Art. 361 Definizioni
1 Il sale commestibile è il sale proveniente da giacimenti sotterranei di salgemma, dall’acqua marina oppure da salamoie naturali, idoneo all’alimentazione umana.
2 Il sale commestibile con speciali aggiunte è una mescolanza di sale commestibile con aggiunte come spezie (sale con spezie) od aromi (p. es. sale con aromi di fumo).
Esso può inoltre contenere altre aggiunte per migliorare l’aroma e il sapore come lievito, estratto di lievito, malto, sorte di zuccheri o farine amidacee.389
Art. 362 Esigenze minime e caratteristiche di composizione
1 Il sale commestibile non ottenuto da acqua marina deve contenere almeno 97 per cento in massa di cloruro di sodio per kg di sostanza secca.
2 La sostanza secca del sale commestibile non deve contenere più di 1 per cento in massa di sostanze d’accompagnamento insolubili.390
3 Il sale commestibile con speciali aggiunte deve contenere più di 40 per cento in massa di sale commestibile.
Art. 363 Caratterizzazione
1 Per il sale commestibile che contiene più di 3 per cento in massa di acqua, il tenore di acqua va indicato vicino alla denominazione specifica.
2 Il sale commestibile da acqua marina può essere designato come sale marino. In tal caso, vicino alla denominazione specifica deve figurare il contenuto di cloruro di sodio e di eventuali sali di accompagnamento (perlopiù cloruri e solfati di potassio, calcio e magnesio).
3 Il sale commestibile finemente cristallizzato o finemente macinato può essere designato come sale da tavola.
389 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
390 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 (RU 2004 457).
Sezione 3: Senape
Art. 364 Definizione
La senape è una mescolanza di semi di senape (grani di senape) con aceto, vino od acqua. Possono essere aggiunti ingredienti come sale commestibile, sorte di zucche-ri, spezie, farina di riso o di amido.391
Art. 365 Esigenze minime e caratteristiche di composizione
Il contenuto di farina di riso e di amido non dev’essere superiore al 10 per cento in massa, riferito alla sostanza secca.
Capitolo 36:
Vino, vino-mosto pastorizzato in fase di fermentazione, prodotti contenenti vino
Sezione 1: Vino
Art. 366392 Definizioni Ai sensi della presente ordinanza:
a. il mosto d’uva è il mosto ottenuto da uve fresche, naturalmente o con proce-dimento fisico;
b. il vino è il prodotto ottenuto per fermentazione alcolica di uve fresche (frutti della specie Vitis), anche ammostate, oppure di mosto d’uva fresco;
c.393 il vino rosso e il vino rosato («rosé») sono vini ottenuti da uve nere fermen-tate a contatto del mosto per un tempo più o meno lungo e in seguito torchia-te per l’ultorchia-teriore fermentazione;
d. il vino bianco è il vino ottenuto da uve bianche oppure da uve nere torchiate non fermentate;
e.394 ...;
f. il vino frizzante è il vino con anidride carbonica disciolta, la quale esercita una sovrappressione di almeno 1 fino a 2,5 bar al massimo a 20 °C;
g. il vino spumante è il vino con anidride carbonica disciolta, la quale esercita una sovrappressione di almeno 3 bar a 20 °C;
391 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
392 Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 19 dic. 1997 alla fine del presente testo.
393 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
394 Abrogata dal n. I dell’O del 27 mar. 2002 (RU 2002 573).
h.395 il vino liquoroso è il vino dal tenore alcolico di almeno il 15 per cento in volume e al massimo il 22 per cento in volume, ottenuto da mosto d’uva, mosto d’uva in fermentazione o vino, con aggiunta di vino o distillato otte-nuto da uve essiccate o alcool neutro di vino;
i.396 lo Schiller è un vino ottenuto da uve di categoria 1, nere e bianche, prove-nienti dalla medesima parcella e vinificate assieme.
Art. 367 Categorie di vini
1 I vini sono suddivisi in tre categorie:
a.397 categoria 1: vini con denominazione di origine controllata;
b. categoria 2: vini con denominazione di provenienza;
c.398 categoria 3: vini senza denominazione di origine controllata o di provenien-za.
