1.4. La Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982
1.4.6. Caratteri di insieme della nuova Convenzione di Montego Bay
1.4.6.7. La delimitazione della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale
piattaforma continentale.
La materia che determina la delimitazione della zona economica esclusiva o della piattaforma continentale è molto complessa. Bisogna innanzitutto «determinare […] il tracciato di una linea di confine, che separa i soli fondi marini (nel caso della piattaforma continentale) o anche le acque sovrastanti (nel caso della zona economica).».(146)
143
Cfr. I. BROWNLIE, Principles of Public International Law, Oxford, Oxford University Press, 2008, p. 214.
144
V. United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, artt. 62, 68- 71.
145
V. United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, art. 246. 146
T. SCOVAZZI, Elementi di diritto internazionale del mare, 3° ed., Milano, Giuffrè, 2002, p. 61.
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Anche se molto spesso gli Stati conclusero trattati di delimitazione liberamente concordata, rimase problematico l’accertamento della norma generale da applicare in tutti i casi in cui le parti non conseguirono un accordo. La Convenzione del 1982 esprime il concetto della “equa soluzione” all’art. 74: la disposizione si limita a presentare solo obblighi procedurali. Gli Stati devono accordarsi sulla delimitazione «by agreement on the basis of international law, as referred to in Article 38 of the Statute of the International Court of Justice»(147) oppure mediante mezzi pacifici, facendo ricorso alle «procedures provided for in Part XV.».(148) È escluso il ricorso a soluzioni unilaterali, anche se la Convenzione non indica la norma sostanziale che regola la materia, cioè la norma da applicare quando non siano esistenti specifici accordi tra le parti.
Il fattore principale ai fini della delimitazione dei confini marini sono le circostanze geografiche, le quali sono state prese come punto di riferimento in tutti i casi finora decisi. «Il ricorso alle circostanze geografiche venne inteso esclusivo nel caso del golfo del Maine(149), in cui occorreva delimitare con una linea unica sia il fondo marino (piattaforma continentale) che le acque sovrastanti (zona di pesca). […] la Corte si orientò verso le circostanze di ordine geografico, che per il loro carattere più neutro si prestavano meglio a una delimitazione polivalente.».(150)
La linea di equidistanza (o linea mediana) è utilizzata per il raggiungimento dell’equa soluzione nel caso in cui le coste di due Stati si fronteggiano, divergono in modo lineare o divergono in modo che le difformità morfologiche del litorale dell’uno siano compensate da quelle del litorale dell’altro Stato.
Il metodo della “proporzionalità”, invece, consiste nel determinare una proporzione tra l’ampiezza delle due zone di piattaforma appartenenti allo Stato costiero e la lunghezza del suo litorale.
147
United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, art. 74 (1). 148
United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, art. 74 (2). 149
ICJ Pleadings, Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area, Vol. I, 1981, p. 3 ss, consultabile al sito http://www.icj-cij.org/docket/files/67/9595.pdf, visitato il 02/06/2013; v. anche R. MCCORQUODALE, M. DIXON, Cases and Materials on
International Law, Oxford, Oxford University Press, 2003, pp. 363-364, 374-376.
150
T. SCOVAZZI, Elementi di diritto internazionale del mare, 3° ed., Milano, Giuffrè, 2002, p. 70.
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Furono predisposti numerosi altri metodi ai fini della delimitazione, quali il metodo della “perpendicolare alla direzione generale della costa”, il metodo della “bisettrice dell’angolo formato dalle linee di direzione generale della costa”, il metodo della “perpendicolare alla linea di chiusura di una baia”, il metodo dello “spostamento della linea di equidistanza”.
Circostanze diverse da quelle geografiche (geologiche, geomorfologiche, biologiche, ecologiche, storiche, politiche o militari) possono essere influenti o meno a seconda della situazione particolare.
Per quanto riguarda la delimitazione della piattaforma continentale, si può citare la sentenza della Corte internazionale di giustizia del 20 febbraio 1969 nel caso della Delimitazione della piattaforma continentale nel Mare del Nord (Repubblica Federale di Germania c. Danimarca; Repubblica Federale di Germania c. Paesi Bassi)(151) in cui la Corte, fu chiamata a stabilire, secondo le richieste della Danimarca e dei Paesi Bassi, se una norma di diritto internazionale consuetudinario fosse venuta a esistenza sulla base dell’art. 6 della Convenzione di Ginevra del 1958 sulla piattaforma continentale(152).
La Danimarca e i Paesi Bassi avevano concluso nel 1966 un accordo che prevedeva che la delimitazione delle loro piattaforme continentali nel Mare del Nord sarebbe stata effettuata attraverso il criterio dell’equidistanza, previsto dal suddetto art. 6 della Convenzione del 1958, criterio che però avrebbe sfavorito la Repubblica Federale di Germania, in quanto la forma delle sue coste era concava rispetto alla convessità di quelle degli altri due Stati e che l’articolo favoriva.
La Corte ritenne che, oltre alla mancanza di un fondamento giuridico, applicare una regola di diritto internazionale consuetudinario di
151
ICJ North Sea Continental Shelf Case (Federal Republic of Germany/Denmark; Federal
Republic of Germany/Netherlands), Judgement of 20 February 1969; v. C. FOCARELLI,
Lezioni di diritto internazionale, vol. II, Padova, CEDAM, 2008, p. 303.
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“Where the same continental shelf is adjacent to the territories of two or more States whose coasts are opposite each other, the boundary of the continental shelf appertaining to such States shall be determined by agreement between them. In the absence of agreement, and unless another boundary line is justified by special circumstances, the boundary is the median line, every point of which is equidistant from the nearest points of the baselines from which the breadth of the territorial sea of each State is measured”, UN Convention on
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carattere obbligatorio fosse esagerato. Inoltre, nel caso in cui Stati non parte alla Convenzione si fossero avvalsi del criterio dell’equidistanza, gli atti posti in essere non avrebbero avuto una forza tale da creare un obbligo, poiché devono essere soddisfatte due condizioni: da un lato, deve sussistere una prassi costante nel tempo; dall’altro, gli atti devono rappresentare la convinzione che tale comportamento reiterato sia reso obbligatorio dall’esistenza di una regola di diritto.