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Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni

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Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni

___________________________________________________________________________________________________

Rif.: Coira, 17 agosto 2009 Comunicata per iscritto il:

ZK1 09 7

Sentenza

I. Camera civile

Presidenza presidente Brunner Giudici Schlenker e Michael Dürst Attuario Crameri

Visto l’appello civile di X., attore ed appellante,

contro

la sentenza del Tribunale distrettuale Moesa del 9 dicembre 2008, comunicata il 23 gennaio 2009, in re dell’attore ed appellante contro A., convenuto ed appellato, rappresentato dall’avv. lic. iur. Roberto A. Keller, Piazza de la Grida, 6535 Rove- redo, e Z., convenuta ed appellata, rappresentata dall’avv. Paola Bottinelli Rave- glia, Casa Moesa, 6535 Roveredo,

concernente azione d’accertamento di servitù è risultato:

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I. Fattispecie

A. X. è proprietario della particella no. _ (vigneto) a G., in zona H.. Il fondo è stato comperato il 26 gennaio 1957 da Y.; il contratto di compra-vendita é stato iscritto nel protocollo dei contratti del Comune di G. l’8 luglio 1959. Allora il vendi- tore ha ceduto anche un diritto di passo sulla selva adiacente, oggi particella no. _ di proprietà di A.. Il 22 gennaio 1983 B. ha dichiarato dinanzi al Giudice di pace di G. che il suo fondo (oggi no. _) era gravato da un diritto di passo pedonale, che lungo il confine con la particella della famiglia C. (oggi no. _) congiungeva la stra- da F. col vigneto di X.. Il 3 giugno 1983 questa servitù è pure stata iscritta nel pro- tocollo dei contratti del Comune di G..

Il 18 dicembre 1984 B., Y. e C. hanno sottoscritto un contratto di servitù a carico della particella no. _ (A.). A favore della particella no. _ (X.) e no. _ (C.) è stato costituito un diritto di passo pedonale - larghezza del cammino circa cm 80 - sul fondo A. lungo la strada F., che “continua su terreno F., formante piazzale, fino a raggiungere i posteggi” sulla particella di D. (oggi no. _). Nel medesimo contratto B. s’è impegnato a mantenere il passo pedonale “qualora dovesse comperare la proprietà F.” (intesa era la proprietà di F. all’appezzamento di terreno tra la parti- cella no. _ e la strada F.).

Con contratto di compra-vendita del 27 settembre 2005 A. ha acquistato da E. il fondo no. _, che già con contratto di permuta del 1° maggio 1981 era stato esteso coll’appezzamento di terreno di proprietà di F. fino alla strada F.. Questo fondo è gravato da un diritto di passo carrozzabile a favore della particella no. _ e da un diritto di passo pedonale a favore della particella no. _. A carico del fondo no. _ non v’è una servitù a favore della particella no. _ (X.).

Z. è proprietaria della particella no. _ a occidente del fondo no. _ (A.). A carico di questa particella non vi sono servitù a favore del vigneto di X..

B. Il 6 settembre 2006 X. ha intentato un’azione d’accertamento di una servitù di passo con veicoli, incluso un diritto di posteggio, eventualmente di un diritto d’accesso necessario, tutti a scopo agricolo, a carico della particella no. _ (A.) o no. _ (Z.). Fallito il tentativo di conciliazione, il 23 marzo 2007, Il presidente del Circolo di G. ha notificato il libello coi seguenti petiti:

Di parte attrice:

“1. L’istanza processuale è accolta.

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2. È accertato un diritto di posteggio, rispettivamente di passo/accesso carrabile (carico e scarico e posteggio) a scopo agricolo facente parte della servitù esistente a favore del fondo _ NT dell’avv. X. e meglio sull’area pianeggiante ai bordi della strada F. in zona “H.” a G., secon- do planimetria e considerandi, a carico del fondo del convenuto (fondo _ NT ex area F.).

2.1 L’area del posteggio, rispettivamente di passo/accesso (carico e scari- co e posteggio) corrisponde ai parametri usuali per posteggiare un veicolo per scopi agricoli (trattore, un camioncino o simile).

