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Oggetto: Pratica num. 743/FT/2015 - Modifica delle tabelle di organizzazione del Tribunale di ..., effettuata con decreti nn. 45 – 45/bis e 45/ter/15 – (riorganizzazione del settore penale monocratico – istituzione della terza sezione penale – articolazione territoriale di ……..

– riequilibrio dei ruoli).

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 22 luglio 2015, ha adottato la seguente delibera:

“- vista la modifica delle tabelle di organizzazione del Tribunale di ………, effettuata con decreti nn. 45 – 45/bis e 45/ter/15 – (riorganizzazione del settore penale monocratico – istituzione della terza sezione penale – articolazione territoriale di ...– riequilibrio dei ruoli)

- visto il parere favorevole espresso a maggioranza dal Consiglio Giudiziario nella seduta del 30.3.2015;

Osserva:

1. – I provvedimenti di variazione tabellare

1.1. - Con i decreti indicati in premessa il Presidente del Tribunale di ... ha riorganizzato il settore penale monocratico nonché l’utilizzo dei GOT, nei termini che di seguito si riassumono.

a) Istituzione di una terza sezione penale adibita esclusivamente a funzioni monocratiche

La sezione è composta da 1 presidente, già in pianta organica, e da 8 giudici, già inseriti, secondo la organizzazione tabellare per il triennio 2014-2015 nelle attuali due sezioni penali del Tribunale, con esclusive funzioni monocratiche .

La sezione opera presso i locali della ex sezione distaccata di ...dove erano già confluiti gli affari di ………….. e, da ultimo, anche quelli della sede di ...

Il presidente della sezione, a sua volta con ruolo esclusivamente monocratico, viene previsto contestualmente alla sospensione dell’operatività della terza sezione della Corte di Assise.

b) Modifica criteri di assegnazione dei processi ai GOT

Preso atto del mancato raggiungimento del precedente obiettivo, l’assegnazione dei processi ai GOT viene limitata ai giudizi di opposizione ai decreti di condanna, esclusi quelli che non possono essere assegnati ai GOT.

c) Criteri di assegnazione dei processi di competenza del Tribunale in composizione monocratica La modifica consegue alla riorganizzazione del settore penale di cui al punto a).

1.2.. - Le esigenze alla base del provvedimento possono riassumersi nei termini che seguono.

1.2.1.. - La preoccupante situazione del tribunale in composizione monocratica peggiorata in seguito a due circostanze:

a) il trasferimento della articolazione territoriale di ... nella struttura di ..., situazione che aveva determinato un ulteriore sovraccarico della pendenza di tale sede, prima limitata agli affari delle ex sezioni distaccate di ……. e di ……….., e di uno squilibrio nella distribuzione dei carichi di lavoro;

b) la maggior parte dei giudici assegnati a ...e ad ... non era in possesso della prima valutazione di professionalità e pertanto non poteva celebrare i processi provenienti da udienza preliminare, che si concentravano conseguentemente su tre soli giudici; la situazione si era da poco modificata ma i ruoli erano ormai in sofferenza;

c) il conseguente concentramento in sede centrale (con provvedimento organizzativo del coordinatore del settore penale dibattimentale) con decorrenza dal 14.2 2014, di tutti i processi da udienza preliminare;

d) l’arretrato creatosi nei ruoli dei Got, assegnatari di procedimenti monocratici.

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1.2.2.. - L’esigenza di riequilibrare i ruoli in conseguenza della situazione descritta e della insostenibilità dei carichi di lavoro.

Non è stata adottata la scelta di incrementare il numero delle udienze monocratiche dei giudici della sede centrale in ragione del numero di processi collegiali pendenti e della impossibilità di reperire locali e personale per incrementare il numero delle udienze monocratiche dei giudici addetti alla sede centrale.

1.2.3.. – Le motivazioni della scelta organizzativa

Sostanzialmente le condizioni logistiche del tribunale: presso la struttura di ...non vi sono aule adatte per dimensioni e numero né attrezzature idonee per la videoconferenza o per la presenza di detenuti come nella sede centrale, che resta pertanto l’unica sede adatta alla celebrazione di processi di competenza collegiale. La struttura, costruita quale sede ad uso di giudici monocratici civili e penali, non può essere adibita, per le sue peculiari caratteristiche, a scopi diversi da quelli per cui è stata realizzata.

Nel provvedimento si rappresenta altresì che non è possibile utilizzare in sede centrale altre aule per le udienze collegiali essendo le stesse appena sufficienti a celebrare il numero di udienze già previste .

2. Il parere del consiglio giudiziario

Il Consiglio Giudiziario, nella seduta del 30.3.2015 , ha espresso, a maggioranza, parere favorevole.

Nel parere di minoranza si sostiene la contrarietà alla normativa di una sezione composta interamente da giudici adibiti a funzioni monocratiche compreso il presidente di sezione.

3. La valutazione del Consiglio Superiore

3.1.. – Il provvedimento di variazione tabellare pone dei problemi unicamente in relazione alla scelta di istituire una sezione composta da giudici, compreso il presidente, destinati esclusivamente a trattare processi con rito monocratico.

