BIBL.
NAZIONALE CENTRALE-FIRENZE
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STATUTO
DELLA
SOCIETÀ
MONTE- ROTONDO
SIENA 1868
TIP. SORDO-MUTIDI L. LAZZERI
;
ri
TITOLO
1.Composizione escopo dellasocietà’
—
<3Ben»-• Art. i. In
nome
della Patria, della Umanità e del Progresso, gli Operaj diMonte-Rotondo, usandola libertà che i tempi nuovi in forza dello Statuto- fondamentale del Regno concedono, si costituiscono in fraterna associazione con il titolo di
SOCIETÀ OPERAIA DI
MONTE-ROTONDO
per cooperare al*miglioramento morale e materiale dellaloro Classe mediante la istruzione ed il
mu-
tuosoccorso.
Art. 2. La Società provvede a tutto ciòconun capitale formato dalle tasse d’ammissione, e dalle contribuzionisettimanali dei Soci tendendoasoccor- rere con sovvenzione giornaliera,coluiche pertem- poranea, o cronica malattia sia resoinabile allavo- ro, a provvedere ai bisogni delle vedove e degli orfani dellefamiglieoperajee a quelli dellavecchiaia?
4
TITOLO
li.Ammissione edesclusione deiSoci
Àrt. 3. ISoci si distinguono in effettiviecon- tribuenti. I Soci effettivi assoggettandosi agli oneri che loro vengono imposti partecipano ai soccorsi accordati nei casi previsti dal Regolamento. I con- tribuenti pagano le tasse stabilite, godono dei pri- vilegi degli altri Soci renunciando però allaparteci- pazione dei soccorsi
.
Art. 4. Sono ammessi a far partedellaSocietà anche i campagnoli e le donne.
Art. 5. Le condizioni richieste per essere
am-
messicome
Soci effettivi sono le seguenti:(A) Essere cittadini Italiani.
(B)Avere compito il
43/
anno dietà e non avere oltrepassato il 45.°(€)
Non
esserealtempodelladomanda
d'am- missione giudicato inabile al lavoro per infermità o perdifetto incurabile.(D) Soddisfare ai pagamenti delle tasse di
che agli Art. 45 e 46.
(E) Nonviverediaccatto, odivagabondaggio.
(F) Infineesercitare unarte o unindustria.
Art.6. Potranno essere ammessi tutti icitta- dini
come
Soci contribuenti quando che godono dei diritti civili, ed allecondizioni chesonoall’Àrt.47.5
Ari. 7. L'accettazione di nuovi Soci dipende dal Consigliodi Direzione della Società.
Art. 8. Coloro che subirono unacondanna per riprovevole azione dai tribunali ordinarj potranno essere ammessi a far parte della Società soloquan- do abbiano scontato la sua pena da tre anni alme-, no, e purchéabbiano tenuto durante quest’ultimo periodo di tempo una condottairreprensibileed eser- citino un arteo un’industria.
Art. 9. Sarannoesclusi dalle disposizioni del-
1 Articoloprecedente, i condannati perfurtiotruffe.
Art. 40. Cesseranno di far parte della Società:
(A) Coloro che saranno condannati per pro- pri e veridelitti
.
(B) Coloro che senza giusto motivo saranno in debito verso la Società di tre mesi di tasse.
(C) Coloroche impugneranno learmicontro la Patria
.
(D) Coloro chetrascurasserodiesercitarela propria arte oindustriapassandolagiornataalgiuo- co e alla crapula
.
(E) Coloro infine che dediti alle risse o al-
r
ubriachezza saranno giudicati indegni di apparte- nere alla Classe Operaia.
In tutti questi casi 1'esclusione dipenderà dal Consiglio di Direzione salvo il diritto riservato al Socio escluso d’appellarsi all’Adunanza Generale.
Art. 14. Il Socio escluso per le cause che so-
«
pra, nonconserverà alcundiritto aindegnità orim- borso,per i contributi pagati.
Art. 42. L’individuo regolarmente
ammesso
sa- rà consideratocome Sociodalprimogiornodelmese susseguente a quello incui venne dal Consiglio di Direzione approvata la sua ammissione.Art. 43. Ciascun Socio avrà un libretto, con- trassegnato con il Bollodella Società, nelqualesa- rà stampato il presente statuto.
Avrà parimente un libretto deipagamenti setti- manali che saranno costatati dallafirmadel Cassiere.
