Tribunale cantonale dei Grigioni
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Rif.: Coira, 03 marzo 2008 Comunicata per iscritto il:
SB 08 6 (non comunicata oralmente)
Sentenza
Commissione del Tribunale cantonale
Presidenza Vicepresidente Schlenker Giudici Rehli e Riesen-Bienz
Attuario Crameri
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Visto l'appello penale
di X. e Y., querelanti ed appellanti, rappresentate dall'avv. lic. iur. Roberto A. Kel- ler, Piazza de la Grida, 6535 B.
contro
la sentenza della Commissione del Tribunale distrettuale Moesa del 23 gennaio 2008, comunicata il 1° febbraio 2008, in re contro Z., da Russo TI, nata il 16 feb- braio A. a B., nubile, impiegata, accusata ed appellata, rappresentata dall'avv. lic.
iur. Mirco Rosa, Palazzo del Sole, 6535 B.
concernente minaccia (legittimazione all'appello),
è risultato:
A. In data 1° giugno 2006 X. e sua madre Y. hanno sporto querele pe- nali contro la zia rispettivamente la cognata Z.; la nipote per minaccia e vie di fatto, la cognata per minaccia. Il giorno dopo la querelata ha sporto querele penali con- tro le querelanti, per minaccia e vie di fatto contro la nipote e per minaccia contro la cognata.
B. Aperto l'11 settembre 2006 un procedimento penale contro Z. e X.
per minaccia (art. 180 CP) e vie di fatto (art. 126 CP) nonché contro Y. per minac- cia, con decreto del 16 novembre 2007 la Procura pubblica dei Grigioni l'ha ab- bandonato nei confronti di Z. per vie di fatto (spintoni alla nipote), nei confronti di X. per minaccia e vie di fatto a danno della zia e nei confronti di Y. per minaccia alla cognata. Con decreto del 20 novembre 2007 Z. è stata messa in stato d'accu- sa per ripetuta minaccia (alla nipote e cognata) nonché per vie di fatto (schiaffo alla nipote) e deferita alla Commissione del Tribunale distrettuale Moesa.
C. Con sentenza del 23 gennaio 2008, comunicata il 1° febbraio 2008, questa commissione ha giudicato:
"1. Z., A., B., è prosciolta dall'accusa di ripetuta minaccia ai sensi dell'art.
180 CP e dichiarata colpevole di vie di fatto ai sensi dell'art. 126 CP. Z.
è esentata da ogni pena in applicazione dell'art. 177 cpv. 3 CP.
2. Le spese e tasse processuali, consistenti in spese e tasse d'istruttoria della Procura pubblica di fr. 1'162.50 (1/2 di 2'325.--) e nella tassa di giustizia della Commissione del Tribunale distrettuale Moesa di fr.
650.-- (1/2 di 1'300.--), per complessivi fr. 1'812.50, sono poste a cari- co di Z. e vanno versate al Tribunale distrettuale Moesa entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza.
3. (Rimedio legale).
4. (Comunicazione)."
D. Il 25 febbraio 2008 X. e Y. si sono appellate contro questo giudizio alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni ed hanno chiesto:
"In via principale
1. L'appello è accolto.
2. Per conseguenza, il dispositivo no. 1 della querelata sentenza è par- zialmente cassato e riformato nel senso che Z., B., sia perseguita e condannata anche per ripetuta minaccia ai sensi dell'art. 180 CP.
3. Con protesta di tutte le spese, tasse e ripetibili.
In via eventuale
1. L'appello è accolto.
2. Per conseguenza, il dispositivo no. 1 della querelata sentenza è cas- sato quo all'assoluzione per titolo di minaccia. Gli atti sono ritornati alla
Commissione del Tribunale distrettuale Moesa, B., affinché riconosca Z., B., pure colpevole di ripetuta minaccia ai sensi dell'art. 180 CP e la condanni di conseguenza.
Non sono state richieste delle prese di posizione.
La Commissione del Tribunale cantonale considera :
1. X. e Y. fanno valere che per principio non sono legittimate all'appello penale. Esse sono però del parere che, essendo Z. stata assolta dall'accusa di ripetuta minaccia e non disponendo di altri mezzi legali per salvaguardare i loro interessi anche di parte, vanno senz'altro ammesse all'appello, poichè hanno spor- to querela di parte lesa e si sono pure costituite parte civile.
1.1 Ai sensi dell'art. 141 cpv. 1 LGP il condannato, la vittima e il Procura- tore pubblico possono appellarsi al Tribunale cantonale contro sentenze dei tribu- nali distrettuali e delle loro commissioni. Inoltre giusta l'art. 133 cpv. 1 LGP v'é la possibilità d'appello all'istanza d'appello contro le decisioni dei tribunale distrettuali e delle loro commissioni su azioni adesive (appello adesivo). Infine, conformemen- te all'art. 141 cpv. 4 LGP è legittimato a presentare appello contro decisioni sulle spese procedurali, pretese di risarcimento o sulla confisca chiunque ne sia diret- tamente interessato.
1.2 Secondo costante giurisprudenza, il querelante, la parte lesa o la parte civile (chi intenta un'azione adesiva) non sono legittimati ad impugnare nel merito - dal punto di vista penale - sentenze concernenti procedimenti penali nei quali essi abbiano tale qualità. Essi non sono segnatamente legittimati a chiedere l'annullamento di giudizi con cui è stato pronunciato l'abbandono di un procedi- mento penale o il proscioglimento da un'accusa (Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden (StPO), 2. Aufl., Chur 1996, art.
