• Non ci sono risultati.

Autoproduzione e mercato

Nel documento L'impresa elettrica: regole e mercato (pagine 35-39)

C APITOLO SECONDO : L’ IMPRESA ELETTRICA L A FATTISPECIE

2. Autoproduzione di energia Il fenomeno.

2.1. Autoproduzione e mercato

Da un punto di vista sociale è evidente che il legislatore ha affidato un ruolo di rilevanza all’autoproduzione, al fine di promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili. Da un punto di vista giuridico, invece, è doveroso interrogarsi se - e a quali condizioni - l’autoproduttore possa acquistare la qualità d’imprenditore. All’uopo, il primo aspetto sul quale deve soffermarsi è se la destinazione al mercato dell’energia prodotta sia o meno un requisito essenziale per l’acquisto della qualità d’imprenditore.

Infatti, sebbene di regola le imprese operano per il mercato, cioè per destinare i beni prodotti o i servizi offerti nei confronti dei terzi che ne facciano richiesta, nel caso dell’autoproduttore, invece, il complesso produttivo creato dal privato, da un’impresa o dalle imprese che cooperano, è destinato a soddisfare esigenze proprie del produttore stesso. La questione assume una notevole rilevanza poiché, se si giungesse ad una risposa affermativa, ossia che la

36

destinazione al mercato sia un requisito essenziale, l’autoproduttore che utilizza interamente l’energia generata non acquisterebbe mai la qualità d’imprenditore.

Sul punto c’è chi ritiene che la destinazione al mercato dei beni prodotti sia un requisito essenziale per l’acquisto della qualità d’imprenditore90. Gioca un ruolo fondamentale la concezione economica secondo la quale la funzione classica dell’imprenditore è quella di fungere da intermediario tra colui che produce beni o servizi ed il consumatore finale. Di qui si afferma che l’esercizio di un’attività produttiva o di scambio presuppone che essa sia destinata al mercato, non potendosi considerare imprenditoriale l’attività che, pur avendo i requisiti dell’art. 2082 c.c., sia diretta al soddisfacimento di bisogni propri.

A tale concorde conclusione si perviene sulla base di differenti argomentazioni; infatti, secondo alcuni Autori, nel caso dell’impresa per conto proprio non sussisterebbero le specifiche esigenze di tutela dei terzi tipiche della disciplina dell’impresa91. Secondo altri, invece, la destinazione al mercato sarebbe implicitamente richiesta

90 Sono di questo pensiero, tra gli altri, V.B

UONOCORE, L’impresa, in

Trattato Buonocore, I, 2.1, 2002, 14 ss.; G. BONFANTE - G. COTTINO,

L’imprenditore, in Trattato G. Cottino, I, Padova, 2001, 420 ss.; F.FERRARA

– F.CORSI, Gli imprenditori e le società15, Milano, 2011, 21 ss.; G.FERRI,

Manuale di diritto commerciale15, C. ANGELICI – G.B. FERRI (a cura di), Torino, 2016, 40 ss.; F.GALGANO, Diritto Commerciale. L’imprenditore13, Bologna, 2013, 26 ss.; A.GENOVESE, La nozione giuridica dell’imprenditore, Padova, 1990, 62 ss.; A. GRAZIANI, L’impresa e l’imprenditore2, Napoli, 1959, 28 ss.; G.MINERVINI, L’imprenditore: Fattispecie e statuti, Napoli, 1970, 87 ss.

91 Sono di tale opinione, G.F

ANELLI, Introduzione alla teoria giuridica

dell’impresa, Milano, 1950, 87 ss.; G. MINERVINI, L’imprenditore, cit., 87 ss.; A.GENOVESE, La nozione giuridica, cit., 62 ss.

37

dal requisito della professionalità dell’attività92 ovvero dalla natura economica della medesima93.

Al riguardo, il requisito dell’economicità94, dotato di un autonomo significato dal punto di vista giuridico95, in aggiunta allo scopo produttivo96, delinea il metodo con cui è svolta l’attività97.

92 Così, V.B

UONOCORE, L’impresa,cit.,149 SS.;F.FERRARA –F.CORSI,

Gli imprenditori, cit., 21 ss.; G.FERRI, Manuale di diritto commerciale, cit., 40 ss.; A. GRAZIANI, L’impresa, cit., 28 ss.

93 Sono di questa idea, G.B

ONFANTE - G.COTTINO, L’imprenditore, cit. 420 ss.; F.GALGANO, L’imprenditore, cit., 26 ss.

