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1.7 La legge n 35/2012: applicazione del Reg (CE) n 1071/2009 sul territorio nazionale

2.2.3 Requisiti connessi al perfezionamento dell’iscrizione all’Albo

Secondo quanto previsto dall’art. 3, lett. a), decreto dirigenziale n. 291/2011, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativamente alle «Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009

(…)» e adottato, per l’appunto, in linea con le previsioni dettate dal Reg. (CE) n.

1071/2009, ai fini dell’ottenimento dell’iscrizione all’Albo l’impresa è tenuta a dimostrare la sussistenza dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria ed

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idoneità professionale20. Oltre ad essi l’autotrasportatore deve dimostrare di esercitare presso una sede effettiva e stabile, rispondente all’ulteriore requisito dello stabilimento21.

Procedendo con l’analisi di ciascun requisito menzionato, è possibile definire l’onorabilità come una condizione consistente nell’assenza di particolari provvedimenti giurisdizionali e/o specifiche condanne a pene detentive riportate con sentenza definitiva, ovvero nell’assenza di sanzioni amministrative per infrazioni gravi relativamente alla normativa nazionale del settore di trasporti merci su strada, indicate dall’art. 5 del d. lgs. n. 395/2000, che deve essere dimostrato all’atto dell’iscrizione all’Albo e al REN e deve permanere per l’intera durata dell’iscrizione.

L’impresa, inoltre, non deve essere stata oggetto dell’informativa interdittiva dell’antimafia, la cui documentazione deve essere richiesta al Prefetto dall’autorità competente, a fronte della verifica del requisito in oggetto.

Per dimostrare il soddisfacimento di tale requisito, e delle condizioni che lo realizzano, si è obbligati alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di

20 Il quadro dei requisiti che legittimano l’iscrizione all’Albo è stato, da un punto di vista

normativo, modificato in più occasioni. Già la l. n. 298/1974 tra i numerosi requisiti elencati all’art. 13, faceva espressa richiesta di «disponibilità di mezzi tecnici ed economici adeguati all’attività da svolgere», della conclusione di un «contratto di assicurazione per la responsabilità civile dipendente dall’uso degli autoveicoli e per i danni alle cose da trasportare», il «non aver riportato condanne a pene che importino la interdizione da una professione o da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa» e ancora «non avere in corso procedura di fallimento, né essere stato soggetto a procedura fallimentare». Il complesso dei requisiti richiesti era stato, in seguito, ampliato dal d. lgs. 14 marzo 1998, n. 84 intervenuto per uniformare, ulteriormente, la normativa italiana sull’accesso alla professione di vettore a quella comunitaria, individuando altri criteri a cui assoggettare l’iscrizione all’Albo. L’art. 3 del decreto menzionato, chiedeva all’impresa intenzionata ad ottenere l’iscrizione all’Albo, la dimostrazione di requisiti di «onorabilità, capacità finanziaria e professionale», oltre ai requisiti richiesti dall’art. 13 della l. 298/1974. Con l’avvenuta emanazione del d. lgs. n. 395/2000 si prevedeva, all’art. 20, l’abrogazione dell’art. 13 della l. n. 298/1974 e del d. lgs. n. 84/1998 in un’ottica di chiarezza e snellimento dei requisiti richiesti, riducendoli a quelli dell’onorabilità, della capacità professionale e della capacità finanziaria.

21 Per ulteriori delucidazioni in merito alla dimostrazione dei requisiti cfr. l. n. 35/2012, di

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certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa da uno dei seguenti soggetti:

- dall’amministratore unico, o da tutti i membri del Consiglio di amministrazione, relativamente a persone giuridiche pubbliche, persone giuridiche private e per qualsiasi altro tipo di ente, eccetto quanto previsto al punto seguente;

- dai soci illimitatamente responsabili, nella società di persone; - dal titolare dell’impresa individuale o familiare,

- da uno dei collaboratori dell’impresa familiare; - dal gestore dei trasporti.

L’onorabilità è un requisito che può venir meno qualora sussistano validi motivi che possano mettere in dubbio l’onorabilità della figura del gestore dei trasporti o dell’impresa di trasporto stessa, come il sopraggiungere di condanne o sanzioni per infrazioni gravi della normativa nazionale in specifici settori come possono essere il diritto commerciale, il traffico di essere umani o di droga, la circolazione stradale, la responsabilità professionale, ovvero qualora il gestore dei trasporti o l’impresa siano stati oggetto di condanne penali o di sanzioni per gravi infrazioni della normativa UE22, in uno o più Stati membri.

