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Il sub-trasporto: l’azione diretta del sub-vettore nei confronti del mittente

5.2 Ulteriori aspetti della legge di stabilità 2015 deputati alla tutela della sicurezza stradale e

5.3.1 Il sub-trasporto: l’azione diretta del sub-vettore nei confronti del mittente

Ricorrere alla cooperazione di più vettori nell’esecuzione di una prestazione di trasporto risulta essere in Italia «un vero e proprio modello organizzativo ed

imprenditoriale di importanti segmenti di fornitori di servizi di trasporto»23, soprattutto nella sua esplicitazione della fattispecie di «sub-vezione».

Notoriamente, infatti, sono in costante crescita le imprese, operanti nel settore dei servizi di trasporto, che ricorrono ad imprese esterne, perlopiù di dimensioni inferiori, per portare a compimento l’esecuzione della prestazione richiesta dai rispettivi clienti: si tratta di una terziarizzazione dell’attività di trasporto comportante la scissione tra i due vettori, l’uno, che assume l’obbligazione contrattuale nei confronti del mittente, e l’altro che, di fatto, si occupa di eseguire la prestazione.

Descrivendo questo tipo di modalità di trasporto, scissa in vettori diversi, non si può che fare principale riferimento ai cosiddetti «corrieri», i quali rappresentano imprese di rilevanti dimensioni che ricorrono a questa tipologia di consegna per poter fornire una capillare distribuzione su tutto il territorio, e soprattutto nella fase conclusiva del servizio si avvalgono dell’aiuto di piccole imprese per poter operare in modo più veloce ed efficiente24.

sulla regolarità contributiva della sua impresa sussisteva anche prima dell’introduzione di tale normativa.

23 Cosi M.RIGUZZI, Prime considerazioni sulla riforma dell’autotrasporto di cose per conto di

terzi introdotta dal d. lg. 21 novembre 2005, n. 286, op. cit., p. 430, che in questo frangente fa riferimento all’organizzazione dei corrieri. Per una più approfondita disamina dell’argomento si rinvia a: C.TINCANI, La natura del trasporto stradale di merci, op. cit., pp. 133 ss.; ID., L’attuale disciplina del subtrasporto, in Dir. trasp., 2017, pp. 445 ss.; M.M.COMENALE PINTO, La disciplina nazionale e quella internazionale del contratto di subtrasporo stradale, in Riv. dir. nav., 2017, pp. 417 ss.

24 In riferimento alla figura imprenditoriale del cosiddetto «corriere» si veda A.ZAMPONE, Il

servizio di corriere e di pony express, in I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale, XVII, Trasporto, a cura di P. Cendon, Torino, 2004, pp. 617 ss.; D.PIPPIA, Il contratto di corriere e di pony express, in AA.VV., I contratti del trasporto, op. cit., pp. 1307 ss.

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Altro fenomeno che prevede una cooperazione tra più imprese di trasporto è il cosiddetto «trazionismo», per il quale grandi imprese di trasporto, sovente incaricate del trasporto e della distribuzione di merci da parte di grandi aziende industriali che non sempre riescono a soddisfare la crescente domanda di trasporto, scelgono di rivolgersi a imprese di più piccole dimensioni, spesso in possesso di un solo mezzo guidato dallo stesso titolare d’impresa25, per mezzo del quale è effettuato il traino del semirimorchio appartenente al vettore principale, a bordo del quale sono presenti le merci da trasportare26.

In entrambe le fattispecie appena descritte, lo strumento contrattuale principalmente utilizzato è quello del sub-trasporto: un’impresa di trasporto ben strutturata si obbliga nei confronti del mittente ad eseguire la consegna delle merci, ma procede con l’affido della prestazione, in modo totale o parziale, ad uno o più sub-vettori con i quali si accinge a concludere singoli contratti di trasporto in nome e per conto proprio.