3. È accertato, contro congrua indennità, un diritto di passo/accesso ne- cessario carrabile (carico e scarico e posteggio) a scopo agricolo a fa- vore del fondo _ NT dell’avv. X. e meglio sull’area pianeggiante ai bor- di della strada F. in zona “H.” a G., secondo planimetria e consideran- di, a carico del fondo del convenuto (fondo _ NT ex area F.).

3.1 In via subordinata è accertato, contro congrua indennità, un diritto di passo/accesso necessario carrabile (carico e scarico e posteggio) a scopo agricolo a favore del fondo _ NT dell’avv. X. e meglio sull’area pianeggiante ai bordi della strada F. in zona “H.” a G., secondo plani- metria e considerandi, a carico del convenuto (fondo _ NT ex area F.) o a carico del fondo della convenuta (fondo _ NT).

3.2 L’area del passo/accesso (carico e scarico e posteggio) corrisponde ai parametri usuali per posteggiare un veicolo per scopi agricoli (trattore, un camioncino o simile).

4. È fatto ordine all’ufficiale del registro fondiario di iscrivere il diritto di servitù prediale (servitù) di passo carrabile (carico e scarico e posteg- gio) a scopo agricolo a favore del fondo _ NT (avv. X.), secondo i con- siderandi e la planimetria, ed a carico del fondo _ NT e/o del fondo _ NT.

5. Spese, tasse e ripetibili protestate.”

Delle parti convenute:

“1. L’istanza è integralmente respinta.

2. Protestate tasse, spese e ripetibili.”

C. Proseguita la causa colle stesse richieste con istanza processuale del 20 aprile 2007 e risposta del 14 maggio 2007, il convenuto ha proposto, con protesta di spese e ripetibili, la reiezione dell’azione, mentre che la convenuta con risposta del 16 maggio 2007 ha postulato:

“In via principale:

1. L’istanza è integralmente respinta.

In via subordinata:

2. Nella denegata ipotesi in cui sia accolto il petito 3.1 dell’istanza, a titolo di indennità per la concessione del posteggio si chiede che l’avv. X. sia condannato a versare in favore della signora Z. la somma di fr.

30'000.-- oltre interessi del 5% a decorrere dal 20 aprile 2007.

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In entrambi i casi:

3. Protestate tasse, spese e ripetibili.”

Dopo un secondo scambio di scritti del 6 giugno 2007 nonché 3 e 11 luglio 2007 e dopo aver udito le parti ed i testi, con sentenza del 9 dicembre 2008, comunicata il 23 gennaio 2009, il Tribunale distrettuale Moesa ha respinto l’azione. La tassa di giustizia di fr. 2'500.-- e quella di scritturazione di fr. 742.--, le spese peritali di fr.

850.-- e le spese diverse di fr. 321.--, per complessivi fr. 4'413.--, sono state mes- se a carico dell’attore con l’obbligo di versare ai convenuti l’importo di fr. 5'500.-- cadauno a titolo di ripetibili.

D. Con appello del 18 febbraio 2009, impostato il giorno dopo, l’attore è insorto contro questo giudizio al Tribunale F. ed ha chiesto, con protesta di spese ed in- dennità a titolo di ripetibili di prima e seconda istanza, che esso sia modificato nel senso che le domande di cui all’istanza processuale siano accolte.

L’appellato ha proposto, protestando spese, tasse e ripetibili, che l’appello sia re- spinto. L’appellata ha postulato:

“In via principale:

1. L’appello è dichiarato irricevibile e la sentenza impugnata è conferma- ta.

In via subordinata:

2. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

In via ancor più subordinata:

3. Nella denegata ipotesi in cui sia accolto il petito no. 3.1 di controparte, l’indennità per il diritto di passo necessario è fissata in fr. 13'500.--.

Di conseguenza l’avv. X. è condannato a versare in favore della signo- ra Z. la somma di fr. 13'500.-- oltre interessi del 5% a decorrere dal 20 aprile 2007.