TITOLO
III.Doveri eDiritti dei Soot
Art.44. Performare il capitale della Società
,
ciascun Socioeffettivo e contribuente pagherà una tassa di ammissione ed una tassa settimanale.
Art. 45. La tassa d'ammissione per i Socief- fettivi, è fissala nel/nodo seguente:
Per i Soci dai 46 ai
25
anni. . L. 4, 50.Per quelli dai 25 ai 35 . . . c 2, 00.
Per quelli finalmentedai 35ai45 « 2, 50.
Art. 46.Le tasse sonofissate a Cent.45 tanto per gli uomini, che per le donne
.
Art. 47. Per riguardoai Soci contribuentitan- toia tassa d’ammissione che i contributi, iquali
r
potranno essere anche mensili sono facoltativi pur*
chè latassad’ammissionenonsiaminorediL.2,
00
e il contributomensile di L. 0, 60.Per questaclas- se di Soci nonvien fatta -distinzione di età.
Art. 48. Ogni Socio effettivo presoda malattia, dopo il secondo giorno della medesima,avrà diritto a un sussidio giornaliero fissalo di Cent. 0,
60
per gli uomini e per ledonne, per tutto quel tempo che sarà riconosciutoinabile al lavoro,purchéque- sto non si prolunghi al di là di tre mesi.
Art. 19. In questo caso il Socio potrà rivol- gersi per nuovi soccorsi al Consiglio di Direzioneil
qualerimetterà la petizione all'Adunanza Generale affinchèprovveda secondo i mezzi della Società; ed a seconda pure diquesti mezzi sarà in facoltà del Consiglio di Direzione di domandare all’Adunanza Generale1*autorizzazione di ridurre ad elevarel’ef- fettivodei sussidii diche all’Art.precedente secon- do le circostanze.
Art.
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11 Socioche cadrà piùvolteammalato nel corso di un anno potràesigere lo stabilito sus- sidio finché la durata complessiva del tempo della sua malattiauon oltrepassi itre mesi.
Art. 24. Il soccorso suddetto sarà pagato alla famiglia del Socio ammalato, quando questovenga curato all’Ospedale.
Art. 22. Onde costituire il primo fondo della Società nessun Socio avrà diritto al soccorso qui
sopra enunciato senon trascorsoun annodalladata della di lui ammissione costatata dal Ruolo e dal Libretto che gli verrà consegnato, e solo allorache egli abbia pagatoregolarmente durante questoperio- dole tasse stabilite.
Art. 23. Il soccorso viene negato alle malattie cagionatedall’abuso del vino, o darisseprovocate, o dal mal costume.
Art. 24. Le malattie costatate dai certificati dei Medici e Chirurghi Condotti, che dovranno es- serefatti presentare dal malatoall*UfficiodellaPre- sidenza, saranno inseguito verificale nella loro du- rata a turnodeiSociVisitatori dicheal titolostesso.
Art. 25. Durante la malattiail Socio saràeso- nerato dalla tassa settimanale.
Art. 26. Quei Soci che saranno sotto le Ban- diere della Nazione, o
come
appartenenti all’Eser- citoocome
Volontari ocome
GuardieNazionaliMo-
bili,senza cessaredifarpartedellaSocietà potranno interrompere il pagamento dei tributi settimanali fino a che durail loro servizio.
Art. 27. L’assenza pure d’un Socio anche per due anni per qualunque causa, purché noninfame, non esclude il medesimo daldiritto diritornare con la sua anzianità difar parte dell’Associazione, pur- ché si ponga in regola con le rate.
Art. 28. In tuttoquesto tempo nonsarannolo- ro accordatisassidii,
ma
inseguitosaranno atutti9
gli effetti considerali alpari degli altriSociammessi alla medesima opera
.
Art. 29. Il Socio assente, momentaneamente, purché dentroi confini naturali d'Italia semprechè abbia soddisfatto puntualmente ai suoi debiti verso la Società avrà ugualmente diritto al sussidio, il
quale potrà essere pagatoinMonte-Rotondoadunsuo Delegato, oalSociostesso ovunque trovasiquandola Società possa mettersi in relazionecolle Societàesi- stenti nel luogodidimoratemporariadell’ammalato, e alle qualirivolgersi perleopportune informazioni.
