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La delimitazione della piattaforma continentale

2. Il mare territoriale

4.1. La delimitazione della piattaforma continentale

«Il principio base accolto dalla Convenzione di Ginevra del 1958 in materia di delimitazione […] della piattaforma continentale tra Stati con coste opposte o adiacenti, in mancanza di accordo, è quello della linea mediana o di equidistanza tra di essi, corretta da circostanze speciali»(453).

«[L]a Convenzione sul diritto del mare del 1982, recependo gli indirizzi derivanti dalla giurisprudenza della Corte [internazionale di giustizia] e dalla prassi pattizia degli Stati, ha […]introdotto il principio per cui la delimitazione della piattaforma continentale e della zona economica esclusiva deve farsi per mezzo di accordo in modo da raggiungere una soluzione equa, senza doversi attenere ad alcun metodo prefissato ma avendo di mira unicamente il risultato della trattativa»(454). Al termine della

449

V. legge 2 dicembre 1994 n. 689, in G.U. n. 295, 19/12/1994. 450

V. legge 2 dicembre 1994 n. 689, art. 4 in G.U. n. 295, 19/12/1994; United Nations

Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, art. 76.

451

Legge 21 luglio 1967, n. 613, art. 2, par. 1, in G.U. n. 194, 3/08/1967. 452

Legge 21 luglio 1967, n. 613, art. 2, par. 3, in G.U. n. 194, 3/08/1967; cfr. United

Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, art. 78 (2), che prescrive:

«The exercise of the rights of the coastal State over the continental shelf must not infringe or result in any unjustifiable interference with navigation and other rights and freedoms of other States».

453

F. CAFFIO, Glossario di diritto del mare, III ed., in Rivista Marittima, maggio 2007;

United Nations Convention on the Continental Shelf of 29 April 1958, art. 6.

454

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Conferenza 1982, lo Stato italiano non fece obiezioni a questa soluzione, definita negli artt. 74 e 83 della Convenzione(455). Esso è stato, tra tutti gli Stati rivieraschi del Mediterraneo, il primo a intraprendere negoziati per concludere accordi di delimitazione della piattaforma continentale.(456)

Come detto supra(457), i principi adottati dall’Italia per la regolamentazione della ricerca e dell’estrazione degli idrocarburi nella propria piattaforma continentale sono predisposti dalla legge del 21 luglio 1967, n. 613(458). I trattati di delimitazione della piattaforma continentale finora stipulati dall’Italia con gli Stati del Mediterraneo frontisti saranno analizzati di seguito.

4.1.1. L’Accordo con la Jugoslavia dell’8 gennaio 1968.

L’Accordo con la Jugoslavia, primo accordo sulla delimitazione della piattaforma continentale a essere stipulato tra Stati del bacino del Mediterraneo, è stato ratificato con il D.P.R. del 22 maggio 1969, n. 830(459)

. Esso segue il criterio della linea mediana (o linea di equidistanza) tracciata tra le coste dei due Paesi, salvo per alcune modificazioni che prevedono un effetto ridotto, nel tracciamento della delimitazione, all’isola iugoslava di Pelagosa e agli isolotti di Pomo e S. Andrea(460)

. «[S]costamenti dal principio di equidistanza sono stati attuati in favore dell’Italia, nel quadro di una compensazione di aree tra le due Parti, tenendo conto dell’effetto delle isole di Jabuka e Galiola. La Slovenia, la Croazia e il Montenegro sono Stati successori rispetto a questo Accordo»(461).

455

V. supra la nota precedente.

456 V. T. TREVES, Il diritto del mare e l’Italia, Milano, Giuffrè, 1995, p. 68 ss. 457

V. la Parte II, par. 4.1. 458

Legge 21 luglio 1967, n. 613, in G.U. n. 194, 3/08/1967. 459

D.P.R. del 22 maggio 1969 n. 830, in G.U. n. 302, 29/11/1969. 460

F. CAFFIO, Glossario di diritto del mare, III ed., in Rivista Marittima, maggio 2007. 461

F. CAFFIO, Glossario di diritto del mare, III ed., in Rivista Marittima, maggio 2007, p. 112.

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4.1.2. L’Accordo con la Tunisia del 28 agosto 1971.

