• Non ci sono risultati.

Art. 439 Abrogazione di diritto vigente Sono abrogate:

a. l’ordinanza del 26 maggio 1936489 sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso e consumo;

b. il decreto del Consiglio federale del 26 novembre 1940490 che autorizza il Dipartimento dell’interno a modificare l’ordinanza sul commercio delle der-rate alimentari e degli oggetti d’uso e consumo;

c. l’ordinanza del DFI del 28 giugno 1989491 sui limiti massimi di vendita della carne e delle preparazioni di carne (OLV);

d. l’ordinanza del 9 aprile 1975492 sul trattamento dell’acqua potabile;

489 [CS 4 473; RU 1948 499, 1951 132, 1952 905, 1954 1415, 1957 953 art. 120 cpv. 2 1009, 1960 318, 1963 1198, 1964 941 1476, 1965 411 1316, 1966 525, 1967 1565, 1969 245, 1971 162, 1972 373 art. 91 1977, 1975 653 662, 1976 1718, 1978 1585,

1979 1760, 1980 216 1155 1514, 1981 1364 2004, 1982 1966 2304, 1983 254, 1984 427 602 876, 1985 633, 1986 418 1924 n. II 1, 1987 530 art. 14 1727, 1988 800 art. 89 n. 2 1345, 1989 2365 2498, 1990 1549 art. 37, 1991 370 all. n. 7 1981 II n. 2].

490 [CS 4 616]

491 [RU 1989 1444]

492 [RU 1975 665, 1976 2738]

e. l’ordinanza d’esecuzione del 12 dicembre 1912493 per la legge federale sul divieto del vino artificiale e del sidro artificiale;

f. l’ordinanza del 20 agosto 1965494 sul divieto dell’assenzio.

Art. 440 Modificazione di diritto vigente

1. L’ordinanza sulle uova del 15 agosto 1990495 è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 3 secondo periodo ...

Art. 17 cpv. 1 ...

Art. 20 cpv. 1 e 2 ...

2 Abrogato

2. L’ordinanza del 9 giugno 1986496 sulle sostanze pericolose per l’ambiente (ordi-nanza sulle sostanze, OSos) è modificata come segue:

Art. 20 cpv. 1 lett. b ...

3. L’ordinanza del 15 luglio 1970497 sulle dichiarazioni è modificata come segue:

Art. 11 ...

Art. 441 Disposizioni transitorie

1 Le derrate alimentari possono essere fabbricate, imballate, caratterizzate ed impor-tate secondo il vecchio diritto fino al 31 dicembre 1997. Esse possono essere conse-gnate ai consumatori fino al 31 dicembre 1998.498

493 [CS 4 694]

494 [RU 1965 665, 1991 952]

495 [RU 1990 1549, 1992 957, 1995 2093. RU 1996 838 art. 20]

496 RS 814.013. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell’O menzionata.

497 [RU 1970 936, 1972 1928 2750, 1978 2074, 1986 1924. RU 1998 1614 art. 32]

498 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1145).

2 In deroga al capoverso 1 vale quanto segue:

a. il vino secondo l’articolo 366 nonché le bevande spiritose secondo l’articolo 399 possono essere ancora fabbricati conformemente al vecchio diritto fino al 31 dicembre 1997.499 I prodotti fabbricati fino a questa data possono essere ancora consegnati ai consumatori secondo il vecchio diritto;

b. per le concentrazioni massime di sostanze estranee (art. 9 cpv. 2) e per le quantità massime di microorganismi (art. 10 cpv. 2), fissate per le derrate alimentari dal DFI, si applicano le disposizioni transitorie stabilite dal DFI;

c. il termine transitorio non è applicabile agli articoli 15 capoverso 2 e 22 capo-verso 1 lettera k. Per contro, fino al 31 dicembre 1997; invece che sugli imballaggi o sulle etichette, la menzione «prodotto OGM» giusta l’articolo 22 capoverso 1 lettera k può essere apposta altrove (ad es. su cartelloni sistemati presso gli scaffali, su lavagne o su tavole). In ogni caso occorre assicurarsi che tale indicazione risulti ben visibile e facilmente leggibile.500 d.501 alla consegna della carne di animali di cui all’articolo 121 lettere a e b,

non-ché di prodotti a base di carne di questi animali, il termine transitorio con-cernente l’indicazione del Paese di produzione (art. 22 cpv. 1 lett. e) è il 30 aprile 1996. Per le altre derrate alimentari il termine transitorio è fissato al 31 dicembre 1999502.

e.503 per l’articolo 17 si applica un termine transitorio fino al 30 giugno 1997.

3 Le autorizzazioni rilasciate secondo il vecchio diritto devono essere rinnovate entro il 30 giugno 1998. Le autorizzazioni non rinnovate entro tale data diventano caduche.

Art. 442 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1995.

Disposizioni finali della modificazione del 19 dicembre 1997504

1 Le derrate alimentari possono essere consegnate al consumatore conformemente al diritto anteriore (versione del 1° marzo 1995505) sino al 31 dicembre 1999.