Art- 30. Quando un operaio abbia fatto parte della Società per anni dieci consecutivi, e che gli accada di uon essere più in grado di lavorare, ac- quisterà il dirittoad un soccorso che verrà fissato inAssembleaGeneraleanormadei fondi della Società.
Questo diritto si estenderà alia di lui vedova edagli orfani al di sotto di 14 anni.
Quando poi un operaio sia reso inabile prima che siano compiti i dieci anni per i qualiabbiafat- to parte dellaSocietà, saràinfacoltàdell’Assemblea Generaledi accordareal medesimo un soccorso per unavolta sola, oatempo,secondolostatodei fondi.
Art. 31. Quei Soci contribuentiche appartengo- noalla Classe Operaja e chevolontariamente rioun- ziano ai sussidiipotranno essere considerati anche come Soci effettivi, allorché la loro istanza venga accolta dal Consiglio di Direzione» . ... .
IO
Art. 32. La Società si riserba ildiritto dista- bilire in Adunanza Generale
P
uso da farsi dei ca- pitali che si trovassero in avanzo alla fine dell’an- no, sempre in conformità allo scopo della Società edalle regole dieconomia.
i
TÌTOLO
IV.Direzione della Società’
Art. 33. La Società è diretta, rappresentata ed amministrata da un Consiglio superiore compostodì
Un
PresidenteUn
Vice-PresidenteUn
Segretario Quattro ConsiglieriUn Economo Un
Cassiere.
Art. 34. Ciascunadi queste cariche potrà es- sere coperta da qualunque Socio siaesso effettivoo contribuente
.
Art. 35. Le suddette carichesono conferite dai Soci che hanno raggiunto il 24.*anno riuniti in Adunanza Generale ordinaria,per schede segrete ed a pluralità di voti. Hanno la durata d’un annoe possonoessere confermate.
—
I Soci al disottodi48 anni non potranno essere nè elettori nè eligibili.
H
TITOIi©
V.Doveri f.d Uffizi del ConsigliodiDirezione
—
ii-Art. 56. Il Consiglio di Direzione è incaricato dell’Amministrazione, dei fondi della Società,e del buono andamento della medesima. Si riunisceordi- nariamente una volta ogni trimestre, e tutte levol- te che il Presidente lo crederà necessario. Le sue deliberazioni saranno valide tutte le volte che sa- ranno presenti all’adunanza la metà più uno dei suoi
membri
.
Art. 57.Il Socio che appartenendo alConsiglio di Direzione manca ai suoi doveri per tre volte di seguito senza aver giustificata la legittimità della prossima assenza dalle sedute del consiglio stesso s intenderà decaduto dalla sua carica; e tal resnl-' tatosarà dal Presidente reso di pubblica notorietà in Adunanza Generale.
Art. 58. Il Presidente in sua assenza il Vice- Presidenterappresenta la Società.
ConvocaepresiedeleAdunanzesì dell’ interaSo- cietà, chedel Consiglio diDirezione. Mantiene P or- dinedelladiscussioneaccordandoenegandola parola.
Firma e vidima lecorrispondenze e imandati
di pagamento
.
Art. 39. Il Segretario tiene il registro di tutti
i Soci per ordine alfabetico, e il librocosìdettodi
12
« Matricola a compila i processi verbali delle Adu- nanze, rilascia ai nuovi Soci il libretto delle rice- vute, e dà corso alle corrispondenze col visto del Presidente oVice-Presidente.
Art. 40. Il Cassiere esige settimanalmente dai Soci le tasse, e alla fine di ogni mese fa conoscere al Consiglio direttivo lostato di Cassa. Eseguisce inoltreognioperazione risguardantelaCassasociale, e somministraairEconomoidocumentiperitrimestrali.
Art. 41.Non potrà ritenere in Cassa che la
somma
puramente necessaria per le speseordinarie, ed i cui limiti saranno stabiliti dal Consiglio. Im- piega ogni avanzo in quelmodo
che sarà creduto più sicuro innome
della Società e rimette i titoli di credito nelle mani del Presidente previaricevuto.Art. 42. L’
Economo
regola tutte le spese ri- sguardanti la Società fino allasomma
di L. SO,00
dovendo per maggiorsomma
ricorrere all’approva- zione del Consiglio di Direzione, redige i mandati di pagamento, presenta ogni trimestre un Prospetto d’Amministrazione firmato dal Presidente, compila a fin d’anno il rendicontoda presentarsiall’appro- vazione del Consiglio di Direzione e dell’intieraSo- cietà, e che dovrà essere firmato altresì dalCas- siere e da dueRevisorielettiataluopodalla Società.Art. 43. I Consiglieri sono incaricati special- mente di vegliare sopra quanto interessa la condi- zionedella Società.