In ogni caso:

4. Protestate tasse, spese e ripetibili.”

II. Considerandi

1.1 Ai sensi dell’art. 219 CPC l’appello deve essere dichiarato in tre copie al presidente della prima istanza entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica- zione scritta della sentenza. La dichiarazione d’appello deve contenere le proposte formulate a modifica del giudizio, che è impugnato, nonché nuove eccezioni, in quanto siano ancora ammissibili. Il presidente notifica immediatamente la dichia- razione d’appello alla controparte e al Tribunale F..

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Benché non dichiarato unicamente con formulate proposte al “iudex a quo”

all’attenzione del Tribunale F. conformemente alla regolarizzazione legale, per contro inoltrato con proposte e motivazione scritta direttamente all’istanza F., l’appello del 18 febbraio 2009, impostato il 19 febbraio 2009, adempie i requisiti formali giusta l’art. 219 CPC (ed anche gli artt. 218, e 224 cpv. 2 CPC), essendo stato trasmesso il 23 febbraio 2009 al Tribunale distrettuale Moesa, che ha reso edotto X. dell’irregolarità di procedura ed il 3 marzo 2009 l’ha intimato ai patrocina- tori di A. e Z. nonché al Tribunale F..

1.2 L’appellata è del parere che l’appello deve esser dichiarato irricevibile, poi- ché il petito di controparte non consente di capire, quale sia la natura del diritto chiesto.

Per il contenuto del petito determinante è la volontà della parte, che si deduce dal- le memorie. La possibilità di una ripresa senza modifiche della domanda nel di- spositivo della sentenza non è presupposto. Piuttosto la richiesta deve essere processabile ed approvabile. Proprio nel caso di petiti di costituzione di servitù prediali, che richiedono una più precisa localizzazione, non è necessario determi- nare l’esatta posizione della servitù nella richiesta. Anzi, basta se ciò è fatto nelle memorie rispettivamente coi relativi documenti (PTC 1988 no. 4, 1987 no. 2, 1981 no. 6).

Di massima l’attore s’è attenuto a queste direttive. Dai petiti, che sono tutti uguali, si desume con sufficiente chiarezza che egli vuole lasciare iscrivere a registro fon- diario, a favore della sua particella no. _ ed a carico della particella no. _ di A. e- ventualmente no. _ di Z., una servitù prediale, che comprende un diritto d’accesso e di posteggio per scopi agricoli, sia quale servitù ordinaria, sia quale accesso ne- cessario. Già nel petito è descritto che la servitù deve essere costituita “sull’area pianeggiante ai bordi della strada F.”. Ciò è più esattamente determinato nelle an- nesse planimetrie, inoltrate dall’attore stesso. Del resto la precisa posizione è og- getto della valutazione degli interessi da parte del giudice (PTC 1981 no. 6). Non è quindi da criticare che l’attore non ha esattamente segnato il preteso posto di po- steggio sulle planimetrie. È perciò oggetto della valutazione degli interessi rispetti- vamente dell’addivenimento alla sentenza da parte del giudice giudicare se è ne- cessaria la designazione di un determinato posto di parcheggio rispettivamente di un accesso o se caso mai basta ritenere che il proprietario della particella no. _ ha il diritto di posteggiare un veicolo sulla superficie lungo la strada F. della particella no. _ (eventualmente no. _), senza indicare esattamente il posto di parcheggio. Ne viene che in simili circostanze le censure dell’appellata si rivelano infondate.

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2. Il Tribunale distrettuale Moesa ha respinto l’azione con giudizio del 9 di- cembre 2008. La suesposta questione d’ordine l’ha lasciata indecisa e nel merito ha considerato che l’acquisto della servitù per prescrizione acquisitiva rispettiva- mente per possesso immemorabile non fosse preteso e per niente provato. Inter- pretando il contratto di costituzione di servitù prediale del 18 dicembre 1984 (atto 2.21), i giudici precedenti hanno concluso che quanto alla pretesa servitù non v’era né un precontratto né una promessa di donazione e nemmeno un contratto condizionale. Del pari mancavano le premesse per la costituzione di un diritto d’accesso necessario. La particella no. _ poteva essere coltivata senza il par- cheggio di un veicolo sui fondi dei convenuti (sentenza impugnata, cons. 3).

