C APITOLO SECONDO : L’ IMPRESA ELETTRICA L A FATTISPECIE
3. Impresa commerciale nel settore elettrico ed inammissibilità dell’impresa civile
Chiunque svolge una delle tipiche attività nel settore elettrico acquista, in presenza dei requisiti posti dall’art. 2082 c.c., la qualità d’imprenditore.
Il codice civile, per quanto attiene l’oggetto dell’impresa, distingue espressamente l’imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.) dall’imprenditore commerciale (art. 2195 c.c.), prevedendo un corpo di norme applicabile a tutti gli imprenditori (statuto generale dell’imprenditore) e altre applicabili tendenzialmente ai soli imprenditori commerciali110.
Secondo l’orientamento prevalente sia in dottrina sia in giurisprudenza, l’impresa elettrica rientra nella categoria
110 Sul rapporto tra statuto generale dell’imprenditore e statuto dell’imprenditore commerciale e della rispettiva normativa applicabile si veda, G.F.CAMPOBASSO, Diritto commerciale, cit., 21 ss.
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generale dell’impresa commerciale111, poiché tale attività, in ragione della sua natura, non può qualificarsi come agricola.
Alcuni problemi interpretativi sono sorti tuttavia nell’individuazione della tipologia d’impresa commerciale di alcune imprese elettriche tra quelle previste dall’art. 2195 c.c., ma il problema non assume grande importanza dal punto di vista normativo perché assodato che un imprenditore esercita un’attività di natura commerciale la disciplina applicabile è la medesima a prescindere dalla categoria di appartenenza112.
Più significativo è invece stabilire se vi siano imprese operanti nel settore dell’energia non soggette allo statuto dell’imprenditore commerciale perché esercenti un’attività qualificabile come agricola, oppure civile. Con riferimento a quest’ultimo punto si rammenta che secondo un
111 Così, tra gli altri, R.A
LBANO, voce Impresa, III), Impresa elettrica, in
Enc. dir. vol. XX, Milano, 1970, 653 ss.; F.GALGANO, L’imprenditore, cit., 35 ss.; G. FERRI, Imprese soggette a registrazione, cit., 45 ss.
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Sul punto, un orientamento più rigido afferma che l’impresa elettrica deve essere sempre inquadrata tra le attività industriali che producono nuovi beni o servizi (art. 2195, n.1, c.c.), indipendentemente dal fatto che si tratti d’imprese di produzione, di produzione e distribuzione, di trasmissione o finanche di mera distribuzione o/e somministrazione. Si giunge a tale conclusione sul presupposto che anche le imprese di sola distribuzione e/o somministrazione, prima di consegnare l’energia all’utente finale, provvedono, mediante appositi impianti o sulla base di una preventiva attività d’impresa svolta da terzi, a trasformare l’energia ad alta tensione in energia a media o bassa tensione, che rappresenta un bene nuovo e diverso rispetto a quello inizialmente immesso all’interno della rete, così, M.CASANOVA, Le
imprese commerciali, Torino, 1955, 10 ss.; R.ALBANO, Impresa, cit., 653 ss. A tale considerazione è stato coerentemente osservato che, sebbene non possa negarsi che l’attività diretta alla produzione di energia elettrica debba essere considerata un’attività industriale diretta alla produzione di beni, vi sono dei casi in cui sussiste solo ed esclusivamente un’attività di natura intermediaria. La soluzione più corretta è quella di analizzare, di volta in volta, la singola impresa che opera nel settore, per definire l’esatta attività che viene svolta, così, A. COLAVECCHIO, La liberalizzazione del servizio
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orientamento minoritario la nozione generale d’impresa si articolerebbe non solo in quella agricola ed in quella commerciale, essendovi spazio per un tertium genus d’impresa c.d. civile113
. In particolare, sono state considerate impresi civili alcune imprese elettriche che trasformano l’energia idrica oppure solare in quella elettrica114, poiché in questi casi, pur rinvenendosi un’attività di trasformazione di fattori produttivi, questi ultimi non sono previamente acquistati dall’imprenditore115.
