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L’accordo del 1994 relativo all’attuazione della Parte XI della Convenzione delle

1.4. La Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982

1.4.7. L’attuazione della Convenzione di Montego Bay attraverso i due Accordi del 1994 e del

1.4.7.1. L’accordo del 1994 relativo all’attuazione della Parte XI della Convenzione delle

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982.

L’Accordo sulla Parte XI fu aperto alla firma il 28 luglio 1994, fu allegato alla Risoluzione 48/263, adottata il 17 agosto 1994 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ed entrò in vigore il 28 luglio 1996. Esso prevede che le sue disposizioni e quelle della Convenzione sul diritto del mare siano interpretate e applicate congiuntamente e, qualora vi siano discrepanze, le disposizioni dell’accordo prevalgano su quelle della Convenzione.(370)

Fu la questione del regime dell’attività mineraria dei fondi marini a dividere i delegati partecipanti alla Terza Conferenza sul diritto del mare nel 1982. Molti Stati industrializzati, guidati dagli Stati Uniti d’America, non accettarono le disposizioni regolanti l’Area internazionale dei fondi marini contenute nella Parte XI della Convenzione sul diritto del mare e decisero che, se non ci fossero stati sostanziali cambiamenti, non avrebbero preso parte alla Convenzione. Poiché quest’ultima non entrò in vigore, si stabilì che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite avrebbe dovuto prendere le redini del regime del diritto del mare, sia perché essa costituiva l’unico organo a partecipazione quasi universale, sia perché era ed è tuttora un’istituzione che aveva fortemente contribuito alla conclusione della

369

V. J. HARRISON, Making the Law of the Sea, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p. 113.

370

T. SCOVAZZI, Elementi di diritto internazionale del mare, 3° ed., Milano, Giuffrè, 2002, p. 118.

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Convenzione. Quindi, tutti gli Stati interessati, «regardless of whether they had signed the Convention»(371), poterono partecipare tutti in egual modo ai dibattiti dell’Assemblea Generale. Lo scopo dei negoziati, che si svolsero tra il 1990 e il 1994, fu quello di raggiungere una soluzione di consensus(372)

. Fu stilata una lista di nove punti che andavano a scontrarsi con la Parte XI della Convenzione. Essi consistevano in: i costi degli Stati parte, l’Impresa, le procedure decisionali, la conferenza revisionale, il trasferimento tecnologico, i limiti della produzione, il fondo di compensazione, i termini contrattuali finanziari, l’ambiente.

Nonostante, dal 1992, questi concetti fossero stati sottoposti a un’analisi congiunta da parte di tutti gli Stati, tra essi ne emerse un gruppo informale che produsse un documento noto con il nome di “Boat Paper”, che includeva una bozza di risoluzione dell’Assemblea Generale e una bozza di accordo sull’attuazione della Parte XI, e che divenne il nucleo principale dei negoziati.(373) Dal momento che non si pervenne nessun accordo, fu deciso che il tutto sarebbe sfociato in un “accordo di attuazione”, cosicché l’Accordo sulla Parte XI fu adottato dall’Assemblea Generale con 121 voti a favore, nessun voto contrario e 7 astensioni.(374)

L’Accordo fu «largely successful in bridging the divide between the developed and developing countries on the issue of the deep seabed. However, it remained to be seen what impact the Agreement would have on the legal regime for the oceans.».(375)

371

J. HARRISON, Making the Law of the Sea, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p. 88.

372

V. supra il par. 1.4.1. ss. 373

J. HARRISON, Making the Law of the Sea, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p. 89.

374

Agreement relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention

on the Law of the Sea of 10 December 1982, UNGA Resolution 48/263, July 28, 1994; v.

T. SCOVAZZI, The Evolution of International Law of the Sea: New Issues, New Challanges, in Recueil des Cours de l'Académie de droit international de La Haye, vol 286, 2000, p. 125.

375

J. HARRISON, Making the Law of the Sea, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p. 90.

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1.4.7.1.1. Il rapporto tra l’Accordo e la Convenzione.

L’Accordo sulla Parte XI fu il primo trattato a essere concepito come un accordo di attuazione; è quindi appropriato considerare «what this means by analyzing the formal relationship between the Part XI Agreement and the Law of the Sea Convention.»(376).

