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Il mare territoriale e le acque interne

1.4. La Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982

1.4.6. Caratteri di insieme della nuova Convenzione di Montego Bay

1.4.6.1. Il mare territoriale e le acque interne

La Convenzione del 1982 introdusse un elemento del tutto nuovo rispetto alle convenzioni passate: l’estensione massima del mare territoriale a dodici miglia.(92)

In tal modo, se per un verso uno Stato parte alla Convenzione non ha «l’obbligo di determinare in 12 miglia l’ampiezza del proprio mare territoriale»(93), per l’altro verso, una ampiezza maggiore risulterebbe illecita. La Convenzione ricalcava quasi totalmente le disposizioni previste dalla Convenzione del 1958 sul mare territoriale per ciò che concerne le linee di base, le quali «costituiscono il limite esterno delle acque interne e quello interno di quelle territoriali.».(94)

Il concetto di mare territoriale risale al 1782, quando l’economista napoletano Ferdinando Galiani propose un limite di tre miglia fisso e determinato che avrebbe superato la teoria della gittata dei cannoni, la quale, col passare del tempo, sarebbe risultata ambigua se analizzata nella pratica concreta. Fino alla metà del XX secolo, il limite delle tre miglia, anche se non universalmente accettato, fu il metodo più diffuso per una precisa misurazione dell’ampiezza del mare territoriale.(95)

Il mare territoriale è la zona di mare su cui è esercitata la sovranità dello Stato costiero, la quale si estende allo spazio aereo sovrastante il mare territoriale, al suo fondo e al relativo sottosuolo. La sua ampiezza, come già affermato (96)

, è stabilita dallo Stato costiero e non può sconfinare le dodici

92

United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, art. 3; v. anche T. TREVES, Codification du Droit International et Pratique des États dans le Droit de la

Mer, in Recueil des Cours de l’Académie de droit international de la Haye, IV vol. 223,

1990, pp. 66-74. 93

T. TREVES, La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre

1982, Milano, Giuffrè, 1983, p. 19.

94

T. TREVES, La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre

1982, Milano, Giuffrè, 1983, p. 20.

95

Per lo schema teorico elaborato sulla regola della gittata dei cannoni, v. C. VAN BYNKERSHOEK, De dominio maris dissertatio, 1702; cfr. G. ACQUAVIVA, T. SCOVAZZI (a cura di), Il dominio di Venezia sul Mare Adriatico nelle opere di Paolo Sarpi e Giulio

Pace, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 33-36; T. SCOVAZZI, Elementi di diritto internazionale del

mare, 3° ed., Milano, Giuffrè, 2002, pp. 28-30.

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miglia. Esso si misura partendo dalla linea di base, la quale “contiene” le acque interne. «[t]he normal baseline for measuring the breadth of the territorial sea is the low-water line along the coast as marked on large-scale charts officially recognized by the coastal State.»(97)

, nonostante ci siano alcune eccezioni circa il criterio di bassa marea.

La sentenza della Corte internazionale di giustizia del 18 dicembre 1951 nel caso delle Peschiere norvegesi (Regno Unito c. Norvegia)(98) ebbe un peso determinante sull’applicazione del concetto delle linee di base. La Corte stabilì che, se da un lato le parti erano d’accordo sul criterio del limite della bassa marea, dall’altro non lo applicavano nel medesimo modo. La Corte decise quindi che il limite (della bassa marea) di riferimento fosse la linea esterna dello skærgaard e che quella soluzione fu «dictated by geographic realities.».(99)

1.4.6.1.1. Il passaggio inoffensivo.

Il diritto consuetudinario riconosce il diritto di passaggio pacifico o inoffensivo attraverso il mare territoriale. «As a question of policy innocent passage is a sensible form of accommodation between the necessities of sea communication and the interests of the coastal state.».(100)

Durante le sessioni della terza Conferenza sul diritto del mare, il diritto di passaggio inoffensivo fu oggetto di numerosi dibattiti. Con la Convenzione, all’art. 19 si riuscì finalmente a proporne una definizione precisa e dettagliata: «1. Passage is innocent so long as it is not prejudicial to the peace, good order or security of the coastal State. Such passage shall

97

United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, art. 5. 98

Fisheries case, Judgment of December 18th, 1951, ICJ Reports, 1951, p. 116, consultabile al sito http://www.icj-cij.org/docket/files/5/1809.pdf, visitato il 02/06/2013; v. anche R. MCCORQUODALE, M. DIXON, Cases and Materials on International Law, Oxford, Oxford University Press, 2003, pp. 354-355.

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Fisheries case, Judgment of December 18th, 1951, ICJ Reports, 1951, p. 128, consultabile al sito http://www.icj-cij.org/docket/files/5/1809.pdf, visitato il 02/06/2013. 100

I. BROWNLIE, Principles of Public International Law, Oxford, Oxford University Press, 2008, p. 186.

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take place in conformity with this Convention and with other rules of international law. 2. Passage of a foreign ship shall be considered to be prejudicial to the peace, good order or security of the coastal State if in the territorial sea it engages in any of the following activities: (a) any threat or use of force against the sovereignty, territorial integrity or political independence of the coastal State, or in any other manner in violation of the principles of international law embodied in the Charter of the United Nations; (b) any exercise or practice with weapons of any kind; (c) any act aimed at collecting information to the prejudice of the defense or security of the coastal State; (d) any act of propaganda aimed at affecting the defense or security of the coastal State; (e) the launching, landing or taking on board of any aircraft; (f) the launching, landing or taking on board of any military device; (g) the loading or unloading of any commodity, currency or person contrary to the customs, fiscal, immigration or sanitary laws and regulations of the coastal State; (h) any act of wilful and serious pollution contrary to this Convention; (i) any fishing activities; (j) the carrying out of research or survey activities; (k) any act aimed at interfering with any systems of communication or any other facilities or installations of the coastal State; (l) any other activity not having a direct bearing on passage.»(101)

L’art. 20 dispone che nel mare territoriale i sottomarini e gli altri vettori sottomarini hanno l’obbligo di navigare in superficie e di mostrare la propria bandiera.(102)