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La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 4 settembre 2014 nelle

La sentenza della Corte di giustizia era molto attesa da quanti operavano nel settore, i quali speravano si apportasse finalmente chiarezza all’annosa questione messa ripetutamente in dubbio.

La Corte si è pronunciata con sentenza del 4 settembre 2014, cause riunite da C-184/13 a C-187/13, C-194/13, C-195/13, e C-208/13, che ha stabilito: «l’articolo 101 TFUE34, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE,

deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può essere inferiore a costi minimi d’esercizio determinati da un organismo composto principalmente da rappresentanti degli operatori economici interessati»35, individuando quindi

34 L’articolo 101 TFUE dispone che «sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli

accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune».

35 C. giust. Ue 4 settembre 2014, in cause riunite da C-184/13 a C-187/13, C-194/13, C-195/13, e

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un’incompatibilità della determinazione dei costi minimi con la normativa comunitaria.

La Corte ha tenuto a precisare, in primo luogo, come l’art. 101 TFUE, nonostante non sia diretto alle disposizioni legislative emanate dagli Stati membri ma piuttosto alla condotta delle imprese, se letto in combinato disposto con l’art. 4, par. 3, TUE, imponga un dovere di collaborazione tra l’Unione Europea ed i singoli Stati, statuendo che questi ultimi non possono adottare provvedimenti idonei a limitare il gioco della concorrenza o ad eliminare l’effetto utile delle norme poste a tutela della concorrenza e destinate alle imprese36, in caso contrario si avrebbe, infatti, violazione della disciplina antitrust dell’Unione Europea.

È passata poi ad analizzare la composizione dell’organo preposto alla determinazione dei costi minimi, l’Osservatorio sulle attività dell’autotrasporto37, asserendo che «è da considerarsi un’associazione di imprese ai sensi dell’art. 101

TFUE quando adotta decisioni che determinano i costi minimi d’esercizio per l’autotrasporto quali quelle in parola»38, proseguendo «che la determinazione di

costi minimi d’esercizio, resi obbligatori da una normativa nazionale quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, impedendo alle imprese di fissare tariffe inferiori a tali costi, equivale alla determinazione orizzontale di tariffe minime imposte»39.

nota di P.CARMAGNANI, Sulla non compatibilità dei costi minimi ex art. 83 bis d. l. 112/2008 con la normativa comunitaria.

36 Si rinvia a S.FADDA, Il contratto di autotrasporto di cose, op. cit., pp. 674 ss.

37 L’Osservatorio sulle attività dell’autotrasporto, istituito con d. lgs. n. 284/2005, era un organo

della Consulta generale per l’autotrasporto e si componeva di dieci membri, scelti dal Presidente della Consulta tra i membri dell’Assemblea che avessero specifiche competenze in materie statistiche ed economiche. Nel periodo della determinazione dei costi minimi oggetto del ricorso al Tar del Lazio, la CGUE evidenza che dei dieci membri dell’Osservatorio, soltanto due erano rappresentanti di amministrazioni statali, mentre i restanti otto erano componenti delle associazioni di categoria che agivano proprio «in rappresentanza» dell’associazione o dell’impresa di appartenenza, e non di interessi pubblici.

38 Cfr. paragrafo 41 sentenza CGUE 4 settembre 2014. 39 Cfr. paragrafo 43 sentenza CGUE 4 settembre 2014.

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Per concludere, la CGUE parte dal presupposto che «un’intesa che si estenda

a tutto il territorio di uno Stato membro ha, per sua natura, l’effetto di consolidare la compartimentazione nazionale, ostacolando così l’integrazione economica voluta dal Trattato FUE»40 e che quindi «occorre dichiarare che la

determinazione dei costi minimi d’esercizio per l’autotrasporto, resa obbligatoria da una normativa nazionale quale quella controversa nei procedimenti principali, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno»41.

La CGUE quindi, pur mostrando la sua contrarietà a quanto messo in atto dall’ordinamento interno italiano, poiché restringente la libera concorrenza, nella sua decisione si è limitata a sancire la contrarietà dell’art. 83 bis con l’art. 101 TFUE per la mancanza di rappresentanti dei pubblici poteri all’interno della composizione dell’organo deputato a fissare i costi minimi oggetto della trattazione, l’Osservatorio sull’attività dell’autotrasporto per l’appunto, non statuendo invece la contrarietà del sistema stesso dei costi minimi di esercizio.

Dal complesso della sentenza della CGUE si può pertanto evincere che questi ultimi siano veri e propri prezzi, e che in quanto tali limitino la concorrenza e non costituiscano idoneo presidio della sicurezza della circolazione stradale, desumendone, al di là della parte dispositiva, che la contrarietà della norma di cui all’art. 83 bis ai principi comunitari, sopra enunciati, è basata sul principio per il quale «la determinazione dei costi minimi non può essere giustificata da un

obiettivo legittimo» che per essere attuato comporti il restringimento della libera

concorrenza.

Questo significa che, secondo quanto dichiarato dalla Corte, se il legislatore italiano avesse posto un obiettivo che sarebbe invece risultato idoneo a giustificare il restringimento dei prezzi, il sistema dei costi minimi sarebbe stato dichiarato compatibile con la normativa comunitaria e quindi legittimo, benché

40 Cfr. paragrafo 44 sentenza CGUE 4 settembre 2014. 41 Cfr. paragrafo 45 sentenza CGUE 4 settembre 2014.

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potenzialmente restrittivo della concorrenza; l’art. 101 TFUE prevede, infatti, la possibilità di apportare una limitazione al principio della libera concorrenza alla luce di plausibili e meritevoli scopi di carattere pubblicistico.

È opportuno sottolineare che la maggioranza della giurisprudenza di merito, all’interno del nostro ordinamento, si è pronunciata a conferma della medesima conclusione arrivando a dichiarare come «la Corte di Giustizia UE abbia

affermato un principio di carattere generale, che, pertanto, riguarda non soltanto le tabelle pubblicate dall’Osservatorio sull’Autotrasporto (vigenti nei casi esaminati dalla Corte di Giustizia UE) fino all’agosto 2012, ma anche quelle fissate, successivamente, dal Ministero dei Trasporti»42.

Va, ad ogni modo, riconosciuto al Tar del Lazio di aver richiamato l’attenzione, non solo della Corte di giustizia, ma anche del legislatore italiano e degli interpreti, sulla questione tanto discussa e mai risolta della ricerca di un equilibrio tra l’intervento pubblico, idoneo a regolare il mercato sotto il profilo della concorrenza, la libertà economica e l’esigenza di tutelare necessità sociali quali la sicurezza della circolazione stradale.