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Art. 361 Definizioni

1 Il sale commestibile è il sale proveniente da giacimenti sotterranei di salgemma, dall’acqua marina oppure da salamoie naturali, idoneo all’alimentazione umana.

2 Il sale commestibile con speciali aggiunte è una mescolanza di sale commestibile con aggiunte come spezie (sale con spezie) od aromi (p. es. sale con aromi di fumo).

Esso può inoltre contenere altre aggiunte per migliorare l’aroma e il sapore come lievito, estratto di lievito, malto, sorte di zuccheri o farine amidacee.389

Art. 362 Esigenze minime e caratteristiche di composizione

1 Il sale commestibile non ottenuto da acqua marina deve contenere almeno 97 per cento in massa di cloruro di sodio per kg di sostanza secca.

2 La sostanza secca del sale commestibile non deve contenere più di 1 per cento in massa di sostanze d’accompagnamento insolubili.390

3 Il sale commestibile con speciali aggiunte deve contenere più di 40 per cento in massa di sale commestibile.

Art. 363 Caratterizzazione

1 Per il sale commestibile che contiene più di 3 per cento in massa di acqua, il tenore di acqua va indicato vicino alla denominazione specifica.

2 Il sale commestibile da acqua marina può essere designato come sale marino. In tal caso, vicino alla denominazione specifica deve figurare il contenuto di cloruro di sodio e di eventuali sali di accompagnamento (perlopiù cloruri e solfati di potassio, calcio e magnesio).

3 Il sale commestibile finemente cristallizzato o finemente macinato può essere designato come sale da tavola.

389 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).

390 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 (RU 2004 457).

Sezione 3: Senape

Art. 364 Definizione

La senape è una mescolanza di semi di senape (grani di senape) con aceto, vino od acqua. Possono essere aggiunti ingredienti come sale commestibile, sorte di zucche-ri, spezie, farina di riso o di amido.391

Art. 365 Esigenze minime e caratteristiche di composizione

Il contenuto di farina di riso e di amido non dev’essere superiore al 10 per cento in massa, riferito alla sostanza secca.

Capitolo 36:

Vino, vino-mosto pastorizzato in fase di fermentazione, prodotti contenenti vino

Sezione 1: Vino

Art. 366392 Definizioni Ai sensi della presente ordinanza:

a. il mosto d’uva è il mosto ottenuto da uve fresche, naturalmente o con proce-dimento fisico;

b. il vino è il prodotto ottenuto per fermentazione alcolica di uve fresche (frutti della specie Vitis), anche ammostate, oppure di mosto d’uva fresco;

c.393 il vino rosso e il vino rosato («rosé») sono vini ottenuti da uve nere fermen-tate a contatto del mosto per un tempo più o meno lungo e in seguito torchia-te per l’ultorchia-teriore fermentazione;

d. il vino bianco è il vino ottenuto da uve bianche oppure da uve nere torchiate non fermentate;

e.394 ...;

f. il vino frizzante è il vino con anidride carbonica disciolta, la quale esercita una sovrappressione di almeno 1 fino a 2,5 bar al massimo a 20 °C;

g. il vino spumante è il vino con anidride carbonica disciolta, la quale esercita una sovrappressione di almeno 3 bar a 20 °C;

391 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).

392 Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 19 dic. 1997 alla fine del presente testo.

393 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).

394 Abrogata dal n. I dell’O del 27 mar. 2002 (RU 2002 573).

h.395 il vino liquoroso è il vino dal tenore alcolico di almeno il 15 per cento in volume e al massimo il 22 per cento in volume, ottenuto da mosto d’uva, mosto d’uva in fermentazione o vino, con aggiunta di vino o distillato otte-nuto da uve essiccate o alcool neutro di vino;

i.396 lo Schiller è un vino ottenuto da uve di categoria 1, nere e bianche, prove-nienti dalla medesima parcella e vinificate assieme.

Art. 367 Categorie di vini

1 I vini sono suddivisi in tre categorie:

a.397 categoria 1: vini con denominazione di origine controllata;

b. categoria 2: vini con denominazione di provenienza;

c.398 categoria 3: vini senza denominazione di origine controllata o di provenien-za.