2 Per la produzione di vini svizzeri devono essere utilizzati i mosti d’uva corrispon-denti a queste categorie, conformemente all’aticolo 64 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998399 sull’agricoltura.400
Art. 368 Esigenze minime e caratteristiche di composizione
1 Il vino deve presentare un tenore alcolico totale (acquisito e potenziale) di almeno 7 per cento in volume e un tenore alcolico acquisito di almeno 5,5 per cento in volume.401
2 Possono essere aggiunti i seguenti ingredienti:
a. sciroppo zuccherino, per ottenere la fermentazione secondaria, nella produ-zione di vini spumanti o frizzanti;
b. sciroppo di dosaggio, nella produzione di vini spumanti o frizzanti;
c. anidride carbonica per la produzione di vini spumanti o frizzanti con ani-dride carbonica aggiunta secondo l’articolo 366 lettere f e g.
3 Il tenore alcolico dei vini spumanti e dei vini frizzanti non deve aumentare di oltre l’1,5 per cento in volume con l’aggiunta di sciroppo zuccherino, e di oltre lo 0,5 per cento in volume con l’aggiunta di sciroppo di dosaggio.
395 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
396 Introdotta dal n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 (RU 2004 457).
397 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4915).
398 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4915).
399 RS 910.1
400 Nuovo testo giusta il n. I 8 dell’O del 7 dic. 1998 (RU 1999 303).
401 Nuovo testo giusta n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108).
4 Il DFI stabilisce in un’ordinanza (allegato 1) i procedimenti e i trattamenti enologi-ci permessi.402
Art. 369403 Decolorazione
È vietata la decolorazione del vino rosso e del vino rosato.
Art. 370 Aumento del tenore alcolico
1 Per aumentare il tenore alcolico naturale può essere aggiunto alle uve, al mosto d’uva o al vino in fase di fermentazione zucchero in forma secca o succo d’uva concentrato oppure concentrato di mosto d’uva rettificato.404
2 Il tenore alcolico naturale del vino svizzero può essere aumentato a seguito delle aggiunte secondo il capoverso 1, di 2,5 per cento in volume al massimo.
3 Il tenore alcolico del vino svizzero delle categorie 2 e 3 non può superare a seguito delle aggiunte secondo il capoverso 1, il 12,0 per cento in volume per il vino bianco e il 12,5 per cento in volume per il vino rosso ed il rosé.
4 A seguito dell’aggiunta di mosto d’uva concentrato o di concentrato di mosto d’uva rettificato, il volume iniziale può essere aumentato dell’8 per cento al mas-simo.
5 Le aggiunte di cui al capoverso 1 non sono considerate taglio.405
Art. 371 Taglio
1 Per taglio s’intende la miscelazione di uve, mosti d’uve o vini di origine o prove-nienza diverse.
2 Fatti salvi i capoversi 3 e 5 è vietato:
a. il taglio di vini svizzeri delle categorie 1 e 2 con vini esteri;
b. il taglio di vini esteri delle categorie 1 e 2.406
3 Per quanto riguarda il taglio di vino svizzero con vino svizzero vale quanto segue:
a. il vino della categoria 1 può essere tagliato fino al 10 per cento con vini di ugual colore;
b. il vino della categoria 2 può essere tagliato fino al 15 per cento con vini di ugual colore.407
402 Introdotto dal n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
403 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
404 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
405 Introdotto dal n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108).
406 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
407 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
4 Il vino della categoria 3 può essere tagliato a piacimento.408
5 Il vino estero con una denominazione d’origine protetta o un’altra denominazione protetta ai sensi di una legislazione estera, deve corrispondere, alla consegna, alla legislazione estera in questione per quanto riguarda taglio e denominazione specifi-ca.409
Art. 372 Denominazione specifica
1 Per i vini della categoria 1 può essere usata, invece della denominazione specifica
«vino», l’origine geografica.