Il sub-trasporto non è, però, una fattispecie che interviene soltanto in presenza di rapporti solidi tra imprese di trasporto; può succedere che si ricorra a questa tipologia contrattuale anche in vista di rapporti più o meno occasionali tra imprese del settore che scelgono di ricorrere a questa forma di collaborazione reciproca per

25 I titolari di piccole imprese di trasporto che prevedano un solo mezzo, guidato da loro stessi,

sono detti «padroncini». Per più puntuali approfondimenti dottrinari e riferimenti giurisprudenziali in argomento, si veda M.RIGUZZI, Impresa di trasporto e rapporti con i cosiddetti padroncini: le novità introdotte dal d. lg. 10 settembre 2003, n. 276, in Dir. trasp., 2004, pp. 361 ss.

26 In numerosi casi i rapporti tra l’impresa maggiore e quella minore individuale si consolidano

talmente dando vita ad una collaborazione stabile ed esclusiva che può sfociare in un rapporto di parasubordinazione, in forza del quale il «padroncino» è inserito a pieno titolo nell’organizzazione aziendale dell’impresa maggiore. Questo meccanismo risulta conveniente, da un punto di vista economico, poiché consente un notevole risparmio per l’impresa principale ed un contenimento del rischio imprenditoriale a suo carico. Per maggiori approfondimenti circa il rapporto di parasubordinazione, di cui all’art. 409 c.p.c., si rimanda a M.RIGUZZI., Impresa di trasporto e rapporti con i cosiddetti padroncini: le novità introdotte dal d. lg. 10 settembre 2003, n. 276, op. cit., pp. 363 ss.

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assicurare una prestazione più efficiente ed adeguata alle richieste della loro clientela, qualora questo non sia possibile utilizzando la propria organizzazione.

Quella della sub-vezione è una forma di cooperazione di più vettori, relativamente alla fase esecutiva del trasporto, divenuta ormai imprescindibile nel settore dell’autotrasporto di cose e nelle attività di logistica, che mostra ormai una notevole rilevanza economica e sociale nel quadro attuale del trasporto di merci su strada; nonostante ciò il legislatore sembrava riservargli ancora scarsa considerazione, a livello legislativo, puntando quasi a classificarla come attività di «intermediazione parassitaria»27 da scoraggiare, piuttosto che come punto di partenza da regolamentare in maniera più robusta così da rafforzarlo quale segmento maggiormente efficace per la buona riuscita dell’operazione di trasporto. Grazie all’art. 6 ter, inserito nel d. lgs. n. 286/2005 ad opera della l. n. 127/2010, il legislatore sembra finalmente perseguire un intento differente, in relazione alla fattispecie del sub-trasporto, e si approccia a quest’ultimo tentando di potenziare la tutela delle imprese di autotrasporto che ricorrano a questo tipo di modalità di esecuzione della prestazione oggetto del contratto di trasporto, coinvolgendo ulteriori vettori.

Quello del trasporto è un ambito che è stato coinvolto, in modo importante, nella crisi economico finanziaria globale iniziata nel 2008, che ha comportato, con riferimento al settore in argomento, aumenti sostanziali del costo del carburante e allungamenti nei tempi di pagamento previsti contrattualmente: questi due problemi si ripercuotevano su tutti i soggetti coinvolti nella filiera dell’autotrasporto, fino all’ultimo tassello rappresentato dal sub-vettore; al fine di tutelare queste figure, e frenare l’imperversamento della crisi, è stato elaborato uno strumento che agevolasse i sub-vettori ad ottenere il corrispettivo pattuito in tempi ragionevolmente limitati.

27 Cit. G.BENELLI, La disciplina dell’autotrasporto merci tra autonomia negoziale e pubblico

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Posto che il contratto che coinvolge il vettore ed il sub-vettore risulta totalmente estraneo a quello stipulato tra vettore principale e mittente, il sub-vettore non ha alcun tipo di rapporto con quest’ultimo, ed il mittente, a sua volta, non può agire nei confronti del sub-vettore in caso di eventuale danno da perdita o avaria della merce trasportata; il sub-vettore, dal canto suo, non ha l’opportunità di esperire azione contrattuale nei confronti del mittente, per il mancato pagamento del corrispettivo maturato a fronte dell’esecuzione della prestazione, ma può farlo soltanto verso il vettore principale, secondo quanto statuito dalla legge.