A chiarificare la situazione è intervenuta la Commissione Europea, che si è occupata di stilare un elenco completo delle infrazioni gravi, commesse in ambito comunitario, che possono sfociare nella perdita del requisito dell’onorabilità dell’impresa o del suo gestore; l’elenco in oggetto è stato approvato con il Regolamento (UE) del 18 marzo 2016, n. 40323 ed è stato reso attivo in tutti gli

22 Per gravi infrazioni UE si intendono quelle tipologie di infrazioni che sono commesse in ambiti

ben specifici del settore, quali, ad esempio i tempi di guida e di riposo dei conducenti, l’utilizzo degli apparecchi di controllo, la qualificazione iniziale e la formazione dei conducenti, l’accesso alla professione, la sicurezza relativa al trasporto di merci pericolose su strada e gli orari di lavoro, per citarne alcuni.

23 «Regolamento che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 (…) per quanto riguarda la

classificazione di infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada», in Gazzetta Europea serie L n. 74 del 19 marzo 2016.

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Stati membri dal 1° gennaio 2017, integrando l’elenco già contenuto nel Reg. (CE) n. 1071/2009.

La Commissione Europea ha deciso di distinguere le infrazioni in base al loro livello di gravità, prevedendo infrazioni gravi (IG), molto gravi (IMG) e più gravi (IPG), sulla base dei potenziali rischi per la vita o per le lesioni che sono in grado di procurare, ed «ha stabilito un metodo comune di calcolo della frequenza di

queste infrazioni sino ad una soglia massima, oltre la quale il loro ripetersi fa scattare l’avvio della procedura per la perdita dell’onorabilità, nonché ha precisato che la frequenza deve essere stabilita tenendo conto della gravità dell’infrazione, della durata e del numero medio dei conducenti, per non discriminare le imprese con più dipendenti rispetto a quelle più piccole»24.

L’allegato II del Reg. (CE) n. 403/2016 si riferisce alla frequenza con cui un’infrazione può essere commessa, stabilendo un limite massimo, raggiunto il quale l’infrazione grave è automaticamente classificata come molto grave e, infine, più grave, incidendo, a quel punto, sull’onorabilità25.

Lo stesso Regolamento, di cui sopra, divide le tipologie di infrazioni in dodici gruppi, suddividendo le infrazioni all’interno di questi ultimi nelle tre categorie menzionate IG – IMG – IPG; per quelle rientranti nella terza categoria è stabilito che l’autorità competente, dello Stato membro di riferimento, avvii tempestivamente una procedura amministrativa, debitamente espletata, che può prevedere, all’occorrenza, l’ispezione dei locali dell’impresa in questione.

Se dalla procedura in oggetto l’autorità non rileva la compromissione dell’onorabilità, lo annota nel REN motivando la sua decisione; se, invece, decide di dichiarare la perdita del requisito, ne emana il provvedimento con relativa

24 Si veda, Onorabilità: ecco come si rischia di perderla, 14 aprile 2016, in www.rivistatir.it 25 Nel classificare la frequenza delle infrazioni il Reg. (CE) n. 403/2016 tiene conto,

principalmente, del numero dei conducenti che l’impresa di trasporto ha (una media annua) e del periodo di riferimento (almeno un anno dalla data di controllo), ma permette agli Stati membri di stabilire soglie più severe se lo ritengono opportuno e se la procedura amministrativa nazionale di valutazione dell’onorabilità lo prevede.

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notifica al fine di permettere al soggetto, destinatario della decisione, di attivare le tutele previste dall’ordinamento26.

Le infrazioni gravi che danno luogo ad una sanzione o ad una condanna negli ultimi due anni, devono essere prontamente riportate nella sezione «sanzioni» del REN delle imprese professionali di autotrasporto.

Oltre alle motivazioni menzionate, il gestore dei trasporti può rischiare la perdita del requisito nel caso di violazioni non commesse da lui direttamente, ma dal lavoratore dipendente durante l’esercizio dell’attività, qualora il fatto che abbia causato la violazione sia dipeso da istruzioni o disposizioni impartite dal gestore al dipendente, o da omessa vigilanza con riferimento a più violazioni precedenti.