2 Il vino della categoria 2 deve recare la denominazione specifica «vino da tavola»
completata con l’indicazione della provenienza geografica. In aggiunta si può indi-care il colore del vino. La denominazione specifica «nostrano», completata con l’indicazione della provenienza geografica, è anche ammessa se la produzione d’uva è soggetta a una limitazione di quantità in virtù dell’articolo 14 capoverso 3 del-l’ordinanza del 7 dicembre 1998410 sul vino.411
3 Il vino della categoria 3 deve recare la denominazione specifica «vino». Essa può essere completata con l’indicazione del colore del vino. Sono vietate altre indicazio-ni come origine, proveindicazio-nienza, vitigno o annata.412
4 Se ad un vino frizzante o ad un vino spumante è stata aggiunta anidride carbonica, la denominazione specifica è «vino frizzante con anidride carbonica aggiunta» ris-pettivamente «spumante con anidride carbonica aggiunta».
Art. 373 Caratterizzazione
1 In deroga alle prescrizioni generali sulla caratterizzazione devono figurare sull’eti-chetta le indicazioni seguenti:
a. la denominazione specifica secondo gli articoli 366 e 372;
b. il nome o la ragione sociale del produttore, dell’imbottigliatore, dell’impor-tatore o del venditore, della cantina e del negoziante;
c.413 il Paese di produzione dei vini, in quanto esso non sia riconoscibile dalla denominazione specifica o dal nome oppure dalla ditta e dall’indirizzo del produttore;
408 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
409 Introdotto dal n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
410 RS 916.140
411 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
412 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
413 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002 (RU 2002 573).
d. ...414
e. le indicazioni secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettere g, i, k, m ed n.
2 L’indicazione secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettera m (partita) può figurare, invece che sull’etichetta, in un altro punto della bottiglia.
3 L’indicazione dell’annata è permessa se il vino proviene per almeno l’85 per cento da uve dell’annata indicata. Le aggiunte ai sensi dell’articolo 370 capoverso 1 non sono considerate. 415
4 L’indicazione del nome di uno o più vitigni è permessa se il vino proviene per al-meno l’85 per cento dai vitigni menzionati. Le aggiunte ai sensi dell’articolo 370 capoverso 1 non sono considerate. Se si menzionano più vitigni, l’indicazione deve avvenire in ordine decrescente quantitativo.416
5 Per i vini spumanti le indicazioni di cui all’articolo 22 devono essere completate, secondo il tenore di zucchero residuo per litro, con le menzioni seguenti:
– «extra brut» da 0 a 6 g
– «brut» meno di 15 g
– «extra secco» da 12 a 20 g
– «secco» da 17 a 35 g
– «semisecco» da 33 a 50 g
– «dolce» oltre 50 g
6 Per gli altri vini possono figurare, secondo il tenore di zucchero residuo per litro, le menzioni seguenti:
– «secco» fino a un massimo di 4 g;
– «semisecco» o «leggermente dolce» da più di 4 a 12 g;
– «amabile» da più di 12 a 45 g;
– «dolce» da più di 45 g.417
Sezione 2:
Vino-mosto, succo d’uva e mosto d’uva pastorizzato in fase di fermentazione
Art. 374 Vino-mosto, vino-mosto pastorizzato
1 Il vino-mosto è un mosto d’uva o un succo d’uva recente ed in fase di fermenta-zione.
414 Abrogata dal n. I dell’O del 27 mar. 2002 (RU 2002 573).
415 Per. introdotto dal n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108).
416 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108).
417 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 (RU 2004 457).
2 Il tenore di alcool etilico dev’essere superiore a 0,5 per cento in volume.
3 La denominazione specifica dev’essere completata con l’indicazione della prove-nienza geografica.
4 Il vino-mosto pastorizzato dev’essere denominato come tale.
5 L’indicazione del tenore alcolico per il vino-mosto non pastorizzato dev’essere sostituita con la menzione «contenente alcool».
Art. 375 Succo d’uva e mosto d’uva pastorizzati in fase di fermentazione
1 Il succo d’uva ed il mosto d’uva pastorizzati in fase di fermentazione sono bevande ottenute da succo d’uva o da mosto d’uva con parziale fermentazione e successiva pastorizzazione.
2 Il tenore di alcool etilico dev’essere superiore a 0,5 per cento in volume.
3 La denominazione specifica è «succo d’uva pastorizzato in fase di fermentazione»
oppure «succo d’uva parzialmente fermentato» rispettivamente «mosto d’uva par-zialmente fermentato». Essa dev’essere completata con l’indicazione della prove-nienza geografica.