Chi è propenso ad ammettere l’esistenza della categoria dell’impresa civile muove da un’interpretazione letterale del carattere industriale dell’attività di produzione di beni e servizi e del carattere intermediario dell’attività di scambio, previste dall’art. 2195 c.c. In particolare, l’industrialità implicherebbe l’esistenza di specifici processi tecnici che impiegano materie prime preventivamente acquistate da terzi e le trasformano in nuovi beni, mentre il requisito dell’attività intermediaria necessiterebbe del preventivo
113 Hanno ipotizzato l’esistenza dell’impresa civile, seppur con argomentazioni differenti, tra gli altri, M. CASANOVA, Le imprese
commerciali, Torino, 1955, 120 ss.; F.MESSINEO, Manuale di diritto civile e
commerciale, 1, Milano, 1957, 325; G.OPPO, Note preliminari, cit., 561 ss; L. SALIS, L’imprenditore civile, in Dir. giur., 1948, 100 ss.; G. VALERI,
Manuale di diritto commerciale, Firenze, 1950, 13 ss. In giurisprudenza,
Trib. Milano, 03 luglio 1987, in Giur. comm., 1998, II, 625 ss.; Trib. Piacenza, 14 marzo 2000, in Foro pad., 2000, I, 95 ss.
114 Così, F.G
ALGANO, L’imprenditore, Bologna, 1973, 37. Oltre l’impresa elettrica alla quale ci si riferisce, sono state altresì considerate imprese civili le imprese minerarie, le imprese di caccia e pesca, le imprese di pubblici spettacoli e le agenzie matrimoniali, poiché non trasformerebbero materie prime nella produzione di beni o/e servizi e le imprese finanziarie, poiché si avrebbe un’attività di scambio, ma non un’attività intermediaria nello scambio.
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Punto nodale del dibattito è rappresentato dall’esatta interpretazione dell’art. 2195 del codice civile che nel delineare gli imprenditori commerciali non detta una definizione positiva, ma elenca quelle che sono le imprese soggette a registrazione.
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acquisto e della successiva rivendita dei medesimi beni116. Per questa ragione, le imprese elettriche citate non svolgerebbero attività definibili come industriali o
intermediarie e, pertanto, non potrebbero essere annoverate
tra le imprese commerciali, con conseguente sottrazione della più rigorosa disciplina dell’impresa commerciale, compreso il fallimento.
Tuttavia, l’orientamento oggi largamente maggioritario117 esclude l’ammissibilità dell’impresa civile nel nostro ordinamento, osservando che attività industriale è semplicemente ogni attività di produzione di beni non merceologicamente agricoli. Ad ogni modo, se si ammettesse l’esistenza delle imprese civili si amplierebbe l’area delle attività produttive sottratte all’applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale, senza che ciò trovi fondamento in alcuna giustificazione di carattere sostanziale118. Emblematico, al riguardo, sarebbe proprio il caso dell’impresa elettrica; infatti, nell’ipotesi in cui la produzione di energia elettrica derivi dallo sfruttamento di materie prime esistenti in natura, come tali non preventivamente acquistate, l’impresa dovrebbe
116 In questo senso, M. C
ASANOVA, Impresa e azienda, in Trattato Vassalli, vol. X, 1974, 120; F.MESSINEO, Manuale, cit., 325; G.OPPO, Note
preliminari, cit., 561ss.
117 Qualificano come commerciale ogni impresa che non sia agricola, tra gli altri, A.ASQUINI, Profili dell’impresa, in Riv. dir. comm., 1943, I, 11; G.F. CAMPOBASSO, Diritto dell’impresa, cit., 56 ss.; V. FRANCESCHELLI,
Imprese ed imprenditori3, Milano, 1970, 215 ss.; F. GALGANO,
L’imprenditore, cit., 35 ss.; A. GENOVESE, L’artigiano e le attività
commerciali, in Riv. dir. comm., 1968, I, 183 ss.; A.GRAZIANI, L’impresa e
l’imprenditore, Napoli, 1959, 54 ss.; G.MINERVINI, L’imprenditore, cit., 39 ss.; A. NIGRO, Imprese commerciali ed imprese soggette a registrazione:
fattispecie e statuti, in Trattato Rescigno, Torino, 2001, 15, 2 ss.; A.PAVONE
LA ROSA, Il registro delle imprese, Milano, 1954, 533 ss. In giurisprudenza, tra le altre, Trib. Milano, 21 aprile 1997, in Giur. comm., 1998, II, 625 ss.; App. Bologna, 11 giugno 1962, in Riv. dir. comm., 1963, II, 56 ss.; Cass., 8 aprile 1965, n. 611, in Riv. dir. comm., 1965, II, 198 ss.
118 Così, G.F.C
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considerarsi civile, con conseguente applicabilità solo dello statuto generale dell’imprenditore. Di contro, laddove l’energia elettrica derivi dalla trasformazione di determinati beni o/e materie prime preventivamente acquistate, come nel caso delle biomasse, ci troveremmo dinanzi ad un’impresa da considerarsi, a tutti gli effetti di legge, commerciale. Appare evidente che tale distinzione, oltre a non avere alcun riscontro normativo, darebbe luogo a una disparità di trattamento priva di ragionevole fondamento giustificativo.