2 L’indicazione del Paese di produzione per le carni di animali di cui all’articolo 121 lettere a e b, nonché per i prodotti a base di carne contenenti carni di tali animali è retta, sino a scadenza del termine transitorio ai sensi del capoverso 1, dal diritto anteriore (compresa la revisione del 3 aprile 1996506).

499 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1145).

500 Secondo e terzo periodo introdotti dal n. I dell’O del 15 gen. 1997 (RU 1997 292).

501 Introdotta dal n. I dell’O del 3 apr. 1996 (RU 1996 1211).

502 Per. introdotto dal n. I dell’O del 19 dic. 1997 (RU 1998 108).

503 Introdotta dal n. I dell’O del 21 mag. 1997, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1145).

504 RU 1998 108

505 RU 1995 1491

506 RU 1996 1211

3 Il vino ai sensi dell’articolo 366, nonché le bevande spiritose ai sensi dell’articolo 399 possono essere fabbricati conformemente al diritto anteriore sino al 31 dicembre 1999. I prodotti fabbricati sino a tale data potranno essere consegnati al consumatore conformemente al diritto anteriore anche dopo.

4 Nessun termine transitorio si applica all’articolo 122 capoversi 2 e 3.

Disposizione finale della modificazione del 14 giugno 1999507

I prodotti di cui all’articolo 22b capoversi 1a 3 possono ancora essere consegnati ai consumatori conformemente al diritto vigente fino al 31 dicembre 1999.

Disposizioni finali della modificazione del 27 marzo 2002508

1 Le derrate alimentari possono essere fabbricate, importate e caratterizzate secondo il diritto anteriore fino al 30 aprile 2004. Esse possono essere consegnate ai consu-matori fino a esaurimento delle scorte. Sono fatti salvi i capoversi 3-7.

2 Le autorizzazioni rilasciate secondo il diritto anteriore per le derrate alimentari che sono ora descritte nella presente ordinanza con una denominazione specifica oppure che possono essere consegnate senza autorizzazione, diventano caduche il 30 aprile 2002. Le derrate alimentari in questione possono essere consegnate secondo il diritto anteriore fino al 30 aprile 2004.

3 Le autorizzazioni rilasciate secondo il diritto anteriore a tempo indeterminato devono essere rinnovate entro il 30 aprile 2005. Esse diventano caduche se non è stata presentata richiesta di rinnovo entro questo termine.

4 Le bevande spiritose e i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail a base di alcool aromatizzati protetti in virtù dell’allegato 8 dell’accordo del 21 giugno 1999509 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli e che sono fabbricati, caratterizzati e presentati in vendita fino al 30 giugno 2002, possono essere consegnati secondo il diritto anterio-re fino al 30 giugno 2003 dai commercianti all’ingrosso (art. 39 cpv. 3 della L del 21 giu. 1932510 sull’alcool) e fino a esaurimento delle scorte dai commercianti al minuto (art. 39 cpv. 4 della L del 21 giu. 1932 sull’alcool).

5 Il vino rosso svizzero e il vino rosato svizzero delle categorie 1 e 2 possono essere tagliati con vino estero secondo il diritto anteriore fino all’annata 2005 compresa.

Essi possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

6 Il vino bianco svizzero delle categorie 1 e 2 può essere tagliato con vino estero secondo il diritto anteriore fino all’annata 2001 compresa. Esso può essere conse-gnato ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

507 RU 1999 1848

508 RU 2002 573

509 FF 1999 5582

510 RS 680

7 Non vi è alcun termine transitorio per:

a. il rispetto delle esigenze secondo l’articolo 3 capoverso 3bis per autorizza-zioni rilasciate a partire dall’entrata in vigore della presente modifica;

b. l’articolo 37a;

c. l’articolo 124 capoverso 6.

Disposizioni finali della modifica del 19 novembre 2003511

Gli organismi modificati con tecnologia genetica e i prodotti da essi derivati contras-segnati con le menzioni «ottenuto da X geneticamente modificato», «ottenuto da Y geneticamente modificato» o «geneticamente modificato» conformemente all’arti-colo 22b possono essere messi in commercio fino al 31 dicembre 2004.

Disposizioni finali della modifica del 15 dicembre 2003512

1 Le bevande contenenti vino di cui agli articoli 376–377 possono essere consegnate ai consumatori secondo il diritto vigente soltanto fino al 31 maggio 2005.

2 Agli articoli 28 capoverso 1bis513, 29 capoverso 2, 30, 30a, 427 capoverso 2bis e 428 capoverso 6 si applica un periodo transitorio fino al 31 maggio 2005.

Disposizione finale della modifica del 7 giugno 2004514

Le derrate alimentari possono essere consegnate ai consumatori secondo il diritto anteriore ancora fino al 31 dicembre 2005.

511 RU 2003 4793 n. I 4

512 RU 2004 457

513 RU 2002 577

514 RU 2004 3035

Allegato 1515

Elenco delle ordinanze del Dipartimento emanate in virtù