Le disposizioni relative ai GOT ed ai nuovi criteri di assegnazione sono immuni da criticità, se non nella parte dipendente – come si vedrà - dalla mancata previsione di un ruolo collegiale per l’istituita terza sezione penale.

3.2.. – Va precisato, in via preliminare, che nonostante la collocazione territoriale, la variazione tabellare prevede l’istituzione di una sezione penale del Tribunale di ... che opera nei locali della sede di……., il cui utilizzo è stato consentito per cinque anni ai sensi dell’art. 8 D.Lgs 155/2012.

L’utilizzazione di tali immobili non equivale all’ultrattività di una sezione distaccata dotata di autonomia organizzativa.

3.3.. – Passando ora alla questione controversa, si deve ricordare che la normativa secondaria in materia tabellare ha sempre considerato con sfavore la destinazione di giudici unicamente a funzioni monocratiche o collegiali, prevedendo come modulo “ordinario”, l’attribuzione di funzioni promiscue.

La ragione era originariamente riconducibile all’ esigenza, avvertita dall’organo di autogoverno, di evitare la surrettizia trasposizione nel nuovo assetto conseguente all’istituzione del “giudice unico”

della vecchia distinzione tra pretura e tribunale.

Questa ratio ha prodotto nella prima circolare (Circolare n. P-99-24076 del 24 dicembre 1999 sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2000/2001), un divieto derogabile in via eccezionale .

Le circolari successive hanno temperato, ma non eliminato il divieto.

L’art. 20 terzo comma della circolare sulla composizione delle tabelle per il periodo 2014- 2016,prevede, infatti

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“I magistrati sono destinati a svolgere funzioni sia collegiali sia monocratiche. Possono essere destinati a svolgere in via esclusiva funzioni collegiali o monocratiche in ragione di concrete esigenze organizzative dell’ufficio o di specifiche condizioni personali.

L’aver previsto come modulo ordinario quello dell’esercizio cumulativo di entrambe le funzioni, derogabile solo in presenza di concrete esigenze organizzative o personali, indica comunque il permanere di un’esigenza fondamentale: evitare una distinzione tra diverse “categorie” di giudici penali, alcuni dei quali assegnati a funzioni ritenute di maggior prestigio

E’ evidente che queste esigenze sono ancora maggiori nel caso in cui non uno o più giudici, ma un’intera sezione sia adibita alla trattazione di processi con rito monocratico.

In questo caso la distinzione sarebbe ancora più marcata coinvolgendo anche la funzione del presidente di sezione che verrebbe privato di una delle funzioni tipiche della sua figura professionale: la presidenza e organizzazione dei collegi.

Una soluzione di questo tipo può essere ammessa solo in casi eccezionali quando non vi sia alcuna possibilità di modulare diversamente l’organizzazione dell’ufficio.

Nel caso di specie tali presupposti non sussistono anche alla luce delle ulteriori informazioni rese dal presidente del Tribunale.

In primo luogo la ritenuta indisponibilità di aule per la celebrazione dei processi con rito collegiale non esclude, di per sè, la possibilità di modulare diversamente la struttura delle varie sezioni in modo da salvaguardare il principio, ove si consideri che la “scelta” di istituire una sezione concentrandovi i processi con rito monocratico non è l’unica praticabile.

In ogni caso l’attribuzione di un ridotto ruolo collegiale alla terza sezione penale, per esempio con una udienza settimanale appare sicuramente soluzione praticabile ove si consideri che il ridotto ruolo si risolverebbe, in sostanza, non in un’aggiunta di carico di lavoro del Tribunale , ma nella riduzione del ruolo collegiale di altre sezioni con possibilità di sottrazione di udienze, eventualmente anche a turno dai vari collegi .

Si consideri che sono previsti ben sei collegi per le due sezioni complessivamente per cui il turno settimanale di collegiale alla terza sezione comporterebbe la riduzione di un’udienza mensile agli altri collegi.

3.4.. – In conclusione la variazione tabellare di cui al decreto 45/15 così come concepita non può essere applicata nella parte in cui non prevede la sua istituzione presso la sede della ex sezione distaccata di ...e l’assegnazione alla stessa terza sezione penale di un ruolo esclusivamente monocratico. Tale circostanza presuppone la rivisitazione generale dei criteri di distribuzione degli affari penali, sia con riferimento ai processi con rito monocratico sia con riferimento a quelli con rito collegiale.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

- di non approvare la modifica delle tabelle di organizzazione del Tribunale di ..., effettuata con decreto n. 45/15 – (riorganizzazione del settore penale monocratico – istituzione della terza sezione penale – riequilibrio dei ruoli) nella parte in cui non prevede l’assegnazione alla terza sezione penale anche di un ruolo collegiale circostanza questa che presuppone la rivisitazione dei criteri di distribuzione del ruolo degli affari penali, sia con riferimento ai processi con rito monocratico sia con riferimento a quelli con rito collegiale che andrà operato su tre differenti sezioni;

- di approvare nel resto la modifica delle tabelle introdotta con il citato decreto ed in quelli nn. 45 bis e 45 ter.”.

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