1.7 La legge n 35/2012: applicazione del Reg (CE) n 1071/2009 sul territorio nazionale
2.2.2 L’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi
Alla luce del processo di riforma attuato dal legislatore nazionale, ed a seguito dell’emanazione della l. n. 298/1974, l’accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi è vincolato all’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e articolato in Albi provinciali.
L’iscrizione all’Albo è classificata quale requisito obbligatorio con riferimento alle sole imprese di trasporto aventi sede sul territorio nazionale; a tal proposito il Giudice di Pace di Gavirate ha statuito che «non sussiste, per la società di trasporti
avente sede in un Paese extra Ue, l’obbligo di iscrizione nell’albo nazionale degli autotrasportatori, da un lato non essendo tale requisito prescritto espressamente dalla normativa italiana, trattandosi per di più di condizione tale da rendere di fatto assai difficile, se non in taluni casi impossibile, l’operatività delle imprese estere sul territorio nazionale e, dall’altro, apparendo legittimo che la libertà di trasporto sia condizionata al solo possesso di tutti i requisiti ed autorizzazioni previste dal Paese di appartenenza»14.
All’interno dell’Albo sono previste tre tipologie di iscrizioni15:
- iscrizione limitata, per imprese che esercitano la professione mediante veicoli aventi massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t;
- iscrizione relativa alle imprese che esercitano con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t, a loro volta suddivise in
14 Giudice di Pace di Gavirate, 3 febbraio 2003, in Arch. giur. circol. sin. strad., 2004, p. 535. In
argomento, cfr. G.SARZINA, Nuova disciplina dell’autotrasporto di merci, op. cit., pp. 422 e ss.
15 Il precetto che stabilisce l’obbligo di iscrizione all’Albo come vincolo per poter esercitare in
tale ambito è stato attenuato dal Comitato centrale dell’Albo degli autotrasportatori per motivi operativi. Le imprese che ne restano comunque assoggettate sono quelle che svolgono l’attività con: autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, mezzi d’opera ed autovetture. Risultano escluse dall’obbligo suesposto le imprese che esercitano per mezzo di veicoli a braccia, veicoli a trazione animale, velocipedi, slitte, ciclomotori, motoveicoli, filoveicoli, macchine agricole, macchine operatrici e veicoli con caratteristiche atipiche. Cfr. art. 30, l. n. 298/1974.
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imprese che utilizzano veicoli di massa compresa tra 1,5 e 3,5 t, ed imprese che invece operano con veicoli rispondenti ad una massa superiore a 3,5 t; - iscrizione relativa alla sezione speciale riservata a: cooperative di persone
fisiche in cui figurino almeno nove soci imprenditori iscritti regolarmente all’Albo ed autorizzati all’esercizio di autotrasporto in conto terzi; cooperative di persone giuridiche all’interno delle quali tra i soci vi siano almeno cinque imprese iscritte all’Albo; consorzi in cui risultino almeno cinque imprese, tra i soci, iscritte all’Albo.
Al fine di ottenere l’iscrizione in oggetto, l’impresa è tenuta a presentare la relativa domanda all’autorità competente per territorio, stabilita in base alla sede principale o unica della stessa, sia essa ditta individuale o società16.
La tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori, che spettava, inizialmente, agli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) ed era stata poi trasferita alle Province, è ora, definitivamente, tornata ad essere di competenza degli UMC, e richiede molteplici compiti a chi si occupa della gestione degli stessi come, ad esempio, curare l’attività di relazione con l’utenza, provvedere alla cancellazione o alle variazioni che possono intervenire relativamente ad un’impresa di trasporto, deliberare ed eseguire i provvedimenti concernenti le iscrizioni all’Albo nazionale, adottare eventuali sanzioni, anche pecuniarie, stabilite dalla normativa di riferimento ed, infine, occuparsi della tenuta e dell’aggiornamento del REN.
La disciplina di settore è stata innovata dal Reg. (CE) n. 1071/2009, recentemente modificato dal Reg. (UE) n. 1055/2020, che ha introdotto principi
16 Relativamente alle ditte individuali la domanda di iscrizione va presentata successivamente
all’iscrizione della ditta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio; per le società, invece, dopo aver provveduto alla registrazione dell’atto costitutivo della società stessa nel registro delle imprese, al cui interno, alla voce «oggetto sociale» va specificata l’attività di autotrasporto di merci in conto terzi; i consorzi e le cooperative che sono tenute a perfezionare l’iscrizione nella sezione speciale, devono seguire una procedura specifica. Le imprese che contino più sedi devono provvedere ad effettuare l’iscrizione presso gli Albi provinciali, competenti per le sedi secondarie, con formale istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva attestante l’acquisita iscrizione all’Albo nazionale.