141 n. 2.5; PTC 2000 no. 20 cons. 3). La pretesa punitiva spetta infatti unicamente allo stato ed essi non possono quindi prevalersi degli artt. 141 cpv. 1 e 133 cpv. 1 LGP. Le citate persone non possono pertanto essere ammesse all'appello, poiché non dispongono di altri mezzi legali per salvaguardare i loro interessi.
1.3 Ai sensi dell'art. 8 della legge federale del 4 ottobre 1991 concernen- te l'aiuto alle vittime di reati (LAV, RS 312.5) insieme all'art. 141 cpv. 1 LGP la vit- tima può intervenire come parte nel procedimento penale. In particolare essa può far valere le sue pretese civili (art. 8 cpv. 1 lett. a LAV) ed impugnare la decisione del tribunale con gli stessi rimedi di diritto dell'imputato sempre ch'essa fosse già
parte nella procedura e nella misura in cui la decisione riguardi le sue pretese civili oppure possa influenzare il giudizio in merito a quest'ultime (art. 8 cpv. 1 lett. c LAV). Per prassi (DTF 120 IV 44 cons. 4 pagg. 51 segg.; Pra. 85 (1996) no. 159 cons. 1.a, DTF 131 IV 195; PTC 1994 no. 30 cons. a) e dottrina (Sabine Steiger- Sackmann, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Bern 2005, art. 8 n. 78 segg.; Eva Weishaupt, Die verfahrensrechtlichen Bestimmungen des Opferhilfegesetzes, Zü- rich 1998, pagg. 299 segg.) la vittima può impugnare una sentenza penale, uni- camente se, e per quanto possa esser preteso, ha fatto valere le sue pretese civili contro l'autore del reato nel procedimento penale. Segnatamente il Tribunale fede- rale ha esposto che ciò non era detto con chiarezza dall'art. 8 cpv. 1 lett. c LAV, ma che era da desumere dal senso e scopo degli artt. 8 e 9 LAV, come era de- scritto anche nel referto finale della commissione di studio e nel messaggio del Consiglio federale. Sempre secondo questo tribunale, il procedimento penale non può essere unicamente un veicolo per imporre pretese civili da un atto punibile in un processo civile, che la vittima intende intentare dopo la chiusura del processo penale a seconda dell'esito. Conformemente alla concezione della LAV la vittima non deve poter presentare le sue pretese civili in un separato processo civile per così dire coll'aiuto di una sentenza penale a suo favore, ottenuta caso mai solo in una procedura d'impugnazione, ma deve farle valere, per quanto possa esser pre- teso, nel procedimento penale. Interviene in esso come parte, la vittima è legitti- mata, alle esplicite premesse dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LAV, ad impugnare dal punto di vista penale la decisione del tribunale penale. Certo, sta alla vittima decidere se vuole o non vuole rivendicare le sue pretese civili; rinuncia però a farle valere nel processo penale, malgrado avrebbe potuto esser preteso, le manca la legittima- zione all'impugnazione.
1.4 Le appellanti fanno valere che hanno sporto querela di parte lesa e si sono pure costituite parte civile (pag. 3 dell'appello). Che esse abbiano fatto valere le loro pretese civili sta però in contrasto cogli atti. Infatti non risulta che siano sta- te intentate delle azioni adesive (art. 130 LGP). Come vittime esse non sono quin- di intervenute nel procedimento penale ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. a LAV. Inter- vento nel procedimento penale è reputata la proposizione dell'azione adesiva, co- me risulta dal senso e dallo scopo dell'art. 8 cpv. 1 lett. a LAV e dalla summenzio- nata prassi e dottrina (PTC 1994 no. 30 cons. b). Hanno le vittime omesso di far valere le loro pretese civili in via adesiva, non sono legittimate ad impugnare con appello la querelata sentenza. La legittimazione ad appellarsi potrebbe essere ammessa unicamente se nelle concrete circostanze loro non fosse stato possibile intentare l'azione. Ciò sarebbe stato il caso, se al momento che doveva esser pro-
posta l'azione adesiva un danno non era ancora certo. Ma come esse affermano nella memoria (pagg. 5 in fondo, 6 e 7 in fondo) la loro integrità psichica è stata pregiudicata dal comportamento dall'appellata e ciò era loro noto quando l'istrutto- ria è stata chiusa.
1.5 Ne viene che le appellanti non hanno fatto valere le loro pretese civili nel procedimento penale dinanzi all'istanza precedente, malgrado ciò avesse potu- to esser preteso. Esse non hanno quindi veste per impugnarlo. Di conseguenza l'appello è irricevibile.
2. Le spese seguono la soccombenza (art. 160 cpv. 1 LGP). Non si as- segna un'indennità a titolo di ripetibili alla controparte, poichè da lei non è stata richiesta una presa di posizione.
La Commissione del Tribunale cantonale giudica:
1. L'appello è irricevibile.
2. I costi della procedura d'appello di fr. 1'000.-- vanno a carico delle appellan- ti.
3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF al Tribunale federale. Questo è da inoltrare al Tribuna- le federale per iscritto, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibili- tà, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF.
4. Comunicazione a:
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Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni
Il Vicepresidente L'Attuario