2 Per la produzione di vini svizzeri devono essere utilizzati i mosti d’uva corrispon-denti a queste categorie, conformemente all’aticolo 64 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998399 sull’agricoltura.400

Art. 368 Esigenze minime e caratteristiche di composizione

1 Il vino deve presentare un tenore alcolico totale (acquisito e potenziale) di almeno 7 per cento in volume e un tenore alcolico acquisito di almeno 5,5 per cento in volume.401

2 Possono essere aggiunti i seguenti ingredienti:

a. sciroppo zuccherino, per ottenere la fermentazione secondaria, nella produ-zione di vini spumanti o frizzanti;

b. sciroppo di dosaggio, nella produzione di vini spumanti o frizzanti;

c. anidride carbonica per la produzione di vini spumanti o frizzanti con ani-dride carbonica aggiunta secondo l’articolo 366 lettere f e g.

3 Il tenore alcolico dei vini spumanti e dei vini frizzanti non deve aumentare di oltre l’1,5 per cento in volume con l’aggiunta di sciroppo zuccherino, e di oltre lo 0,5 per cento in volume con l’aggiunta di sciroppo di dosaggio.

395 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).

396 Introdotta dal n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 (RU 2004 457).

397 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4915).

398 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4915).

399 RS 910.1

400 Nuovo testo giusta il n. I 8 dell’O del 7 dic. 1998 (RU 1999 303).

401 Nuovo testo giusta n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108).

4 Il DFI stabilisce in un’ordinanza (allegato 1) i procedimenti e i trattamenti enologi-ci permessi.402

Art. 369403 Decolorazione

È vietata la decolorazione del vino rosso e del vino rosato.

Art. 370 Aumento del tenore alcolico

1 Per aumentare il tenore alcolico naturale può essere aggiunto alle uve, al mosto d’uva o al vino in fase di fermentazione zucchero in forma secca o succo d’uva concentrato oppure concentrato di mosto d’uva rettificato.404

2 Il tenore alcolico naturale del vino svizzero può essere aumentato a seguito delle aggiunte secondo il capoverso 1, di 2,5 per cento in volume al massimo.

3 Il tenore alcolico del vino svizzero delle categorie 2 e 3 non può superare a seguito delle aggiunte secondo il capoverso 1, il 12,0 per cento in volume per il vino bianco e il 12,5 per cento in volume per il vino rosso ed il rosé.

4 A seguito dell’aggiunta di mosto d’uva concentrato o di concentrato di mosto d’uva rettificato, il volume iniziale può essere aumentato dell’8 per cento al mas-simo.

5 Le aggiunte di cui al capoverso 1 non sono considerate taglio.405

Art. 371 Taglio

1 Per taglio s’intende la miscelazione di uve, mosti d’uve o vini di origine o prove-nienza diverse.

2 Fatti salvi i capoversi 3 e 5 è vietato:

a. il taglio di vini svizzeri delle categorie 1 e 2 con vini esteri;

b. il taglio di vini esteri delle categorie 1 e 2.406

3 Per quanto riguarda il taglio di vino svizzero con vino svizzero vale quanto segue:

a. il vino della categoria 1 può essere tagliato fino al 10 per cento con vini di ugual colore;

b. il vino della categoria 2 può essere tagliato fino al 15 per cento con vini di ugual colore.407

402 Introdotto dal n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).

403 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).

404 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).

405 Introdotto dal n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108).

406 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).

407 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).

4 Il vino della categoria 3 può essere tagliato a piacimento.408

5 Il vino estero con una denominazione d’origine protetta o un’altra denominazione protetta ai sensi di una legislazione estera, deve corrispondere, alla consegna, alla legislazione estera in questione per quanto riguarda taglio e denominazione specifi-ca.409

Art. 372 Denominazione specifica

1 Per i vini della categoria 1 può essere usata, invece della denominazione specifica

«vino», l’origine geografica.