94

Una prima linea di pensiero intende l’economicità non in un’accezione tecnico/giuridica, ma in funzione descrittiva di una realtà sostanziale e ritiene che sarebbe assorbita nel concetto di attività produttiva, in considerazione del fatto che l’attività dell’imprenditore è sempre finalizzata a realizzare un processo produttivo o di scambio di beni o servizi che implicitamente ha natura economica. Di qui, il pensiero che la norma sia enfatica e pleonastica, poiché ogni attività economica è già di per sé rivolta al fine produttivo o dello scambio di beni o servizi. Sul punto, in luogo di molti, T.ASCARELLI, Corso

di diritto commerciale. Introduzione e teoria dell’impresa3, Milano, 1962, 78; W.BIGIAVI, La professionalità dell’imprenditore, Padova, 1948, 14 ss.; V. BUONOCORE, L’imprenditore in generale, in Manuale di diritto

commerciale13, Torino, 2016, 46 ss.; A. GRAZIANI, L’impresa, cit., 25 ss. 95

Così, G.F.CAMPOBASSO, Diritto commerciale. Diritto dell’impresa7, Torino, 2013, 31 ss.; F.GALGANO, L’imprenditore,cit.,35 ss.; E.LOFFREDO,

Economicità ed impresa, Torino, 1999, 73 ss.;G. OPPO, Note preliminari

sulla commerciabilità dell’impresa, in Riv. dir. civ., 1967, I, 567 ss. In

giurisprudenza, Cass., 19 giugno 2008, n. 16612; Cass., 07 aprile 2010, n. 8262, in Not. giur. lav., 2010, 327 ss. Il concetto di economicità dell’attività produttiva emerge in maniera chiara con riferimento agli enti pubblici economici, poiché ai fini dell’applicazione della disciplina dell’impresa deve darsi rilievo proprio alle modalità con cui si svolge l’azione. La qualifica d’imprenditore all’ente pubblico economico, infatti, è riconosciuta quando l’attività svolta consente, dalla cessione dei beni o dai servizi offerti, di ricavare quanto occorre a compensare i fattori produttivi impiegati. Per più ampi riferimenti, si veda, V.OTTAVIANO, Sulla sottoposizione dell’impresa

pubblica alla medesima regolamentazione di quella privata, in Riv. trim. dir. pubbl., 1962, 275 ss.; F.ROVERESI-MONACO, L’attività economica pubblica, in Trattato Galgano, I, Bologna, 1977, 456 ss.

96

È opinione condivisa che la produzione di beni si realizza mediante operazioni di separazione, estrazione e trasformazione di cose preesistenti in natura o preventivamente acquistate; la produzione di un servizio, invece, è tesa a soddisfare un bisogno attraverso l’utilizzo delle cose o mediante

38

Per tale ragione, è stato correttamente rilevato che l’attività produttiva è svolta con metodo economico non solo quando arreca un vantaggio patrimoniale diretto nei confronti del produttore, ma anche quando si concretizza in un risparmio di spesa, come tipicamente accade nell’autoproduzione98. Si ritiene, pertanto, che la destinazione al mercato non sia un requisito essenziale per l’acquisto della qualità d’imprenditore, da un lato, poiché nessun dato normativo richiede la destinazione al mercato dei beni e, dall’altro, poiché un’interpretazione letterale dell’art. 2082 c.c. lascia preferire che la mera produzione di beni sia sufficiente per l’acquisto della qualità d’imprenditore99.

Per tale ragione, fermi tutti gli altri requisiti posti dall’art. 2082 c.c., ciò che davvero conta ai fini dell’acquisto della qualità d’imprenditore è che si tratti di un’attività economica creatrice di nuovi beni che siano potenzialmente idonei ad essere immessi sul mercato. Contrariamente, infatti, si giungerebbe alla paradossale affermazione che ai fini dell’acquisto della qualità d’imprenditore non debba tenersi conto di presupposti oggettivi, bensì di quelle che sono le intenzioni soggettive dell’imprenditore di immettere o non immettere, totalmente o parzialmente, i beni generati sul mercato.

Dunque, in presenza di tutti i requisiti posti dall’art. 2082 c.c., può senz’altro affermarsi che l’autoproduttore di energia acquisti la qualità d’imprenditore, a nulla rilevando

comportamenti. Si veda, per tutti, G. BONFANTE - G. COTTINO,

L’imprenditore, cit., 417.

97 Un’attività produttiva, infatti, è svolta con metodo economico ogni qualvolta, astrattamente considerata, è finalizzata, nel lungo periodo, perlomeno alla copertura dei costi sui ricavi.

98

In tal senso, G.OPPO, Note preliminari, cit., 596. 99 Così, W.B

IGIAVI, La professionalità, cit., 103 ss; G.F.CAMPOBASSO,

Diritto dell’impresa, cit., 37 ss.; G.OPPO, Note preliminari, cit., 566 ss.; E. LOFFREDO, Economicità, cit., 143 ss.

39

che il bene prodotto venga utilizzato per soddisfare esigenze personali.

Nel documento L'impresa elettrica: regole e mercato (pagine 35-39)