Allo stesso modo in cui tale requisito può essere perso, può anche essere riacquistato:

- se interviene la concessione della riabilitazione in caso di sanzioni penali, a meno che non intervenga la revoca;

- se le misure di sicurezza o di prevenzione applicate raggiungano il termine previsto;

- siano decorsi sei mesi dalla data della sanzione amministrativa definitiva; - il decreto di chiusura del fallimento sia divenuto definitivo, anche in caso di

accoglimento della domanda di esdebitazione, per le imprese che ne possono beneficiare.

Il secondo requisito, l’idoneità finanziaria, è saldamente collegato, assieme a quello dello stabilimento, all’immatricolazione dei veicoli per mezzo dei quali l’impresa di trasporto effettua la sua attività.

26 Il provvedimento che sancisce la perdita del requisito dell’onorabilità è emanato a fronte di

condanne penali o sanzioni relative ad infrazioni gravi della normativa UE quali, per citarne qualcuna, il superamento del 25%, o più, dei tempi limite di guida fissati per sei giorni o due settimane; guida sprovvista di certificato di revisione valido, se tale documento è richiesto dal diritto UE; mancata installazione del tachigrafo; trasporto di merci pericolose con mezzi non idonei o non approvati o in violazione di un divieto ovvero senza la relativa precisazione apposta sul veicolo o, ancora, guida con carta del conducente falsificata o di cui il conducente non risulta titolare.

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Un’impresa può procedere all’immatricolazione di uno o più veicoli qualora abbia ottenuto l’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori e sia autorizzata all’esercizio della professione in forma provvisoria.

L’idoneità finanziaria è la capacità dell’impresa di riuscire ad assolvere agli obblighi finanziari connessi all’esercizio della sua attività, ed a quelli che potrebbero incombere nel corso dell’esercizio contabile annuale27, e va valutata in base al numero di autoveicoli che l’impresa dichiara di voler acquisire al momento dell’accesso alla professione o che risultano immatricolati a suo nome durante l’esercizio della stessa28.

La dimostrazione concreta del requisito avviene, ogni anno, mediante un’attestazione rilasciata da un revisore contabile, o da altro soggetto debitamente riconosciuto o, in alternativa, per mezzo di un’attestazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione che provi l’esistenza di una polizza di responsabilità professionale29, ovvero con un’attestazione di vigenza di contratto di fideiussione

27 Per calcolare l’importo dell’idoneità finanziaria vanno tenuti in considerazione soltanto gli

autoveicoli con una massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t, e non i rimorchi.

28 Ai fini del soddisfacimento del requisito in oggetto, l’impresa deve dimostrare di disporre ogni

anno di capitale e di riserve per un valore di almeno «a) 9 000 EUR per il primo veicolo a motore; b) 5 000 EUR per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati utilizzati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 tonnellate; e c) 900 EUR per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati utilizzati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 2,5 tonnellate ma non a 3,5 tonnellate», così stabilito dall’art. 7 del Reg. (CE) n. 1071/2009, a seguito della modifica intervenuta dal Reg. (UE) n. 1055/2020. Il legislatore comunitario ha previsto un’ulteriore precisazione, all’interno dello stesso articolo, riferito a quelle imprese che operino con veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile superi le 2,5 t, ma non le 3,5, le quali dovranno dimostrare di avere capitale e riserve, ogni anno, per un valore di almeno: «a) 1 800 EUR per il primo veicolo utilizzato; e b) 900 EUR per ogni veicolo supplementare utilizzato».

29 Così stabilito dall’allegato H della Circolare M.I.T. n. 4/2015/TSI del 24 luglio 2015. Questa

possibilità, introdotta dalla l. n. 190/2014, è prevista limitatamente alle nuove imprese di autotrasporto, per i primi due anni di iscrizione all’Albo e al REN.

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rilasciata da una banca, da una compagnia di assicurazione o da intermediari finanziari, iscritti negli appositi albi30, ed esibita all’autorità competente31.

L’idoneità finanziaria, che deve essere dimostrata all’atto di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori e al REN, deve permanere per l’intera durata dell’iscrizione e per ogni evento o fatto che possa comportarne la perdita o la diminuzione vige l’obbligo, per l’impresa ovvero per le banche, compagnie di assicurazioni o intermediari finanziari iscritti nei relativi albi, di darne tempestiva comunicazione alla competente autorità entro quindici giorni, che decorrono dall’accadimento del fatto, altrimenti si può rischiare la cancellazione dall’Albo degli autotrasportatori ed un’eventuale sanzione pecuniaria, secondo gli artt. 12 e 19, comma 3, d. lgs. n. 395/200032.

