C APITOLO SECONDO : L’ IMPRESA ELETTRICA L A FATTISPECIE
2. Autoproduzione di energia Il fenomeno.
2.2. Autoproduzione e etero organizzazione
Chiarito che l’autoproduzione non è di ostacolo all’acquisto della qualità d’imprenditore, un altro punto critico è quello relativo alla sussistenza del requisito dell’eteroorganizzazione dell’attività come presupposto ai fini della configurazione della fattispecie impresa100.
Per quanto riguarda le altrui prestazioni di lavoro, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la qualità d’imprenditore si acquisti anche laddove venga utilizzato esclusivamente il lavoro dell’imprenditore ed il fattore capitale, senza che si dia luogo ad un’organizzazione intermediatrice del lavoro101. Infatti, in considerazione degli sviluppi tecnologici, oggi molte imprese riescono a svolgere la propria attività prescindendo dall’utilizzo di capitale umano. Pertanto, un apparato produttivo totalmente automatizzato è sufficiente ai fini dell’acquisto della qualità d’imprenditore.
Ad ogni modo, il legislatore richiede il requisito dell’organizzazione per tracciare il confine tra quelle attività produttive che, poiché organizzate, assumono il carattere dell’impresa, rispetto a quelle che, seppur produttive, non sono considerate tali, per assenza assoluta di etero organizzazione ovvero laddove la stessa sia di dimensioni davvero minimali. Per l’acquisto della qualità
100 Emerge proprio da tale requisito il necessario coordinamento tra i beni ed i servizi cui è diretta l’attività e la nozione di azienda così come fornita all’art. 2555 c.c.
101 Sul punto, W. B
IGIAVI, La piccola impresa, Milano, 1947, 49 ss. L’Autore evidenzia che se si ritenesse indispensabile per l’acquisto della qualità d’imprenditore l’utilizzo di altrui prestazioni di lavoro si giungerebbe alla paradossale conclusione che tale qualifica sarebbe negata tutte le volte in cui l’imprenditore crea un sofisticato apparato produttivo che sia in grado di sostituirle.
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d’imprenditore, infatti, è sempre necessaria una etero organizzazione dei fattori produttivi, poiché non è immaginabile un’impresa senza né il lavoro altrui né movimenti di capitali.
A ben vedere, il problema in questione assume una propria rilevanza concreta e giuridica, poiché se l’impianto di autoproduzione assume una propria connotazione giuridica e può essere qualificato come azienda, nel caso di cessione a terzi troverà applicazione la disciplina del trasferimento d’azienda102. Di contro, nel caso in cui l’impianto di autoproduzione non può essere qualificato come azienda ed è posto esclusivamente a servizio del bene principale, in sede di circolazione troverà applicazione esclusivamente la disciplina delle pertinenze.
Infatti, nel caso dell’autoproduzione, l’impianto può essere posto a servizio esclusivo di un’abitazione o di uno stabilimento industriale e, pertanto, ex art. 817 c.c. costituisce una pertinenza del bene principale103. Per creare il vincolo della pertinenza, infatti, sono necessari due presupposti, il primo soggettivo e il secondo di fatto. Quanto al presupposto soggettivo, deve sussistere la volontà dell’avente diritto di creare un vincolo di stabilità e complementarità tra i due beni. Quanto invece presupposto c.d. di fatto, è necessario che l’atto di destinazione crei una situazione nella quale un bene è posto a servizio esclusivo di un altro. Alla presenza di questi due presupposti la
102 In dottrina si ritiene che la disciplina prevista dagli artt. 2556 ss. c.c., con riferimento alle vicende traslative di natura negoziale, trova applicazione ogniqualvolta si ha un mutamento nella titolarità del complesso produttivo, così, per tutti, G.PALMIERI, Scissione di società e circolazione dell’azienda, Torino, 1999, 178.
103 In particolare, ai sensi dell’art. 817 c.c. sono considerate pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio di un’altra cosa definita principale. Il collegamento funzionale che s’instaura tra i beni deve essere finalizzato ad un miglior sfruttamento del bene principale. Sul punto, cfr. B. BIONDI, I beni, in Trattato Vassalli, III, Torino, 1953, 109 ss.
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disposizione ricollega quale effetto giuridico l’applicabilità della disciplina delle pertinenze 104.
Tuttavia, laddove l’impianto di autoproduzione assume i connotati di un complesso di beni organizzati dal suo titolare e come tale autonomamente qualificabile quale azienda, questo perde la funzione di mera accessorietà rispetto al bene principale e assume una propria connotazione giuridica.
Pertanto, affinché l’autoproduttore acquisti la qualità d’imprenditore deve sussistere un apparato produttivo minimo qualificabile come azienda105. Infatti, l’azienda rappresenta ciò di cui si serve l’imprenditore nell’esercizio della propria attività, per conseguire un vantaggio unitario rispetto al godimento separato dei beni106.