2 Il vino della categoria 2 deve recare la denominazione specifica «vino da tavola»

completata con l’indicazione della provenienza geografica. In aggiunta si può indi-care il colore del vino. La denominazione specifica «nostrano», completata con l’indicazione della provenienza geografica, è anche ammessa se la produzione d’uva è soggetta a una limitazione di quantità in virtù dell’articolo 14 capoverso 3 del-l’ordinanza del 7 dicembre 1998410 sul vino.411

3 Il vino della categoria 3 deve recare la denominazione specifica «vino». Essa può essere completata con l’indicazione del colore del vino. Sono vietate altre indicazio-ni come origine, proveindicazio-nienza, vitigno o annata.412

4 Se ad un vino frizzante o ad un vino spumante è stata aggiunta anidride carbonica, la denominazione specifica è «vino frizzante con anidride carbonica aggiunta» ris-pettivamente «spumante con anidride carbonica aggiunta».

Art. 373 Caratterizzazione

1 In deroga alle prescrizioni generali sulla caratterizzazione devono figurare sull’eti-chetta le indicazioni seguenti:

a. la denominazione specifica secondo gli articoli 366 e 372;

b. il nome o la ragione sociale del produttore, dell’imbottigliatore, dell’impor-tatore o del venditore, della cantina e del negoziante;

c.413 il Paese di produzione dei vini, in quanto esso non sia riconoscibile dalla denominazione specifica o dal nome oppure dalla ditta e dall’indirizzo del produttore;

408 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).

409 Introdotto dal n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).

410 RS 916.140

411 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).

412 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).

413 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).

d. ...414

e. le indicazioni secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettere g, i, k, m ed n.

2 L’indicazione secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettera m (partita) può figurare, invece che sull’etichetta, in un altro punto della bottiglia.

3 L’indicazione dell’annata è permessa se il vino proviene per almeno l’85 per cento da uve dell’annata indicata. Le aggiunte ai sensi dell’articolo 370 capoverso 1 non sono considerate. 415

4 L’indicazione del nome di uno o più vitigni è permessa se il vino proviene per al-meno l’85 per cento dai vitigni menzionati. Le aggiunte ai sensi dell’articolo 370 capoverso 1 non sono considerate. Se si menzionano più vitigni, l’indicazione deve avvenire in ordine decrescente quantitativo.416

5 Per i vini spumanti le indicazioni di cui all’articolo 22 devono essere completate, secondo il tenore di zucchero residuo per litro, con le menzioni seguenti:

– «extra brut» da 0 a 6 g

– «brut» meno di 15 g

– «extra secco» da 12 a 20 g

– «secco» da 17 a 35 g

– «semisecco» da 33 a 50 g

– «dolce» oltre 50 g

6 Per gli altri vini possono figurare, secondo il tenore di zucchero residuo per litro, le menzioni seguenti:

– «secco» fino a un massimo di 4 g;

– «semisecco» o «leggermente dolce» da più di 4 a 12 g;

– «amabile» da più di 12 a 45 g;

– «dolce» da più di 45 g.417

Sezione 2:

Vino-mosto, succo d’uva e mosto d’uva pastorizzato in fase di fermentazione

Art. 374 Vino-mosto, vino-mosto pastorizzato

1 Il vino-mosto è un mosto d’uva o un succo d’uva recente ed in fase di fermenta-zione.

414 Abrogata dal n. I dell’O del 27 mar. 2002 (RU 2002 573).

415 Per. introdotto dal n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108).

416 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108).

417 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 (RU 2004 457).

2 Il tenore di alcool etilico dev’essere superiore a 0,5 per cento in volume.

3 La denominazione specifica dev’essere completata con l’indicazione della prove-nienza geografica.

4 Il vino-mosto pastorizzato dev’essere denominato come tale.

5 L’indicazione del tenore alcolico per il vino-mosto non pastorizzato dev’essere sostituita con la menzione «contenente alcool».

Art. 375 Succo d’uva e mosto d’uva pastorizzati in fase di fermentazione

1 Il succo d’uva ed il mosto d’uva pastorizzati in fase di fermentazione sono bevande ottenute da succo d’uva o da mosto d’uva con parziale fermentazione e successiva pastorizzazione.

2 Il tenore di alcool etilico dev’essere superiore a 0,5 per cento in volume.

3 La denominazione specifica è «succo d’uva pastorizzato in fase di fermentazione»

oppure «succo d’uva parzialmente fermentato» rispettivamente «mosto d’uva par-zialmente fermentato». Essa dev’essere completata con l’indicazione della prove-nienza geografica.