 giorni (art. 121 cpv. 2 CPC), in cui pos- sono esigere dal Tribunale distrettuale una sentenza motivata.

4.1 Il convenuto non ha versato il deposito legale stabilito dal Presidente del Tribunale distrettuale ed é stata svolta la procedura contumaciale. Nelle loro prese di posizione tanto le resistenti quanto il giudice precedente fanno valere che ai sensi dell'art. 133 CPC la parte contumace può impugnare con ricorso unica- mente lo svolgimento della procedura contumaciale. Censure di questo genere non erano state mosse col ricorso. Il primo giudice espone altresì di aver omesso di indicare nella comunicazione del dispositivo della sentenza un termine per la purgazione giusta l'art. 128 CPC, ciò che potrebbe essere completato nell'ambito della procedura di ricorso.

4.2 Ognuno, contro cui un tribunale emana una sentenza, ha diritto ad una decisione sufficientemente motivata. Ciò secondo un principio generale dello stato di diritto, tradotto dall'art. 29 cpv. 2 Cost., che da alle parti il diritto d'essere sentite (Steinmann, Die Schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2. Aufl.

Zürich/St. Gallen 2008, Art. 29 N. 27, Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl 1996, Art. 6 N. 114; DTF 134 I 83 cons. 4, 129 I 217 cons. 3, 116 V 28 cons. 4b).

Del resto questo diritto risulta anche dall'art. 121 cpv. 1 cifra 4 CPC, secondo cui un giudizio deve contenere i considerandi relativi ai fatti, alle prove ed alle disposi- zioni legali determinanti. La possibilità di comunicare una sentenza con dispositivo senza motivazione o con breve motivazione (art. 121 cpv. 2 - 4 CPC), creata nell'ambito della riforma giudiziaria II, serve solo all'economia processuale ed all'accelerazione della procedura. Il diritto costituzionale ad un giudizio completa-

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mente motivato ovviamente rimane valido ed ogni parte può farlo valere entro il termine stabilito, per che motivo é irrilevante. Ciò vale per i suddetti motivi in parti- colare pure per una parte vincente, anche se essa di regola richiedendo la motiva- zione della sentenza causa alla parte soccombente costi giudiziari maggiori. La parte contumace soccombente ha inanzitutto soltanto la possibilità di esigere un giudizio motivato e non può richiedere già in base al dispositivo della sentenza la purgazione della procedura. Di massima deve esserci all'inizio un giudizio motiva- to, prima che possa essere riflesso su eventuali passi per il suo annullamento o la sua modifica, poiché i considerandi della sentenza di regola hanno un determinan- te influsso su questa decisione. Il legislatore ha perciò a ragione statuito che i ter- mini d'impugnazione decorrono solo dal momento del recapito del giudizio motiva- to (art. 121 cpv. 4 ultima frase CPC), ciò che per i menzionati motivi vale anche per l'istanza di purgazione ai sensi dell'art. 130 CPC. Contrariamente all'opinione del giudice precedente nel dispositivo della sentenza non deve essere indicato un termine per la purgazione.

5. Riassumendo, la constatazione del Presidente del Tribunale distret- tuale nel suo decreto dell'11 settembre 2008, secondo cui la sentenza del Tribuna- le distrettuale Bernina del 10 luglio 2008 é cresciuta in giudicato, dev'essere an- nullata ed alle parti é fissato un termine di 10 giorni dalla notificazione della deci- sione del ricorso per chiedere la redazione con testo integrale della sentenza.

6. Le spese della procedura di ricorso vanno a carico del Cantone dei Grigioni.

Dato che le parti coi loro petiti principali non hanno avuto successo, esse non hanno diritto ad indennità a titolo di ripetibili.

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La Commissione del Tribunale cantonale giudica:

1. Il ricorso è deciso nel senso che la constatazione del Presidente del Tribu- nale distrettuale Bernina nel suo decreto dell'11 settembre 2008, secondo cui la sentenza del Tribunale distrettuale Bernina del 10 luglio 2008 é cre- sciuta in giudicato, é annullata ed alle parti é fissato un termine di 10 giorni dalla notificazione della decisione del ricorso per chiedere la redazione con testo integrale della sentenza.

2. I costi della procedura di ricorso vanno a carico del Cantone dei Grigioni.

Alle parti non sono assegnate indennità a titolo di ripetibili.

3. Contro questa decisione é dato un rimedio legale al Tribunale federale.

Presupposti e procedura come pure le modalità dell'inoltro sono regolariz- zate dalla Legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110).

4. Comunicazione a:

__________

Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni

Il Presidente L'Attuario

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