In sede di circolazione, a prescindere dal fatto che l’impianto sia qualificato quale azienda o quale pertinenza, in entrambi i casi potrà formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici. Infatti, laddove l’impianto sia una pertinenza, ai sensi dell’art. 818, comma 2, c.c. potrà essere ceduto anche separatamente dal bene principale. Tuttavia, laddove l’atto di trasferimento abbia ad oggetto il bene principale, a meno che non sia diversamente convenuto, per tutelare l’interesse a che si realizzi la migliore utilizzazioni
104 In questo senso, R. F
ERORELLI, Dei beni immobili e mobili, in
Commentario Gabrielli, A JANNARELLI – F. MACARIO (a cura di), Della
proprietà, Padova, 2012, 60.
105 In dottrina è stato evidenziato che le parti non possono qualificare come trasferimento d’azienda la cessione di un semplice insieme di beni non produttivi e, al contrario, non è loro consentito di negare tale qualifica al trasferimento di un complesso organizzato funzionante. In questo senso, per tutti, G.PALMIERI, Scissione di società e circolazione dell’azienda, cit., 174.
106 L’impresa e l’azienda si pongono, infatti, in un rapporto di mezzo fine, dove l’azienda costituisce l’apparato strumentale che l’imprenditore utilizza per lo svolgimento della propria attività d’impresa. Su tale aspetto cfr. F. FIMMANÒ, Sub artt. 2555 – 2562, in Commentario Gabrielli, D. SANTOSUOSSO (a cura di), Delle società dell’azienda della concorrenza, Milano, 2014, 750.
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dei beni, si ha l’estensione automatica al bene accessorio degli effetti degli atti che hanno ad oggetto quello principale (art. 818, comma 1, c.c.)107. Analogamente, anche laddove l’impianto produttivo sia un’azienda potrà formare oggetto di autonomo atto di trasferimento, a prescindere dal fatto che questo sia servente ad un’abitazione oppure ad uno stabilimento industriale. Nel primo caso, l’atto di trasferimento avrà ad oggetto l’intera azienda. Nel secondo caso, invece, laddove gli impianti siano serventi a uno stabilimento industriale, già come tale qualificabile come azienda, l’atto di trasferimento avrà ad oggetto un ramo d’azienda, quindi di una singola unità produttiva, dotata di propria organicità e idonea, in quanto tale, alla produzione e allo scambio di beni, che possono essere sia uguali sia diversi rispetto a quelli dell’azienda madre108.
Ciò che invece muta, a seconda se l’impianto è considerato una pertinenza oppure un’azienda, sono gli effetti che derivano dall’atto di trasferimento109. Infatti, solo laddove il trasferimento dell’impianto possa essere qualificato come complesso di beni organizzati, troverà applicazione anche la tipica disciplina del trasferimento d’azienda prevista dagli artt. 2557- 2558 - 2559 - 2560 c.c., che riguarda il divieto di concorrenza, i contratti, i crediti e i debiti aziendali. In conclusione, nel caso dell’autoproduzione, non si avrà l’acquisto della qualità
107 Si tratta in particolare del principio accessorium sequitur principale che permette di assoggettare la circolazione di beni di natura diversa funzionalmente collegati, così,R. FERORELLI, Dei beni immobili e mobili, cit., 65.
108 Sul punto cfr. G. F.C
AMPOBASSO, Diritto dell’impresa, cit., 148; F. FIMMANÒ, Sub artt. 2555 – 2562, cit., 804 ss.
109 In dottrina è pacifico che il collegamento funzionale che s’istaura tra il bene principale e quello accessorio non determina la perdita di autonomia di entrambi i beni, che ai sensi dell’art. 818 c.c. possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici. Sul punto cfr. B.BIONDI, I beni, cit., 105 ss.; R.FERORELLI, Dei beni immobili e mobili, cit., 57 ss.
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d’imprenditore in tutti quei casi in cui il privato pone un piccolo impianto di produzione per uso personale, non qualificabile come azienda, che abbia quale esclusiva funzione quella di rappresentare un bene accessorio dell’abitazione principale. In questo caso, in sede di circolazione dei pannelli troverà applicazione la disciplina delle pertinenze. Di contro, quando è costituito un complesso sistema produttivo, qualificabile quale azienda, la qualità d’imprenditore sarà senz’altro acquistata, a prescindere dal fatto che l’energia sia utilizzata prevalentemente per esigenze personali o interaziendali. Naturalmente, sarà l’analisi concreta di tutti i presupposti analizzati che potrà fornire una risposta all’interrogativo se il singolo auto produttore acquista o meno la qualità d’imprenditore.
3. Impresa commerciale nel settore elettrico ed