TITOLO
VI.DeiVisitatori e Visitatrici i3
Art. 44. LaSocietà avrà dueVisitatori e due Visitatrici,eletti dal Consiglio, i quali dovranno informarsi dello stato e condizione del malato, e ri- cevere i reclami; saranno obbligati inoltread accer- tarsi quandocessi il bisogno del sussidio.
Art. 45. Tanto i Soci Visitatori, cheleVisita- trici durano in ufficio per un anno, quindi rimet- tono il rapporto dei malatiai Visitatori e Visitatrici che loro precedono.
TITOLO
VII.Delle Adunanze Generali
Art. 46. Nel mese di Febbraio di ciascun anno sarà tenuta un Adunanza Generale ordinaria nella quale verrannorinnovate lecariche della Società, e verrà presentatoe approvato il rendiconto, ilquale dovrà essereaffissoalpubblico.Vi saràinoltreunal- tra Adunanza ordinaria nel mese diMaggio di cia- scun anno nel quale si renderà conto delloStato Economico della Società,ed in generale dell’anda- mentodella medesima
.
In quest’Adunanza potranno ancheessere trat- tate le modificazioni cheapparissero necessarie nei
iÀ
presenti Statuti, o quanto altro interessa diretta- niente la Società.
Art. 47. Il Presidente poi, o di proprio moto, odi decisione del ConsiglioDirettivo,o per doman- da in scritto firmata da
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Soci potrà adunare per affari speciali e straordinariamente la Società, edin quest’Adunanza dovrà trattarsi esclusivamentel’og- gettoper il quale fu convocata.
Art. 48. Le deliberazioni dell’Adunanza Gene- rale sono valide quando sianoprese a maggioranza di voti coll’intervento di un quinto dei Soci; però quando la Società si aduni in via di seconda convo- cazione potrà deliberare qualunquesiailnumerodei Soci intervenenti
.
Art. 49. Dichiarata aperta.la sedutailSegreta- riodà lettura del processo verbaledellaseduta pre- cedente, quindi l’Assemblea riceve comunicazione
dell’ ammissione dei nuovi Socie delle esclusioniche potessero esservi, ed in seguitoli Presidente dichia- ra aperta la discussione sulle materie che sono al-
1’ordine del giorno
.
Art. 50. Nessuno potrà prendere la parola se-
non gli è stata accordata dal Presidenteilqualenon.
potrà concederla più di tre volte ad un Socio sullo stesso argomento.
Ha
però la precedenza su tutti chiintenderà rispondere ad un fatto personale, o.proporre il richiamo del Regolamento, all’ordine del giorno, od un emendamento.
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Art. 51. Il Presidente potrà togliere la parola a chiunque che con importunaedinutilediscussione comprometterà 1-ordine dell’Adunanza e la sua di- gnità.
Art. 52. Il
modo
ordinario di votazione sarà per alzata e seduta ameno
che venga chiesta ed approvata la votazione segreta.
TITOLO
¥111.DisposizioniGenerali
Art. 53.Tuttrgli individui ascritti allaSocietà promettano per loroonore lo piena osservazione ai presenti statuti, e s’obblighino ad assoggettarsi a tutte lenuove deliberazioni prese inlegaleadunanza generale, renunziando a qualunque appello in giudi- zio per qualsiasi causa.
Art. 54. La revisionee modificazione degli sta- tuii non sarà decretata che in Adunanza Generale.
I nuoviarticoli o le modificazioni dovrannoot- tenere una maggioranza di suffragi non minore di due terzi dei votanti. Quando trattasi direvisione totalesarà a taluopo nominata una Commissione.
Art. 55. I Soci che a qualunque epoca vorran- no cessare di appartenere alla Società perderanno ogni diritto di rimborso, o altro.
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Art. 56. In ogni casodi scioglimentodella So*
cietà, i Soci esistenti in quell’epoca delibereranno sulla erogazione del Capitale Sociale.
IL PRESIDENTE
Dolt.ALESSANDROC1TERNI
Il presente Statuto fu letto, discusso ed appro- vato nella pubblica adunanza del dì46Agosto 4868.
Il Segretario