• Non ci sono risultati.

Art. 279338 Definizione e campo di applicazione

1 L’acqua minerale naturale è un’acqua, ineccepibile dal punto di vista microbiolo-gico, proveniente da una o più sorgenti naturali oppure captata artificialmente da falde freatiche con modalità particolarmente accurate.

2 Gli articoli 280-287 si applicano all’acqua minerale naturale che, condizionata in recipienti, è consegnata ai consumatori come derrata alimentare. L’acqua minerale naturale destinata a un altro uso non cade sotto queste disposizioni.

Art. 280 Esigenze minime

1 L’acqua minerale artificiale deve distinguersi per la speciale provenienza geolo-gica, per la natura e la quantità dei componenti minerali, per la sua purezza origi-nale, nonché per la composizione, la temperatura e la portata, che devono rimanere costanti nei limiti delle oscillazioni naturali. Ciò deve essere stabilito con procedi-menti scientifici riconosciuti, secondo i criteri seguenti:

a. geologici ed idrogeologici;

b. fisici, chimici e fisico-chimici;

c. microbiologici.

2 Il DFI fissa in un’ordinanza (allegato 1) la natura e l’estensione delle analisi e delle perizie.

3 I risultati delle analisi devono essere consegnati alla competente autorità cantonale di esecuzione.

Art. 281 Trattamenti ammessi ed esigenze di purezza

1 L’acqua minerale naturale non deve venir sottoposta a trattamenti e neppure modi-ficata con additivi.

2 In deroga al capoverso 1 sono permessi:

a. la decantazione e la filtrazione, eventualmente dopo arieggiamento con aria igienicamente ineccepibile, onde allontanare o ridurre componenti indeside-rate, nella misura in cui l’acqua minerale naturale non venga modificata nel-le sue componenti essenziali;

b. l’allontanamento totale o parziale dell’anidride carbonica con procedimenti esclusivamente fisici;

c. l’aggiunta di anidride carbonica;

337 Originario sez. 2.

338 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).

d. altri trattamenti, che:

1. sono assolutamente necessari,

2. che non modificano l’acqua minerale nei suoi componenti essenziali, e 3. non servono al miglioramento igienico di un’acqua minerale non

inec-cepibile alla sorgente.

3 L’acqua minerale naturale, al momento della consegna ai consumatori, deve soddi-sfare almeno le esigenze di purezza valevoli per l’acqua potabile;

Art. 282 Denominazione specifica

1 La denominazione specifica è «acqua minerale naturale». Se l’acqua minerale libe-ra, in condizioni normali di pressione e di temperatulibe-ra, dell’anidride carbonica, la denominazione specifica è:

a. «acqua minerale naturale con anidride carbonica», se l’acqua contiene la stessa quantità di anidride carbonica come alla sorgente; l’anidride carbo-nica, che si libera entro le abituali tolleranze tecniche, può in tal caso essere compensata con una quantità uguale di provenienza dalla stessa fonte;

b. «acqua minerale naturale addizionata di anidride carbonica della stessa sor-gente», se il suo tenore di anidride carbonica proviene dalla stessa sorgente ed è più elevato, dopo l’imbottigliamento, di quello alla sorgente;

c. «acqua minerale naturale con aggiunta di anidride carbonica», se all’acqua minerale viene aggiunta dell’anidride carbonica non proveniente dalla stessa sorgente.

2 Nel caso di un trattamento secondo l’articolo 281 capoverso 2 lettera b, la denomi-nazione specifica deve essere completata con la menzione «totalmente sgasata» o

«parzialmente sgasata».

3 Secondo la composizione la denominazione specifica può essere completata dalle indicazioni seguenti:

a. «debolmente mineralizzata», se il tenore di sali minerali, calcolato come residuo fisso, non supera 500 mg/l;

b. «molto debolmente mineralizzata», se il tenore di sali minerali, calcolato come residuo fisso, non supera 50 mg/l;

c. «fortemente mineralizzata», se il tenore di sali minerali, calcolato come resi-duo fisso, è superiore a 1500 mg/l;

d. «sodica», se il tenore di sodio è superiore a 200 mg/l;

e. «calcica», se il tenore di calcio è superiore a 150 mg/l;

f. «magnesica», se il tenore di magnesio è superiore a 50 mg/l;

g. «ferruginosa», se il tenore di ferro bivalente è superiore ad 1 mg/l;

