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L’accesso regolato nel settore elettrico

Nel documento L'impresa elettrica: regole e mercato (pagine 64-67)

C APITOLO TERZO : I MPRESA ELETTRICA E CONCORRENZA

2. L’accesso all’infrastruttura essenziale: i principi ispiratori della disciplina

2.1. L’accesso regolato nel settore elettrico

Nel settore elettrico, la normativa impone a Terna, società che oggi svolge le attività di trasmissione e dispacciamento, l’obbligo di concedere l’accesso a tutti gli operatori che ne facciano richiesta (art. 3, d.lgs. n.79 del 1999). Il legislatore nazionale, nel disciplinare l’accesso all’infrastruttura elettrica, ha previsto sin dall’inizio l’accesso regolato, divenuto obbligatorio in tutti i Paesi dell’Unione europea successivamente ed, in particolare, con l’adozione della direttiva 203/54/CE (art. 20).

La regolazione dell’accesso è particolarmente incisiva e sono stati attribuiti ampi poteri all’Autorità di settore per quanto attiene la predisposizione di uno schema tipo di contratto applicabile in ambito nazionale. Al riguardo, per garantire la massima trasparenza nella gestione della rete e regolare le condizioni tecniche e procedimentali per l’accesso all’infrastruttura, il legislatore, con il D.P.C.M. 11 maggio 2004, ha imposto al gestore di predisporre di concerto con l’ARERA ed il MSE un codice di rete150. Il

150 In particolare, l’art. 1, comma 4, del D.P.C.M. 4 maggio 2004, dispone che il gestore della rete deve predisporre «un documento integrato, denominato «codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete» contenente le regole tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, ai sensi del decreto legislativo n. 79 del 1999, per l’accesso e l’uso della rete elettrica nazionale di trasmissione e delle apparecchiature direttamente connesse, per l’interoperabilità delle reti e per l’erogazione del servizio di dispacciamento, nonché i criteri generali per lo sviluppo e la difesa della sicurezza della rete elettrica nazionale di trasmissione e per gli interventi di manutenzione della stessa rete … omissis».

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primo codice di rete è stato formato dall’ex gestore della rete (GRTN), a seguito dell’adozione della delibera 250/2004 dell’ARERA, che ha dettato le direttive per la predisposizione ed approvazione dello stesso. L’approvazione definitiva del codice di rete è avvenuta con una successiva determina dell’ARERA emanata in data 23/03/2007, a seguito di un lungo procedimento valutativo che ha interessato Terna, il MSE e l’ARERA. Il codice di rete151, pertanto, ha il principale scopo di neutralizzare i poteri del gestore rispetto agli altri operatori della filiera e di regolare l’immissione dell’energia nella rete, contemperando così l’esigenza di garantire l’equilibrio tra i flussi in entrata e quelli in uscita dell’energia con il principio di parità di trattamento di tutti gli operatori del settore.

Oggi, dunque, per accedere all’infrastruttura elettrica, la normativa di settore, integrata dal codice di rete, prevede una procedura dettagliata e progressiva, che si articola in diverse fasi. Il procedimento prende inizio su impulso dell’interessato, che presenta una richiesta scritta contenente lo schema di connessione, gli impianti da connettere e l’indicazione del punto dell’infrastruttura al quale ha necessità di allacciarsi152. Ricevuta la richiesta, il

151 In termini civilistici i codici di rete sono qualificabili come condizioni generali di contratto di cui all’art. 1341 c.c., che rappresentato clausole che un contraente predispone per regolare in modo uniforme una serie indefinita di rapporti di cui diventerà parte, sul punto F.GAZZONI, Manuale di diritto

privato18, Napoli, 2017, 879 ss.

152 Secondo quanto previsto dal codice di rete, la domanda deve essere dettagliata e le «richieste di connessione devono contenere le seguenti indicazioni: (a) i dati identificativi del soggetto richiedente; nel caso di adeguamento di una connessione esistente il soggetto richiedente deve coincidere con il titolare del punto di connessione esistente ovvero con un soggetto mandatario del medesimo titolare; (b) il valore della potenza in immissione richiesta al termine del processo di connessione, espressa in kW; (c) la potenza nominale, espressa in kW, dell’impianto per il quale è richiesta la connessione, ovvero il valore dell’aumento di potenza dell’impianto già

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gestore la valuta e se non sussistono impedimenti e/o problematiche il procedimento prosegue regolarmente nelle fasi successive. Di contro, se sussistono problematiche in merito alle condizioni di affidabilità della rete, il gestore deve fornire entro novanta giorni una o più soluzioni di connessione alternative, che l’istante può accettare nel termine perentorio di centoventi giorni. Solo nelle ipotesi d’impossibilità oggettiva, il gestore può rifiutare del tutto la richiesta di allacciamento, dando, in questo caso, adeguata motivazione delle ragioni che non consentono neppure soluzioni di connessione alternative.

Una volta intervenuto l’accordo in merito alla connessione, si apre la seconda fase del procedimento finalizzata ad ottenere le autorizzazioni necessarie per la connessione del nuovo impianto. In particolare, sul gestore grava l’onere di richiedere le autorizzazioni necessarie per la costruzione di eventuali impianti di rete e sul richiedente quelle inerenti alla realizzazione dell’impianto di produzione. Ottenute le autorizzazioni e prima ancora della realizzazione delle opere necessarie per l’allacciamento, il richiedente stipula con il gestore il contratto di connessione, sulla base delle condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente dal gestore, previste dal codice di rete.

Con la conclusione del contratto, il gestore della rete s’impegna a connettere il richiedente alla rete di trasmissione nazionale ogni volta che questo ne abbia necessità; l’utilizzatore, a sua volta, s’impegna a rispettare installato; (d) in caso di richiesta di adeguamento di una connessione esistente, i dati identificativi del punto di connessione esistente, unitamente alla potenza già disponibile in immissione e alla potenza già disponibile in prelievo; (e) la fonte primaria utilizzata per la produzione di energia elettrica; (f) la data prevista di avvio e di conclusione dei lavori di realizzazione dell’impianto e la data di entrata in esercizio dell’impianto medesimo; (g) la documentazione progettuale degli interventi previsti secondo le indicazioni della norma CEI 0-2».

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quanto convenuto, con particolare riferimento alle regole tecniche ed alle condizioni economiche di accesso alla rete. L’accesso alla rete è pertanto una fattispecie a formazione progressiva nella quale solo con la conclusione del procedimento nasce il diritto dell’imprenditore di immettere costantemente l’energia prodotta nell’infrastruttura.

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