1.4. La Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982
1.4.6. Caratteri di insieme della nuova Convenzione di Montego Bay
1.4.6.10. Il meccanismo per la soluzione delle controversie
1.4.6.10.3. La conciliazione obbligatoria delle controversie
Il sistema di soluzione delle controversie predisposto dalla Convenzione sul diritto del mare comprende due tipi di conciliazione, uno facoltativo, l’altro obbligatorio, entrambi dotati di caratteristiche interessanti se si esaminano «gli aspetti procedurali [e] le condizioni di sostanza della conciliazione obbligatoria»(352).
L’art. 284 della Convenzione disciplina la conciliazione facoltativa. «Il procedimento si riterrà estinto se l’invito di una parte a sottoporre la controversia a conciliazione non viene accettato dall’altra o se non vi è accordo sulla procedura da seguire. […] tuttavia, una volta che le parti abbiano sottoposto la controversia a conciliazione»(353)
, «the proceedings may be terminated only in accordance with the agreed conciliation procedure.»(354)
.
La procedura di conciliazione dettata dall’art. 284 è ripresa in modo più specifico nella sez. 1 dell’Allegato V della Convenzione, «pur dovendosi ricordare che le parti possono accordarsi su una procedura diversa, secondo quanto consente lo stesso art. 284, par. 1.»(355) A formare la
350
United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Annex VI,
Statute of the International Tribunal for the Law of the Sea, art. 25 (2).
351
T. TREVES, Le controversie internazionali, Milano, Giuffrè, 1999, p. 160. 352
T. TREVES, Le controversie internazionali, Milano, Giuffrè, 1999, p. 173. 353
T. TREVES, Le controversie internazionali, Milano, Giuffrè, 1999, p. 173; v. United
Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, art. 284.
354
United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, art. 284 (4). 355
T. TREVES, Le controversie internazionali, Milano, Giuffrè, 1999, p. 173; v. United
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commissione di conciliazione sono cinque membri. Ogni parte ha il potere di «nominare due membri della commissione scegliendoli […] da una lista […] predisposta in base a designazioni degli Stati parte»(356) stessi. Le parti, inoltre, devono designare congiuntamente il quinto membro, esercitante la funzione di presidente, scelto dalla medesima lista. La Commissione «shall hear the parties, examine their claims and objections, and make proposals to the parties with a view to reaching an amicable settlement.»(357) Il rapporto della Commissione deve essere effettuato «within 12 months of its constitution»(358); «shall record any agreements reached and, failing agreement, its conclusions on all questions of fact or law relevant to the matter in dispute and such recommendations as the commission may deem appropriate for an amicable settlement»(359); deve essere depositato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite e deve essere immediatamente trasmesso alle parti alla controversia(360). Esso non è vincolante per le parti(361).
Le disposizioni considerate supra, nonostante siano previste per i casi in cui il ricorso alla conciliazione delle controversie non è obbligatorio, si applicano anche nel caso in cui la sottoposizione della controversia alla conciliazione può ottenersi a richiesta di una parte.(362)
«Ne segue che le regole generali sulla conciliazione si applicano alla conciliazione obbligatoria insieme e subordinatamente alle regole particolari
356
T. TREVES, Le controversie internazionali, Milano, Giuffrè, 1999, p. 173; v. United
Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Annex V, Conciliation,
art. 3. 357
United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Annex V,
Conciliation, art. 6.
358
United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Annex V,
Conciliation, art. 7 (1).
359
United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Annex V,
Conciliation, art. 7 (1).
360
United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Annex V,
Conciliation, art. 7 (1).
361
United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Annex V,
Conciliation, art. 7 (2).
362
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per quest’ultimo tipo di conciliazione previste negli artt. Da 11 a 13, contenuti nella sez. 2»(363) dell’Allegato V della Convenzione.
Analizzando le disposizioni(364) è evidente che la Convenzione sul diritto del mare, tra tutti i modelli esistenti di conciliazione obbligatoria delle controversie, non ha seguito quello che prevede che le parti siano obbligatoriamente vincolate a sottoporre la propria controversia a conciliazione e istituire a tale scopo una commissione di conciliazione.(365) Essa ha scelto di stabilire direttamente il diritto di una parte a dare inizio al procedimento e l’obbligo dell’altra parte a sottostare a esso.
Nella Convenzione sul diritto del mare, la Conciliazione obbligatoria è contemplata negli artt. 297 e 298. Essi riguardano, come detto in precedenza, le limitazioni e le eccezioni facoltative alla applicabilità delle regole sulla soluzione obbligatoria delle controversie da parte di un giudice o di un arbitro, previste nella sez. 2 della Parte XV.
Come analizzato supra, le prime sono eccezioni alla giurisdizione obbligatoria applicabili in ogni caso; le seconde sono relative a controversie sottoposte alla giurisdizione obbligatoria, le quali però possono essere sottratte a tale opzione attraverso una dichiarazione scritta che uno Stato parte può depositare nel momento della firma, della ratifica o in qualsiasi momento successivo. Tra le limitazioni previste dall’art. 297, la conciliazione obbligatoria concerne soltanto quelle relative alle controversie in tema di ricerca scientifica marina e di pesca; mentre, tra le possibili eccezioni facoltative disciplinate dall’art. 298, essa riguarda soltanto quella relativa alle controversie in tema di delimitazione di aree marittime e di baie o titoli storici.
Da ciò si ricava che la conciliazione obbligatoria è stata introdotta al fine di soddisfare le esigenze scaturite dal compromesso ottenuto nei negoziati della Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, per quanto riguarda le specifiche questioni di sostanza a cui la conciliazione
363
T. TREVES, Le controversie internazionali, Milano, Giuffrè, 1999, p. 176. 364
V. United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Annex V,
Conciliation, artt. 11-14.
365
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stessa è stata resa applicabile, quali appunto la ricerca scientifica, la pesca e la delimitazione.(366)
«Nell’esaminare il sistema di soluzione delle controversie della Convenzione [sul diritto del mare, la] importanza della conciliazione obbligatoria può […] essere [più] grande sotto il profilo dell’effetto preventivo di questo metodo di quanto non lo sia dal punto di vista della controversia.»(367) Il solo fatto che nel sistema dalla Convenzione sia presente la conciliazione obbligatoria, anche nel caso in cui non si ricorresse a essa, agevola le parti alla risoluzione diretta della controversia.