L’Accordo con la Tunisia è stato ratificato con la legge del 3 giugno 1978, n. 347(462). Anch’esso segue il criterio della linea mediana, tracciandola tra le coste continentali della Tunisia e quelle della Sicilia, e non considera alcun tipo di circostanze speciali dovute alla presenza delle isole italiane di Pantelleria, Lampedusa, Linosa e Lampione. La porzione di piattaforma di queste isole, situate dalla parte tunisina della linea mediana tra Tunisia e Sicilia, è limitata ad archi di cerchio di 13 (Pantelleria, Lampedusa e Linosa) e 12 (Lampione) miglia di raggio, coincidendo con la attuale estensione delle acque territoriali.(463)

4.1.3. L’Accordo con la Spagna del 19 febbraio 1974.

L’Accordo con la Spagna è stato ratificato con la legge del 3 giugno 1978, n. 348(464)

. Seguendo, come i precedenti accordi, il criterio della linea mediana, essa è tracciata in modo concavo tra la Sardegna e l’isola spagnola di Minorca, facente parte dell’arcipelago delle isole Baleari, dando «rilievo al maggior sviluppo costiero della Sardegna rispetto all’isola di Minorca»(465)

. La linea di delimitazione è distante dai due tripli punti di equidistanza situati uno a Nord, tra Italia, Francia e Spagna e l’altro a Sud, tra Italia, Spagna e Algeria. La delimitazione, inoltre, è stata oggetto di riserve da parte della Francia, che non si considera vincolata dall’Accordo e

462

Legge del 3 giugno 1978, n. 347, in G.U. n. 191, 10/07/1978. 463

Cfr. T. TREVES, Il diritto del mare e l’Italia, Milano, Giuffrè, 1995, p. 69-70 con F. CAFFIO, Glossario di diritto del mare, III ed., in Rivista Marittima, maggio 2007, p. 112. 464

Legge del 3 giugno 1978, n. 348, in G.U. n. 191, 10/07/1978. 465

F. CAFFIO, Glossario di diritto del mare, III ed., in Rivista Marittima, maggio 2007, p. 112.

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ritiene che parte delle aree spartite tra Italia e Spagna faccia parte della propria piattaforma continentale(466).

4.1.4. L’Accordo con la Grecia del 24 maggio 1977.

L’Accordo con la Grecia è stato ratificato con la legge del 23 maggio 1980, n. 290(467). Il metodo dell’equidistanza non occupa interamente tutta la superficie relativa alla piattaforma continentale tra i due Stati, poiché la linea mediana si tiene a distanza da due punti tripli di equidistanza: uno tra Italia, Grecia e Albania; uno tra Italia, Grecia e Libia. La delimitazione, poi, tiene presente «interamente delle isole Strofadi, di Zante, Cefalonia, Leucade e Corfù. Unica eccezione è l’Isola di Fano, cui è attribuito un effetto ridotto»(468).

4.1.5. L’Accordo con l’Albania del 18 dicembre 1992.

L’Accordo con l’Albania è stato ratificato con la legge del 12 aprile 1995, n. 147(469)

. La delimitazione, basata sul metodo della linea mediana, non tiene conto delle linee di base dritte dei due Paesi e si tiene a distanza dai punti tripli di equidistanza con la Grecia e la Jugoslavia(470). Inoltre, «[n]essuna delle disposizioni del presente Accordo pregiudica il regime

466 V. T. TREVES, Il diritto del mare e l’Italia, Milano, Giuffrè, 1995, p. 71; F.

CAFFIO,

Glossario di diritto del mare, III ed., in Rivista Marittima, maggio 2007, p. 112.

467

Legge del 23 maggio 1980, n. 290, in G.U. n. 181, 3/07/1980. 468

F. CAFFIO, Glossario di diritto del mare, III ed., in Rivista Marittima, maggio 2007, p. 113.

469

Legge del 12 aprile 1995, n. 147, in G.U. n. 99 del 29/04/1995.

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giuridico delle acque e quello dello spazio aereo sovrastanti la piattaforma continentale»(471).