3. L’appellante ripropone l’intera questione di merito, vale a dire egli chiede nuovamente l’accertamento di una servitù di passo veicolare, incluso un diritto di posteggio, eventualmente di un diritto d’accesso necessario, tutti a scopo agricolo, a carico della particella no. _ (A.) o _ (Z.). Egli deduce tali diritti a favore della sua particella no. _ ed a carico della particella no. _ - diritto d’accesso e di posteggio - dal suddetto contratto del 18 dicembre 1984 concluso tra C., B. e Y.. Con questo contratto è stato costituito, a carico della particella di B. (oggi no. _) ed a favore delle particelle C. (oggi no. _) e X. (oggi no. _), un diritto di passo pedonale (lar- ghezza del passo circa 80 cm) sul fondo A. lungo il confine con la particella C. fino alla strada F.. Conformemente al menzionato contratto questo diritto di passo è inoltre stato costituito sul fondo A. lungo la strada F. fino al “terreno F.”. Nel cpv. 4 del contratto di costituzione di servitù prediale è poi stato stabilito: “Il signor A.

s’impegna già sin d’ora a lasciare un passo pedonale, qualora dovesse comperare la proprietà F.”. Questa frase serve all’attore quale base per il suo preteso diritto di servitù a carico della particella no. _. Sennonché in considerazione dello sviluppo dei diritti reali, rispettivamente dei diritti reali limitati, ai fondi in questione, risulta colla desiderata chiarezza che la conclusione dell’attore è sbagliata.

Dai documenti editati dall’Ufficio del registro fondiario del Circondario della I. (atto 7.4) può esser rilevato che D., l’allora proprietaria della particella no. _, il 1° mag- gio 1981, ha stipulato un contratto di permuta col F., con cui le è stato assegnato l’appezzamento di terreno di quest’ultimo. Di conseguenza la particella no. _ è stata allungata verso la strada F., ottenendo così la sua forma odierna (atto 2.6).

Dalla planimetria dello studio d’ingegneria e catasto K., G., annessa al contratto di permuta, si evince che l’appezzamento di terreno F. d’allora si allungava dal mar- gine della particella no. _ (A.), formando un triangolo tra quest’ultima e la strada F.. Non v’è nessun indizio che la parte dell’appezzamento F. in allungamento della particella no. _ già prima fosse stata trasferita nella proprietà di A.. A sfavore di ciò