È l’UMC competente per territorio, in base alla sede dell’impresa, a ricevere le comunicazioni inerenti alle modifiche o alla perdita del requisito e, nell’eventualità ci siano le giuste motivazioni, procede con l’aggiornamento dei dati dell’impresa trascritti sul REN, attivando, inoltre, la procedura per dichiarare nuovamente soddisfatto il requisito: se al termine della procedura quest’ultimo non sarà ritenuto soddisfatto, l’UMC provvede ad informare l’impresa del rischio di sospensione o cancellazione dall’Albo e dal REN, con conseguente inibizione dell’esercizio dell’attività ed assegna, quindi, un termine mai superiore a sei mesi, affinché l’impresa possa dimostrare che il requisito sia ancora una volta adeguato a quanto normativamente previsto.

30 Allegato I Circolare M.I.T. n. 4/2015/TSI.

31 Non sono ritenute idonee ai fini della dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria,

secondo quanto previsto dall’ordinamento italiano, le polizze assicurative rilasciate da compagnie estere che non siano in regola con la normativa italiana ed europea nel settore assicurativo; le polizze assicurative vettoriali; le polizze assicurative obbligatorie di responsabilità civile (in quanto già previste obbligatoriamente dall’art. 122 del d. lgs. n. 209/2005) e fideiussioni o attestati di fideiussioni che siano rilasciati da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, ex art. 106 TUB, i quali non siano abilitati dalla Banca d’Italia al rilascio delle garanzie utili alla dimostrazione del requisito in oggetto.

32 Le modalità di comunicazione della modifica, perdita o rinnovo del requisito dell’idoneità

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Il requisito dello stabilimento, introdotto dall’art. 3, lett. a) Reg. (CE) n. 1071/2009, e legato all’immatricolazione33 degli autoveicoli utilizzati dall’impresa di trasporto, richiede che l’impresa dimostri di disporre di una sede amministrativa effettiva e stabile, dotata di locali nei quali sia consentito l’accesso agli originali dei principali documenti che riguardano la sua attività e che sia situata in Italia, di uno o più autoveicoli immatricolati o messi in circolazione in base a quanto stabilito dal c.d.s., ed una sede operativa, sempre su suolo italiano, dove l’impresa svolga in modo continuativo ed efficace le attività relative ai veicoli che utilizza per le operazioni di trasporto, come ad esempio la manutenzione degli stessi.

La dimostrazione, richiesta al momento della domanda di iscrizione all’Albo e al REN, deve avvenire mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà.

Relativamente alla disponibilità di una sede amministrativa, l’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 stabilisce sia dimostrata con dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa all’UMC competente: si ritiene assodata attraverso la disponibilità di uno o più locali adibiti ad uso ufficio a titolo di proprietà, leasing, locazione o comodato34, per quanto riguarda le imprese; con l’individuazione della sede, anche presso la residenza del titolare, relativamente alle imprese individuali; mentre per le società di persone e per le società a responsabilità limitata unipersonali, con l’elezione del domicilio presso la residenza del legale rappresentante, qualora l’amministratore sia unico socio.

Le imprese associate ai consorzi o alle cooperative, e quindi iscritte nella sezione speciale dell’Albo degli autotrasportatori, possono scegliere di eleggere

33 Sul termine «immatricolazione» è intervenuto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

per chiarire, mediante la Circolare n. 1/2018/APC del 29 gennaio 2018, che «il termine immatricolato va necessariamente inteso come immissione in circolazione sia di un veicolo di prima immatricolazione, sia di un veicolo usato, fermo restando il rispetto della categoria [euro minima di appartenenza richiesta]».

34 Se il locale comprovante la sede amministrativa è reso disponibile a titolo di locazione,

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domicilio direttamente presso il consorzio o presso la cooperativa, purché questi ultimi riescano a gestire tutte le attività delle imprese aderenti a livello centralizzato.

La disponibilità degli autoveicoli per poter effettuare attività di trasporto merci in conto terzi si palesa con l’immissione degli stessi in circolazione a titolo di proprietà, usufrutto, locazione, vendita a rate o leasing, locazione senza conducente o comodato senza conducente, secondo quanto previsto dal c.d.s.; mentre dimostrare l’effettività di una sede operativa si traduce, per l’impresa, nel possesso di un’officina interna dove poter svolgere la manutenzione degli autoveicoli da lei utilizzati in modo continuativo, oppure individuare una o più officine esterne deputate a quello scopo.

