• Non ci sono risultati.

L’intensa attività di controllo prevista dal settore, sopra descritta, è stata sviluppata proprio al fine di fronteggiare le ipotesi di perdita dei requisiti con conseguente sospensione delle iscrizioni all’Albo e al REN e, nei casi più gravi, con la cancellazione di queste, e comminare misure sanzionatorie negli accertati casi di abuso e inosservanza del dato normativo: a tal fine, la giurisprudenza amministrativa «ha rilevato l’illegittimità della cancellazione dall’Albo “che sia

disposta non per il venir meno dei requisiti e delle condizioni” imposte dalla legge, “ma per la mancata ricezione della documentazione riguardante la persona dell’amministratore”»52.

Le ipotesi di trasporto abusivo si configurano qualora l’attività di trasporto sia esercitata da un soggetto che non possieda l’iscrizione all’Albo o che continui ad esercitare la professione nonostante sia intervenuta sospensione o cancellazione dallo stesso, ed in relazione a queste eventualità vengono applicate le sanzioni amministrative ed accessorie, come il fermo amministrativo del veicolo, disciplinate dall’art. 26 l. n. 298/197453.

lgs. 395/2000. Anche il procedimento che riguarda l’AEP avviene, come le istanze ordinarie delle imprese di trasporto, presso l’UMC competente per territorio, con la presentazione di apposita domanda che contenga: «copia autenticata dell’atto costitutivo, con gli estremi del deposito (ai sensi degli articoli 2612 e 2523 del Codice civile), e dello statuto del consorzio o della cooperativa dal quale risulti che lo scopo sociale è l’esercizio dell’autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie; dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante relativa all’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori delle singole imprese socie; copia autenticata dell’estratto del libro dei soci dal quale risulti il rapporto associativo delle imprese socie; dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti l’attuale sussistenza del rapporto associativo» cit. A. Macera – G. Marcoccia, Iscrizioni all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi nella sezione speciale, op. cit. L’UMC competente, dopo aver accertato l’iscrizione all’Albo autorizza il consorzio, o la cooperativa, e lo iscrive nel REN conferendogli, così, l’AEP.

52 T.A.R. Toscana, 6 agosto 1993, n. 255. In Riv. giur. circ. trasp., 1994, p. 282. In dottrina si veda

S.ZUNARELLI –A.ROMAGNOLI –A.CLARONI, Diritto pubblico dei trasporti, op. cit., p. 155.

53 Per eventuali approfondimenti relativi alla disciplina del trasporto abusivo si vedano M.C.

LEPORE, La circolazione delle merci su strada, in Riv. giur. circ. trasp., 1993, p. 239; C.TALICE, Riforma della disciplina dell’autotrasporto di merci, in Riv. giur. circ. trasp., 1996, p. 674.

77

L’articolo sopra menzionato provvede a sanzionare anche la condotta di chi affidi l’attività di trasporto merci in conto terzi ad un soggetto che eserciti detta attività in maniera abusiva54.

Il legislatore nazionale è intervenuto mediante l’art. 7, comma 2, d. lgs. n. 286/2005 per acuire il sistema sanzionatorio previsto dalla l. n. 298/1974 prevedendo un ampliamento del novero dei soggetti che possono essere esposti alle sanzioni in parola; la nuova disposizione stabilisce, infatti, che «le sanzioni di

cui all’art. 26, comma 2, della Legge 6 giugno 1974, n. 298, si applicano al committente, al caricatore ed al proprietario della merce che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non sia provvisto del necessario titolo abilitativo, ovvero che operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti, oppure ad un

Relativamente all’obbligo di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori quale condizione necessaria per esercitare attività di trasporto cfr. Corte cost., 22 novembre 1991, n. 420 in Dir. trasp., 1992, p. 521 e in Dir. mar., 1992, p. 66, la quale si è pronunciata nel senso di ritenere nullo un contratto concluso con un vettore non iscritto all’Albo e, pertanto, abusivo. Dello stesso parere anche Trib. Milano, 9 luglio 1992, in Corr. giur., 1992, p. 79.

