C APITOLO TERZO : I MPRESA ELETTRICA E CONCORRENZA
3. L’evoluzione normativa nella titolarità della rete: la ricerca di un gestore neutrale
3.2. Il ritorno all’unificazione tra proprietà e gestione
In considerazione delle delineate anomalie del sistema, il legislatore ha preso atto della necessità di tornare
177 Per un’analisi approfondita delle convenzioni, M.C
APANTINI, Processi
di liberalizzazione e interventi infrastrutturali nei servizi a rete, in www.amministrazioneincammino.luiss.it; G. PATERNÒ, Il nuovo assetto
dell’attività di trasmissione di energia elettrica e la costruzione di nuovi elettrodotti necessari alla rete nazione di trasmissione, in Rass. giur. en. el.,
1999, 301 ss.; G.BRUNO, Spunti sulla trasmissione di energia elettrica, in
Rass. giur. en. el., 2000, 23 ss.
178 Sul punto, F.D
I PORTO, Riunificazione e privatizzazione della rete di
trasmissione dell’energia elettrica: il Caso Terna – GRTN, in L.
AMMANNATI (a cura di), Monopolio e regolazione pro concorrenziale nella
disciplina dell’energia, Milano, 2005, 287 ss. L’Autore osserva inoltre che la
proprietà della rete in mano a Terna era mossa esclusivamente da logiche sottese a mantenere in equilibrio il valore del titolo Enel, ai tempi in corso di collocamento in Borsa.
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nuovamente ad un sistema unificato di proprietà e di gestione della rete. L’occasione per accelerare le procedure di riunificazione è stata offerta dal blackout del 2003179.
E così, nella l. del 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione con modifiche del d.l. 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, è stato aggiunto l’art. 1 ter, che ha disposto il rinvio ad un successivo D.P.C.M. per la definizione dei criteri, delle modalità e delle condizioni per la unificazione della proprietà e della rete.
Inizialmente, l’intenzione del legislatore, anche su spinta delle segnalazioni dell’AGCM180, era quella di affidare al GRNT sia la proprietà che la gestione della rete181.
Tuttavia, contrariamente alle diffuse aspettative e con deciso cambio di rotta, in attuazione della l. 290 del 2003, è stato disposto il trasferimento a titolo oneroso a Terna delle attività, delle funzioni, dei beni, dei rapporti giuridici attivi
179 In merito agli elementi fattuali sulla vicenda e alla successiva individuazione delle responsabilità, si rinvia al quinto capitolo. Peraltro, come evidenziato dalla dottrina, il blackout del 2003 non era neppure dipeso direttamente dalla separazione tra proprietario e gestore. Sul punto si vedano le riflessioni di L.DE PAOLI, Blackout, Sviluppo delle reti e liberalizzazioni
del settore elettrico, in Merc. conc. reg., 2004, 103 ss.
180 Anche l’AGCM, con segnalazione del 15 aprile 2004, nel riconoscere che la riunificazione della proprietà della rete con la sua gestione rappresentava un passo necessario nel processo di liberalizzazione, poiché contribuiva agli investimenti necessari all’infrastruttura, avvertiva che una rete di trasmissione interamente in mano privata rischiava di non risolvere i problemi di insufficienza energetica e carenza infrastrutturale, cfr. AGCM, AS28, Riunificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica, 15 aprile 2004, in Boll. n. 15 del 2004.
181 Sintomatico di ciò era la circostanza che il secondo comma dell’art. 1
ter, della l. n. 290 del 2003, in vista della riunificazione della proprietà e della
gestione in capo al GRTN, aveva rafforzato i poteri del MSE nei confronti del gestore, facendolo garante della effettiva esecuzione dei lavori di sviluppo della rete, deliberati da GRTN ed approvati dallo stesso MSE, così F.DI PORTO, La disciplina delle reti nel diritto dell’economia, in Trattato Picozza – Gabrielli, Padova, 2008, 202 ss.
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e passivi facenti capo a GRTN182. In attuazione di tale provvedimento, dal 1° novembre 2005, il ramo d’azienda di GRTN183, relativo al dispacciamento, alla trasmissione ed allo sviluppo della rete, è stato trasferito a Terna, società già proprietaria della rete di trasmissione nazionale184.
A seguito della travagliata evoluzione normativa, oggi pertanto la proprietà e la gestione dell’infrastruttura essenziale relativa alla trasmissione e distribuzione dell’energia è nelle mani di un unico operatore.
Da ultimo, il d.lgs. n. 93 del 2011, con il quale il legislatore italiano ha dato attuazione alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, afferenti al Terzo Pacchetto Energia185, ha confermato il modello di gestione già da
182 Tale operazione è stata effettuata dal D.P.C.M. 11 maggio 2004, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, recante “Criteri, modalità e
condizioni per l’unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione”.
183 A valle del trasferimento, GRTN S.p.A. ha mutato la sua denominazione in Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), coerentemente con la nuova missione ad esso assegnata. Infatti, il Gestore opera per la promozione dello sviluppo sostenibile, attraverso l’erogazione di incentivi economici destinati alla produzione energetica da fonti rinnovabili e con azioni informative tese a diffondere la cultura di un uso dell’energia compatibile con le esigenze dell’ambiente. Sul punto si veda S.M.SAMBRI, A.MUOLLO, Il GSE (Gestore del sistema elettrico) e il GME (Gestore dei
Mercati Energetici). Natura giuridica, funzioni, organizzazioni, tutela giurisdizionale, in Il Diritto dell’Energia, cit., 165 ss.
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In data 15 settembre 2015 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha acquisito il 30 per cento del capitale sociale di Terna. Al riguardo si veda F.DI PORTO,
Riunificazione e privatizzazione, cit., 287.
185 Con riguardo al settore elettrico gli interventi normativi di ultima generazione sono meno incisivi rispetto al settore del gas, poiché si è riscontrata la presenza effettiva di numerosi produttori e la riduzione del peso del maggior operatore a meno di un terzo del totale della produzione. Sul punto, per più ampi approfondimenti, R. MICCÙ, L’ordine del mercato
energetico e l’attuazione delle direttive di terza generazione in Italia, in Gazz. amm., 2013, 1, 6 ss.; M. GIACHETTI FANTINI, La governance dei
mercati energetici nell’attuazione in Italia del Terzo Pacchetto comunitario,
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tempo introdotto, ribadendo l’attribuzione di quest’attività in regime di concessione a Terna186.
3.3. Le misure pro concorrenziali dirette a garantire