Accade sovente, però, che il vettore principale, che ha concluso il contratto con il mittente, non riceva il pagamento concordato con quest’ultimo e non sia, di conseguenza, in grado di procedere a versare il corrispettivo al sub-vettore; in tal caso, può succedere che mentre il vettore principale sappia far fronte a lunghi tempi di pagamento, in quanto sia un rischio che ha già preventivato e accettato in vista del rapporto di stabile collaborazione avviato con il mittente, il sub-vettore non abbia invece una struttura organizzativa che gli permetta di sopportare il rischio in oggetto, particolari ritardi, o addirittura il mancato pagamento, e abbia, inoltre, difficoltà a procedere nei confronti del vettore principale per timore di perdere un importante rapporto di collaborazione.

Per fornire strumento di tutela a questi soggetti della filiera inevitabilmente più deboli, il legislatore, per mezzo della l. n. 127/2010, ha riconosciuto al sub-vettore l’azione diretta nei confronti del mittente principale, aggiungendo l’art. 7 ter al d. lgs. n. 286/2005: in virtù di questa disposizione, il sub-vettore potrà pretendere il pagamento per la sua prestazione non solo nei confronti del mittente, ma di tutti coloro che sono coinvolti nell’operazione del trasporto28.

28 Un’azione diretta tipica di tal genere è quella prevista dall’art. 1676 c.c., la quale permette ai

dipendenti dell’appaltatore di agire direttamente nei confronti del committente dell’opera o del servizio, per ottenere la retribuzione pattuita. L’art. 7 ter, d. lgs. n. 286/2005, introdotto dalla l. n. 127/2010, stabilisce che «il vettore di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 286/2005, il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso

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Questa previsione di tutela, pur essendo apprezzabile da un lato, presentava svariate criticità dall’altro; il mittente, in primo luogo, si sarebbe potuto ritrovare esposto ad eventuali azioni proposte nei suoi confronti da parte di soggetti a lui estranei al momento della conclusione del contratto e soprattutto non scelti da lui personalmente; con la l. n. 190/2014, questo inconveniente è stato notevolmente attenuato: il comma 247 della stessa aggiunge l’art. 6 ter al d. lgs. n. 286/2005, limitando, di fatto, la possibilità di ricorrere a sub-vettori per eseguire la prestazione di trasporto merci, con la previsione che il vettore principale potrà affidare il trasporto effettivo ad un sub-vettore soltanto laddove abbia concluso uno specifico accordo con il mittente, in mancanza di questo il mittente ha facoltà di risolvere il contratto.

Il sub-vettore invece non può procedere con l’affidamento della prestazione di trasporto ad altro vettore in nessun caso, risultando nullo qualsiasi eventuale contratto in tal senso.

Altro profilo di criticità è rappresentato dal fatto che, nell’ambito di un servizio che coinvolga una pluralità di vettori, l’ultimo dei sub-vettori possa presentare difficoltà a risalire al mittente originario, ovvero a tutti coloro che sono coinvolti nell’operazione del trasporto.

Ancora, in presenza di un contratto non concluso in forma scritta potrebbe rinvenirsi ulteriore difficoltà: potrebbe non risultare semplice individuare la

come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l’azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale». L’azione diretta del sub-vettore è stata però connotata di natura extracontrattuale, in quanto non inquadrabile nel contratto a favore di terzo, poiché il sub-vettore è estraneo al contratto concluso unicamente tra mittente e vettore principale, e quindi inquadrabile, piuttosto, nell’ambito delle obbligazioni ex lege. Cfr. Trib. Piacenza 7 gennaio 2015, in Dir. mar., 2016, pp. 560 ss., con nota di F.BERTOLINO, Quale foro per le obbligazioni ex lege?, Il tertium genus nella giurisprudenza italiana; e Corte cost. 29 ottobre 2019, n. 226 in Dir. trasp., 2020, pp. 133 ss., con nota di G.BENELLI, Brevi note sulla legittimità costituzionale dell’azione diretta del sub-vettore contro il committente.

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determinazione dell’importo esatto del corrispettivo della prestazione, per il quale è riconosciuta azione diretta al sub-vettore.