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depone già la planimetria, fornita col contratto di permuta del 1981. Il 22 gennaio 1983 B. ed Y. hanno concluso un primo contratto di servitù prediale, costituente un diritto di passo pedonale a favore del proprietario dell’odierna particella no. _ (X.) ed a carico della particella A. (no. _) lungo il confine con la particella C. (no. _) fino alla strada F. (atto 2.17, 7.4 [89/83]). Un allungamento del passo pedonale sulla particella no. _ in direzione della particella no. _ non era ancora in discussione in questo contratto, ciò che lascia supporre che in considerazione del fatto che c’era la strada F. un ulteriore passo sulla particella no. _ non era stato ritenuto necessa- rio. Col contratto di costituzione di servitù prediale del 18 dicembre 1984, che è da interpretare, è stato concesso un diritto di passo pedonale a favore dei fondi C. e X. ed a carico della particella A.. Conformemente alla descrizione ed alla coloritura nelle annesse planimetrie (atti 2.6 e 2.7) questo passo porta dalla scala verso il fondo C. fino all’inizio dell’ivi segnato appezzamento F.. In base al tenore del con- tratto B. partiva dal presupposto che l’appezzamento a triangolo tra la particella no. _, la strada F. e, stando al contratto di permuta del 1981, confinante ad occi- dente colla particella no. _ (D.) era di proprietà del F. (atto 2.22). Ciò indubbiamen- te a ragione. Grazie al menzionato contratto di permuta, in cui F. stesso era coin- volto, è certo che questo appezzamento di terreno nel 1981 apparteneva ancora a F.. Che B. l’ha rilevato, non è documentato da un contratto stipulato negli anni 1981 - 1984. Altrimenti di una simile importante circostanza senza dubbio il com- pratore avrebbe dovuto ricordarsi al momento della conclusione del contratto di costituzione di servitù prediale nel 1984. Anche se ciò non fosse stato il caso - come assume l’attore - e al momento della stipulazione del contratto del 18 di- cembre 1984 l’appezzamento sarebbe stato di proprietà di B., questo fatto nulla mutava al diritto di passo pedonale, che era stato concesso unicamente fino all’(eventuale) originario appezzamento F. e ciò persiste a tutt’oggi, come ricono- sce l’appellante. Secondo il parere della I. Camera civile la frase secondaria del cpv. 4 del contratto del 18 dicembre 1984 “qualora dovesse comperare la proprie- tà F.” si riferisce solo alla parte dell’appezzamento F. tra la particella no. _ e la strada F. e non anche a quella parte tra la particella no. _ e la strada F.. Come già esposto quest’ultima parte è stata aggiunta alla particella no. _ nel 1981. Con tutta probabilità A., quale diretto vicino, sapeva di questa permuta dell’appezzamento e dirimpetto a tale cessione poteva egli stesso contare che a breve possibilmente avrebbe potuto rilevare quella parte di terreno F., confinante a sud colla sua parti- cella. Che il contratto di permuta del 1981 gli era a conoscenza, lo fa supporre anche la formulazione del cpv. 3 del contratto in questione, ove è ritenuto, quanto alla descrizione del passo pedonale, che dopo la particella A. “continua su terreno F. formante piazzale fino a raggiungere i posteggi D.”. Prima questi parcheggi si

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trovavano però sull’appezzamento F. e nel 1981 sono passati nella proprietà di D..

In simili circostanze anche nel cpv. 4 si sarebbe dovuto parlare dell’acquisto della particella D. (almeno della parte bassa pianeggiante con i posteggi), se in realtà fosse stata intesa la parte dell’appezzamento sulla particella no. _. Una simile ipo- tesi non è probabile anche perché A. ha comperato da E. tutta la particella no. _ solo il 27 settembre 2005, quindi circa 24 anni dopo. Che dirimpetto a questi fatti una delle parti - e del resto i predecessori di diritto delle parti del contratto di com- pra-vendita del 2005 - già al momento della conclusione del contratto di costitu- zione della servitù del 18 dicembre 1984 pensava ad un eventuale acquisto della particella no. _ da parte di A., a giudizio d’uomo può essere escluso. I giudici can- tonali giungono perciò alla conclusione che col concetto “proprietà F.” nel cpv. 4 del contratto del 18 dicembre 1984 era intesa solo la parte dell’appezzamento del F. tra la particella no. _ e la strada F. e non si riferiva affatto a quella ex parte dell’appezzamento di F. tra la particella no. _ e la strada F.. Di conseguenza in questo contratto manca ogni base per riconoscere all’appellante il diritto alla costi- tuzione della desiderata servitù - prescindendo dal fatto che comunque potrebbe trattarsi unicamente di un diritto di passo pedonale ed in nessun caso di un diritto di posteggio di veicoli, poiché un simile nel suddetto contratto non era da nessuna parte in discussione. Di fronte a questa situazione di partenza l’attore non può ne- anche far valere che è stato deluso nella sua fiducia, destata dal contratto di servi- tù del 18 dicembre 1984. Per la questione di fiducia da lui descritta questo contrat- to non è fondamento. Altri motivi - come prescrizione acquisitiva, possesso im- memorabile, promessa di donazione - non sono invocati dall’appellante. È perciò superfluo approfondire la questione sollevata, basta constatare che i relativi pre- supposti non sarebbero adempiti (cfr. in particolare le testimonianze, atti 5.1 - 5.3).

