LE RELAZIONI TRA SPAGNA E MAROCCO: UNA PANORAMICA GENERALE E UN
2.2 I temi caldi nelle relazioni ispano-marocchine
2.3.1 Gli accordi bilaterali tra Spagna e Marocco in tema di immigrazione
I due principali accordi stipulati tra la Spagna e il Marocco in materia di immigrazione sono l’Accordo di rimpatrio degli stranieri entrati illegalmente in Spagna del 1992, e l’Accordo per la cooperazione nell’ambito della prevenzione, la protezione e il ritorno di migranti minorenni e non accompagnati del 2007.
L’Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la circulación de
personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente 103 è stato firmato a Madrid il 13 febbraio del 1992 dal ministro degli interni spagnolo José Luis Corcuera Cuesta e il suo omologo marocchino Driss Basri, dopo aver ricevuto l’approvazione dalle Corti Generali, come previsto dalla Costituzione spagnola. Lo scopo dell’Accordo era quello di regolare i flussi migratori e di ridurre il numero sempre crescente di emigranti irregolari che dal Marocco si dirigevano verso la Spagna per cercare di entrare in Europa. L’Accordo contiene 16 articoli ed è suddiviso in 3 capitoli: il primo regola la riammissione degli stranieri, il secondo riguarda il passaggio per l’espulsione degli stranieri, e il terzo contiene “altre disposizioni”.
Nel primo capitolo viene subito specificato che l’ambito di applicazione dell’Accordo è limitato agli immigrati di Paesi terzi, che dovranno essere riammessi dalle autorità di frontiera dello Stato interpellato, ossia il Marocco, in seguito alla sollecitazione formale dello Stato
101 J. A. R., Una tragedia de 10 minutos y 14 muertos, in “El País”, 13 febbraio 2014
102 RÍOS B., Estrasburgo condena a España por dos "devoluciones en caliente" en Melilla, in “El Mundo”, 3 ottobre 2017
103 Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y
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richiedente, cioè la Spagna. Quest’ultimo, però, dovrà dimostrare che tali immigrati provengono realmente dal territorio dello Stato interpellato. Questa specifica ha permesso in molti casi al Marocco di rifiutare la riammissione degli immigrati stranieri poiché la Spagna non è in grado di provare con estrema certezza che provengano dal territorio marocchino. La richiesta formale di riammissione dovrà essere presentata entro dieci giorni dall’entrata dello straniero nel territorio spagnolo, specificandone l’identità, l’eventuale possesso di documenti e le condizioni di entrata in Spagna. Affinché la richiesta vada a buon esito, è necessario provare la nazionalità dello straniero, l’entrata illegale nel territorio spagnolo e la reale provenienza dal territorio marocchino. Inoltre, il Marocco non è obbligato a riammettere stranieri che provengono da Stati terzi confinanti con la Spagna oppure gli stranieri che sono autorizzati a rimanere nel territorio spagnolo perché in possesso di un permesso o perché lo ottengono a posteriori. Quest’ultimo è il caso degli immigrati a cui viene riconosciuto lo status di rifugiato, in accordo alla Convenzione di Ginevra del 1951, che la Spagna ha ratificato nel 1978. Se gli immigrati a cui viene riconosciuto tale status nel frattempo sono stati espulsi, la Spagna dovrà provvedere alla loro riammissione nel territorio nazionale. Il Marocco, da parte sua, dovrà assicurarsi che gli stranieri riammessi nel suo territorio, a meno che non abbiano il diritto di restarvi, siano inviati il prima possibile nello Stato di origine o in quello di partenza.
Il secondo capitolo stabilisce che l’entrata e il transito degli stranieri di Paesi terzi attraverso il territorio dello Stato interpellato potrà essere accettata solo se la continuazione del viaggio e l’ammissione dello straniero nello Stato di destinazione sia pienamente assicurata. I costi del viaggio saranno completamente a carico dello Stato richiedente, ossia la Spagna. Il transito per l’espulsione può essere negato nel caso in cui lo straniero corra il rischio di essere maltrattato nello Stato di destinazione oppure se non gli è permesso entrare nello Stato di transito.
Infine, nel terzo capitolo viene stabilita la creazione di un Comitato misto ispano-marocchino incaricato di risolvere eventuali controversie che possono sorgere dall’applicazione dell’Accordo, oltre che di seguire l’effettiva applicazione delle disposizioni concordate. Infine, ai marocchini residenti legalmente all’interno della Comunità Europea è permesso circolare liberamente nel territorio spagnolo senza necessità del visto per una durata di massimo tre mesi.