h. «contiene fluoruri», se il tenore di fluoro è superiore ad 1 mg/l;

i. «contenente bicarbonato» o «contenente idrogencarbonato», se il tenore di idrogencarbonato è superiore a 600 mg/l;

k. «contiene solfati» se il tenore di solfati è superiore a 200 mg/l;

l. «contiene cloruri», se il tenore di cloruri è superiore a 200 mg/l;

m. «acidula», se il tenore di anidride carbonica libera della sorgente è superiore a 250 mg/l;

n. «con molta anidride carbonica», se il tenore di anidride carbonica è supe-riore a 6500 mg/l;

o. «con poca anidride carbonica», se il tenore di anidride carbonica non è supe-riore a 4000 mg/l;

p. «può avere effetto lassativo», se contiene più di 2000 mg/l di solfati.

Art. 283 Ulteriore caratterizzazione

1 Sui recipienti, a complemento delle indicazioni secondo l’articolo 22 capoverso 1, deve figurare il luogo in cui scaturisce la sorgente.

2 L’elenco degli ingredienti (art. 28) dev’essere sostituito da:339

a. indicazione dei quantitativi delle componenti caratteristiche dell’acqua minerale naturale; oppure

b. menzione «composizione secondo i risultati dell’analisi ufficialmente rico-nosciuta del ... (giorno dell’analisi)».

3 Se un’acqua minerale naturale viene arieggiata secondo l’articolo 281 capoverso 2 lettera a o trattata secondo la lettera d, dev’essere indicata la natura del trattamento.

4 Qualora nello stesso luogo venga sfruttata e fornita dell’acqua minerale naturale di diverse sorgenti, che si differenzia nella mineralizzazione totale oppure nel tipo di mineralizzazione, dev’essere aggiunto il nome della sorgente.

5 L’acqua minerale della stessa sorgente non può essere messa in commercio con diversi marchi o nomi di fantasia.

6 Se le etichette o le scritte sui recipienti di vendita di acqua minerale naturale reca-no un reca-nome di fantasia, deve figurare anche il luogo o il reca-nome della sorgente in caratteri almeno della stessa grandezza ed in modo ugualmente visibile del nome di fantasia. Ciò vale anche per la pubblicità.

7 Le disposizioni sulla caratterizzazione del valore nutritivo (art. 36) non sono appli-cabili.

Art. 284 Menzione di proprietà particolari

La menzione «indicata per un’alimentazione povera di sodio» è permessa, se il teno-re di sodio è inferioteno-re a 20 mg/l. Ulteriori menzioni di tal geneteno-re sono permesse, se è comprovata una particolare azione fisiologica rispetto ad una normale acqua pota-bile.

339 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).

Art. 285 Captazione e riempimento

1 Chi intende costruire, ampliare o modificare impianti di captazione, adduzione, accumulazione o trattamento di acqua minerale naturale, deve annunciarlo preventi-vamente alla competente autorità esecutiva cantonale. Quest’ultima informa l’Ufficio federale, quando si tratta di nuove captazioni o di trattamenti.

2 La captazione di un’acqua minerale naturale e la sua adduzione al luogo di riem-pimento devono avvenire in modo che le proprietà chimiche e microbiologiche del-l’acqua alla sorgente siano largamente conservate. In particolare, la sorgente dev’es-sere protetta alla scaturigine contro inquinamenti. I materiali impiegati per la capta-zione, le condotte ed i serbatoi devono essere adatti per l’acqua minerale naturale e tali da impedire ogni modificazione chimica, fisico-chimica e microbiologica del-l’acqua.

3 L’acqua minerale naturale può venir trasportata dalla sorgente al luogo di riempi-mento unicamente mediante condotte. Non è permesso l’ulteriore trasporto in auto-cisterne.

4 I recipienti dell’acqua minerale naturale devono essere muniti di una chiusura che impedisca una falsificazione od una contaminazione.

Art. 286 Controllo

Il proprietario deve far controllare la sua sorgente ad intervalli regolari, ma almeno quattro volte all’anno, quanto a gettito, temperatura, componenti caratteristiche e purezza microbiologica.

Art. 287 Importazioni

Le acque minerali naturali estere possono essere fornite in Svizzera ai consumatori, unicamente se la competente autorità del Paese di provenienza attesta che le acque soddisfano le disposizioni degli articoli 279–281, 285 cpv. 2–4 e 286.