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1.7 La legge n 35/2012: applicazione del Reg (CE) n 1071/2009 sul territorio nazionale

2.2.1 Autotrasporto di merci per conto di terzi: profili normativi

È «trasporto di cose per conto di terzi l’attività imprenditoriale per la

prestazione di servizi verso un determinato corrispettivo», così stabilisce l’art. 40

della l. n. 298/1974, ponendo l’accento sulla caratteristica della continuità che l’attività deve presentare e sull’esercizio della stessa ad opera di un soggetto professionale munito di adeguata capacità tecnica ed idonea organizzazione aziendale12.

Preme rilevare come il regime giuridico del trasporto per conto di terzi, così come introdotto dalla l. n. 298/1974, sia stato oggetto di ripetuti interventi normativi, volti a modificare l’assetto originario del sistema, soprattutto in considerazione del preminente ruolo che tale attività svolge nell’ambito di traffici commerciali13; in ciascun intervento il legislatore ha ribadito l’importanza della

12 Sui profili generali della materia si rinvia a G. VERMIGLIO,Disciplina dell’autotrasporto di

cose: l’intervento pubblico per la direzione del settore, op. cit., pp. 531 e ss.; F. MERUSI,Sul regime giuridico del trasporto su strada, in Studi Bachelet, Milano, 1987, pp. 349 ss.; M.C.PUTIGNANO, L’autotrasporto italiano di merci e l’Europa, op. cit., p. 614; G. SARZINA, Nuova disciplina dell’autotrasporto di merci, op. cit., p. 421; C. VIGNALI, Il trasporto terrestre: verso una responsabilità oggettiva del vettore, Milano, 2000; M. D’ANTINO, L’autotrasporto delle merci: questioni aperte, op. cit., p. 15; C.RICOZZI, Il cammino verso la liberalizzazione del trasporto di merci su strada, in Amm. ferr., dicembre 2000, p. 14; M. CASANOVA –M.BRIGNARDELLO,Autotrasporto di merci per conto terzi, op. cit., pp. 72 e ss; C.ALVISI –A.ROMAGNOLI, L’esercizio dell’attività di autotrasporto di cose nel quadro della regolamentazione nazionale, locale e comunitaria, op. cit., pp. 95 ss.; N. CALLIPARI, Il contratto di autotrasporto di merci per conto terzi, Milano, 2009; M. CASANOVA –M.BRIGNARDELLO, Diritto dei trasporti. Infrastrutture e accesso al mercato, 2011, op. cit., pp. 339 e ss.;C.TINCANI, I servizi di trasporto di cose su strade, op. cit., pp. 185 ss.; S.ZUNARELLI –A.ROMAGNOLI –A.CLARONI, Diritto pubblico dei trasporti, Bologna, 2015, pp. 137 e ss.

13 Per un’approfondita analisi dei principali interventi normativi introdotti dal legislatore

nazionale, si vedano M.DE LIPSIS, Autotrasporto di cose per conto terzi: le linee di un cambiamento, in Riv. giur. circ. trasp., 1999, pp. 1 ss.; C.TALICE, Problematica giuridica dell’autotrasporto di merci, in Riv. amm. Rep. It., 1985, pp. 105 e ss; F.SANTORO, Temi attuali dell’autotrasporto di merci,

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sistematicità della prestazione svolta e la necessità che quest’ultima sia connessa ad un’organizzazione allestita propriamente a quel fine da un professionista dell’ambiente.

Per tracciare una più approfondita definizione della fattispecie in oggetto è fondamentale stabilire una stretta relazione con altre norme di settore oltre al sopracitato art. 40 della l. n. 298/1974.

Nello specifico, l’art. 82, comma 4, codice della strada (d’ora in avanti c.d.s.), stabilisce che «si ha l’uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro

corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio», e di

seguito l’art. 88, comma 1, c.d.s., secondo il quale «un veicolo si intende adibito

al servizio di trasporto di cose per conto di terzi quando l’imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente».

Oltre al codice della strada, che concorre nella definizione di trasporto di cose, precisando quando un veicolo possa intendersi utilizzato per conto proprio ovvero per conto terzi, il Reg. (CE) n. 1071/2009 all’art. 2, punto 1, specifica che per «professione di trasportatore di merci su strada» si intende «la professione di

un’impresa che esegue, mediante veicoli a motore singoli oppure insiemi di veicoli accoppiati, il trasporto di merci per conto di terzi».

Guardando ancor più indietro nel tempo, anche il d. lgs. n. 286/2005 all’art. 2, comma 1, lett. a) ha provveduto a classificare questa tipologia di attività di impresa come «la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non

strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo», mentre la lett. b)

del medesimo articolo definisce la figura dell’autotrasportatore quale «impresa

d’autotrasporto iscritta all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che

in Trasp., 1982, pp. 33 e ss.; G.SARZINA, Disciplina dell’autotrasporto di cose per conto terzi ex legge 298 del 1974: «riformatio in peius» a danno del patrimonio del trasportarore?, in Riv. giur. circ. trasp., 1981, pp. 454 e ss.

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esercita l’autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l’impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada».

Tutte le disposizioni normative citate si occupano di definire la figura di autotrasportatore che svolga attività per conto di terzi, mirando a sviluppare una sempre più crescente professionalità e qualificazione della figura e ribadendo, in ogni intervento sopraggiunto, la sua natura imprenditoriale, l’autonomia e la non accessorietà della sua attività, a differenza del regime in conto proprio.

Gli elementi essenziali che debbono ricorrere per integrare la suddetta fattispecie sono: il veicolo per mezzo del quale il vettore, ossia l’impresa individuale o societaria, esegue il trasporto a titolo imprenditoriale; le merci trasportate, appartenenti ad un soggetto terzo diverso da chi si occupa di eseguire il trasporto; il trasporto vero e proprio con cui il vettore, dopo aver concluso il relativo contratto e a fronte del pagamento della somma concordata sulla base di quest’ultimo, si impegna a trasferire la merce da un luogo ad un altro, rispettando la normativa vigente in materia al fine di garantire la libera concorrenza tra le imprese e la tutela del lavoro e della sicurezza stradale.

Per poter esercitare l’attività imprenditoriale di autotrasporto di cose per conto terzi è, quindi, necessario ottenere:

- l’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori, dopo aver dimostrato i requisiti richiesti;

- il possesso del requisito dello stabilimento (Reg. (UE) n. 1071/2009); - l’accesso al mercato, tenendo conto delle restrizioni presenti;

- l’autorizzazione all’esercizio della professione (AEP), mediante iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN).

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