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reticenza del Marocco a riammettere gli immigrati irregolari alla frontiera, per il semplice motivo che non esisteva un modo certo per confermare l’effettivo passaggio di tali stranieri nel territorio marocchino. Pertanto, inizialmente tale accordo poteva essere applicato solo su richiesta formale delle autorità marocchine.
L’applicazione di questo Accordo solleva un’importante questione relativa al rispetto dei diritti umani e della gestione della migrazione irregolare. Dalla riammissione degli stranieri entrati illegalmente in Spagna, così come prevista dall’Accordo, si è, infatti, passato all’utilizzo di espulsioni collettive, “respingimenti a caldo”, spari a salve, gas lacrimogeni e altro ancora per far fronte alle avalanchas che si producono nelle frontiere circondate dalle
vallas a Ceuta e Melilla. Le irregolarità che si registrano nei processi di respingimento
rappresentano una violazione del principio di non-refoulement e vanno ad inficiare direttamente la possibilità di richiedere il diritto di asilo e di usufruire dei mezzi legali che la legge sull’immigrazione spagnola prevede104. È da considerare, inoltre, che il rispetto dei
diritti fondamentali, quali il diritto alla vita e all’integrità fisica e morale, devono essere rispettati anche nell’effettuare un’espulsione o un respingimento, così come è stabilito dall’Accordo stesso. La Spagna, infatti, oltre ad essere stata condannata dal tribunale di Strasburgo per respingimenti sommari, è stata segnalata da Amnesty International per dei rimpatri di migranti operati verso Paesi terzi in cui esiste il rischio che le persone possano subire violazioni di diritti umani, nonostante le garanzie diplomatiche offerte per preservare le persone da eventuali maltrattamenti. Il problema è che tali garanzie non sono giuridicamente vincolanti e spesso, infatti, gli abusi avvengono segretamente e gli Stati coinvolti negano ogni loro coinvolgimento105.
È necessario capire in che modo l’Accordo di rimpatrio possa trovare applicazione senza venire meno al rispetto dei diritti umani, come previsto dal Diritto Internazionale, oltre che quello comunitario e nazionale spagnolo. Inoltre, è necessario ricordare che la gestione dei flussi migratori non può limitarsi al fatto compiuto, ovvero agli arrivi dei migranti, ma deve cercare di andare alle cause del fenomeno, includendo quindi anche i Paesi di origine nei programmi di cooperazione e di sviluppo.
104 Per un maggiore approfondimento, si rimanda al capitolo 3
105 AMNISTÍA INTERNACIONAL, España: Informe para el Comité de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, 114º período de sesiones, 29 de junio - 24 de julio 2015, Amnesty International Publications, 2015,
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L’Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el
ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, firmato a Rabat il 6 marzo 2007 dal ministro del lavoro e degli affari
sociali spagnolo Jesús Caldera Sánchez-Capitán e dal ministro dello sviluppo sociale e della famiglia marocchino Abderrahim Harouchi106. Questo accordo sostituisce il Memorándum de
entendimiento sobre repatriación asistida de menores no acompañados del 2003, che era
stato fortemente criticato da numerose ONG. La Human Rights Watch, per esempio, in una lettera indirizzata al Presidente del governo Zapatero del 09 gennaio 2007 aveva fatto notare che i rimpatri a tutti i costi dei minori marocchini non accompagnati esponevano i soggetti a possibili abusi; inoltre, anche la disposizione che prevedeva il ritorno immediato dei minori non accompagnati intercettati alla frontiera andava incontro al rischio di diventare un respingimento sommario, contrario alla legge internazionale107. Così, nel quadro della settima Riunione di Alto Livello tenutasi a Siviglia nel 2005, in un momento nel quale il fenomeno della migrazione di minori non accompagnati cominciava a diventare allarmante, Spagna e Marocco si accordarono per rinnovare la legislazione bilaterale in materia di minori stranieri non accompagnati. Anche questo accordo, però, è entrato in vigore solamente il 2 ottobre 2012, quando il Marocco si decise a ratificarlo, proprio come era successo con l’Accordo di riammissione degli stranieri di Paesi terzi.