L’art. 1 dell’Accordo prevede che gli Stati contraenti si impegnino ad attuare la Parte XI conformemente all’accordo stesso(377). La stretta relazione tra l’Accordo e la Convenzione è rafforzata dall’art. 4 dell’Accordo, il quale prevede che nessuno Stato o altro soggetto può consentire a essere obbligato dall’Accordo se non ha già consentito o non consente contemporaneamente a essere obbligato dalla Convenzione(378). Di conseguenza, l’Accordo prevede la partecipazione solamente di quegli Stati che abbiano accettato anche la Convenzione sul diritto del mare. L’art. 2 dell’Accordo conferma il legame tra i due strumenti, indicando che le disposizioni dell’Accordo e della Parte XI della Convenzione sono interpretate e applicate insieme come se si trattasse di un unico strumento. Nel caso di discordanza tra l’Accordo e la Parte XI, prevalgono le disposizioni dell’Accordo(379)

.

376

J. HARRISON, Making the Law of the Sea, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p. 90.

377

V. Agreement relating to the Implementation of Part XI of the United Nations

Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, art. 1, consultabile al sito http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindxAgree.htm,

visitato il il 02/06/2013. 378

V. Agreement relating to the Implementation of Part XI of the United Nations

Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, art. 4 (2), consultabile al sito http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindxAgree.htm,

visitato il il 02/06/2013. 379

V. Agreement relating to the Implementation of Part XI of the United Nations

Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, art. 2 (1), consultabile al sito http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindxAgree.htm,

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1.4.7.1.2. L’impatto giuridico dell’Accordo.

Gli Stati diventati parte alla Convenzione sul diritto del mare del 1982 dopo il 28 luglio 1994 sono automaticamente vincolati dall’Accordo sulla Parte XI senza alternative. Se da un lato può sembrare una forzatura, dall’altro è la via più adeguata per considerare e riconoscere i due istituti come un unico strumento(380).

La situazione resta più complessa per quegli Stati che erano già parte alla Convenzione prima del 28 luglio 1994. «In accordante with the law of treaties, [questi Stati] must indicate their consent to be boud by the Agreement separately.»(381). L’art. 5 dell’Accordo prevede che tutti gli Stati parte alla Convenzione sul diritto del mare che hanno firmato l’Accordo sono da considerarsi vincolati a tale accordo, a meno che non diano notifica del contrario al Segretario Generale delle Nazioni Unite entro dodici mesi dall’adozione dell’Accordo(382).

D’altra parte, gli Stati che non hanno accolto in nessun caso l’Accordo sulla Parte XI non sono vincolati prima facie e infatti esiste un numero di Stati parte alla Convenzione che non è ancora vincolato dall’Accordo(383). Anche se ci sono Stati, come gli Stati Uniti d’America, che non sono vincolati né dalla Convenzione né dall’Accordo sulla Parte XI, i due strumenti hanno creato un regime universale di rilevante importanza per tutti gli Stati, compresi quelli che non ne fanno parte. Gli Stati non parte

380

V. Agreement relating to the Implementation of Part XI of the United Nations

Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, art. 2 (1), consultabile al sito http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindxAgree.htm,

visitato il il 02/06/2013. 381

J. HARRISON, Making the Law of the Sea, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p. 94.

382

V. Agreement relating to the Implementation of Part XI of the United Nations

Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, art. 5, consultabile al sito http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindxAgree.htm,

visitato il il 02/06/2013. 383

Per consultare la lista completa di tutti gli Stati parte alla Convenzione e ai due Accordi, v. Chronological lists of ratifications of, accessions and successions to the Convention and

the related Agreements, consultabile al sito

http://www.un.org/depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm#The% 20United%20Nations%20Convention%20on%20the%20Law%20of%20the%20Sea,

visitato il 02/06/2013. Gli Stati Uniti non hanno ancora aderito né alla Convenzione sul diritto del mare né all’Accordo sulla Parte XI; l’Italia a entrambi, il 13/01/1995.

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dovrebbero in ogni caso rispettare lo status dell’Area e il ruolo dell’Autorità internazionale dei fondi marini(384).