Da ultimo va accennato che alla costituzione di un diritto di passo pedonale sulla particella no. _ lungo la strada F. si frapporrebbe però anche l’art. 736 CC. Infatti, la strada F. lungo i fondi nn. _, _, _ e _ è fiancheggiata da un marciapiede (cfr. le fotografie negli atti 7.7). A questo dalla sua particella no. _ l’appellante può giun- gere passando per la scala sulla particella no. _ (C.) grazie alla servitù del 1983.

Non è perciò comprensibile che interesse egli potrebbe avere ad un passo pedo- nale gravante le particelle nn. _ e _ direttamente accanto al marciapiede. Un diritto del genere sarebbe in ogni caso di nuovo cancellato in applicazione dell’art. 736 cpv. 1 CC.

4.1 In via eventuale l’appellante pretende la costituzione di un diritto d’accesso necessario a carico della particella no. _ (A.), eventualmente _ (Z.), e questo deve includere anche il diritto di posteggiare un veicolo. Ma questa richiesta fallisce per

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diversi motivi. L’art. 694 CC dà diritto ad un accesso sufficiente dal fondo ad una strada pubblica - dietro piena indennità - unicamente se alla particella non si può accedere. Grazie alla servitù costituita nell’anno 1983 (diritto di passo pedonale), l’accesso dalla particella X. (no. _) alla (pubblica) strada F. è già garantito. La co- struzione di un accesso per veicoli, tenuto conto della sovrastruttura e della ripi- dezza del terreno, sarebbe non realistica e non è richiesta dall’appellante.

L’obiettivo di questi è manifestamente quello d’assicurare un diritto di passo pedo- nale ininterrotto sulle particelle nn. _ e _ a favore della sua particella no. _ e con- temporaneamente d’ottenere il diritto di posteggio di un veicolo sulla particella no.

_ (eventualmente _). Prescindendo dal fatto che tra un eventuale posto di par- cheggio sulla particella no. _ rispettivamente _ e la scala verso la particella no. _ (C.) esiste già un passo pubblico sul marciapiede lungo la strada F. e quindi difetta ogni interesse ad un ulteriore diritto di passo pedonale sulle particelle nn. _ e _, l’appellante misconosce che un diritto di passo pedonale ininterrotto non è realiz- zabile, poiché ha chiesto unicamente la concessione di un simile sulla particella no. _ e sulla parte dell’appezzamento F. - oggi presumibilmente appartenente alla particella no. _ - non c’è un diritto di passo di questo genere e nel petito la con- cessione dello stesso non è richiesta. Quanto al diritto di passo il petito di conces- sione di un diritto d’accesso necessario l’appellante manifestamente non sta in argomento. Ciò concerne in particolare e fin dall’inizio anche la particella no. _, a carico di cui l’appellante - contrariamente alla sua opinione nella memoria d’appello - nel suo petito (cifra 3.1) richiede pure un diritto di passaggio e da dove un accesso alla sua particella no. _ sarebbe escluso già topograficamente.

4.2 Rimane quindi d’esaminare il diritto di posteggio, che l’appellante pretende pure nel senso di un “diritto d’emergenza”. L’art. 694 CC vuole però assicurare solamente il necessario collegamento ad una strada pubblica e non anche garanti- re il posteggio di veicoli su particelle altrui. Dato che di conseguenza anche la pre- tesa di concedere un “diritto d’accesso necessario” a ragione è stata respinta dall’istanza precedente, la questione di sapere se l’attore ha formulato corretta- mente il petito per quanto riguarda l’indennità può rimanere aperta.

5.1 L’appellante censura che gli sono stati addossati interamente i costi giudi- ziari, poiché segnatamente la perizia, chiesta dalla convenuta, era inutile. In que- sto nesso scorretta è in particolare l’asserzione dell’appellante di non aver voluto un diritto di posteggio sulla particella no. _ (Z.). Col petito dell’istanza processuale (cifra 3.1) ha espresso il contrario. Dato che l’attore non ha fatto una concreta of- ferta d’indennità e le parti non si sono accordate su un eventuale ammontare, era necessaria la determinazione da parte di un esperto. Del resto la perizia è stata

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ordinata dal Presidente del tribunale distrettuale col suo decreto sulle prove del 16 agosto 2007 e l’attore non s’è opposto con ricorso contro il decreto presidenziale (art. 237 CPC). Le censure a questo proposito non meritano perciò più d’essere udite.