L’Accordo, composto di nove articoli, fa chiaramente riferimento alla normativa internazionale vigente in materia di protezione dei minori e pone alla base della cooperazione l’interesse superiore del minore. Gli obiettivi generali sono: da un lato, la prevenzione dell’emigrazione illegale di minori non accompagnati, la protezione e il ritorno di tali minori; dall’altro, la costruzione di un dialogo permanente che faciliti lo scambio di dati e informazioni al fine di perseguire la prevenzione dell’emigrazione, la protezione e il ritorno dei minori. Gli obiettivi specifici, invece, sono: l’adozione di misure di prevenzione basate sullo sviluppo socioeconomico delle zone da cui provengono i minori; la lotta contro le reti di trafficanti di persone; l’adozione di misure di assistenza e protezione dei minori marocchini non accompagnati che si trovano nel territorio spagnolo; e la facilitazione del ritorno assistito dei minori nelle famiglie di origine o nell’istituto di tutela del Paese di origine, oltre che il loro reinserimento sociale.
106 Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la
prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, hecho en Rabat el 6 de marzo de 2007 in “BOE” n°70, 22 marzo 2013
107 Lettera al Presidente del governo spagnolo Zapatero della Human Rights Watch del 9 gennaio 2007 (http://pantheon.hrw.org/legacy/pub/2006/SpainMorocco010907.pdf)
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Per quanto riguarda le azioni di prevenzione, sono previsti programmi di sensibilizzazione e conoscenza dei rischi dell’emigrazione assieme a iniziative di cooperazione allo sviluppo nelle zone da cui provengono tali minori. Viene ribadito, infine, l’impegno per la lotta contro il traffico illegale di persone.
Tra le misure di protezione, vi è l’obbligo da parte delle autorità spagnole di fornire alle autorità marocchine le informazioni che riguardano il minore, entro massimo un mese dall’arrivo del soggetto. A loro volta, le autorità marocchine procederanno all’identificazione del minore e della famiglia di origine; dovranno poi inviare entro tre mesi la documentazione che dimostri la nazionalità marocchina del minore.
Infine, per quanto riguarda le azioni riguardanti il ritorno, oltre a specificare che rimarrà soggetto alla normativa spagnola e internazionale vigente, viene ribadito il principio dell’interesse superiore dei minori, che deve essere preservato dalle parti per garantire le condizioni di un’effettiva riunificazione familiare o il rientro nell’istituto di tutela di origine. Inoltre, si obbligano le parti a cooperare per stabilire un sistema di accoglienza dotato di risorse materiali e umane qualificate, siano esse pubbliche o private o fornite da ONG che lavorano dell’ambito della protezione del rimpatrio di minori. Infine, viene istituito un Comitato misto che si occuperà di facilitare le operazioni di applicazione dell’Accordo. La Human Rights Watch, in una nuova lettera indirizzata al Presidente del governo Zapatero108, manifesta la propria preoccupazione riguardo alla mancanza di riferimenti alle garanzie fondamentali durante i processi di rimpatrio, come il diritto alla rappresentanza legale e quello di essere ascoltato, per garantire l’effettiva tutela del minore. Inoltre, spesso non esistono garanzie che accertino che il rientro del minore rappresenti una soluzione sicura e duratura per l’interesse del minore, perché le condizioni socioeconomiche o quelle relative all’istruzione e l’integrazione del minore non sempre sono assicurate. Infine, la trasmissione dei dati relativi al minore da parte delle autorità spagnole verso quelle marocchine potrebbero mettere seriamente a rischio la sicurezza del minore, nel caso in cui questo stia scappando da situazioni di ingiustizia e/o abusi.
Affinché il rimpatrio avvenga, dunque, in condizioni di sicurezza e di salvaguardia dell’interesse superiore del minore, è necessario effettuare, caso per caso, una valutazione meticolosa delle condizioni in cui avverrebbe tale rimpatrio, oltre che le condizioni della
108 España/Marruecos-Acuerdo de readmisión falla en proteger niños, in Human Rights Watch (https://www.hrw.org/es/news/2007/04/01/espana/marruecos-acuerdo-de-readmision-falla-en-protoger-ninos)
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famiglia in cui il minore farebbe ritorno. Bisogna, quindi, assicurare che il soggetto non vada incontro a rischi di persecuzione, violenza, abuso o sfruttamento, oppure a situazioni di conflitto armato che coinvolgano il Paese di origine.