Qualunque evento o fatto che comporti modifica, diminuzione o perdita delle condizioni che soddisfano il requisito di stabilimento debbono essere comunicati dall’impresa, o dal consorzio o cooperativa, entro trenta giorni dall’accadimento, all’UMC competente, così come anche qualsiasi modifica che possa intervenire nei luoghi indicati come sede amministrativa od operativa, nonché modifiche o cessazioni in relazione al parco veicolare.

L’UMC valuta le comunicazioni ricevute e decide se procedere con l’aggiornamento dei dati contenuti nel REN relativamente all’impresa in questione; se quest’ultima rischia di non soddisfare più il requisito l’UMC deve comunicarglielo prontamente, se invece ha già smesso di soddisfarlo deve assegnarle un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale l’impresa può regolarizzare nuovamente il requisito, dimostrando quanto richiesto dalla legge.

Il quarto ed ultimo requisito che le imprese di trasporto sono chiamate a dimostrare di possedere è l’idoneità professionale, per soddisfare il quale è necessario nominare un gestore dei trasporti, residente nell’UE, che si occupi di dirigere l’attività di trasporto dell’impresa «in maniera effettiva e continuativa»,

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ex art. 2, comma 5, Reg. (CE) n. 1071/2009 rispondendo con la sua persona ai

requisiti di onorabilità e idoneità professionale35.

La dottrina intervenuta in materia, ritiene che «per idoneità professionale

s’intende il possesso delle conoscenze e delle attitudini pratiche necessarie per dirigere un’impresa di autotrasporto, ed è ritenuta sussistente qualora il soggetto che dirige l’attività di trasporto sia in possesso di: attestato di idoneità professionale, ovvero attestato di frequenza di un corso di formazione professionale, per i soggetti designati gestori nelle imprese che esercitano l’autotrasporto di merci su strada con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t»36.

Il possesso di quanto sopra dichiarato rivela una conoscenza del soggetto, relativa alle materie ritenute necessarie dalla normativa UE ed elencate nell’allegato I del Reg. (CE) n. 1071/2009, che si concretizza in un attestato conseguente al superamento di un esame ovvero in un attestato che certifichi la regolare frequenza di un corso di formazione professionale; dal momento in cui è insignito di tale ruolo, il soggetto diviene responsabile dell’attività di trasporto ed è un incarico che può ricoprire nell’ambito di una sola impresa.

È, quindi, il Reg. (CE) n. 1071/2009 a stabilire le disposizioni in presenza delle quali è rilasciato l’attestato di idoneità professionale, che sarà valido sia in ambito nazionale che internazionale.

Il gestore dei trasporti può essere una figura interna all’impresa o esterna ad essa; qualora sia interna deve, obbligatoriamente, rivestire, una delle seguenti posizioni:

35 All’interno del nostro ordinamento il legislatore, prima dell’entrata in vigore del Regolamento

comunitario disciplinante tale figura, aveva già previsto che l’impresa indicasse, all’Autorità competente, una persona che dirigesse l’attività di trasporto in modo effettivo e continuativo e che avesse un legame interno all’impresa.

36 A. MACERA G. MESIRCA, Requisito dell’idoneità professionale per l’esercizio della

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- titolare dell’impresa individuale o familiare, o collaboratore dell’impresa familiare;

- amministratore unico, ovvero un membro appartenente al consiglio di amministrazione per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e per ogni altra tipologia di ente, fatta eccezione per quanto disposto al successivo punto;

- socio illimitatamente responsabile all’interno di una società di persone; - lavoratore subordinato, al quale siano state attribuite funzioni con una

qualifica medio/alta37.

Se invece risulta essere una figura esterna all’impresa deve rispettare condizioni ben specifiche, quali:

- essere abilitato ad esercitare le funzioni che sono richieste per il ruolo di gestore dei trasporti per conto di un’impresa di trasporti, con conseguente indicazione delle responsabilità di cui è tenuto a rispondere e la precisazione dei compiti che è chiamato a svolgere in modo continuativo;

- dirigere l’attività di trasporto di un’unica impresa, o comunque relativa ad un parco veicolare comprendente, al massimo, cinquanta veicoli immatricolati;

- non avere legami con altre imprese di trasporto38.

I compiti che spettano alla figura del gestore dei trasporti sono di varia natura: