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1.4. La Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982

1.4.6. Caratteri di insieme della nuova Convenzione di Montego Bay

1.4.6.8. L’alto mare e le libertà di navigazione

1.4.6.8.1. La bandiera della nave

Tutti gli Stati, costieri o privi di litorale, hanno il diritto di far navigare «ships flying its flag on the high seas.».(158) Lo Stato di bandiera deve effettuare un controllo amministrativo, tecnico e sociale, concetto che è definito nella Convenzione come “legame sostanziale”: «a genuine link between the State and the ship.».(159) Se il genuine link manca, la nave non è considerata priva di nazionalità, ma lo Stato che l’ha concessa deve assumersene gli obblighi.

Lo Stato, inoltre, ha l’obbligo di assicurarsi che le navi battenti la propria bandiera possano navigare in condizioni di sicurezza, in particolare per quanto concerne «(a) the construction, equipment and seaworthiness of ships; (b) the manning of ships, labour conditions and the training of crews, taking into account the applicable international instruments; (c) the use of signals, the maintenance of communications and the prevention of collisions.».(160)

La bandiera indica il collegamento giuridico che intercorre tra la nave, che è sottoposta alla giurisdizione dello Stato di bandiera, e lo Stato che conferisce a essa la bandiera.(161) Proprio per questo, una nave priva di bandiera è considerata priva di nazionalità e quindi non gode della protezione di nessuno Stato e può essere soggetta a visita e controllo da parte delle navi da guerra di qualunque Stato. Nel caso in cui la nave in

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Cfr. T. SCOVAZZI, Elementi di diritto internazionale del mare, 3° ed., Milano, Giuffrè, 2002, pp. 83-84.

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United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, art. 90. 159

United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, art. 91 (1). 160

United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, art. 94 (3). 161

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questione non abbia commesso alcun atto che giustificasse i sospetti per l’ispezione, gli aventi diritto devono essere risarciti per gli eventuali danni o perdite.(162) A questo proposito, nel 1999 il Tribunale internazionale del diritto del mare condannò la Guinea a una ingente ammenda per aver confiscato illecitamente una nave battente bandiera dello Stato di Saint- Vincent and the Grenadines e aver causato, inoltre, alcuni feriti. La nave in questione, la M/V Saiga, fu presa in custodia dalle autorità della Guinea per sospetto di contrabbando nella zona economica esclusiva della Guinea. Saint Vincent and the Grenadines chiese di poter riavere l’imbarcazione secondo l’art. 292 della Convenzione relativo all’immediato rilascio della nave e dell’equipaggio(163). La Guinea, invece, dichiarò che le proprie autorità avevano eseguito un arresto legittimo, poiché quest’ultimo era il frutto di un inseguimento scaturito dalla violazione di norme consuetudinarie nella zona contigua della Guinea. Il Tribunale, riguardo alla violazione delle norme consuetudinarie da parte della Saiga, concluse che quest’ultima, al momento dell’arresto, non stesse violando norme di diritto consuetudinario della Guinea poiché non stava compiendo alcun tipo di azione di contrabbando.

Come è noto, la prassi «depone contro la denazionalizzazione delle navi battenti bandiere ombra, cioè prive di legame sostanziale con lo Stato di immatricolazione, ed è quindi illecito su tali navi l'intervento (visita e cattura) in alto mare degli altri Stati che non sia giustificato altrimenti o per il solo fatto che la nave batte una “bandiera ombra”»(164). Il Tribunale del diritto del mare, in merito a questo caso, ha sottolineato che l'art. 91 della Convenzione prevede che «[e]very State shall fix the conditions for the

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United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, art. 110. 163

“Where the authorities of a State Party have detained a vessel flying the flag of another State Party and it is alleged that the detaining State has not complied with the provisions of this Convention for the prompt release of the vessel or its crew upon the posting of a reasonable bond or other financial security, the question of release from detention may be submitted to any court or tribunal agreed upon by the parties or, failing such agreement within 10 days from the time of detention, to a court or tribunal accepted by the detaining State under article 287 or to the International Tribunal for the Law of the Sea, unless the parties otherwise agree”, United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December

1982, art. 292 (1).

164

C. FOCARELLI, Schemi delle lezioni di diritto internazionale, Perugia, Morlacchi, 2003, p. 140.

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grant of its nationality to ships, for the registration of ships in its territory, and for the right to fly its flag. Ships have the nationality of the State whose flag they are entitled to fly. There must exist a genuine link between the State and the ship»(165)

. Quindi, non è necessario stabilire se Stati terzi debbano decidere se la registrazione di una nave sia valida nel caso in cui manchi il genuine link. Pertanto, il Tribunale escluse che la nazionalità formale della nave Saiga potesse essere disconosciuta soltanto per una reputata assenza del legame sostanziale con lo Stato di registrazione(166).

Inoltre, il Tribunale ritenne che la Guinea avesse violato l’art. 292 della Convenzione di Montego Bay, e stabilì che lo Stato risarcisse Saint Vincent and the Grenadines per aver confiscato il carburante della nave.(167)

Una nave munita di bandiere di due o più Stati, di cui faccia uso a seconda della convenienza, non può rivendicare nessuna delle nazionalità indicate dalle bandiere ed è assimilata a una nave priva di nazionalità.(168) La regolamentazione circa il legame sostanziale ha lo scopo di limitare il fenomeno delle “bandiere ombra” attribuite da uno Stato in assenza di un legame sostanziale effettivo con lo scopo di evadere le norme fiscali e sul lavoro marittimo.

Le navi da guerra e le navi appartenenti a uno Stato o da esso gestite e impiegate esclusivamente per un servizio pubblico non commerciale godono in alto mare di completa immunità dalla giurisdizione di Stati diversi da quello della bandiera.(169)

Nel caso in cui si tratti di navi private, si prevedono alcune eccezioni al divieto di interferenze in alto mare a bordo di navi straniere.

165

United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, art. 91 (1). 166

V. C. FOCARELLI, Schemi delle lezioni di diritto internazionale, Perugia, Morlacchi, 2003, p. 140.

167

ITLOS, The M/V “SAIGA” (No. 2) Case (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea), Judgment of 1 July 1999; v. C. FOCARELLI, Lezioni di diritto internazionale, vol. II, Padova, CEDAM, 2008, p. 311 ss.; v. anche T. TREVES, Diritto internazionale, Milano, Giuffrè, 2005, p. 544.

168

United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, art. 92 (2). 169

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