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volti a semplificare e razionalizzare le norme che disciplinano l’accesso al mercato dei trasporti di merce su strada per conto terzi, ed a rafforzare la professionalità di chi opera nell’ambiente; si è occupato di dettare norme comuni che tutti gli Stati membri sono tenuti a rispettare nel disciplinare la normativa di settore, ma ha comunque riconosciuto la facoltà, ai singoli Stati, di intervenire su alcuni aspetti della materia, modificandoli secondo le esigenze del proprio ordinamento.
Il Registro Elettronico Nazionale, sopra accennato, è disciplinato dal decreto dirigenziale 25 novembre 2011, n. 291, e si compone di due sezioni distinte: la prima, denominata sezione «imprese e gestori» e compilata con i dati richiesti dall’art. 16, par. 1, lett. da a) a d) del Reg. (CE) n. 1071/200917, la seconda, cosiddetta sezione «sanzioni», contenente i dati ex art. 16, par. 1, lett. e) ed f) del Reg. (UE) n. 1071/200918.
Il Comitato centrale, istituito dall’art. 2, lett. a), l. n. 298/1974, è l’organo di direzione dell’Albo nazionale ed è composto da rappresentanti dello Stato, delle Regioni e delle associazioni di categoria, tra le sue principali attribuzioni meritano di essere menzionate quelle relative alla tenuta e alla pubblicazione dell’Albo in questione, alla promozione, d’intesa con le associazioni nazionali di categoria, dello sviluppo e del miglioramento del settore ed alla facoltà di proporre la modifica delle tariffe di trasporto, oltre allo svolgimento di altri compiti, per lo più, per mezzo di procedure informatiche, come, per l’appunto, l’obbligo di
17 L’art. 16, par. 1, lett. da a) a d) del Reg. (CE) n. 1071/2009 elenca i dati da inserire nella
compilazione della sezione, quali: denominazione e forma giuridica dell’impresa, la sede sociale, il nome del gestore de trasporti e, se opportuno, di un legale rappresentante, il tipo di autorizzazione rilasciata, il numero dei veicoli oggetto di autorizzazione e, se ne è provvista, il numero della licenza comunitaria.
18 L’art. 16, par. 1, lett. e) del Reg. (UE) n. 1071/2009 prevede l’inserimento di numero, categoria
e tipo di infrazioni gravi che abbiano dato luogo ad una condanna o ad una sanzione negli ultimi due anni; mentre la lett. f) richiede il nome delle persone dichiarate inidonee a dirigere l’attività di trasporto di un’impresa, fino a che non abbiano ottenuto la riabilitazione o ne sia stata ripristinata l’onorabilità.
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pubblicare sul proprio sito istituzionale l’elenco di tutte le imprese regolarmente iscritte19.
Presentare la domanda di iscrizione all’Albo significa compilare l’apposita modulistica in base alla tipologia di iscrizione a cui si è interessati, con i dati dell’impresa di autotrasporto e del legale rappresentante, procedendo poi con la formulazione dell’istanza e la dichiarazione riguardante i requisiti richiesti e le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà che il legale rappresentante è tenuto a fornire in relazione ai requisiti di onorabilità e di idoneità professionale.
L’ufficio preposto alla ricezione della pratica, dopo aver provveduto a verificare l’idoneità del modello utilizzato, la completezza della compilazione, la presenza della sottoscrizione del legale rappresentante e degli allegati richiesti, rilascia la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione.
