1.2.5 1415: la tomada de Ceuta e il dominio lusitano
1.3 L’autonomia e l’amministrazione: Ceuta e il suo statuto
1.3.2 Cosa prevede lo Statuto di Autonomia attualmente in vigore
L’articolo 1 dello Statuto decreta l’accesso della città al regime di autogoverno previsto nei termini della Costituzione, in particolare appellandosi all’articolo 144 b), e ribadendo l’appartenenza del territorio alla Nazione spagnola (in contrapposizione alle continue rivendicazioni da parte dello Stato marocchino).
Per quanto riguarda l’organizzazione istituzionale, l’articolo 6 stabilisce come organi istituzionali della città l’Assemblea, il Presidente e il Consiglio di Governo.
L’Assemblea di Ceuta è l’organo rappresentativo della città che si compone di 25 membri eletti dai cittadini di Ceuta, e oltre ad essere “deputati” ricoprono anche il ruolo di Consiglieri comunali. Le competenze attribuite all’Assemblea dallo Statuto sono: l’esercizio del potere normativo relativamente al proprio regolamento, l’elezione del Presidente della Città, il controllo del Consiglio di Governo, l’approvazione del presupposto e dei conti della città, l’approvazione di programmi di promozione e di norme per l’organizzazione e il funzionamento dei servizi, e la sottoscrizione di accordi tra Ceuta e altre città o autonomie. Inoltre, data la doppia funzione dell’Assemblea e dei suoi membri, deve esercitare anche tutte le funzioni che corrispondono alle Giunte comunali. Una particolarità legata al fatto che Ceuta non costituisce una Comunità Autonoma ma una Città con uno speciale Statuto di Autonomia riguarda l’impossibilità di legiferare: l’Assemblea di Ceuta, infatti, a differenza di quelle delle altre Comunità Autonome può solamente esercitare l’iniziativa legislativa, sollecitando il Governo ad adottare progetti di legge o rimettendo direttamente al Tavolo del Congresso una proposta di legge e di riforma dello Statuto, senza poter avere, però, l’ultima parola, che spetta invece alle Corti Generali.
Il Presidente è il massimo rappresentante della Città Autonoma e, per la duplice natura giuridica della città, ricopre anche il ruolo di Sindaco. Viene eletto dall’Assemblea e nominato dal Re; tra le funzioni che gli spettano, ha il compito di presiedere l’Assemblea di Ceuta e il Consiglio di Governo; di quest’ultimo dirige e coordina le attività, stabilendone le linee guida di azione e scegliendo direttamente i consiglieri e i relativi incarichi. Inoltre, ha il compito di mantenere le relazioni con il Delegato di Governo della Città, con lo scopo di migliorare il coordinamento dell’Amministrazione statale. L’attuale Presidente di Ceuta,
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rieletto nel 2015 per la quarta volta di seguito, è Juan Jesús Vivas Lara, esponente del Partido
Popular (di cui è anche il Presidente nella città), in carica dal 2001.
Il Consiglio di Governo è l’organo collegiale che guida politicamente la città ed è incaricato delle funzioni esecutive e amministrative. È composto dal Presidente di Ceuta e dai consiglieri da esso nominati, che devono sempre rispondere delle proprie decisioni e azioni all’Assemblea.
Per quanto riguarda le competenze della città di Ceuta stabilite nello Statuto, oltre a quelle che riguardano l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni per il governo autonomo della città, sono previste anche competenze di tipo amministrativo, di controllo e sanzione, e il potere regolamentario su una serie di materie elencate all’articolo 21 dello Statuto. Inoltre, in base all’articolo 22, alla città di Ceuta spetta il compito di mettere in atto la legislazione dello Stato nelle materie ivi citate. Infine, ha il dovere di svolgere anche tutte le funzioni che la legislazione statale attribuisce ai Comuni e alle Province. In tema di regime fiscale, l’articolo 34 stabilisce che la Città gode di autonomia finanziaria, pur mantenendo il coordinamento con l’Autorità fiscale statale, che ne garantirà l’autosufficienza finanziaria attraverso il sistema tributario previsto per comuni e province.
Da quanto si legge nello Statuto, la figura giuridica utilizzata per definire il sistema di autogoverno di Ceuta è quella di “Città Autonoma”, che non appare propriamente nella Costituzione spagnola (all’articolo 137, tra le entità aventi diritto all’autonomia, cita solamente comuni, province e Comunità Autonome28), ma costituisce una via di mezzo tra l’autonomia politica di nazionalità e regioni e quella degli enti locali. Così, Ceuta non è né una Comunità Autonoma strictu sensu né un semplice Comune al pari degli altri nel territorio spagnolo. Anche varie sentenze del Tribunale Costituzionale spagnolo hanno più volte negato lo status di Comunità Autonoma alla città, ribadendo che
“[…] tanto la iniciativa legislativa empleada como la tramitación parlamentaria seguida ponen claramente de relieve que la Ley Orgánica 1/1995, que aprobó el Estatuto de Autonomía de Ceuta, no se elaboró y aprobó siguiendo el procedimiento previsto en la Disposición transitoria quinta, en relación con el inciso del art. 144 b), relativo a la
28 Constitución española, op. cit., p.40
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"autorización" de las Cortes Generales, sino con el que se refiere al "acuerdo" adoptado por las mismas previsto en el segundo inciso del citado art. 144 CE.”29
Il problema risiede nel fatto che sono le Corti Generali a decidere, in base a questioni di interessi nazionali, se Ceuta, manifestata la volontà di costituire la propria Comunità Autonoma, attraverso la quinta Diposizione Transitoria della Costituzione, possa o no diventarla concretamente, in quanto l’articolo 2 della Costituzione non riconosce espressamente tale diritto ad una città. La conseguenza di questa differenziazione, come visto in precedenza, sta nella capacità legislativa di decisione politica, che risulta essere negata alla città di Ceuta per lo status e le competenze che le sono attribuite dallo Statuto di Autonomia (caratteristica, invece, di qualunque altra Comunità Autonoma spagnola). È proprio per questo motivo che la discussa riforma dello Statuto di Ceuta prevede di integrare l’autonomia meramente amministrativa di cui già gode la città con quella di tipo politico propria delle Comunità Autonome.
29 “[…] tanto l’iniziativa legislativa utilizzata quanto l’iter parlamentario successivo mettono chiaramente in rilievo che la Legge Organica 1/1995, che approvò lo Statuto di Autonomia di Ceuta, non fu elaborata e approvata seguendo il procedimento previsto nella Disposizione transitoria quinta, in relazione al punto b) dell’articolo 144, riguardante l’ “autorizzazione” delle Corti Generali, ma con quello che si riferisce all’ “accordo” adottato dalle stesse Corti nel secondo punto del citato articolo 144 della costituzione.” AUTO del
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