54 In argomento, S.BUSTI, Contratto di trasporto terrestre, Milano, 2007, p. 409, il quale ritiene

che l’ammissione di questa possibilità sarebbe in contrasto con le finalità pubblicistiche dell’autotrasporto di merci volte «al controllo della concorrenza ed all’eliminazione del fenomeno dell’abusivismo» che risultano chiaramente incompatibili con la «presenza di soggetti che assumano il rischio del risultato del trasporto senza disporre di alcuna dimensione imprenditoriale per realizzarlo direttamente, togliendo così, addirittura in maniera immediata, una parte della domanda di trasporto alle imprese che realmente impegnino personale e mezzi per acquisirla». A conferma di ciò, il fatto che l’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori è sottoposta alla dimostrazione dei requisiti descritti, i quali non sono finalizzati soltanto a stabilire l’idoneità del vettore ad effettuare la prestazione dal punto di vista tecnico, ma anche a verificare una più ampia idoneità dell’impresa che si concretizza nel possesso di conoscenze giuridico-economiche necessarie, tra le altre cose, alla stipulazione di contratti di trasporto validi con i committenti, secondo le normative vigenti nel settore; l’esame istituito per ottenere il requisito della professionalità serve, infatti, a garantire la conoscenza dei principali contratti utilizzati nel trasporto su strada, ed i diritti e gli obblighi che ne derivano. «È l’iscrizione all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori a condizionare, imperativamente, accesso e svolgimento della professione di vettore stradale di merci e ad escludere le ipotesi di cui agli artt. 26.1 e 46 della l. n. 298 del 1974, e non la presenza, in capo a chi si impegna verso il mittente, di mezzi tecnici ed economici adeguati a far fronte all’obbligazione di trasporto», così S. BUSTI, Contratto di trasporto terrestre, op. cit., p. 411. In particolare, con riguardo alla nullità del contratto stipulato da vettore non iscritto all’Albo, cfr. anche N.CALLIPARI, Il contratto di autotrasporto di merci per conto terzi, op. cit., pp. 153 ss.

78

vettore straniero che non sia in possesso di idoneo titolo che lo ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita», precisando

che «alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della

confisca delle merci trasportate».

E ancora, lo stesso art. 7, al comma 3, prevede un regime di responsabilità soggettiva, di natura amministrativa, in primis in capo al vettore, ma che contempla anche quella di committenti, caricatori e proprietari della merce, nelle ipotesi in cui detti soggetti abbiano dato all’impresa vettrice istruzioni non conformi alle norme vigenti poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale; a tale scopo il comma 6 elenca una serie di norme la cui violazione può dare luogo al concorso tra la responsabilità del vettore e quella degli altri soggetti sopra citati, con la conseguente applicazione di sanzioni amministrative55.

In tal modo, se il conducente del veicolo per mezzo del quale è effettuato il trasporto viola le norme poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale, il committente e/o il caricatore e/o il proprietario delle merci oggetto del trasporto, saranno obbligati in concorso con lo stesso conducente qualora sia dimostrato che abbiano fornito istruzioni allo stesso, relativamente alla riconsegna delle merci, non compatibili con il rispetto della predetta normativa dettata dal Codice della strada in materia di circolazione stradale.

Si considera, inoltre, trasporto abusivo anche l’ipotesi in cui un soggetto, munito di licenza per il trasporto in conto proprio esercita, invece, abusivamente attività in conto terzi, trasportando quindi cose non proprie e per conto di altri soggetti56.

55 A questo riguardo l’art. 7, comma 6, d. lgs. n. 286/2005 richiamava una serie di norme tra cui

l’art. 61, d. lgs. n. 285/1992 riguardante la sagoma limite; l’art. 62, d. lgs. n. 285/1992 sulla massa limite; l’art. 142, d. lgs. n. 285/1992 sui limiti di velocità; l’art. 164, d. lgs. n. 285/1992 relativamente alla sistemazione del carico sui veicoli; e l’art. 174, d. lgs. n. 285/1992 sul rispetto dei tempi di guida e di riposo, aspetti su cui è recentemente intervenuto il legislatore comunitario per mezzo del pacchetto normativo 2020 e nello specifico il Reg. (UE) n. 1054/2020 che regola proprio i «periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo».

79

In relazione all’ampliamento dei soggetti che possono essere sanzionati qualora sia integrata ipotesi di trasporto abusivo, la l. n. 190/2014 ha introdotto un regime di responsabilità solidale del committente, che sarà più approfonditamente trattato nel proseguo, per garantire maggiori e adeguati livelli di sicurezza della circolazione stradale.

Al fine, infatti, di favorire l’affidamento del servizio di trasporto a vettori in regola con gli adempimenti degli obblighi contrattuali e legali verso i loro dipendenti, la legge di stabilità del 2015 ha previsto l’obbligo, a carico del committente, di verificare la regolarità contributiva, retributiva e assicurativa del vettore stesso, prima di procedere con la stipulazione del contratto57.

L’omessa verifica può comportare gravi conseguenze per il committente, il quale potrà essere chiamato a rispondere in solido con il vettore inadempiente, e con eventuali sub-vettori, per il mancato pagamento delle retribuzioni ai dipendenti e per il mancato pagamento dei premi assicurativi e dei contributi previdenziali.

2.4 Profili distintivi tra attività di autotrasporto in conto proprio ed attività