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L’attività mineraria sui fondi marini internazionali e la proposta relativa alla Parte XI della

alla Parte XI della Convenzione sul diritto del mare del 1982.

Durante i lavori sul regime dell’attività mineraria intrapresi dal Comitato dei fondi marini(508)

, furono proposti tre sistemi di raccolta di noduli polimetallici dal fondo del mare: «the hydraulic mining system, the continuous line bucket system and the modular mining system»(509). Dei tre sistemi, due vennero sperimentati: quattro consorzi internazionali(510), Ocean Mining Associates (OMA), Ocean Management Incorporated (OMI), Ocean Minerals Company (OMCO) e Kennecott Group, lavorarono sul “hydraulic mining system” mentre Continuous Line Bucket Group (CLB Group) lavorò sul “continuous line bucket system”(511)

La Samin Ocean Inc., società bad translation dall inglese. Filiale statunitense del Gruppo italiano Eni, «assunse una partecipazione del 25 per cento» nel consorzio Ocean Mining Associates (OMA)(512), rendendo l’Italia maggiormente vincolata nei lavori concernenti le attività minerarie sui fondi marini internazionali. Così, durante le fasi finali della Conferenza del 1982, l’Italia presentò una proposta contenente alcuni emendamenti alla Parte XI, che corrispondeva sostanzialmente alle proposte contenute nel “libro verde” degli emendamenti proposti dagli Stati Uniti dopo che l’amministrazione Reagan, andata al potere nel 1981, aveva assunto un atteggiamento nettamente critico nei confronti della parte della Convenzione relativa ai

508

V. supra Parte I, par. 1.3.1. 509

INTERNATIONAL SEABED AUTHORITY, Workplan for the formulation of regulations for

the exploitation of polymetallic nodules in the Area, Report of the Secretary-General,

Eighteenth session, Kingston, Jamaica 16-27 July 2012, Doc. ISBA/18/C/4, 25 April 2012, p. 4, consultabile al sito http://www.isa.org.jm/files/documents/EN/18Sess/Council/ISBA-

18C-4.pdf, visitato il 02/06/2013.

510

Per dettagli sui differenti consorzi internazionali, v. la sezione Consortia Nodules consultabile al sito http://wwz.ifremer.fr/drogm_eng/Mineral-resources/Polymetallic-

nodules/Nodule-consortia, visitato il 02/06/2013.

511

INTERNATIONAL SEABED AUTHORITY, Workplan for the formulation of regulations for

the exploitation of polymetallic nodules in the Area, Report of the Secretary-General,

Eighteenth session, Kingston, Jamaica 16-27 July 2012, Doc. ISBA/18/C/4, 25 April 2012, p. 4, consultabile al sito http://www.isa.org.jm/files/documents/EN/18Sess/Council/ISBA-

18C-4.pdf, visitato il 02/06/2013.

512

T. TREVES, Il diritto del mare e l’Italia, Milano, Giuffrè, 1995, p. 93; v. Consortia

Nodules consultabile al sito http://wwz.ifremer.fr/drogm_eng/Mineral- resources/Polymetallic-nodules/Nodule-consortia, visitato il 02/06/2013.

129

fondi marini internazionali. Nonostante ciò, se l’Italia si astenne dal votare la Convenzione il 30 aprile 1982, essa la firmò il 7 dicembre 1984, dichiarando che la Parte XI e gli Allegati III e IV contenessero lacune da colmare attraverso appropriati regolamenti e procedure. Se si considera il ruolo svolto dallo Stato italiano come partecipante alle imprese relative all’attività mineraria attraverso il consorzio citato supra, si può trarre la conclusione che l’Italia volesse, per un verso, tutelare i propri interessi di investitore nell’industria mineraria sottomarina e, per l’altro, intendesse tenere fede all’impegno di sviluppare una rete di dialogo tra gli Stati investitori e tutti gli altri attori internazionali.(513) Essa, inoltre, come altri Stati(514), adottò una legge sull'esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini, abrogata dalla già citata legge n. 689 del 2 dicembre 1994()515.

8. La protezione dell’ambiente marino.

Le disposizioni relative alla protezione dell’ambiente marino previste dalla Convenzione sul diritto del mare del 1982 furono totalmente accettate dall’Italia, la quale è anche parte, in primo luogo, di numerose convenzioni multilaterali in materia, quali ad esempio la Convenzione del 29 dicembre 1972 sulla prevenzione dell’inquinamento marino dallo scarico di rifiuti(516); la Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento da navi (MARPOL) del 2 novembre 1973(517); la

513 T. TREVES, Il diritto del mare e l’Italia, Milano, Giuffrè, 1995, p. 95-96. 514

Ad esempio la Francia, il Giappone, il Regno Unito, la Repubblica Federale di Germania, gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica.

515

Legge del 20 febbraio 1985, n. 41, in G.U. n. 52, 1/03/1985, e legge del 2 dicembre 1994 n. 689, in G.U. n. 295, 19/12/1994.

516

Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other

Matter, firmata a Londra, Città del Messico, Mosca e Washington il 29 dicembre 1972, e

resa esecutiva con la legge del 2 maggio 1983 n. 305, in G.U. n. 174, 27/06/1983. 517

International Convention for the Prevention of Pollution From Ships (MARPOL), firmata a Londra il 17 febbraio 1973, modificata dal Protocollo di Londra del 1978, entrata

130

Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni provocati da inquinamento da idrocarburi del 29 novembre 1969(518); la Convenzione relativa alla istituzione di un Fondo internazionale di indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971(519); la Convenzione internazionale sull’intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o possano causare inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969(520).

In secondo luogo, l’Italia è anche parte di convenzioni regionali, tra cui la Convenzione sulla salvaguardia del Mediterraneo dall’inquinamento del 16 febbraio 1976 e i relativi protocolli, l’uno sulla prevenzione dell’inquinamento del mare causato da versamenti di navi e aeromobili, l’altro sulla cooperazione per combattere l’inquinamento del Mediterraneo dovuto a idrocarburi e altre sostanze(521).

Infine, l’Italia è parte di alcune convenzioni che intendono tutelare specie animali, vegetali e marine, tra cui la Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione(522), avente lo scopo di regolamentare il commercio di fauna e flora in pericolo di estinzione; e la Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa(523), con l’obiettivo di conservare la flora e la fauna

in vigore il 2 ottobre 1983, e resa esecutiva con la legge del 4 giugno 1982 n. 438, in G.U. n. 193, 15/07/1982.

518

Conclusa a Bruxelles il 29 novembre 1969, resa esecutiva con la legge del 6 aprile 1977 n. 185, in G.U. n. 129, 13/05/1977.

519

International Convention on the Establishment of an International Fund for

Compensation for Oil Pollution Damage, 1971, resa esecutiva con la legge del 6 aprile

1977 n. 185, in G.U. n. 129, 13/05/1977. 520

Anch’essa resa esecutiva con la legge del 6 aprile 1977 n. 185, in G.U. n. 129, 13/05/1977.

521

La Convenzione, con i relativi protocolli, sono stati adottati a Barcellona, resi esecutivi con la legge del 25 gennaio 1979, n. 30, in G.U. n. 40, 9/02/1979.

522

Convention on International Trade of Endangered Species (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva con la legge del 19 dicembre 1975, n. 874, in G.U. n. 49 del 24/02/1976.

523

Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, adottata a Berna il 19 settembre 1979, e resa esecutiva con la legge del 5 agosto 1981, n. 503, in G.U. n. 250, 11/09/1981.

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selvatiche e gli habitat naturali, prestando particolare attenzione alle specie minacciate e vulnerabili, incluse quelle migratorie(524).