Fuori argomento è poi l’obiezione dell’appellante, secondo cui la rappresentante della convenuta ha fatto delle esposizioni inutili su temi che non la riguardavano.

La convenuta è stata citata in giudizio dall’attore e sollecitata a prendere posizione ad un’istanza processuale di 33 pagine nonché ad una replica di 21 pagine della controparte. Ciò è stato fatto dalla sua patrocinatrice, inoltrando una risposta pro- cessuale di 10 pagine ed una duplica di 8 pagine. Già dalle dimensioni di questi scritti processuali emerge che la rappresentante non s’è allontanata dal discorso.

Siccome i temi relativi alle particelle nn. _ e _ in gran parte si sovrapponevano, (l’attore ha chiesto alternativamente la costituzione di una servitù d’accesso ne- cessaria o sulla particella no. _ o _), alla patrocinatrice non può essere rimprove- rato che i suoi opposti argomenti si riferivano forse anche alla particella no. _.

Nell’applicazione dei loro mezzi di difesa gli avvocati godono di una relativa larga discrezionalità. Non è quindi da criticare che tutti i costi giudiziari sono stati accol- lati all’attore soccombente (art. 122 cpv. 1 CPC).

5.2 L’appellante non contesta che la parte soccombente deve rifondere alla parte vincente tutte le spese necessarie derivanti a quest'ultima dalla controversia giudiziaria (art. 122 cpv. 2 CPC). Le censure da lui mosse concernono esclusiva- mente l’ammontare delle assegnate indennità a titolo di ripetibili. L’istanza inferiore ha ridotto le note d’onorario dei rappresentanti dei convenuti degli importi di più di fr. 9'000.-- a fr. 5'500.-- ciascuno. Queste riduzioni non sono state impugnate dai convenuti, sicché un aumento delle indennità nella procedura d’appello non è in discussione ed i giudici cantonali non devono occuparsi della relativa motivazione dell’istanza precedente. Fondandosi su un’aliquota d’onorario di fr. 240.-- l’ora, e considerando gli esborsi ecc., un’indennità di fr. 5'500.-- corrisponde ad un di- spendio di tempo di 20 ore (l’importo di fr. 240.-- è del resto conforme all’ultima aliquota normale della Federazione grigionese degli avvocati, su cui per prassi i tribunali del F. sempre si basavano). Per processi di questo genere con doppio scambio di scritti, interrogatori di testimoni, perizia, misure provvisionali/procedura di ricorso, sopralluogo e udienza principale ciò equivale ad un estremamente mo- desto indennizzo, che in nessun caso può essere contestato.

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6. Da tutto quanto esposto, tutte le pretese dell’appellante si rivelano manife- stamente infondate sotto tutti gli aspetti e la sentenza impugnata merita di essere confermata. L’appello va pertanto respinto.

7. I costi processuali e le indennità a titolo di ripetibili seguono la soccomben- za (art. 122 cpv. 1 e 2 CPC).

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III. La I. Camera civile giudica

1. L’appello è respinto.

2. I costi della procedura d’appello, composti dalla tassa di giustizia di fr.

4'500.-- e di scritturazione di fr. 192.--, quindi di complessivi fr. 4'692.--, vanno a carico dell’appellante, che paga a ciascuno degli appellati un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 1'500.-- (IVA inclusa).

3. Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72, 74 cpv. 2 lett. a della Legge sul Tribunale federale (LTF) al Tribunale federale, 1000 C.nna 14, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituziona- le ai sensi degli artt. 113 segg. Nei due casi il rimedio giuridico è da inoltra- re al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF.

4. Comunicazione a:

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