19 Così facendo i committenti dei servizi di trasporto possono verificare, anteriormente alla stipula
di un contratto, la regolarità dell’iscrizione all’Albo ed al REN, oltre alla regolarità contributiva presso l’INPS ed INAIL, della stessa impresa a cui intendono affidare il servizio di trasporto. Nel periodo in cui la tenuta degli Albi provinciali era rimessa alla competenza delle Province, al fine di garantire la massima partecipazione ai procedimenti amministrativi che derivavano dalla tenuta dei suddetti, le Province erano solite istituire commissioni consultive di livello territoriale assicurando l’intervento di esperti designati da specifici enti ed organizzazioni quali il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione, la Prefettura, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale ed associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali dell’autotrasporto. Ciascun ente era chiamato ad indicare rappresentanti effettivi e supplenti, nominati con decreto del Presidente della Provincia, mentre il rappresentante del Ministero veniva nominato dal direttore dell’UMC. I componenti di queste commissioni restavano in carica tre anni, ricevendo un gettone di presenza dalle Province ogni qualvolta si fossero riuniti. Le commissioni erano istituite per emettere pareri obbligatori, non vincolanti, su determinati provvedimenti quali: l’iscrizione all’Albo di tutte le imprese che esercitassero con veicoli di portata utile superiore a 1,5 t; l’eventuale cancellazione delle imprese dopo aver verificato il non soddisfacimento dei requisiti necessari ovvero l’applicazione di sanzioni pecuniarie e disciplinari. Ad oggi, dopo che la tenuta di questi Albi è tornata nell’area di competenza dell’UMC, per le procedure di iscrizione, sospensione, cancellazione ed eventuali provvedimenti disciplinari, sono richiesti pareri non obbligatori e non vincolanti ai Comitati interprovinciali per l’Albo degli autotrasportatori, incardinati presso le quattro Direzioni Generali Territoriali.
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I funzionari dell’UMC incaricati di procedere alla fase istruttoria, acquisiscono l’istanza e ne esaminano i contenuti verificando la regolarità delle dichiarazioni rese e l’assenza di elementi ostativi all’iscrizione, qualora rilevino eventuali mancanze di documentazione ovvero inidoneità delle certificazioni allegate sono tenuti a segnalarlo, in modo tempestivo, alle imprese, laddove tali inidoneità siano sanabili.
Terminata la fase istruttoria, il dirigente responsabile d’ufficio può: iscrivere l’impresa all’Albo degli autotrasportatori, provvedendo a comunicarle il numero di iscrizione, così da consentire alla stessa l’inizio dell’attività, purché esercitata con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t; inoltrare l’istanza di autorizzazione; o denegare l’iscrizione con provvedimento motivato, contro il quale l’impresa può esperire ricorso al Comitato Centrale dell’Albo, entro trenta giorni. La presentazione del ricorso, in ogni caso, non sospende la validità del provvedimento emanato.
La sospensione dell’iscrizione all’Albo, e di conseguenza al REN, può avvenire qualora si verifichi una delle tre condizioni:
- sia in corso la procedura di fallimento e sia pendente il processo di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento;
- non risulti avvenuto il versamento della quota annuale per il mantenimento dell’iscrizione entro il termine fissato dalla legge, nonostante il Comitato Provinciale abbia provveduto a far recapitare formale diffida;
- l’attività abbia subito un’interruzione per qualsiasi causa, cosiddetta sospensione volontaria.
Sulla base di quanto stabilito dall’art. 19, l. n. 298/1974, la sospensione non può avere una durata che superi i due anni.
Le cause che possono, invece, condurre alla cancellazione dell’impresa dall’Albo, e dal REN, sono più gravi e più numerose:
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- se la cancellazione è richiesta dall’impresa stessa, configurandosi, in tal caso, cancellazione volontaria;
- se l’attività dell’impresa è cessata a tutti gli effetti;
- se si tratta di una società, qualora questa sia stata liquidata;
- quando sia scaduto il termine dei due anni concessi a fronte di una sospensione e l’attività non risulti ancora effettivamente ripresa;
- quando l’impresa sia stata dichiarata fallita con sentenza passata in giudicato;
- qualora siano venuti meno i requisiti che permettono l’accesso alla professione.
L’amministrazione provinciale che rilevi una delle cause sopra citate, prima di procedere con l’emanazione del provvedimento che dichiari la cancellazione, fatta eccezione per i casi di sospensione e cancellazione volontaria, ha l’obbligo di esperire la procedura cautelativa ex art. 24, l. n. 298/1974, con la quale all’impresa viene assegnato un termine, di almeno trenta giorni, per la presentazione di eventuali deduzioni, ovvero per poter intervenire personalmente nel procedimento a mezzo di un legale rappresentante, se l’impresa stessa ne faccia espressa richiesta.